TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 15.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10567/2023 R.G.L. vertente
T R A rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio CP_1
Marzocchella e Paolo Sedda come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2023, esponeva che, vantando un accredito Parte_1 contributivo complessivo pari a 2.234 settimane dal 03.08.1973 al 30.6.2021, in data 30.7.2021 presentava domanda di accesso alla pensione anticipata categoria “Commercianti”; che l' con missiva del CP_1
23.8.2021, rigettava la domanda con la seguente motivazione: “Non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 27.10.1977 al 30.06.2021 n. 2156 contributi settimanali di cui: n. 257 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 1820 nella gestione autonoma dei commercianti;
n. 79 accreditati per servizio militare”; che l' ometteva l'accredito contributivo del periodo compreso tra il 3.8.1973 e il CP_1
21.8.1975 nella gestione speciale marittimi e i relativi prolungamenti disciplinati dalla L. n. 413/1984; che, quindi, già dalla data della domanda era in possesso di 2234 settimane contributive;
che l con missiva CP_1 del 9.3.2022 comunicava la liquidazione della pensione cat. VOCOM n. 36040669 con decorrenza 1.2.2022.
Ritenendo errato il calcolo effettuato dall' adiva l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice CP_1 del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad un accredito contributivo effettivo e figurativo complessivo di 2.234 settimane e conseguentemente il Parte_1
pagina 1 di 3 diritto alla pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 01.08.2021; 2) Condannare, conseguentemente, l in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei mensili a far data dal 01.08.2021, ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria, sino al 31.01.2022, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo… ”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l eccepiva di aver provveduto, con apposita comunicazione, ad eliminare la CP_1 pensione VOCOM n. 36040669 liquidando una nuova pensione n. 36041264 con decorrenza da agosto
2021, con riconoscimento degli arretrati maturati da cui venivano detratte le rate già percepite, le trattenute fiscali, la rivalutazione monetaria e gli interessi fiscali.
Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite non avendo, parte ricorrente, esperito ricorso amministrativo come previsto dalla legge.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
15.1.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
2.1 Ciò posto, risulta documentalmente provato che l' con comunicazione n. CP_1
3193.20/03/2024.0011881 del 20.3.2024, ha provveduto ad eliminare la precedente pensione n. CP_1
36040669 ed ha riconosciuto al ricorrente nuova pensione cat. VOCOM n. 021-310036041264 correttamente calcolata e con importo comprensivo degli arretrati maturati dal 1° agosto 2021 (cfr. doc. 1 e doc. 6 in allegato alla memoria di costituzione dell . CP_1
Appare, dunque, evidente il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio, avendo, altresì, parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere (cfr. note di trattazione scritta del 7.1.2025).
3. Quanto alle spese di lite, sebbene la liquidazione della prestazione sia avvenuta in epoca successiva alla notificazione del ricorso (eseguita, quest'ultima, in data 25.1.2024), sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragione per compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., non avendo il ricorrente esperito i rimedi amministrativi all'uopo prescritti dalla legge.
Tale statuizione è in linea con le motivazioni rese dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente e che, di seguito, si richiamano integralmente: “Com'è noto, l'art. 443 c.p.c. pone all'instante, la cui pagina 2 di 3 richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice previdenziale, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il codice sanziona con l'improcedibilità della domanda giudiziale il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione. Sta di fatto, però, che il peculiare meccanismo di rilevabilità dell'omissione dell'incombente extraprocessuale non incide sulla ratio della disposizione, che risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di fa-vor nei confronti della p.a.
Ne deriva che l'omesso esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, quantunque non rilevato dal giudice ai fini della procedibilità della domanda, non può non assumere rilievo sul piano della regolamentazione delle spese, in quanto la parte interessata, venendo meno ad un ben preciso onere su di essa gravante, ha privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione sì da evitare l'instaurazione della lite. In quest'ottica si è già rilevato – sia pure con riferimento a contenzioso affatto diverso – che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché essi siano previsti per legge a CP_ pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, costituisce motivo che giustifica il ritardo dell che, prima della promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con i ricorsi amministrativi, procedere all'adempimento dovuto (cfr. App.
Bari sent. n. 198/2019, in tema di iscrizione di braccianti negli elenchi nominativi). È chiaro, quindi, che anche la condotta pre-processuale della parte odierna appellante ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato qualora essa avesse intrapreso i rimedi amministrativi prescritti” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 449/2022 pubbl. il 17/03/2022, Cons. Est. dott. Ariola).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10567/2023 proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 3 di 3