TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 622/2020 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente:
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
– via Guffanti n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tettamanti (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como – piazza del Popolo n. 14 (Fax0313308390, PEC:
Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] –dall'inizio del Controparte_1 C.F._3 procedimento fino al 16.3.2022 per conto del tutore, il fratello (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...] (in C.F._4 quanto il primo temporaneamente ristretto presso la Casa Circondariale Bassone di Como) e successivamente, dal 16.9.2022, costituitosi in riassunzione personalmente;
per tutto il corso del giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Calabrò (C.F. ; P.I. ), pec tel. C.F._5 P.IVA_1 Email_2
031.271200, fax 031.261615 presso il cui studio in Como Via Piave, 23 ha eletto domicilio.
-convenuto in riassunzione-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. per fatto illecito (reato)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.9.2024, comunicata il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“Nel merito: con previo accertamento della responsabilità del convenuto in ordine agli eventi, costituenti illeciti penali, di cui alle premesse dell'atto di citazione e, di conseguenza, al danno subito dall'attrice, condanna del convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa, da
1 liquidarsi anche in via equitativa, nella misura di € 200.000 ovvero della diversa anche maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data dei fatti al saldo
Conferma dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”
per parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- respingere le domande attoree in quanto nulle e comunque inammissibili od in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, limitare la condanna al risarcimento dei danni in base a quanto accertato e – o rigorosamente provato in corso di causa, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA;
ricorrendone i presupposti, a carico del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 11.02.2020, conveniva Parte_1 in giudizio , nella sua qualità di tutore di , quest'ultimo convivente per un Controparte_2 Controparte_1 decennio, dal 2006 al febbraio 2017 e padre dei loro tre figli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 200.000, per la stragrande parte a titolo di danno non patrimoniale morale, parte a titolo di danno biologico (€ 1.000)conseguenza delle lesioni fisiche subite) e parte a titolo di danno patrimoniale (€3.500), quale effetto della perdita dell'impiego lavorativo.
Riferiva l'attrice di essere stata negli anni vittima delle condotte reiterate dell'ex compagno, costituite da minacce, percosse, ingiurie, sostanzialmente maltrattamenti, rientranti a suo dire nelle condotte punite ex art. 572, 6l n. 11 quinques c.p. per come individuate –fino al 26.9.2017- nella sentenza penale 28/2018 GUP
Tribunale di Como (doc.5 attoreo), e successivamente a tale data nella sentenza penale nn. 402/2018 GUP medesimo Tribunale(doc.6 attoreo), entrambe di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp.
In tale ultimo provvedimento era stato patteggiato anche il reato di tentato omicidio ex art. 56, 575 e 61 n.2) cp commesso da in data 18.1.2018, per essersi introdotto nell'abitacolo dell'auto dell'ex compagna e CP_1 aver cercato di colpirla con un coltello al busto, procurandole solo escoriazioni al polso e tagli alla giacca grazie alla prontezza dall'attrice dimostrata nello scansare i colpi ed all'abbigliamento pesante.
In data 27.9.2020 si costituiva parte convenuta, e precipuamente il fratello tutore (docc.
1-2 convenuto) essendo interdetto ed ancora ristretto presso la Casa Circondariale Bassone di Como –giusta Controparte_1 sentenza n. 402/2018 GUP Trib.Como, che aveva previsto la condanna alla reclusione di anni 5, oltre all'interdizione ed alla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.
Parte convenuta avversava la domanda, contestando (I) l'efficacia in sede civile delle sentenze di patteggiamento ai fini della prova dei fatti imputati da parte attrice, (II) l'assenza di prova, invece necessaria essendo il danno risarcibile ex articolo 2059 un “danno conseguenza” e dunque non essendo ammissibile per presunzione, (III) l'impossibilità di liquidazione del danno in via equitativa, (IV) le condotte stesse, per come qualificate da controparte, derubricando i maltrattamenti a “meri litigi (per quanto concitati), con entrambi
'parti attive' nel conflitto” (pag.4 comparsa cost) e il tentato omicidio a “atto intimidatorio' non finalizzato ad
2 uccidere”, (V) la mancata ammissione di una co-responsabilità dell'attrice, psicologicamente debole ed anch'ella dedita, all'epoca della convivenza, ad abusi di alcool ed altro insieme a CP_1
Parte attrice deduceva e provava di essere stata ammessa a gratuito patrocinio, parte convenuta se ne riservava la richiesta.
In sede di prima udienza, differita al 23 settembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali venivano depositate la seconda e la terza memoria da entrambe le parti, ed anche la prima da parte attrice;
successivamente, con ordinanza riservata del 12.3.21 il precedente G.I. (terzo giudice subentrato)
“ritenuta la causa sufficientemente istruita”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 5 luglio
2021. L'udienza veniva dapprima differita al 16 marzo 2022 per il carico di ruolo, ed in tale data subentrava la declaratoria di interruzione del giudizio stante la cessazione dello stato di interdizione del convenuto per intervenuta scarcerazione per fine pena, cui la prima è collegata per durata;
veniva, in seguito alla riassunzione, fissata una seconda volta (il 28.9.2022) udienza di precisazione delle conclusioni al 25 gennaio 2023 cui seguiva rimessione in istruttoria del giudizio alla luce della portata dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. e della necessità pertanto di istruttoria.
Pertanto all'udienza cartolare del 3 maggio 2023 il sottoscritto G.I. (quinto giudice subentrato sul ruolo), ammetteva la prova orale (diretta, contraria diretta e contraria diretta), rigettando l'istanza ex art. 210 cpc di parte convenuta – volta all'esibizione degli esami medici e clinici (esami del sangue;
esami del capello, ect.) fatti eseguire dal 2016 in poi sull'attrice- e demandando all'esito ogni determinazione sulla ctu.
All'udienza istruttoria del 20.9.2023 venivano sentiti quali testi di parte attrice il , la Parte_2 sig.ra , e per parte convenuta il fratello , ed i sig.ri e Controparte_3 Controparte_4 Testimone_1
; con ordinanza del 30 settembre 2023 veniva disposta un'appendice istruttoria con Parte_3
l'escussione di un ulteriore teste di parte attrice, sentito il 15.11.2023 in . Parte_4
In quella sede le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio in pendenza di trattative, che veniva accordato in due mesi, nel corso dei quali le parti non riuscivano a conciliarsi, pertanto il sottoscritto G.I., in esito all'udienza cartolare del 10 gennaio 2024, disponeva ctu medico legale in accoglimento alla richiesta di parte attrice, nominando ctu il dott. specialista in psichiatria, con autorizzazione Persona_1 preventiva a farsi coadiuvare da altro specialista (in ortopedia-traumatologia), ove strettamente necessario.
Alla successiva udienza cartolare del 19 giugno 2024 il G.I. esaminata la ctu e le osservazioni svolte da parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 23 settembre 2024, data nella quale, lette le conclusioni per come precisate, tratteneva in decisione il fascicolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, rispetto dei quali termini entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, e parte convenuta le memorie di replica.
II. Sulle condizioni dell'azione e presupposti processuali.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c.), stante la residenza del convenuto, nonché di quello di cui all'art. 20 cpc alla luce del luogo in cui il danno si è prodotto
(forum commissi delicti).
Risulta ritualmente instaurato il contraddittorio, con intervenuta costituzione del convenuto CP_1 dapprima tramite il fratello tutore, poiché interdetto, e successivamente personalmente, a seguito della venuta
3 meno dell'interdizione in ragione dell'intervenuta scarcerazione e della chiusura del procedimento di
Volontaria giurisdizione RG n. 1738/2019 tutela giudiziaria, giusta decreto del 02.03.2022 (doc.4).
Indiscusso è l'interesse ad agire dell'attrice e la propria legittimazione ad causam ed ad processum.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, quanto alla negoziazione assistita trattandosi nel caso di specie di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti cinquantamila euro.
III. Sull'an della domanda: necessità dell'accertamento in contraddittorio tra le parti –valutazione dell'efficacia delle sentenze ex art. 444 cpp.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Non viene disconosciuto il principio dell'insuscettibilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ad avere valore di piena prova nel giudizio civile: si richiami a riguardo l'art. 445 cpp co.I bis secondo cui la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili” e la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui (vedasi recente Cass. n. 2897 del 31/01/2024) “in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale […] la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”.
Essendo nel presente giudizio stata tempestivamente contestata la responsabilità del convenuto, e la valenza stessa delle condotte –i maltrattamenti qualificati quali “litigi”, e il tentato omicidio quale “atto intimidatorio”- si impone in questa sede, pertanto, l'accertamento dell'effettività delle condotte tenute e la loro causazione di un danno quantitativamente individuabile;
pur tenendo presente che entrambe le sentenze ex art. 444 cpp costituiscono l'esito di un percorso giudiziario che ha visto dapprima il rinvio a giudizio dell'imputato, e successivamente l'accoglimento di tale richiesta da parte del Giudice dell'udienza preliminare.
IV. Sull'an: prove orali a fondamento della domanda.
L'assunzione della prova testimoniale ha consentito di provare che sia stata vittima di reiterate Pt_1 condotte di maltrattamenti da parte dell'ex compagno convenuto. Le stesse sono state accuratamente descritte dai tre testi attorei escussi, tutti credibili ed attendibili.
La teste , amica dell'attrice, dichiarava di avere assistito direttamente, svariate volte, a minacce subite CP_3 da , anche presenza dei figli minori, in più luoghi (nella piazza comunale di Bulgarograsso, presso il Pt_1 centro Sportivo), con insulti, parolacce, invettive (volte a convincerla “di non essere una buona madre” (pag. 6 verbale ud. 20.9.23) e creando un'atmosfera “in cui non si poteva lavorare né stare lì. Era un'aria pesante da respirare. Lui veniva sempre a disturbare”. Riferiva che in presenza di altre persone, le aveva gridato CP_1
“sei una madre indegna, i miei figli qui non devono venire, sei una poco di buono!”. Precisava inoltre di esserle stato riferito dai figli che in più occasioni percuoteva l'attrice con schiaffi, calci e pugni, rispetto cui le CP_1 venivano mostrati dalla madre le ecchimosi e lividi sul viso e sul corpo;
e, a seguito di un accesso in casa della coppia, aver verificato di persona la rottura del vetro di una porta coincidente con la dinamica che le era stata descritta dall'attrice relativamente ad un episodio di percosse perpetrate dal convenuto all'attrice e che ha determinato l'urto violento di quest'ultima contro la vetrata della porta (“ho potuto vedere una rottura sulla vetrata della porta che ho ricondotto al punto in cui mi è stato riferito che la sig.ra avesse urtato con la Pt_1 testa”) (ibidem, pag.7).
La teste precisava inoltre che più volte le aveva riferito di temere per la propria incolumità e che, a Pt_1 causa dei comportamenti di fosse “un continuo, andava anche peggiorando. Temevo sarebbe CP_1 successo qualcosa di brutto, come poi è avvenuto”. (ibidem, pag.8).
4 Il teste dichiarava di aver assistito una volta direttamente alle minacce proferite da nei riguardi Pt_2 CP_1 della ex compagna –presente al Centro Sportivo per accompagnare il figlio- e di averne apprese altre dai
“dirigenti e tutti coloro che frequentavano il Campo”, in quanto “erano spaventati dal comportamento del sig. che spesso minacciava, insultava l'attrice ed il padre”. CP_1
Riferiva anche delle varie denunce raccolte, in qualità di Maresciallo, dall'attrice, dal di lei padre, nonché delle dichiarazioni rese da (che dunque trovano per queste ragioni utile riscontro in termini di utilizzabilità), Pt_5 nonché delle chiamate ricevute da persone presenti al centro sportivo in ragione dei comportamenti scomposti e turbativi della quiete posti in essere da rispetto cui aveva “chiesto formalmente un divieto di CP_1 acceso al Centro Sportivo”. Dava atto, inoltre, di aver rilasciato a all'epoca il suo numero di telefono di Pt_1 servizio, stante il moltiplicarsi di episodi preoccupanti, e di aver ricevuto “spesso” chiamate dall'attrice, che
“aveva paura succedesse qualcosa” (pag. 2 udienza del 20.9.2023). Riferiva che le aggressioni era unilaterali, cioè poste in essere dal solo CP_1
Quanto all'episodio del 18.1.2018 ricordava di essere sopraggiunto su chiamata dei colleghi e di aver
“sequestrato gli indumenti danneggiati della sig.ra dalla coltellata e fatto i rilievi sull'auto perché il Pt_1 coltello aveva anche attinto i sedili” (ibidem, pag.5).
V. Sull'an: riscontri documentali a supporto della fondatezza della domanda.
Le emergenze dell'istruzione orale trovano conferma nella prova documentale profferta da parte attrice che, seppur non in grado di assumere valenza probatoria ex se, risulta idonea a corroborare quanto precede.
In quest'ottica giova richiamare:
(I) le dichiarazioni rese avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano –e richiamate nel decreto ex art. 336 co.III cc -741 co.II cpc (decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale paterna, doc.9 attoreo)- da due dei figli della coppia ( e ), nelle quali vengono rappresentate frequenti Per_2 Per_3 condotte aggressive e violente tenute dal padre verso la madre, in loro presenza, fatte di litigi, minacce ma anche aggressioni (occhio nero, vetro spaccato in testa alla madre);
(II) le relazioni dei servizi sociali (doc.3), dalle quali emerge come il figlio , protettivo verso la Per_2 madre, riconosca essere la stessa più tranquilla dopo l'arresto del padre;
(III) le dichiarazioni presenti nel fascicolo (doc.2) indagini preliminari n. 5796/2017 N.G.N.R. (esitate nella sentenza succitata n.28/2018), ed in particolare quelle rese da , datrice di lavoro di Testimone_2
per quattro anni, la quale rappresentava di aver recepito le confidenze rese in lacrime Pt_1 dall'attrice in ordine alle percosse patite da e di essere stata direttamente oggetto di ingiurie CP_1
e minacce (specificate nel verbale di sommarie informazioni, vds pag.4), pesanti, da parte di CP_1 volte ad impaurirle e evitare che l'attrice proseguisse a lavorare alle sue dipendenze, come di fatto poi avvenuto (è la stessa che verbalizza che, spaventata a seguito di colloquio con ha Pt_5 CP_1 telefonato a dicendole non fosse più il caso che lavorasse per lei); Pt_1
(IV) gli atti di indagine nel procedimento penale, dai quali emerge (vds richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp, doc.7 pag.15) la crescente “consapevolezza della sconsideratezza ed illiceità della condotta approntata contro la persona offesa”.
(V) le denunce/querele prestate dall'attrice (doc. 2 e 7) nei quali viene fatto riferimento ad episodi di minacce e violenze che hanno trovato poi conferma in sede istruttoria;
(VI) la richiesta (sub doc. 12 attoreo) inviata da FCD Bulgarograsso –luogo dove l'attrice svolgeva l'attività di barista a titolo di volontariato- ai Carabinieri di Appiano Gentile di inibizione a dell'accesso al CP_1
Centro Sportivo in ragione del verificarsi di plurimi episodi incresciosi (aggressioni non solo verbali) da parte di CP_1
VI. Sull'an: sulle ragioni dell'infondatezza delle contestazioni di parte convenuta.
Rispetto al compiuto quadro descritto, sostenuto da un compendio probatorio completo e sempre opportunamente riscontrato, la difesa di parte convenuta contrappone, quanto alle condotte di maltrattamenti
5 antecedenti il 18.1.2018, la minimizzazione delle proprie azioni e la riconduzione all'interno di episodi a condotta non unilaterali bensì caratterizzato da reciprocità delle offese, all'interno, peraltro, di un contesto di fragilità psicologiche da entrambi i partner della coppia, all'epoca rafforzati dall'abuso di alcool;
con riferimento all'episodio del tentato omicidio, invece, lo stesso viene recisamente contestato, sul presupposto di un alibi (sostiene quel giorno di essere rimasto a casa), ed in ogni caso al più ascrivibile ad un atto CP_1 intimidatorio per nulla finalizzato ad uccidere.
Fonda le proprie ragioni da una parte con il tentativo di depotenziare le dichiarazioni dei testi di controparte, per lo più basate su narrazioni di fatti riferite, e non de visu, dall'altra enfatizzando le dichiarazioni dei propri testi, tutti e tre ( , ) rappresentanti l'esistenza di litigi frequenti nella coppia, Controparte_4 Parte_3 Tes_1 frequentazione nonostante i riferiti (dall'attrice) episodi ON colloca una cena con entrambi nel periodo immediatamente successivo –luglio 2016- una delle aggressioni riferite da in suo danno, e, quanto Pt_1 all'episodio del 18.1.2018, volto a rafforzare, da parte di , il presunto alibi del fratello. Controparte_4
Evidenzia inoltre come debba intendersi pacifico che vi siano stati anche numerosi periodi di felicità e di affetto, da parte anche della stessa attrice, come da lettera da lei inviata al convenuto a –di anno Pt_6 imprecisato ma successivo al 2010, anno di nascita dell'ultimo figlio, poiché in essa si fa riferimento ai tre bambini (prodotta con terza memoria ma da ritenersi ammissibile poiché a prova contraria rispetto alla prov orale richiesta in seconda memoria dall'attrice- nella quale emerge l'innamoramento, all'epoca ancora attuale a distanza di anni, e la gratitudine provata.
Tuttavia, si osservi, anche ammettendo l'occasionale abuso di alcool e sostanze stupefacenti da parte anche dell'attrice (per come dalla stessa, peraltro, riconosciuto in sede di anamnesi dal ctu dott. , ed anche Per_1 riconoscendo la presenza di fragilità nella psiche di e la sostanziale funzionalità del rapporto all'interno Pt_1 della coppia certamente fino alla nascita del terzo figlio, ed anche successivamente per gli anni seguenti, nondimeno ciò non elide, nell'an, la sussistenza delle condotte di maltrattamento poste in essere da CP_1 specie negli ultimi anni di convivenza e nel 2017. Deve piuttosto osservarsi che la gratitudine e la devozione emergenti dalla lettera rivolta dall'attrice al convenuto “[...]mi hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco tieni ti appartiene [...]”, sono state prese alla lettera e radicalizzate da i cui comportamenti CP_1 posti in essere in più episodi sono assimilabili a quelli di chi effettivamente della vita altrui potesse pienamente disporre.
Del tutto recessiva è infine la testimonianza del fratello volta a precostituire a un alibi il giorno CP_4 CP_1 dell'aggressione nel parcheggio del Centro Sportivo di Bulgarograsso;
e ciò per varie ragioni.
Anzitutto per la scarsa attendibilità della testimonianza di che rappresentava sapere tutti in Controparte_4 paese che era una persona agitata, salvo poi, su richiesta del G.I. di indicare qualche nominativo di Pt_1 persona che lo avesse reso edotto della circostanza, non sapere fare nomi (verbale ud 20.9.23, pag.9); e che dava atto di salire spesso nell'appartamento del fratello, al piano di sopra rispetto al suo, salvo poi negare di aver visto nelle condizioni (ecchimosi…) di cui alle foto sub doc.2 attoreo (ibidem, pag.10). Pt_1
In ogni caso, la testimonianza non risulta sufficiente a precostituire un alibi in quanto afferma di aver CP_1 sentito dalle 20.30 e per le ore successive del 18.1.2018 la televisione accesa al piano di sopra, oltre a rumori non meglio precisati, non anche di aver distintamente udito il fratello o di averlo visto. Se non alle 22.30, quando si presentarono i Carabinieri e trovarono “sdraiato sul divano”. CP_1
Tuttavia, essendo l'aggressione stata subita da intorno alle 21.15 (vds verbale di denuncia sub doc.7 Pt_1 pag.1) –circostanza non contestata, se non genericamente- ed essendo la distanza tra il parcheggio del Centro
Sportivo teatro dell'aggressione e casa pari a circa 5 minuti a piedi –per come rappresentato in CP_1 udienza dallo stesso (ibidem, pag.10)-, deve ritenersi ben compatibile la presenza del Controparte_4 convenuto a casa sua un'ora dopo l'aggressione inferta all'attrice.
6 D'altro canto, si osservi, la presenza di sul luogo dell'aggressione non è dallo stesso negata, come CP_1 desumibile dai documenti allegati agli atti di parte attrice, fra cui si richiamino gli articoli di stampa relativi ai fatti di causa (doc.13) da cui emergono le dichiarazioni del convenuto che “voleva solo spaventare” l'attrice, con ciò di fatto rappresentandosi sulla scena teatro dell'aggressione, e quale protagonista agente.
Secondariamente giova rilevare come l'aggressione la sera del 18.1.2018 risulti comprovata da vari indici: risulti sufficiente richiamare la testimonianza di (udienza 15.11.23), Dirigente e Presidente Parte_4 dell'Associazione sportiva dilettantistica F.C. di Bulgarograsso, che rappresenta aver visto l'auto della , Pt_1 poco dopo l'aggressione, con i vetri rotti, dentro l'auto, i giubbini rotti ed il sedile tagliato, e in barella;
Pt_1 ciò da cui si ricava che, stante la difficile ipotizzabilità di una scena artatamente inscenata dall'attrice, qualcuno abbia aggredito e tentato di uccidere l'attrice, con la condotta dalla stessa riferita, e costui, in applicazione del criterio di preponderanza dell'evidenza (cd “più probabile che non”) non può che essere stante i CP_1 plurimi atti di maltrattamenti, e le minacce ed aggressioni, verbali, e non, più volte verificatesi nei mesi precedenti presso il centro sportivo, come da dichiarazioni rese in udienza dal –anche come Parte_2 teste oculare- e (vds verbali udienze del 20.9.2023 e 15.11.2023) e dichiarazioni negli atti di CP_3 Parte_4 indagini di doc.2). Pt_5
Né assume valenza compensatoria, ai fini di causa, la circostanza (provata e non contestata) della contribuzione da parte della famiglia ai bisogni dei figli della coppia, trattandosi di petitum evidentemente diverso CP_1 da quello oggetto della domanda di causa.
VII. Sulle conclusioni in ordine all'an.
Deve pertanto concludersi nel senso che la prova orale, corroborata da riscontri documentali di primaria importanza quali le dichiarazioni dei figli nel procedimento avanti il Tribunale dei Minorenni e gli atti di parte
( nel procedimento che hanno condotto alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle CP_1 parti, determinano la fondatezza della domanda in ordine all'accertamento degli illeciti perpetrati da CP_1 in capo a e passibili di risarcimento del danno ex art. 2059 cc e 185 cp Pt_1
Inconfutabilmente provato l'an della domanda attorea, deve passarsi ora a valutare la fondatezza della stessa nel quantum.
VIII. Sul quantum.
VIII.I sul danno strettamente biologico.
La richiesta attorea non può trovare accoglimento con riferimento alla voce di danno biologico, domandato in complessivi € 1.000,00: tanto poiché in sede peritale l'attrice ha dichiarato di non avere riportato alcuna conseguenza fisica, quanto, soprattutto, poiché la documentazione allegata alla domanda risulta parziale – mancante, ad esempio, del doc.4, “copia referto Pronto Soccorso”- e, quella presente, non denota diagnosi da poter porre in nesso causale con le condotte lamentate, ed anzi, tout court, non riporta “lesioni fisiche significative” (vds. pag.8 ctu) o altri elementi clinici.
VIII.II Sul danno non patrimoniale (componente morale /dinamico-relazionale).
La componente di danno morale risulta invece acclarata: il ctu dott. con analisi approfondita e Per_1 puntuale, esente da vizi logici, e che si ritiene di dover condividere, rileva l'esistenza di un “danno dinamico relazionale” (pag.9) subito da , essendo stata “in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare Pt_1 quotidiano, con una limitazione per quanto riguarda il vivere quotidiano, in particolare nell'avvicinarsi a nuove relazioni/interazioni con persone non note o poco conosciute”. Ravvisa nell'attrice, anche a seguito di visita, una sensazione di “dispiacere, amarezza, scoramento”, per le vicende familiari che l'hanno coinvolta, “senso di colpa” verso i figli che hanno assistito ai maltrattamenti, impotenza, e successivamente –specie nei primi anni successivi all'allontanamento da preoccupazione di poter rivivere le aggressioni subite. CP_1
7 Tali disturbi sono stati ritenuti dal ctu compatibili con un inquadramento nel disturbo Post Traumatico da Stress
(PTSD), disturbo che viene indicato essere “qualificato come traumatico dal DSM 5 quando ha implicato morte o minaccia di morte, o gravi lesioni o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri”.
ricorrendone nel caso di specie i caratteri ccitati, deve –come correttamente fatto dal ctu- inquadrarsi la sintomatologia psichica dell'attrice nell'ambito del Disturbo Post Traumatico da Stress, disturbo che ben può manifestarsi in seguito all'esposizione a un singolo evento traumatico di minaccia alla vita, e dunque certamente in ipotesi di episodi ripetuti.
Deve precisarsi che a tali conclusioni non è ostativa la circostanza che l'attrice abbia intervallato momenti di serenità con l'ex compagno, o ne sia stata innamorata (come provato dal convenuto con doc.12), o vi abbia comunque fatto tre figli ed abbia esitato lungamente a porre fine alla convivenza: a riguardo risulta del tutto esauriente la spiegazione offerta dal ctu in ordine alla messa in atto, in casi simili, di meccanismi di difesa, tipo negazione o sublimazione del soggetto nella speranza di poterlo cambiare o che il tempo in qualche modo potesse cambiarlo” (pag.6 ctu), condizione che trova riscontro peraltro nell'anamnesi in sede peritale da cui emerge che l'attrice fosse “abituata alle sue botte, alle sue parole” (pag.5) e che la decisione finale di allontanarsi da sia dovuta non alla sua preservazione, ma a quella dei figli, al non tollerare più le liti CP_1 che avvenivano davanti ai figli.
Ciò che invece, dei rilievi di parte convenuta, rileva e trova parziale accoglimento è la circostanza che Pt_1 non abbia accettato il “supporto psicologico che le era stato consigliato, ma solo la tutela legale” e che per il
Dott. la stessa “avrebbe certamente beneficiato di un aiuto psicologico non solo per una migliore Per_1 elaborazione del trauma, intendendo per trauma non solo l'aggressione del 18.01.2018, ma anche delle violenze fisiche e psicologiche cui è stata oggetto da parte del Sig. . CP_1
La circostanza, che non viene poi invero dal ctu tradotta in una quantificazione in diminuzione di Inabilità permanente ed invalidità temporanea, non può non rilevare, e secondo l'apprezzamento del sottoscritto giudicante si ritiene tale da diminuire di un punto percentuale l'invalidità permanente per come quantificata dal ctu (18%, motivatamente tenuto conto del range tra il 16% e il 20% secondo letteratura scientifica, per come citato nelle repliche alle osservazioni (pag.25 allegato a ctu)) sulla base delle motivazioni sopra cennate e compiutamente riportate in ctu: per tali motivi si ritiene congruo ravvisare in capo all'attrice l'esistenza di un'inabilità permanente nella misura del 17%.
Applicando le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, ed avuto riguardo all'età della vittima al momento dell'evento –da individuarsi nel suo apice, del gennaio 2018-, di anni
31 (essendo nata nel febbraio 1986), deve riconoscersi l'importo di € 66.323.
A tale importo si giunge utilizzando i parametri "vigenti" al momento dell'emissione della decisione (da ultimo vds Cass. 8508 / 2020 e cass. 17018/1018) anche ove essi siano mutati rispetto alla data dell'introduzione del giudizio (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018).
Quanto all'invalidità temporanea, dal ctu quantificata in 90 giorni al 80%, 90 giorni al 60%, 90 al 30% e 30 al
15%, si richiama nuovamente la tabella di invalidità della guida della valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica citata dal consulente con quantificazione della invalidità Persona_4 temporanea indicata in 300 giorni, ritenendone peraltro la sussistenza coerente con l'illecito principale subito
(aggressione del 18.1.2018) rispetto cui le conclusioni dell'ausiliario psicologo del ctu, dott.ssa , Per_5 afferma che –pag.14 all.ctu- “l'insorgenza del PTSD è stata entro i primi tre mesi dall'evento target considerato
(tentato omicidio del 2018) e nella durata presente ancora nell'attualità in forma cronica”.
8 Purtuttavia, condivisa la quantificazione complessiva dei giorni di invalidità temporanea, deve nuovamente richiamarsi l'impatto su di essa della mancata volontà dell'attrice di condividere un percorso psicologico, che, sempre secondo valutazione clinica, avrebbe mitigato le conseguenze.
Per tali ragioni ritiene il Giudice, peritus peritorum, di modificare le percentuali di invalidità temporanea, mantenute complessivamente sempre in giorni 30, diminuendo i giorni con percentuale di invalidità alta, al
80%, ed al 60% (in 60 giorni ciascuna) ed aumentando quelli con invalidità al 30% (giorni 100) e al 15% (giorni
80).
Tenuto conto, sempre in applicazione delle richiamate tabelle di Milano, che il valore aggiornato al 1.1.2024 per la liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute è quantificato in € 115,00, l'invalidità temporanea complessiva è individuata in € 14.490,00
(5.520+4.140+3.450+1.380)
Si rilevi, incidentalmente, che in riferimento all'uso di alcool e droghe il ctu ha escluso ogni incidenza negativa
(dunque eventualmente da quantificare scorporandola dal danno patito), precisando che tali sostanze
“possono causare un'alterazione psichica in senso psicotico o depressivo e che l'uso delle sostanza non causano la noxa patogena riguardo all'incapacità di superare gli eventi stressanti”; anzi “sono spesso utilizzati per superare eventi stressanti importanti come quelli del Disturbo post traumatico da stress”.
VIII.III Sul danno da perdita del rapporto di lavoro.
Con riguardo, infine, all'ultima voce di danno lamentata da parte attrice, ovvero correlata alla perdita del rapporto di lavoro per licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro dell'epoca ( in ragione dei Pt_5 comportamenti posti in essere da la domanda deve ritenersi fondata, nel rispetto dei principi che CP_1 governano l'ordinamento processuale, in primis il principio dell'onere della prova e quello di non contestazione.
A fronte di quello che è un principio di prova –seppur non una prova piena- fornita da parte attrice, allegante certificazione unica 2018 (doc.10) e dichiarazione scritta del datore di lavoro parte convenuta non Pt_5 contesta specificamente la circostanza, né nell'an né nel quantum, limitandosi ad affermare (pag.5 comparsa costituzione) che “quanto al lamentato asserito licenziamento, ben avrebbe potuto essere impugnato nelle forme e nei termini di legge”, circostanza inconferente poiché la non contestazione in sede giuslavoristica del licenziamento non significa che esso non possa essere stato causato, a prescindere dalla sussistenza o meno di giusta causa o giustificato motivo, dal comportamento posto in essere da che peraltro dalle CP_1 testimonianze assunte risulta pienamente compatibile quale causa scatenante. E la circostanza, anche oggetto di capitolazione di prova orale da parte attrice (19) “vero che in effetti l'attrice veniva licenziata dalla società
Fox sas di cui erano titolari la e il marito”) non è stata efficacemente contestata da controparte in CP_5 terza memoria, se non sotto il profilo dell' “inconferenza in quanto relativo a fatti estranei a quelli di alle due sentenze penali prodotte da controparte”.
Considerato peraltro, in ordine al quantum, che non è stata da controparte contestata la circostanza che un'occupazione sostitutiva sia stata reperita da nel marzo 2018, e che lo stipendio mensile fosse di Pt_1 circa € 500 mensili, deve trovare riconoscimento l'importo richiesto a tale titolo, pari a € 3.500,00, quale perdita di guadagno in nesso causale con le condotte poste in essere dal convenuto.
IX. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni esposte si quantifica il danno subito da in complessivi € 84.313,00 Pt_1
(66.323,00+14.490,00 + 3.500) ed al ristoro di tale danno, pertanto alla corresponsione del relativo importo, deve essere pertanto condannato CP_1
9 “Costituendo l'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale un debito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta e degli interessi maturati” (vds ex multis Cass. n. 10043 del
01/08/2000): pertanto su tutti gli importi individuati è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro
(individuato nell'episodio principale, del 18.1.2018) alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
X. Sulle spese di lite e di ctu.
Le spese di lite seguono la soccombenza, esse vengono liquidate tra i minimi e i medi, prossimi ai primi, con riferimento alla fase di studio, e introduttiva e di trattazione (stante l'attività istruttoria svolta) e ai minimi per quella decisionale - e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 52.000- 260.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria decisionale).
Si dà atto dell'avvenuta ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio, come da delibera di ammissione del
01/10/2018 allegata all'atto introduttivo e nuovamente depositata in data 11.3.2025; mentre non vi è traccia negli atti del fascicolo –né in PCT né in cartaceo- di medesimo provvedimento per quanto riguarda parte convenuta (pur avendone anticipato in comparsa di costituzione che si sarebbe avanzata richiesta, con riserva di produrne l'esito).
Quanto alle spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, esse vengono poste in via definitiva a carico di parte convenuta, sempre in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
In accoglimento della domanda attorea:
Accerta l'esistenza di un danno subito da , in nesso di causalità materiale e giuridica, con Parte_1 gli atti illeciti posti in essere da per come descritti nell'atto introduttivo;
e per l'effetto: Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno ex art. 2059 c.c. -185 c.p,, dell'importo di complessivi € 84.313,00
(ottantaquattromilatrecentotredici/00), oltre interessi e rivalutazione come indicati in sentenza.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , ammessa a Controparte_1 Parte_1 gratuito patrocinio, con distrazione in favore dell'Erario, per l'importo che quantifica, complessivamente, in €
7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Dispone come da separato provvedimento in ordine alla liquidazione del compenso del legale dell'attrice, ammessa a gratuito patrocinio, giusta decreto di ammissione del 01/10/2018.
Pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, per come liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 12 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giorgio Previte
10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente:
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
– via Guffanti n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tettamanti (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como – piazza del Popolo n. 14 (Fax0313308390, PEC:
Email_1
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] –dall'inizio del Controparte_1 C.F._3 procedimento fino al 16.3.2022 per conto del tutore, il fratello (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...], residente in [...] (in C.F._4 quanto il primo temporaneamente ristretto presso la Casa Circondariale Bassone di Como) e successivamente, dal 16.9.2022, costituitosi in riassunzione personalmente;
per tutto il corso del giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Calabrò (C.F. ; P.I. ), pec tel. C.F._5 P.IVA_1 Email_2
031.271200, fax 031.261615 presso il cui studio in Como Via Piave, 23 ha eletto domicilio.
-convenuto in riassunzione-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. per fatto illecito (reato)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.9.2024, comunicata il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle sole note conclusionali (sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice : Pt_1
“Nel merito: con previo accertamento della responsabilità del convenuto in ordine agli eventi, costituenti illeciti penali, di cui alle premesse dell'atto di citazione e, di conseguenza, al danno subito dall'attrice, condanna del convenuto medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa, da
1 liquidarsi anche in via equitativa, nella misura di € 200.000 ovvero della diversa anche maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data dei fatti al saldo
Conferma dell'ammissione dell'attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.”
per parte convenuta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- respingere le domande attoree in quanto nulle e comunque inammissibili od in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito in subordine:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, limitare la condanna al risarcimento dei danni in base a quanto accertato e – o rigorosamente provato in corso di causa, per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA;
ricorrendone i presupposti, a carico del gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 11.02.2020, conveniva Parte_1 in giudizio , nella sua qualità di tutore di , quest'ultimo convivente per un Controparte_2 Controparte_1 decennio, dal 2006 al febbraio 2017 e padre dei loro tre figli, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 200.000, per la stragrande parte a titolo di danno non patrimoniale morale, parte a titolo di danno biologico (€ 1.000)conseguenza delle lesioni fisiche subite) e parte a titolo di danno patrimoniale (€3.500), quale effetto della perdita dell'impiego lavorativo.
Riferiva l'attrice di essere stata negli anni vittima delle condotte reiterate dell'ex compagno, costituite da minacce, percosse, ingiurie, sostanzialmente maltrattamenti, rientranti a suo dire nelle condotte punite ex art. 572, 6l n. 11 quinques c.p. per come individuate –fino al 26.9.2017- nella sentenza penale 28/2018 GUP
Tribunale di Como (doc.5 attoreo), e successivamente a tale data nella sentenza penale nn. 402/2018 GUP medesimo Tribunale(doc.6 attoreo), entrambe di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp.
In tale ultimo provvedimento era stato patteggiato anche il reato di tentato omicidio ex art. 56, 575 e 61 n.2) cp commesso da in data 18.1.2018, per essersi introdotto nell'abitacolo dell'auto dell'ex compagna e CP_1 aver cercato di colpirla con un coltello al busto, procurandole solo escoriazioni al polso e tagli alla giacca grazie alla prontezza dall'attrice dimostrata nello scansare i colpi ed all'abbigliamento pesante.
In data 27.9.2020 si costituiva parte convenuta, e precipuamente il fratello tutore (docc.
1-2 convenuto) essendo interdetto ed ancora ristretto presso la Casa Circondariale Bassone di Como –giusta Controparte_1 sentenza n. 402/2018 GUP Trib.Como, che aveva previsto la condanna alla reclusione di anni 5, oltre all'interdizione ed alla sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale.
Parte convenuta avversava la domanda, contestando (I) l'efficacia in sede civile delle sentenze di patteggiamento ai fini della prova dei fatti imputati da parte attrice, (II) l'assenza di prova, invece necessaria essendo il danno risarcibile ex articolo 2059 un “danno conseguenza” e dunque non essendo ammissibile per presunzione, (III) l'impossibilità di liquidazione del danno in via equitativa, (IV) le condotte stesse, per come qualificate da controparte, derubricando i maltrattamenti a “meri litigi (per quanto concitati), con entrambi
'parti attive' nel conflitto” (pag.4 comparsa cost) e il tentato omicidio a “atto intimidatorio' non finalizzato ad
2 uccidere”, (V) la mancata ammissione di una co-responsabilità dell'attrice, psicologicamente debole ed anch'ella dedita, all'epoca della convivenza, ad abusi di alcool ed altro insieme a CP_1
Parte attrice deduceva e provava di essere stata ammessa a gratuito patrocinio, parte convenuta se ne riservava la richiesta.
In sede di prima udienza, differita al 23 settembre 2020, venivano concessi i termini ex art. 183 co.VI cpc, nel rispetto dei quali venivano depositate la seconda e la terza memoria da entrambe le parti, ed anche la prima da parte attrice;
successivamente, con ordinanza riservata del 12.3.21 il precedente G.I. (terzo giudice subentrato)
“ritenuta la causa sufficientemente istruita”, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 5 luglio
2021. L'udienza veniva dapprima differita al 16 marzo 2022 per il carico di ruolo, ed in tale data subentrava la declaratoria di interruzione del giudizio stante la cessazione dello stato di interdizione del convenuto per intervenuta scarcerazione per fine pena, cui la prima è collegata per durata;
veniva, in seguito alla riassunzione, fissata una seconda volta (il 28.9.2022) udienza di precisazione delle conclusioni al 25 gennaio 2023 cui seguiva rimessione in istruttoria del giudizio alla luce della portata dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. e della necessità pertanto di istruttoria.
Pertanto all'udienza cartolare del 3 maggio 2023 il sottoscritto G.I. (quinto giudice subentrato sul ruolo), ammetteva la prova orale (diretta, contraria diretta e contraria diretta), rigettando l'istanza ex art. 210 cpc di parte convenuta – volta all'esibizione degli esami medici e clinici (esami del sangue;
esami del capello, ect.) fatti eseguire dal 2016 in poi sull'attrice- e demandando all'esito ogni determinazione sulla ctu.
All'udienza istruttoria del 20.9.2023 venivano sentiti quali testi di parte attrice il , la Parte_2 sig.ra , e per parte convenuta il fratello , ed i sig.ri e Controparte_3 Controparte_4 Testimone_1
; con ordinanza del 30 settembre 2023 veniva disposta un'appendice istruttoria con Parte_3
l'escussione di un ulteriore teste di parte attrice, sentito il 15.11.2023 in . Parte_4
In quella sede le parti congiuntamente chiedevano un breve rinvio in pendenza di trattative, che veniva accordato in due mesi, nel corso dei quali le parti non riuscivano a conciliarsi, pertanto il sottoscritto G.I., in esito all'udienza cartolare del 10 gennaio 2024, disponeva ctu medico legale in accoglimento alla richiesta di parte attrice, nominando ctu il dott. specialista in psichiatria, con autorizzazione Persona_1 preventiva a farsi coadiuvare da altro specialista (in ortopedia-traumatologia), ove strettamente necessario.
Alla successiva udienza cartolare del 19 giugno 2024 il G.I. esaminata la ctu e le osservazioni svolte da parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 23 settembre 2024, data nella quale, lette le conclusioni per come precisate, tratteneva in decisione il fascicolo, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, rispetto dei quali termini entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, e parte convenuta le memorie di replica.
II. Sulle condizioni dell'azione e presupposti processuali.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, in applicazione del criterio generale (art. 18 c.p.c.), stante la residenza del convenuto, nonché di quello di cui all'art. 20 cpc alla luce del luogo in cui il danno si è prodotto
(forum commissi delicti).
Risulta ritualmente instaurato il contraddittorio, con intervenuta costituzione del convenuto CP_1 dapprima tramite il fratello tutore, poiché interdetto, e successivamente personalmente, a seguito della venuta
3 meno dell'interdizione in ragione dell'intervenuta scarcerazione e della chiusura del procedimento di
Volontaria giurisdizione RG n. 1738/2019 tutela giudiziaria, giusta decreto del 02.03.2022 (doc.4).
Indiscusso è l'interesse ad agire dell'attrice e la propria legittimazione ad causam ed ad processum.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, quanto alla negoziazione assistita trattandosi nel caso di specie di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti cinquantamila euro.
III. Sull'an della domanda: necessità dell'accertamento in contraddittorio tra le parti –valutazione dell'efficacia delle sentenze ex art. 444 cpp.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Non viene disconosciuto il principio dell'insuscettibilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ad avere valore di piena prova nel giudizio civile: si richiami a riguardo l'art. 445 cpp co.I bis secondo cui la sentenza di patteggiamento “non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili” e la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui (vedasi recente Cass. n. 2897 del 31/01/2024) “in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale […] la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1- bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale”.
Essendo nel presente giudizio stata tempestivamente contestata la responsabilità del convenuto, e la valenza stessa delle condotte –i maltrattamenti qualificati quali “litigi”, e il tentato omicidio quale “atto intimidatorio”- si impone in questa sede, pertanto, l'accertamento dell'effettività delle condotte tenute e la loro causazione di un danno quantitativamente individuabile;
pur tenendo presente che entrambe le sentenze ex art. 444 cpp costituiscono l'esito di un percorso giudiziario che ha visto dapprima il rinvio a giudizio dell'imputato, e successivamente l'accoglimento di tale richiesta da parte del Giudice dell'udienza preliminare.
IV. Sull'an: prove orali a fondamento della domanda.
L'assunzione della prova testimoniale ha consentito di provare che sia stata vittima di reiterate Pt_1 condotte di maltrattamenti da parte dell'ex compagno convenuto. Le stesse sono state accuratamente descritte dai tre testi attorei escussi, tutti credibili ed attendibili.
La teste , amica dell'attrice, dichiarava di avere assistito direttamente, svariate volte, a minacce subite CP_3 da , anche presenza dei figli minori, in più luoghi (nella piazza comunale di Bulgarograsso, presso il Pt_1 centro Sportivo), con insulti, parolacce, invettive (volte a convincerla “di non essere una buona madre” (pag. 6 verbale ud. 20.9.23) e creando un'atmosfera “in cui non si poteva lavorare né stare lì. Era un'aria pesante da respirare. Lui veniva sempre a disturbare”. Riferiva che in presenza di altre persone, le aveva gridato CP_1
“sei una madre indegna, i miei figli qui non devono venire, sei una poco di buono!”. Precisava inoltre di esserle stato riferito dai figli che in più occasioni percuoteva l'attrice con schiaffi, calci e pugni, rispetto cui le CP_1 venivano mostrati dalla madre le ecchimosi e lividi sul viso e sul corpo;
e, a seguito di un accesso in casa della coppia, aver verificato di persona la rottura del vetro di una porta coincidente con la dinamica che le era stata descritta dall'attrice relativamente ad un episodio di percosse perpetrate dal convenuto all'attrice e che ha determinato l'urto violento di quest'ultima contro la vetrata della porta (“ho potuto vedere una rottura sulla vetrata della porta che ho ricondotto al punto in cui mi è stato riferito che la sig.ra avesse urtato con la Pt_1 testa”) (ibidem, pag.7).
La teste precisava inoltre che più volte le aveva riferito di temere per la propria incolumità e che, a Pt_1 causa dei comportamenti di fosse “un continuo, andava anche peggiorando. Temevo sarebbe CP_1 successo qualcosa di brutto, come poi è avvenuto”. (ibidem, pag.8).
4 Il teste dichiarava di aver assistito una volta direttamente alle minacce proferite da nei riguardi Pt_2 CP_1 della ex compagna –presente al Centro Sportivo per accompagnare il figlio- e di averne apprese altre dai
“dirigenti e tutti coloro che frequentavano il Campo”, in quanto “erano spaventati dal comportamento del sig. che spesso minacciava, insultava l'attrice ed il padre”. CP_1
Riferiva anche delle varie denunce raccolte, in qualità di Maresciallo, dall'attrice, dal di lei padre, nonché delle dichiarazioni rese da (che dunque trovano per queste ragioni utile riscontro in termini di utilizzabilità), Pt_5 nonché delle chiamate ricevute da persone presenti al centro sportivo in ragione dei comportamenti scomposti e turbativi della quiete posti in essere da rispetto cui aveva “chiesto formalmente un divieto di CP_1 acceso al Centro Sportivo”. Dava atto, inoltre, di aver rilasciato a all'epoca il suo numero di telefono di Pt_1 servizio, stante il moltiplicarsi di episodi preoccupanti, e di aver ricevuto “spesso” chiamate dall'attrice, che
“aveva paura succedesse qualcosa” (pag. 2 udienza del 20.9.2023). Riferiva che le aggressioni era unilaterali, cioè poste in essere dal solo CP_1
Quanto all'episodio del 18.1.2018 ricordava di essere sopraggiunto su chiamata dei colleghi e di aver
“sequestrato gli indumenti danneggiati della sig.ra dalla coltellata e fatto i rilievi sull'auto perché il Pt_1 coltello aveva anche attinto i sedili” (ibidem, pag.5).
V. Sull'an: riscontri documentali a supporto della fondatezza della domanda.
Le emergenze dell'istruzione orale trovano conferma nella prova documentale profferta da parte attrice che, seppur non in grado di assumere valenza probatoria ex se, risulta idonea a corroborare quanto precede.
In quest'ottica giova richiamare:
(I) le dichiarazioni rese avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano –e richiamate nel decreto ex art. 336 co.III cc -741 co.II cpc (decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale paterna, doc.9 attoreo)- da due dei figli della coppia ( e ), nelle quali vengono rappresentate frequenti Per_2 Per_3 condotte aggressive e violente tenute dal padre verso la madre, in loro presenza, fatte di litigi, minacce ma anche aggressioni (occhio nero, vetro spaccato in testa alla madre);
(II) le relazioni dei servizi sociali (doc.3), dalle quali emerge come il figlio , protettivo verso la Per_2 madre, riconosca essere la stessa più tranquilla dopo l'arresto del padre;
(III) le dichiarazioni presenti nel fascicolo (doc.2) indagini preliminari n. 5796/2017 N.G.N.R. (esitate nella sentenza succitata n.28/2018), ed in particolare quelle rese da , datrice di lavoro di Testimone_2
per quattro anni, la quale rappresentava di aver recepito le confidenze rese in lacrime Pt_1 dall'attrice in ordine alle percosse patite da e di essere stata direttamente oggetto di ingiurie CP_1
e minacce (specificate nel verbale di sommarie informazioni, vds pag.4), pesanti, da parte di CP_1 volte ad impaurirle e evitare che l'attrice proseguisse a lavorare alle sue dipendenze, come di fatto poi avvenuto (è la stessa che verbalizza che, spaventata a seguito di colloquio con ha Pt_5 CP_1 telefonato a dicendole non fosse più il caso che lavorasse per lei); Pt_1
(IV) gli atti di indagine nel procedimento penale, dai quali emerge (vds richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp, doc.7 pag.15) la crescente “consapevolezza della sconsideratezza ed illiceità della condotta approntata contro la persona offesa”.
(V) le denunce/querele prestate dall'attrice (doc. 2 e 7) nei quali viene fatto riferimento ad episodi di minacce e violenze che hanno trovato poi conferma in sede istruttoria;
(VI) la richiesta (sub doc. 12 attoreo) inviata da FCD Bulgarograsso –luogo dove l'attrice svolgeva l'attività di barista a titolo di volontariato- ai Carabinieri di Appiano Gentile di inibizione a dell'accesso al CP_1
Centro Sportivo in ragione del verificarsi di plurimi episodi incresciosi (aggressioni non solo verbali) da parte di CP_1
VI. Sull'an: sulle ragioni dell'infondatezza delle contestazioni di parte convenuta.
Rispetto al compiuto quadro descritto, sostenuto da un compendio probatorio completo e sempre opportunamente riscontrato, la difesa di parte convenuta contrappone, quanto alle condotte di maltrattamenti
5 antecedenti il 18.1.2018, la minimizzazione delle proprie azioni e la riconduzione all'interno di episodi a condotta non unilaterali bensì caratterizzato da reciprocità delle offese, all'interno, peraltro, di un contesto di fragilità psicologiche da entrambi i partner della coppia, all'epoca rafforzati dall'abuso di alcool;
con riferimento all'episodio del tentato omicidio, invece, lo stesso viene recisamente contestato, sul presupposto di un alibi (sostiene quel giorno di essere rimasto a casa), ed in ogni caso al più ascrivibile ad un atto CP_1 intimidatorio per nulla finalizzato ad uccidere.
Fonda le proprie ragioni da una parte con il tentativo di depotenziare le dichiarazioni dei testi di controparte, per lo più basate su narrazioni di fatti riferite, e non de visu, dall'altra enfatizzando le dichiarazioni dei propri testi, tutti e tre ( , ) rappresentanti l'esistenza di litigi frequenti nella coppia, Controparte_4 Parte_3 Tes_1 frequentazione nonostante i riferiti (dall'attrice) episodi ON colloca una cena con entrambi nel periodo immediatamente successivo –luglio 2016- una delle aggressioni riferite da in suo danno, e, quanto Pt_1 all'episodio del 18.1.2018, volto a rafforzare, da parte di , il presunto alibi del fratello. Controparte_4
Evidenzia inoltre come debba intendersi pacifico che vi siano stati anche numerosi periodi di felicità e di affetto, da parte anche della stessa attrice, come da lettera da lei inviata al convenuto a –di anno Pt_6 imprecisato ma successivo al 2010, anno di nascita dell'ultimo figlio, poiché in essa si fa riferimento ai tre bambini (prodotta con terza memoria ma da ritenersi ammissibile poiché a prova contraria rispetto alla prov orale richiesta in seconda memoria dall'attrice- nella quale emerge l'innamoramento, all'epoca ancora attuale a distanza di anni, e la gratitudine provata.
Tuttavia, si osservi, anche ammettendo l'occasionale abuso di alcool e sostanze stupefacenti da parte anche dell'attrice (per come dalla stessa, peraltro, riconosciuto in sede di anamnesi dal ctu dott. , ed anche Per_1 riconoscendo la presenza di fragilità nella psiche di e la sostanziale funzionalità del rapporto all'interno Pt_1 della coppia certamente fino alla nascita del terzo figlio, ed anche successivamente per gli anni seguenti, nondimeno ciò non elide, nell'an, la sussistenza delle condotte di maltrattamento poste in essere da CP_1 specie negli ultimi anni di convivenza e nel 2017. Deve piuttosto osservarsi che la gratitudine e la devozione emergenti dalla lettera rivolta dall'attrice al convenuto “[...]mi hai insegnato a volerti bene, hai voluto la mia vita, ecco tieni ti appartiene [...]”, sono state prese alla lettera e radicalizzate da i cui comportamenti CP_1 posti in essere in più episodi sono assimilabili a quelli di chi effettivamente della vita altrui potesse pienamente disporre.
Del tutto recessiva è infine la testimonianza del fratello volta a precostituire a un alibi il giorno CP_4 CP_1 dell'aggressione nel parcheggio del Centro Sportivo di Bulgarograsso;
e ciò per varie ragioni.
Anzitutto per la scarsa attendibilità della testimonianza di che rappresentava sapere tutti in Controparte_4 paese che era una persona agitata, salvo poi, su richiesta del G.I. di indicare qualche nominativo di Pt_1 persona che lo avesse reso edotto della circostanza, non sapere fare nomi (verbale ud 20.9.23, pag.9); e che dava atto di salire spesso nell'appartamento del fratello, al piano di sopra rispetto al suo, salvo poi negare di aver visto nelle condizioni (ecchimosi…) di cui alle foto sub doc.2 attoreo (ibidem, pag.10). Pt_1
In ogni caso, la testimonianza non risulta sufficiente a precostituire un alibi in quanto afferma di aver CP_1 sentito dalle 20.30 e per le ore successive del 18.1.2018 la televisione accesa al piano di sopra, oltre a rumori non meglio precisati, non anche di aver distintamente udito il fratello o di averlo visto. Se non alle 22.30, quando si presentarono i Carabinieri e trovarono “sdraiato sul divano”. CP_1
Tuttavia, essendo l'aggressione stata subita da intorno alle 21.15 (vds verbale di denuncia sub doc.7 Pt_1 pag.1) –circostanza non contestata, se non genericamente- ed essendo la distanza tra il parcheggio del Centro
Sportivo teatro dell'aggressione e casa pari a circa 5 minuti a piedi –per come rappresentato in CP_1 udienza dallo stesso (ibidem, pag.10)-, deve ritenersi ben compatibile la presenza del Controparte_4 convenuto a casa sua un'ora dopo l'aggressione inferta all'attrice.
6 D'altro canto, si osservi, la presenza di sul luogo dell'aggressione non è dallo stesso negata, come CP_1 desumibile dai documenti allegati agli atti di parte attrice, fra cui si richiamino gli articoli di stampa relativi ai fatti di causa (doc.13) da cui emergono le dichiarazioni del convenuto che “voleva solo spaventare” l'attrice, con ciò di fatto rappresentandosi sulla scena teatro dell'aggressione, e quale protagonista agente.
Secondariamente giova rilevare come l'aggressione la sera del 18.1.2018 risulti comprovata da vari indici: risulti sufficiente richiamare la testimonianza di (udienza 15.11.23), Dirigente e Presidente Parte_4 dell'Associazione sportiva dilettantistica F.C. di Bulgarograsso, che rappresenta aver visto l'auto della , Pt_1 poco dopo l'aggressione, con i vetri rotti, dentro l'auto, i giubbini rotti ed il sedile tagliato, e in barella;
Pt_1 ciò da cui si ricava che, stante la difficile ipotizzabilità di una scena artatamente inscenata dall'attrice, qualcuno abbia aggredito e tentato di uccidere l'attrice, con la condotta dalla stessa riferita, e costui, in applicazione del criterio di preponderanza dell'evidenza (cd “più probabile che non”) non può che essere stante i CP_1 plurimi atti di maltrattamenti, e le minacce ed aggressioni, verbali, e non, più volte verificatesi nei mesi precedenti presso il centro sportivo, come da dichiarazioni rese in udienza dal –anche come Parte_2 teste oculare- e (vds verbali udienze del 20.9.2023 e 15.11.2023) e dichiarazioni negli atti di CP_3 Parte_4 indagini di doc.2). Pt_5
Né assume valenza compensatoria, ai fini di causa, la circostanza (provata e non contestata) della contribuzione da parte della famiglia ai bisogni dei figli della coppia, trattandosi di petitum evidentemente diverso CP_1 da quello oggetto della domanda di causa.
VII. Sulle conclusioni in ordine all'an.
Deve pertanto concludersi nel senso che la prova orale, corroborata da riscontri documentali di primaria importanza quali le dichiarazioni dei figli nel procedimento avanti il Tribunale dei Minorenni e gli atti di parte
( nel procedimento che hanno condotto alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle CP_1 parti, determinano la fondatezza della domanda in ordine all'accertamento degli illeciti perpetrati da CP_1 in capo a e passibili di risarcimento del danno ex art. 2059 cc e 185 cp Pt_1
Inconfutabilmente provato l'an della domanda attorea, deve passarsi ora a valutare la fondatezza della stessa nel quantum.
VIII. Sul quantum.
VIII.I sul danno strettamente biologico.
La richiesta attorea non può trovare accoglimento con riferimento alla voce di danno biologico, domandato in complessivi € 1.000,00: tanto poiché in sede peritale l'attrice ha dichiarato di non avere riportato alcuna conseguenza fisica, quanto, soprattutto, poiché la documentazione allegata alla domanda risulta parziale – mancante, ad esempio, del doc.4, “copia referto Pronto Soccorso”- e, quella presente, non denota diagnosi da poter porre in nesso causale con le condotte lamentate, ed anzi, tout court, non riporta “lesioni fisiche significative” (vds. pag.8 ctu) o altri elementi clinici.
VIII.II Sul danno non patrimoniale (componente morale /dinamico-relazionale).
La componente di danno morale risulta invece acclarata: il ctu dott. con analisi approfondita e Per_1 puntuale, esente da vizi logici, e che si ritiene di dover condividere, rileva l'esistenza di un “danno dinamico relazionale” (pag.9) subito da , essendo stata “in grado di percepire gli effetti della malattia sul fare Pt_1 quotidiano, con una limitazione per quanto riguarda il vivere quotidiano, in particolare nell'avvicinarsi a nuove relazioni/interazioni con persone non note o poco conosciute”. Ravvisa nell'attrice, anche a seguito di visita, una sensazione di “dispiacere, amarezza, scoramento”, per le vicende familiari che l'hanno coinvolta, “senso di colpa” verso i figli che hanno assistito ai maltrattamenti, impotenza, e successivamente –specie nei primi anni successivi all'allontanamento da preoccupazione di poter rivivere le aggressioni subite. CP_1
7 Tali disturbi sono stati ritenuti dal ctu compatibili con un inquadramento nel disturbo Post Traumatico da Stress
(PTSD), disturbo che viene indicato essere “qualificato come traumatico dal DSM 5 quando ha implicato morte o minaccia di morte, o gravi lesioni o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri”.
ricorrendone nel caso di specie i caratteri ccitati, deve –come correttamente fatto dal ctu- inquadrarsi la sintomatologia psichica dell'attrice nell'ambito del Disturbo Post Traumatico da Stress, disturbo che ben può manifestarsi in seguito all'esposizione a un singolo evento traumatico di minaccia alla vita, e dunque certamente in ipotesi di episodi ripetuti.
Deve precisarsi che a tali conclusioni non è ostativa la circostanza che l'attrice abbia intervallato momenti di serenità con l'ex compagno, o ne sia stata innamorata (come provato dal convenuto con doc.12), o vi abbia comunque fatto tre figli ed abbia esitato lungamente a porre fine alla convivenza: a riguardo risulta del tutto esauriente la spiegazione offerta dal ctu in ordine alla messa in atto, in casi simili, di meccanismi di difesa, tipo negazione o sublimazione del soggetto nella speranza di poterlo cambiare o che il tempo in qualche modo potesse cambiarlo” (pag.6 ctu), condizione che trova riscontro peraltro nell'anamnesi in sede peritale da cui emerge che l'attrice fosse “abituata alle sue botte, alle sue parole” (pag.5) e che la decisione finale di allontanarsi da sia dovuta non alla sua preservazione, ma a quella dei figli, al non tollerare più le liti CP_1 che avvenivano davanti ai figli.
Ciò che invece, dei rilievi di parte convenuta, rileva e trova parziale accoglimento è la circostanza che Pt_1 non abbia accettato il “supporto psicologico che le era stato consigliato, ma solo la tutela legale” e che per il
Dott. la stessa “avrebbe certamente beneficiato di un aiuto psicologico non solo per una migliore Per_1 elaborazione del trauma, intendendo per trauma non solo l'aggressione del 18.01.2018, ma anche delle violenze fisiche e psicologiche cui è stata oggetto da parte del Sig. . CP_1
La circostanza, che non viene poi invero dal ctu tradotta in una quantificazione in diminuzione di Inabilità permanente ed invalidità temporanea, non può non rilevare, e secondo l'apprezzamento del sottoscritto giudicante si ritiene tale da diminuire di un punto percentuale l'invalidità permanente per come quantificata dal ctu (18%, motivatamente tenuto conto del range tra il 16% e il 20% secondo letteratura scientifica, per come citato nelle repliche alle osservazioni (pag.25 allegato a ctu)) sulla base delle motivazioni sopra cennate e compiutamente riportate in ctu: per tali motivi si ritiene congruo ravvisare in capo all'attrice l'esistenza di un'inabilità permanente nella misura del 17%.
Applicando le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2024, ed avuto riguardo all'età della vittima al momento dell'evento –da individuarsi nel suo apice, del gennaio 2018-, di anni
31 (essendo nata nel febbraio 1986), deve riconoscersi l'importo di € 66.323.
A tale importo si giunge utilizzando i parametri "vigenti" al momento dell'emissione della decisione (da ultimo vds Cass. 8508 / 2020 e cass. 17018/1018) anche ove essi siano mutati rispetto alla data dell'introduzione del giudizio (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018).
Quanto all'invalidità temporanea, dal ctu quantificata in 90 giorni al 80%, 90 giorni al 60%, 90 al 30% e 30 al
15%, si richiama nuovamente la tabella di invalidità della guida della valutazione psichiatrica e medicolegale del danno biologico di natura psichica citata dal consulente con quantificazione della invalidità Persona_4 temporanea indicata in 300 giorni, ritenendone peraltro la sussistenza coerente con l'illecito principale subito
(aggressione del 18.1.2018) rispetto cui le conclusioni dell'ausiliario psicologo del ctu, dott.ssa , Per_5 afferma che –pag.14 all.ctu- “l'insorgenza del PTSD è stata entro i primi tre mesi dall'evento target considerato
(tentato omicidio del 2018) e nella durata presente ancora nell'attualità in forma cronica”.
8 Purtuttavia, condivisa la quantificazione complessiva dei giorni di invalidità temporanea, deve nuovamente richiamarsi l'impatto su di essa della mancata volontà dell'attrice di condividere un percorso psicologico, che, sempre secondo valutazione clinica, avrebbe mitigato le conseguenze.
Per tali ragioni ritiene il Giudice, peritus peritorum, di modificare le percentuali di invalidità temporanea, mantenute complessivamente sempre in giorni 30, diminuendo i giorni con percentuale di invalidità alta, al
80%, ed al 60% (in 60 giorni ciascuna) ed aumentando quelli con invalidità al 30% (giorni 100) e al 15% (giorni
80).
Tenuto conto, sempre in applicazione delle richiamate tabelle di Milano, che il valore aggiornato al 1.1.2024 per la liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute è quantificato in € 115,00, l'invalidità temporanea complessiva è individuata in € 14.490,00
(5.520+4.140+3.450+1.380)
Si rilevi, incidentalmente, che in riferimento all'uso di alcool e droghe il ctu ha escluso ogni incidenza negativa
(dunque eventualmente da quantificare scorporandola dal danno patito), precisando che tali sostanze
“possono causare un'alterazione psichica in senso psicotico o depressivo e che l'uso delle sostanza non causano la noxa patogena riguardo all'incapacità di superare gli eventi stressanti”; anzi “sono spesso utilizzati per superare eventi stressanti importanti come quelli del Disturbo post traumatico da stress”.
VIII.III Sul danno da perdita del rapporto di lavoro.
Con riguardo, infine, all'ultima voce di danno lamentata da parte attrice, ovvero correlata alla perdita del rapporto di lavoro per licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro dell'epoca ( in ragione dei Pt_5 comportamenti posti in essere da la domanda deve ritenersi fondata, nel rispetto dei principi che CP_1 governano l'ordinamento processuale, in primis il principio dell'onere della prova e quello di non contestazione.
A fronte di quello che è un principio di prova –seppur non una prova piena- fornita da parte attrice, allegante certificazione unica 2018 (doc.10) e dichiarazione scritta del datore di lavoro parte convenuta non Pt_5 contesta specificamente la circostanza, né nell'an né nel quantum, limitandosi ad affermare (pag.5 comparsa costituzione) che “quanto al lamentato asserito licenziamento, ben avrebbe potuto essere impugnato nelle forme e nei termini di legge”, circostanza inconferente poiché la non contestazione in sede giuslavoristica del licenziamento non significa che esso non possa essere stato causato, a prescindere dalla sussistenza o meno di giusta causa o giustificato motivo, dal comportamento posto in essere da che peraltro dalle CP_1 testimonianze assunte risulta pienamente compatibile quale causa scatenante. E la circostanza, anche oggetto di capitolazione di prova orale da parte attrice (19) “vero che in effetti l'attrice veniva licenziata dalla società
Fox sas di cui erano titolari la e il marito”) non è stata efficacemente contestata da controparte in CP_5 terza memoria, se non sotto il profilo dell' “inconferenza in quanto relativo a fatti estranei a quelli di alle due sentenze penali prodotte da controparte”.
Considerato peraltro, in ordine al quantum, che non è stata da controparte contestata la circostanza che un'occupazione sostitutiva sia stata reperita da nel marzo 2018, e che lo stipendio mensile fosse di Pt_1 circa € 500 mensili, deve trovare riconoscimento l'importo richiesto a tale titolo, pari a € 3.500,00, quale perdita di guadagno in nesso causale con le condotte poste in essere dal convenuto.
IX. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni esposte si quantifica il danno subito da in complessivi € 84.313,00 Pt_1
(66.323,00+14.490,00 + 3.500) ed al ristoro di tale danno, pertanto alla corresponsione del relativo importo, deve essere pertanto condannato CP_1
9 “Costituendo l'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale un debito di valore, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta e degli interessi maturati” (vds ex multis Cass. n. 10043 del
01/08/2000): pertanto su tutti gli importi individuati è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro
(individuato nell'episodio principale, del 18.1.2018) alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
X. Sulle spese di lite e di ctu.
Le spese di lite seguono la soccombenza, esse vengono liquidate tra i minimi e i medi, prossimi ai primi, con riferimento alla fase di studio, e introduttiva e di trattazione (stante l'attività istruttoria svolta) e ai minimi per quella decisionale - e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 52.000- 260.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al
23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase istruttoria decisionale).
Si dà atto dell'avvenuta ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio, come da delibera di ammissione del
01/10/2018 allegata all'atto introduttivo e nuovamente depositata in data 11.3.2025; mentre non vi è traccia negli atti del fascicolo –né in PCT né in cartaceo- di medesimo provvedimento per quanto riguarda parte convenuta (pur avendone anticipato in comparsa di costituzione che si sarebbe avanzata richiesta, con riserva di produrne l'esito).
Quanto alle spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, esse vengono poste in via definitiva a carico di parte convenuta, sempre in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
In accoglimento della domanda attorea:
Accerta l'esistenza di un danno subito da , in nesso di causalità materiale e giuridica, con Parte_1 gli atti illeciti posti in essere da per come descritti nell'atto introduttivo;
e per l'effetto: Controparte_1
Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1 danno ex art. 2059 c.c. -185 c.p,, dell'importo di complessivi € 84.313,00
(ottantaquattromilatrecentotredici/00), oltre interessi e rivalutazione come indicati in sentenza.
Condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore di , ammessa a Controparte_1 Parte_1 gratuito patrocinio, con distrazione in favore dell'Erario, per l'importo che quantifica, complessivamente, in €
7.250,00 (settemiladuecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Dispone come da separato provvedimento in ordine alla liquidazione del compenso del legale dell'attrice, ammessa a gratuito patrocinio, giusta decreto di ammissione del 01/10/2018.
Pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, per come liquidate con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 12 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giorgio Previte
10