Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1587/2023 (cui è riunito il procedimento n.r.g. 1640/2023), vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Primo Maggio n.157, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Cianchi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Firenze alla via Montebello n. 76;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente PA
in TA (PT) alla via Statale n.785, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ilaria Licciardi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Firenze alla via Nino Bixio n.2;
Resistente
E
1
Interventore necessario
Oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 22.6.2023, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio il 5.5.2018 in ST IO (FI) con
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il PA Per_1
1.2.2019).
Il ricorrente deduceva come la convivenza non fosse più tollerabile e richiedeva, pertanto, la separazione, anche a causa delle condotte poste in essere dalla resistente;
lo stesso, quindi, richiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore, con mantenimento dello stesso a proprio carico.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.9.2023, si costituiva in giudizio , la quale contestava quanto ex PA
adverso dedotto e forniva una ricostruzione delle cause della separazione del tutto differente, visto anche il procedimento penale in corso a carico del ricorrente.
La resistente richiedeva, quindi, la separazione, con affido esclusivo del figlio minore a sé e oneri di mantenimento a carico del ricorrente.
Le parti, in data 9.11.2023, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale disponeva la riunione del procedimento n.r.g. 1640/2023 al presente giudizio,
e, con provvedimento reso in pari data, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 16.1.2025, le parti davano atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione e il Tribunale, con sentenza n. 48/2025, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Rimessa la causa sul ruolo, essendovi anche domanda di divorzio, la causa giungeva all'udienza del 10.4.2025, nella quale venivano rassegnate conclusioni congiunte, e la causa veniva riservata in decisione.
2 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi e stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le parti, all'udienza del 10.4.2025, rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo quanto alle condizioni di divorzio:
1 - QUANTO ALLO STATO CIVILE.
Stante il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 48/2025 del 17 gennaio 2025 e notificata il 21 gennaio
2025, nonché il maturare di tutti gli altri presupposti di legge anche temporali
(considerando pertanto l'udienza di prima comparizione dei coniugi del 9 novembre 2023 e che, nelle more, di tempo non è mai ripresa alcuna convivenza fra gli stessi ed il venire meno di ogni affectio maritalis) dichiarazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
(C.F. e PA C.F._1 Parte_1
( , a ST IO il giorno 5 maggio 2018, con atto C.F._2 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune di ST
IO, Atto n. 20 P. 2S., con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze;
2 - QUANTO AL REGIME Dl AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE.
Affidamento del figlio , ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i Per_1
genitori, ma con residenza privilegiata presso la madre, nella casa familiare,
Sita in TA (PT), via Statale, 785, con utilizzo dei beni mobili ivi contenuti;
i coniugi stabiliranno di comune accordo le attività scolastiche, culturali, sportive e quant'altro riterranno opportuno nell'esclusivo interesse del figlio minore, tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso;
in ogni caso disporre la facoltà per entrambi i genitori di esercitare la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. I coniugi s'impegnano reciprocamente a comunicare il
3 proprio recapito, anche telefonico, nei periodi di frequentazione del figlio, affinché quest'ultimo sia sempre reperibile e contattabile. Su entrambi i genitori graverà in ogni caso, il diritto — dovere di consultarsi reciprocamente in merito all'educazione del figlio ed in particolare, relativamente alle scelte scolastiche;
entrambi avranno il diritto di poter conferire con gli insegnanti del figlio in modo da poter conoscere con scienza diretta il suo andamento scolastico. In caso di disaccordo su questioni fondamentali, la scelta sarà affidata all' Autorità Giudiziaria.
3- QUANTO AL CALENDARIO Dl FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO.
Il IG. starà con il figlio nei seguenti termini, Parte_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso: a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì quando lo riporterà
a scuola, nella giornata di mercoledì, con pernotto, quando passerà con Per_1
lui anche il fine settimana;
mentre il padre starà con il bambino nelle giornate di martedì, con pernotto, e giovedì, con pernotto, quando trascorrerà Per_1
con la madre il fine settimana;
i coniugi potranno concordare diversamente, compatibilmente agli impegni dell'altro, da comunicarsi, vicendevolmente, ove possibile, con congruo anticipo e comunque entro la settimana precedente, salvo emergenze;
il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana durante le vacanze di Natale che comprenda ad anni alterni il giorno di Natale oppure
San Silvestro, restando inteso che il genitore che non tiene il figlio il giorno di
Natale lo terrà la vigilia;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando con la madre Pasqua e Lunedì dell'Angelo; il padre potrà infine trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio precedente di ogni anno;
4 - QUANTO ALL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO DEL FIGLIO e DELLA
MOGLIE, confermando quanto disposto da questo Tribunale con l'ordinanza del 9 novembre 2023, disporre a carico del IG. l'obbligo di Parte_1
concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro Per_1
500 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre il rimborso del 70% del costo dei buoni-pasto scolastici nonché delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonché, nella stessa misura, di ogni altra spesa straordinaria che risulterà necessaria e comunque concordata
4 preventivamente tra i coniugi, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia e pertanto:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo.
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori.
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre-scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di
5 locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
disporre, altresì, confermando quanto disposto da questo Tribunale con l'ordinanza del 9 novembre 2023, in favore della IG.ra un assegno CP_1
perequativo di mantenimento a carico del IG. della somma Parte_1
pari ad euro 400,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico;
5 - QUANTO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA FRA CONIUGI, in particolare dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e quindi anche in funzione solutorio-compensativa, gli stessi coniugi concordano di definire i loro rapporti economici in conseguenza della fine del rapporto di convivenza come in appresso indicato.
Su espresso accordo di entrambe le parti e al fine di risolvere la crisi coniugale e comunque, anche nell'interesse del figlio ed a beneficio di Per_1
quest'ultimo, le parti dichiarano:
a) la IG.ra , nata a [...] il PA
17/11/1978 (C.f. e residente in [...]
Statale n.785, (doc. 2 documento identità ) ha contratto matrimonio CP_1
nel Comune di ST IO (FI), atto n.20 parte 2 serie A – anno 2018, con il IG. , nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
residente a [...]
6 n.157, (doc. 3 documento identità ) in data 05/05/2018, Parte_1
scegliendo il regime della separazione dei beni;
b) dalla loro unione è nato il figlio , a Firenze in data Persona_2
01/02/2019, C.F. e residente insieme alla madre a C.F._3
TA (PT) Via Statale n.785 (doc. 4 documento identità ); NumeroDiCart_1
c) la IG.ra dichiara di voler trasferire come PA
in effetti, trasferisce al figlio la quota del 50% della Persona_2
nuda proprietà della casa familiare, di sua esclusiva proprietà, mantenendo per se stessa l'usufrutto sull'intero, così come già previamente autorizzato ex art. 320 c.c. dal competente Giudice Tutelare con decreto n. cronol. 707/2025 del 25/02/2025 – R.G. 345/2025 (doc. 5) Il suddetto bene immobile, oggetto del presente trasferimento, è posto nel Comune di TA, località "Catena", via
Statale, 785, ed è così costituito ed individuato: bene immobile per civile abitazione, distribuito su tre piani, terreno, primo e sottotetto, collegati tra loro da scala interna, con accesso da detta via tramite piccola corte esclusiva pertinenziale su tre lati, composto al pino terreno da ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, ripostiglio, sottoscala, centrale termica tergale, al piano primo da disimpegno, due camere da letto, due bagni, al piano sottotetto da soffitta, con annesso locale ad uso autorimessa al piano terreno con accesso da stradello a comune e da piccola corte esclusiva pertinenziale su tre lati, il tutto meglio individuato nelle planimetrie depositate al Catasto
Fabbricati del detto Comune. I beni confinano con detta via, proprietà Per_3
torrente Strella, salvi se altri, e sono censiti al Catasto Fabbricati del detto
Comune nel foglio 37, particelle: - 346, subalterno, 5, via Statale n. 785, piano
T-l2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani catastali 9,5, superficie catastale mq. 185, superfice catastale escluse aree scoperte mq. 173, rendita catastale euro 735,95; - 281, subalterno, 5, via Statale n. 785, piano T, Cat. C/6, classe
3, consistenza mq. 30, superficie catastale mq. 41, rendita euro 113.10
(proposta a seguito di variazione toponomastica del 20 ottobre 2016 n.
9002.1/2016, prot. PT00447568 (il locale autorimessa e la corte esclusiva); infine abbiamo la particella 281, subalterno 4, via Statale n. 66, piano T e la
457, via Statale n. cm, piano T, quali beni comuni non censibili.
Detta proprietà è pervenuta alla signora con rogito PA
Not. del 17 maggio 2017, rep, n. 2453, n. 1400 raccolta, Persona_4
7 registrato a Firenze, il 22 maggio 2017, n. 1513 serie IT, trascritto a Pistoia il
22 maggio n. 3922 Reg. Gen., n. 2599 Reg, Part., trascritto a Pistoia, il 22 maggio 2017, n. 3923 Reg, Gen., n. 2600, Reg. Part. (doc.6 atto di provenienza immobile);
c) il IG. , non in proprio ma quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , accetta, in Persona_2 rappresentanza del minore ai sensi dell'art. 320 ult. comma c.c. e come espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare con decreto n. cronol.
707/2025 del 25/02/2025 – R.G. 345/2025, la quota del 50% della nuda proprietà della casa familiare, posta nel Comune di TA, località
"Catena", via Statale, 785, così come sopra meglio individuata;
d) l'immobile, oggetto di trasferimento, è gravato da ipoteca, essendo stato contratto mutuo rep. 2454, n. 1401 di raccolta, rogato Not. con Banco Per_4
IO-Mugello Impruneta IGna- Credito Cooperativo – Società
Cooperativa” (doc. 7 contratto di mutuo) A tal fine i sigg.ri PA
e dichiarano che si obbligano e si fanno carico del
[...] Parte_1 pagamento della residua somma di mutuo pari ad €. 146.875,82 centoquarantaseimilaottocentosettantacinque virgola ottantadue-, contratto dagli stessi con
[...]
, provvedendo Controparte_2
mensilmente al pagamento della relativa rata al 50% ciascuno;
e) la IG.ra rinuncia a qualunque diritto di ipoteca PA
legale sul bene oggetto di trasferimento, con esonero del signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;
f) le parti dichiarano che l'immobile con il compendio di cui è parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della L. 52 del 27/02/1985, così come modificata dall'art. 19 comma 14 D.L. 78 del 31/05/2010, i dati catastali sopra menzionati e la planimetria catastale corrispondono perfettamente allo stato dei luoghi, come da perizia a firma dell'arch. (doc. 8 perizia Persona_5
e relativi allegati) garantendone la validità e l'efficacia;
g) le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri Immobiliari;
h) l'immobile oggetto di trasferimento, come sopra individuato, è stato edificato in data antecedente all'anno 1967 a seguito di: * Licenza di
8 costruzione n. 211 – prot. 9115 del 1966 rilasciata il 21/07/1966; * concessione edilizia in Sanatoria n. 607 del 10/10/2003 – pratica di Condono n. 588 del
01/031995, prot. N. 7661, rilasciata il 10/10/2003 e ritirata il 27 /01/2004 per l'abitazione; *premesso di costruire in sanatoria n. 760 del 22/01/2007 – pratica di condono n. 588 del 01/03/1995, prot. N. 7661, rilasciata il
22/01/2007 per l'autorimessa. Si sono poi succeduti i seguenti titoli edilizi:
CILA prot. 26394 del /06/2017; CILA prot. 53610 del 31/10/2017. A seguito dei quali si è generato l'aggiornamento catastale allegato con relativa avvenuta variazione. Successivamente non sono stati eseguiti interventi necessitanti autorizzazioni amministrative. Pertanto il bene risulta conforme e liberamente commerciabile (cfr. doc. 8);
i) le parti dichiarano che detto trasferimento avviene senza l'opera di un mediatore;
l) le parti producono l'attestato di prestazione energetica (APE), dichiarandone la validità ed efficacia, emesso dal Geom. di Parte_2
Prato, inviato al Comune di TA in data 11.11.2016, protocollo n. 55.410 del 12.11.2016, dal quale risulta che l'immobile è qualificato in classe energetica G, già allegato all'atto di provenienza (cfr. doc. 6);
m) l'unità immobile nel suo complesso ha un valore di €. 220.000
(duecentoventimila//) e che pertanto il valore del cespite di trasferimento individuato nel 50% della nuda proprietà dell'unità immobiliare è pari ad €.
27.500 (ventisettemilacinquecento//00) in quanto dato che: l'unità immobiliare ha un valore complessivo di €. 220.000 - viene trasferito il 50% della nuda proprietà; l'usufruttuaria ha 47 anni, l'usufrutto avrà un valore pari al 75%
(€. 82.500 euro) e la nuda proprietà sarà valutata al 25% (27.500 euro);
n) le parti dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è stato edificato in data antecedente all'anno 1967 pertanto non era necessario alcun provvedimento di abitabilità /agibilità, gli eventuali obblighi relativi saranno in ogni caso posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
o) Le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale del presente verbale contenente l'accordo di trasferimento della quota del 50% della nuda proprietà al figlio minore , con contestuale Persona_2
9 costituzione di usufrutto su questa quota a favore della IG.ra PA
, già piena proprietaria della residua quota del 50%.
[...]
p) Le parti dichiarano che ogni eventuale spesa funzionale a detto trasferimento, nessuno eccettuato, verrà sostenuta da entrambi i coniugi nella misura del 50% ad eccezione delle spese tecniche per la relazione di conformità urbanistica e catastale e per l'APE che saranno sostenute dal sig.re
[...]
. Pt_1
q) Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999.
r) Con l'adempimento di quanto sopra i sigg.ri e PA
dichiarano di non avere e/o vantare reciprocamente alcun Parte_1
credito per eventuali pregresse spese sostenute in relazione al medesimo immobile, salvo quanto previsto dal corrente accordo.
6 - QUANTO AL RILASCIO DEI DOCUMENTI, i coniugi, per quanto possa servire, si danno reciprocamente, già in questa sede, il nulla osta per il rilascio dei passaporti o delle carte di identità valide ai fini dell'espatrio, per i paesi per i quali è sufficiente tale documento.
7 - QUANTO ALLE SPESE LEGALI di questo giudizio, il IG. Parte_1
si impegna a corrispondere alla IG.ra un contributo PA di €. 5.000,00, da corrispondere alla sottoscrizione del presente accordo con bonifico bancario.
Il Tribunale ritiene congruo il raggiunto accordo e dispone, quindi, che il divorzio avvenga alle condizioni concordate tra le parti.
3. Nulla alle spese, salvo quanto previsto dalle parti al punto 7 dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ST
IO (FI) in data 5.5.2018 tra , nato a [...] il [...] Parte_1
10 e , nata a [...] il [...], alle PA
condizioni riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ST IO (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
3) nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
11