Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2025, proposto da
PL ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Ida Marseglia, Agnese Trasino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - D.G. Va - Div. V – Procedure di Valutazione via e Vas, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Pnrr-Pniec, Comune di TE Da BA, Comune di AN BA, Regione LA, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di AN AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione LA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER Renewables S.p.a., Itw TE S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento in parte qua
1) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR E. 0000280 del 19 maggio 2025 di compatibilità ambientale riguardante “ ID 9608 – Progetto di un impianto eolico denominato “TE” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di TE da BA (CD); AN AN (CS) e AN BA (CS) ” rilasciato a PL ER srl nella parte in cui “ è espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali per il progetto di un impianto eolico denominato “TE”, composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW, e delle relative opere di connessine alla RTN, da realizzarsi nei comuni di TE da BA (S), AN AN (CS) e AN BA (CS), nonché parere favorevole circa la conformità del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2015, fatte salve le prescrizioni di cui alla specifica condizione ambientale ” (art. 1); “ devono essere ottemperatele condizioni ambientali di cui al Parere della Commissione Tecnica PNRR-PN n. 627 del 13.3.2025 ” (art. 2); “ devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al Parere
reso con nota prot. \0914-P del 14.4.2025 del Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il PNRR “(art. 3);
2) del parere n. 627 del 13.3.2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Commissione Tecnica PNRR- PN - Registro Ufficiale E.0003976 del 19.3.2025 – avente ad oggetto “ Istruttoria di Valutazione Impatto Ambientale. Progetto di un impianto eolico denominato “TE” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW da localizzarsi nei comuni di TE da BA (CS) e AN AN (CS) ID:9608” prot. E. 0003976 del 19.3.2025, nella parte in cui alla condizione n. 1 punto 4) prevede che “laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità al progetto con ID 8822, gli aerogeneratori indicati con le sigle TRN01 e TRN03 non potranno essere realizzati. Laddove, invece, dovesse essere data priorità al progetto con ID10880, solo gli aerogeneratori TRN01 e TRN10 potranno essere aggiornati ”, alla condizione n. 1 punto 7) “ si richiede lo stralcio dell’aerogeneratore TR07 a causa della sua prossimità a due nidi di gheppio, uno di poiana e tre siti rifugio per i chirotteri ”; alla condizione n. 9 punto 2 “ si richiede lo stralcio dell’aerogeneratore TRN02, la cui strada di accesso percorre un oliveto più adulto ”;
3) del Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot n. Registro Ufficiale E. 711153 del 14.4.2025 MIC/MIC_SS-PNRR_U08/14/04/2025/0010914-P – Class. 34.43.01/10/2021 – SSPNRR Fac. 406.1 avente ad oggetto “ ID 9608 TE da BA (CS) – AN AN (CS) AN BA. Progetto di un impianto eolico denominato “TE” composto da 10 aerogeneratori da 6 MW per una potenza complessiva di 60 MW da localizzarsi nei comuni di TE da BA (CS) e AN AN (CS). Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PN) ” che esprime parere tecnico istruttorio favorevole nella parte in cui subordina il detto parere alle seguenti condizioni: “ A. per quanto attiene gli aspetti paesaggistici”: “A.1.Oltre gli aerogeneratori da stralciare sulla base di quanto prescritto dalla Condizione n. 1 punto 4) e punto 7) e dalla condizione n. 9) punto 2 del parere della TV , dovranno essere stralciati dal progetto gli aerogeneratori TRN04, TRN08, TRN 09 a causa dell’interferenza con i beni architettonici Castelli Spinelli nel Comune di TE da BA e Palazzo lucchetti nel Comune di AN BA” e “A.2. in ogni caso al fine di limitare gli impatti cumulativi nel contesto d’intervento, la distanza in tutte le direzioni tra gli aerogeneratori ammessi (sia tra i medesimi che con quelli già esistenti e/o autorizzati) sia non inferiore a 10 volte l’altezza massima dei medesimi aerogeneratori ”;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate;
per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR -
PN e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il Pnrr e di Comune di AN AN e di Regione LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa VA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso notificato in data 8 luglio 2025, la società PL ER S.r.l. ha impugnato il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del 19 maggio 2025, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi i pareri resi dalla Commissione Tecnica PNRR–PN e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle prescrizioni apposte al giudizio di compatibilità ambientale, assumendo che le stesse, per il loro contenuto asseritamente contraddittorio e non univoco, impedirebbero la prosecuzione dell’iter autorizzativo relativo al progetto eolico denominato “TE”.
2. In punto di fatto la società ha riferito di aver presentato, in data 10 marzo 2023, l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, dichiarata procedibile il 5 maggio 2023.
L’8 maggio 2023 l’amministrazione ha pubblicato la documentazione del progetto sul proprio portale istituzionale, avviando la consultazione pubblica; nel corso di tale fase sono pervenute osservazioni da privati e da ITW TE S.r.l., mentre nessuna osservazione è stata presentata da ER Renewables S.p.A.
L’11 luglio 2023 il MASE ha pubblicato le integrazioni documentali nelle more richieste, assegnando un nuovo termine per la presentazione delle osservazioni, senza che ER abbia nuovamente partecipato alla fase consultiva. Scaduti i relativi termini, il 26 luglio 2023, il procedimento si è arrestato nella fase dell’istruttoria tecnica.
In data 22 febbraio 2024 è stato pubblicato il progetto eolico proposto da ER. La ricorrente, con nota del 23 marzo 2024, ha depositato le proprie osservazioni, segnalando interferenze e sovrapposizioni tra i due progetti.
Persistendo l’inerzia amministrativa, PL ER ha sollecitato il MASE in data 9 agosto 2024, rappresentando la decorrenza dei termini procedimentali e il pregiudizio derivante dall’ingresso di progetti successivi.
Non avendo ottenuto riscontro, la Società ha adito l’intestato Tribunale con ricorso avverso il silenzio, notificato il 16 ottobre 2024.
Con sentenza n. 183/2025 del 30 gennaio 2025, notificata il 31 gennaio 2025, il TAR ha ordinato al MASE di concludere il procedimento entro sessanta giorni.
In esecuzione della pronuncia, la Commissione Tecnica PNRR–PN ha reso, in data 13 marzo 2025, il parere favorevole n. 627, condizionato a prescrizioni incidenti sul numero e sulla localizzazione degli aerogeneratori. Il 14 aprile 2025 anche la Soprintendenza Speciale PNRR ha reso parere favorevole condizionato, imponendo l’eliminazione di ulteriori aerogeneratori - anche a causa dell’effetto cumulativo - e specifiche misure localizzative.
La società ricorrente ha depositato controdeduzioni in data 28 aprile 2025, rimaste prive di riscontro.
2. Successivamente, il 19 maggio 2025 il MASE ha adottato il decreto VIA, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato alle condizioni formulate nei pareri della Commissione e della Soprintendenza.
In data 5 giugno 2025 la società ha presentato istanza di riesame, che è rimasta inevasa. Parallelamente ha avviato presso la Regione LA la fase relativa alla Conferenza di servizi del macroprocedimento autorizzativo, ricevendo richiesta di aggiornamento del progetto in conformità al decreto VIA.
La Regione ha sospeso i termini del procedimento fino all’adeguamento progettuale.
3. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, le prescrizioni contenute nel decreto VIA si presentano come alternative, non univoche e tra loro incompatibili, sicché essa non ha potuto procedere all’aggiornamento progettuale richiesto né ad avviare la Conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003. Tale situazione ha determinato un nuovo stallo procedimentale, a suo dire, imputabile all’Amministrazione procedente.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ha quindi affidato il ricorso ai motivi che seguono.
4.1 Motivi attinenti al parere reso dalla Commissione Tecnica PNRR:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.lgs 152/20026 e s. m. e i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere. Erroneità nei presupposti. Irragionevolezza. Irrazionalità . Poiché la Commissione tecnica e il MASE hanno, a parere della ricorrente, indebitamente subordinato la realizzazione di taluni aerogeneratori alla possibile priorità, eventualmente accordata dalla Regione, di due progetti terzi, in assenza di qualsivoglia attribuzione formale di preferenza nell’ambito della procedura di VIA, sola sede deputata dalla legge a tale comparazione ai sensi dell’art. 8 del TUE nella versione all’epoca vigente. Ha evidenziato inoltre che i progetti antagonisti non erano ancora esistenti né procedibili all’epoca della pubblicazione del progetto TE, sicché la prescrizione si è rivelata manifestamente irragionevole, priva di fondamento ed intrinsecamente inattuabile. Ha inoltre censurato il palese travisamento dei fatti, culminato in una ingiustificata preferenza per iniziative presentate in epoca significativamente successiva.
II. Violazione e falsa applicazione del par. 16.3. e allegato 4 del DM 10.9.2010. Violazione e falsa applicazione del punto 3, lett. g), dell’Allegato V al D.Lgs n. 152/2006, dell’art. 4.1 del DM 52 del 30 marzo 2015 e della normativa in tema di valutazione degli effetti cumulo. Eccesso di potere. Erroneità. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Irragionevolezza. Per avere valutato la sussistenza di impatti cumulativi rispetto a progetti non ancora autorizzati così, peraltro, stralciando alternativamente parte degli aerogeneratori in forza dell’ordine di priorità eventualmente riconosciuta;
III. Irragionevolezza. Illogicità. Irrazionalità. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità. Sulla Condizione Ambientale della Commissione tecnica PNRR n. 1 punto 7 richiamata nell’art. 2 del decreto VIA. L’istante lamenta l’inopinato stralcio dell’aerogeneratore TRN07, disposto sulla base della mera presenza di nidi e rifugi faunistici, nonostante l’elevata distanza (oltre 5 km) dai siti della Rete Natura 2000. Ha rilevato di avere effettuato monitoraggi capillari e di avere adottato sistemi di mitigazione tecnologicamente avanzati. Ha inoltre rappresentato che la prescrizione risulta sproporzionata rispetto al rischio, valutato come basso, ed ha censurato l’omessa considerazione della proposta di delocalizzazione, idonea a coniugare tutela faunistica e operatività progettuale;
IV. Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza. Irrazionalità. Sulla Condizione Ambientale della Commissione tecnica PNRR n. 9 punto 2 richiamata nell’art. 2 del decreto VIA, poiché lo stralcio dell’aerogeneratore TRN02 è stato motivato da un erroneo presupposto relativo alla viabilità di accesso, ritenuta interferente con un oliveto adulto. Ha tuttavia evidenziato come la progettazione non intercettasse, in verità, alcuna pianta e come eventuali interferenze minori fossero agevolmente superabili mediante interventi di modesta entità. Ha osservato che gli ulivi in loco risultavano per lo più giovani, in stato di abbandono o comunque ricollocabili. Ha quindi dedotto il totale travisamento del dato fattuale e l’illogicità della misura ablativa imposta.
4.2 Motivi attinenti al parere reso dal MiC:
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 7 e 8 lett. c-quater e 9 del D.Lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del D.lgs 42/2004. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità. Irragionevolezza. Irrazionalità. Sulla Condizione Parere MIC A.1. Stralcio degli aerogeneratori TRN04, TRN08, TRN09, richiamata dall’art. 3 del Decreto VIA. La ricorrente ha censurato lo stralcio degli aerogeneratori in questione, motivato dalla mera collocazione entro tre chilometri da beni culturali, ritenendo che il MIC abbia surrettiziamente equiparato la “ non inclusione nelle aree idonee ” a una presunta inidoneità assoluta del sito. Ha rilevato inoltre che la distanza costituisce un indice, non un divieto, e che l’area deve essere qualificata come “ordinaria”, non come preclusa in via assoluta. Ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una valutazione puntuale e caso per caso, e che la documentazione progettuale aveva dimostrato l’assenza di reali interferenze tali da giustificare la misura estrema dello stralcio.
VI. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida 10.9.2010. Sviamento di potere. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e s. m. e i. Irragionevolezza. Illogicità. Sulla Condizione Parere MIC A.2. richiamata dall’art. 3 del Decreto VIA, nella parte in cui impone un’interdistanza minima tra gli aereogeneratori pari a 2 km, ossia 10 volte l’altezza massima della pala, pari a 200 m così riducendo il numero di aerogeneratori da 10 a 2, e per difetto di base normativa della prescrizione;
4.3 Motivi inerenti al provvedimento di VIA favorevole ma con prescrizioni:
VII. Carenza istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale, non essendo stato dato, nell’ambito del provvedimento di VIA, alcun riscontro alle osservazioni rese così come priva di seguito si è attestata la richiesta di riesame presentata in data 5 giugno 2025.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, il Comune di AN AN e la Regione LA.
L’ente comunale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dello stesso.
Anche la Regione LA ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con memoria dell’11 novembre 2025 il Ministero dell’Ambiente ha confutato analiticamente i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente asserendo, quanto al primo, la prevalenza degli altri due progetti indicati negli atti contestati, e, nel merito, la correttezza delle valutazioni tecniche operate dagli organi competenti.
6. Parte ricorrente ha replicato con memoria del 24 novembre 2025 e all’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione dal collegio.
RI
1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa comunale.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, i pareri assunti nell’ambito del procedimento di VIA hanno natura endoprocedimentale rispetto al decreto conclusivo, unico atto rispetto al quale è ammesso ricorso giurisdizionale.
Nel caso di specie, quindi, il decreto del MASE è stato adottato il 19 maggio 2025, mentre il ricorso risulta proposto l’8 luglio 2025, quando ancora il termine decadenziale ordinario non era decorso.
2. Sempre in punto di rito va accolta invece l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva formulata dall’ente Comunale e dalla Regione LA non avendo essi adottato alcun atto nell’ambito del procedimento de quo .
3. Passando al merito, come esposto in narrativa, la ricorrente ha articolato una pluralità di motivi, senza indicare uno specifico ordine di esame da osservare.
In estrema sintesi, i motivi da 1 a 4 attengono al parere reso dalla Commissione PNRR, i motivi 5 e 6 invece riguardano il parere del MIC mentre l’ultimo motivo attiene al provvedimento del MASE che, a conclusione del procedimento, ha rilasciato una VIA positiva ma con prescrizioni, recepite dai pareri resi.
Tanto premesso, nel delineare l’ordine dei motivi risulta dirimente scrutinare dapprima il motivo attinente al provvedimento di VIA, attesa la sua astratta capacità, in caso di fondatezza, di attivare la procedura di cui all’art. 24 comma 4 e, in ogni caso, di determinare la riapertura del procedimento.
3.1. Orbene il motivo di ricorso risulta fondato e ciò comporta l’accoglimento nei sensi che si vanno ad indicare, consentendo di assorbire ogni ulteriore questione posta.
Giova premettere che ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il proponente dispone di 15 giorni, decorrenti dallo scadere dei 120 previsti per le pubblicazioni e il rilascio dei pareri di competenza, per presentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni e le osservazioni ai pareri pervenuti. All’esito delle controdeduzioni, a norma della disposizione citata, si può aprire un’ulteriore fase di modifica e di integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, all’esito della quale vi è una nuova fase di consultazione del pubblico e di contraddittorio con la parte proponente. Ai sensi del successivo art. 25 del citato decreto legislativo
“1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”.
A norma del comma 3 del precitato articolo, poi, “ Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione ”.
Quanto poi alle modalità di presentazione delle controdeduzioni del proponente, va dato atto che tutti i termini della VIA sono perentori (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).
3.2. Così delineata la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie i pareri della Commissione Tecnica PNRR, del MiC, nonché lo stesso provvedimento di VIA, sono stati resi solo all’esito della sentenza n. 183 del 30 gennaio 2025 emessa dall’intestato Tribunale, dunque oltre i termini prescritti dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006. Al momento del decorso del termine di cui all’art. 24 comma 3 ultima parte (pari a 15 giorni successivi allo spirare dei 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico), i pareri degli enti preposti non erano stati ancora adottati, sicché la parte proponente non era nella condizione di formulare alcuna controdeduzione agli stessi.
A fronte dell’inerzia serbata, su ricorso della parte, l’intestato Tribunale ha quindi assegnato al MASE un termine di 60 giorni dalla notifica, intervenuta il 31 gennaio 2025, per provvedere. Sono quindi stati resi il parere della Commissione Tecnica PNRR_PN, in data 13 marzo 2025, e quello della Soprintendenza Speciale del PNRR in seno al MIC, il 14 aprile 2025.
L’istante ha inoltre rappresentato di non aver avuto conoscenza del contenuto del parere della Commissione Tecnica PNRR del 13 marzo 2025 e di essere venuta a conoscenza esclusivamente del successivo parere del MiC del 14 aprile 2025, il quale richiamava e faceva propria la precedente determinazione. Pertanto, ha tempestivamente presentato istanza di accesso agli atti e ha formulato controdeduzioni in data 28 aprile 2025, riferite ad entrambi i pareri, evidenziando le medesime questioni poi esposte nel ricorso introduttivo e, prima ancora, nell’istanza di riesame del 5 giungo 2025, rimasta inesitata.
Con il provvedimento conclusivo del procedimento il MASE ha emesso provvedimento di VIA condizionato all’ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte in entrambi i pareri, di fatto richiamandoli nella loro interezza. In ordine all’attività endoprocedimentale e al contraddittorio il MASE, dopo aver citato l’intervento della pronuncia dell’intestato Tribunale n. 183/2025, attestante l’obbligo di provvedere, ha dato atto dell’acquisizione dei pareri e, sul versante del contraddittorio, si è limitato a prendere atto delle osservazioni, delle integrazioni e dei chiarimenti inviati nel corso dell’iter istruttorio, senza fare alcuno specifico riferimento in primo luogo alle controdeduzioni rese nei confronti dei pareri suddetti e, nel complesso, senza fornire alcuna valutazione in ordine all’esito delle consultazioni svolte e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, “ nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione ”, così come prescritto dal citato art. 25 del D.lgs. 152/2006.
Tanto configura, a giudizio del Collegio, una lesione del contraddittorio procedimentale tenuto conto, in primo luogo, che il provvedimento di VIA è di fatto favorevole, poiché positivo, ma al contempo lesivo, in quanto condizionato, sicché rispetto allo stesso non vi è stata alcuna parentesi procedimentale analoga a quella prescritta dalla legge sul procedimento in caso di rigetto (art. 10 bis L. 241/1990). Ne consegue che l’unico momento procedimentale per confutare i pareri resi è solo quello che antecede l’adozione del provvedimento definitivo che, pertanto, alle controdeduzioni deve pur sempre fare specifico riferimento, nel caso di specie assente. Che tale lesione sia avvenuta, peraltro, è comprovato, a giudizio del Collegio, dalla circostanza che, di fatto, si è realizzato l’effetto che le norme sul contraddittorio procedimentale intendono scongiurare, ossia che l’esercizio del potere amministrativo - declinato in un rapporto amministrativo non a latere principis , ma sempre di più a latere civis – travalichi i confini del procedimento e si esplichi all’interno del processo. Nel caso di specie risulta dirimente la condotta processuale del Ministero resistente che, con memoria dell’11 novembre 2025, da un lato nulla ha dedotto in ordine allo specifico motivo di ricorso attinente alla violazione del contraddittorio e, dall’altro, ha preso posizione nel merito delle controdeduzioni svolte dalla ricorrente in sede procedimentale (riversate nel ricorso) così rendendo, di fatto, una motivazione postuma inammissibile, tenuto conto che la confutazione, seppur sintetica, della posizione rappresentata dalla ricorrente con le suddette controdeduzioni, andava svolta, seppur in estrema sintesi, nell’ambito della determinazione conclusiva del MASE.
4. All’appurata fondatezza della doglianza procedimentale consegue l’accoglimento del motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi articolati, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, entro i limiti dell’effetto del giudicato eventualmente formatosi.
5. Ad onta dell’accoglimento parziale non può invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata dall’istante in ricorso e specificata con le memorie difensive in corso di giudizio.
Segnatamente l’istante sostiene di aver subito un danno emergente pari ad € 1.662.544,38 per spese vive e per le spese di progettazione e, nel caso di mancata realizzazione, di subire un lucro cessante pari ad € 29.920.000,00 corrispondente alla differenza tra la produzione dell’impianto di 60 MW per il quale è stata chiesta la VIA e quello per il quale è stata, invece, rilasciata consistente in soli due aerogeneratori.
La domanda è infondata e va conseguentemente disattesa.
A tanto si perviene considerato che il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi presuppone, non solo l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche la prova circa la reale spettanza del bene della vita che si assume leso dal provvedimento illegittimo.
Nel caso di specie, in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso attinente all’aspetto procedimentale e tenuto conto che è stato fatto salvo il riesercizio del potere da parte del MASE, la spettanza del bene della è di fatto rimessa alla valutazione dell’amministrazione. Ne consegue, allo stato, la mancanza del presupposto circa la responsabilità dell’amministrazione.
6. Le spese di lite, compensate nella misura della metà, tenuto conto dell’accoglimento del solo motivo di natura procedimentale, vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come in dispositivo. Possono invece essere compensate le spese di lite nei confronti del Comune di AN AN e della Regione LA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di AN AN e della Regione LA;
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- spese compensate tra la ricorrente e il Comune di AN AN e la Regione LA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo MA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
VA MI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VA MI | Gerardo MA |
IL SEGRETARIO