TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 827
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale. Ha evidenziato che i pareri tecnici sono stati resi oltre i termini di legge e che la ricorrente non ha avuto la possibilità di formulare controdeduzioni tempestive. Inoltre, il provvedimento di VIA, pur essendo favorevole, è condizionato, e non vi è stata una fase procedimentale analoga a quella prescritta in caso di rigetto (art. 10 bis L. 241/1990) per confutare i pareri. La difesa del Ministero, intervenuta nel processo, ha fornito una motivazione postuma inammissibile.

  • Altro
    Subordinazione della realizzazione di aerogeneratori a priorità di progetti terzi

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Altro
    Valutazione impatti cumulativi su progetti non autorizzati e stralcio alternativo di aerogeneratori

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Altro
    Irragionevolezza dello stralcio dell'aerogeneratore TRN07 per prossimità a siti faunistici

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Altro
    Erroneità del presupposto relativo alla viabilità di accesso per lo stralcio dell'aerogeneratore TRN02

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Altro
    Stralcio degli aerogeneratori TRN04, TRN08, TRN09 per interferenza con beni culturali

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Altro
    Imposizione di un'interdistanza minima tra aerogeneratori irragionevole e priva di base normativa

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale.

  • Rigettato
    Danno emergente e lucro cessante

    La domanda risarcitoria è stata rigettata perché il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi presuppone non solo l'illegittimità del provvedimento, ma anche la prova della reale spettanza del bene della vita. Poiché l'accoglimento del motivo di ricorso ha comportato un riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, la spettanza del bene della vita è rimessa alla valutazione dell'amministrazione stessa, mancando allo stato il presupposto della responsabilità dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 827
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 827
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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