TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11956 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di ed aventi causa inter vivos da Persona_1 [...]
, con domicilio telematico, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Per_2
TT e AR PI per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende,
- intervenuto -
e
pagina 1 di 14 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1 Parte_2
e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 [...]
ed aventi causa inter vivos da , convenivano in Per_1 Persona_2
giudizio la Repubblica Federale di Germania per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla Persona_1
deportazione in Germania dal 12.9.1943.
Interveniva in giudizio il , eccependo la Controparte_1
propria legittimazione passiva, la decadenza, la prescrizione, la mancata prova della qualità di erede e del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 2.5.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordine alla legittimazione passiva si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale,
pagina 2 di 14 cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 14 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_1
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Presidenza del Controparte_1
Consiglio.
Per altro aspetto “La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il
1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/02/2024, n.
3642. Così anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n. 20442), e, dunque, è corretto evocare in giudizio anche la Repubblica Federale Tedesca.
La presente pronuncia, tuttavia, si limita all'accertamento del credito per l'accesso al suddetto fondo proprio in base a quanto previsto dall'art. 43), 1° comma, del d.l.
n. 36 del 30.4.2022 ed alla stessa pronuncia della Corte Costituzionale 21/07/2023,
n. 159, la quale ha precisato che “L'art. 43 istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. E ciò fa "assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile
1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno pagina 4 di 14 risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del
1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del "ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” e che “Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
Sempre in via preliminare è disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in pagina 5 di 14 vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata, essendo irrilevante, una volta esercitata l'azione nel termine, che sia stata evocata la sola Repubblica Federale di Germania, peraltro con contemporanea notifica dell'atto anche all'Avvocatura Generale dello Stato.
La qualità di erede degli attori è documentata dal certificato di stato di famiglia, in atti (doc.ti nn. 10 e 13 fascicolo parte attrice).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il , ad essere onerata della CP_1
relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
pagina 6 di 14 Orbene, il , a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” degli CP_1
attori, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, gli attori espongono che il padre militare, era Persona_1 oggetto dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del
Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data 12.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo
“status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 15.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario”
l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era Persona_1 un civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da pagina 7 di 14 tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
pagina 8 di 14 Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze non specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre che documentate (doc.ti da 1 ad 8 atto di citazione) ed a costituire fatto storico e notorio il trattamento riservato dai nazisti agli Internati
pagina 9 di 14 Militari Italiani, “status” diverso da quello di prigioniero di guerra e non previsto da alcuna convenzione internazionale.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 22.10.2016 ed al notevole decorso del Persona_1
tempo, ed è quantificato in euro 40.000,00, da dividersi tra i quattro eredi in
10.000,00 euro per ciascuno, somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Per la domanda relativa al danno patrimoniale, nella specie il mancato compenso per il lavoro coatto svolto, invece, questo giudice difetta di giurisdizione.
pagina 10 di 14 Ed invero, le sezioni unite della Cassazione con la pronuncia n. 21/02/2013, n.
4284 avevano statuito che “Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii” lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il
1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati”.
Nella specie, le sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012, la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013.
In conformità è stato statuito che “In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti “jure imperii” da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, 21/01/2014,
n. 1136).
Peraltro, sulla questione è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha sancito che “La norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non è applicabile nel nostro ordinamento pagina 11 di 14 in riferimento ad atti di tali Stati, quando consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali quali i crimini di guerra e contro l'umanità e sono illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti”, che, dunque, “E' illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24
Cost., l'art. 1 della L. 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle
Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” e che è del pari “illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24 cost., l'art. 3 della L. 14 gennaio
2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in quanto impone l'obbligo al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, negando la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati” (Corte cost., 22/10/2014, n. 238).
Successivamente sempre il giudice delle leggi ha precisato che deve ritenersi
“manifestamente inammissibile, per inesistenza ( ab origine) del suo oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della
«norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte
pagina 12 di 14 Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, “iure imperii” dal
Terzo Reich». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale - in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale», ha accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»” (Corte cost., 03/03/2015, n. 30).
Dunque, per tutto quanto sopra esposto, la giurisdizione italiana sussiste in deroga alla norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità, e tale non è una pretesa meramente patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità di eredi di ed Parte_3 Parte_4 Persona_1
aventi causa inter vivos da , a titolo di danno la somma di euro Persona_2
10.000,00 per ciascuno;
b) condanna il , in Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
pagina 13 di 14 Roma, 10.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64487 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 2.5.2025,
e vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di ed aventi causa inter vivos da Persona_1 [...]
, con domicilio telematico, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Matteo Per_2
TT e AR PI per procura in atti,
- attori -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende,
- intervenuto -
e
pagina 1 di 14 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, Parte_1 Parte_2
e nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 [...]
ed aventi causa inter vivos da , convenivano in Per_1 Persona_2
giudizio la Repubblica Federale di Germania per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla Persona_1
deportazione in Germania dal 12.9.1943.
Interveniva in giudizio il , eccependo la Controparte_1
propria legittimazione passiva, la decadenza, la prescrizione, la mancata prova della qualità di erede e del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 2.5.2025 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, parte convenuta per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordine alla legittimazione passiva si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale,
pagina 2 di 14 cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 14 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_1
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Presidenza del Controparte_1
Consiglio.
Per altro aspetto “La proponibilità, contro la Repubblica Federale di Germania, della domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il
1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24 Cost.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 08/02/2024, n.
3642. Così anche Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2020, n. 20442), e, dunque, è corretto evocare in giudizio anche la Repubblica Federale Tedesca.
La presente pronuncia, tuttavia, si limita all'accertamento del credito per l'accesso al suddetto fondo proprio in base a quanto previsto dall'art. 43), 1° comma, del d.l.
n. 36 del 30.4.2022 ed alla stessa pronuncia della Corte Costituzionale 21/07/2023,
n. 159, la quale ha precisato che “L'art. 43 istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. E ciò fa "assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile
1962, n. 1263", ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno pagina 4 di 14 risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del D.P.R. n. 2043 del 1963, recante - come già ricordato - norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla L. 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla L. n. 791 del
1980 e alla L. n. 94 del 1994. Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico - con una norma virtuosa, anche se onerosa - del "ristoro" dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani” e che “Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova”.
Sempre in via preliminare è disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in pagina 5 di 14 vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata, essendo irrilevante, una volta esercitata l'azione nel termine, che sia stata evocata la sola Repubblica Federale di Germania, peraltro con contemporanea notifica dell'atto anche all'Avvocatura Generale dello Stato.
La qualità di erede degli attori è documentata dal certificato di stato di famiglia, in atti (doc.ti nn. 10 e 13 fascicolo parte attrice).
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione, nella fattispecie il , ad essere onerata della CP_1
relativa prova ex art. 2697 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
pagina 6 di 14 Orbene, il , a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius” degli CP_1
attori, non ha prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la loro esclusione dalla qualità di erede.
Nel merito, gli attori espongono che il padre militare, era Persona_1 oggetto dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del
Terzo Reich e fatto prigioniero ed in data 12.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo
“status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia in data 15.4.1945, ed agiscono per ottenere “jure hereditario”
l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era Persona_1 un civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da pagina 7 di 14 tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
pagina 8 di 14 Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di liberta, con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della
Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze non specificatamente contestate e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c., oltre che documentate (doc.ti da 1 ad 8 atto di citazione) ed a costituire fatto storico e notorio il trattamento riservato dai nazisti agli Internati
pagina 9 di 14 Militari Italiani, “status” diverso da quello di prigioniero di guerra e non previsto da alcuna convenzione internazionale.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 22.10.2016 ed al notevole decorso del Persona_1
tempo, ed è quantificato in euro 40.000,00, da dividersi tra i quattro eredi in
10.000,00 euro per ciascuno, somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Per la domanda relativa al danno patrimoniale, nella specie il mancato compenso per il lavoro coatto svolto, invece, questo giudice difetta di giurisdizione.
pagina 10 di 14 Ed invero, le sezioni unite della Cassazione con la pronuncia n. 21/02/2013, n.
4284 avevano statuito che “Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività “iure imperii” lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il
1945, dovendosi escludere che il principio dello "jus cogens" deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati”.
Nella specie, le sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dato applicazione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012, la cui immediata efficacia nei giudizi è stata riconosciuta anche dall'art. 3, comma 1, della legge n. 5 del 2013.
In conformità è stato statuito che “In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti “jure imperii” da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, 21/01/2014,
n. 1136).
Peraltro, sulla questione è poi intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha sancito che “La norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile non è applicabile nel nostro ordinamento pagina 11 di 14 in riferimento ad atti di tali Stati, quando consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali quali i crimini di guerra e contro l'umanità e sono illegittime le norme che impongono al giudice italiano di negare la propria giurisdizione sulle azioni di risarcimento dei danni proposte in relazione a tali atti”, che, dunque, “E' illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24
Cost., l'art. 1 della L. 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle
Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” e che è del pari “illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 24 cost., l'art. 3 della L. 14 gennaio
2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), in quanto impone l'obbligo al giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, negando la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati” (Corte cost., 22/10/2014, n. 238).
Successivamente sempre il giudice delle leggi ha precisato che deve ritenersi
“manifestamente inammissibile, per inesistenza ( ab origine) del suo oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., della
«norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte
pagina 12 di 14 Internazionale di Giustizia nella sentenza del 3 febbraio 2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, “iure imperii” dal
Terzo Reich». Infatti, con la sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale - in esito alla verifica che, «anche in riferimento alle norme internazionali consuetudinarie internazionali», solo ad essa compete, di compatibilità con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona, che costituiscono «gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale», ha accertato che «la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto»” (Corte cost., 03/03/2015, n. 30).
Dunque, per tutto quanto sopra esposto, la giurisdizione italiana sussiste in deroga alla norma consuetudinaria internazionale che stabilisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali, quali i crimini di guerra e contro l'umanità, e tale non è una pretesa meramente patrimoniale.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e nella qualità di eredi di ed Parte_3 Parte_4 Persona_1
aventi causa inter vivos da , a titolo di danno la somma di euro Persona_2
10.000,00 per ciascuno;
b) condanna il , in Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
pagina 13 di 14 Roma, 10.8.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 14 di 14