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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, RE
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2590/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Societ? Con Socio Unico - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVV.PAGAMENTO n. 112200149510 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200054357 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200104021 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112290026434 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200054358 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112290026415 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4010/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2022, Roma Capitale ha emesso gli avvisi di pagamento n. 112200149510, 112200054357,
112200104021, 112290026434, 112200054358 e 112290026415, ai fini del pagamento della tassa Tari e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA per l'annualità
2022. È stato chiesto a Ricorrente_1, dunque, un importo complessivamente pari ad € 136.901,22. Con ricorso notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento chiedendone l'annullamento.
La Corte di Giustizia Tributaria ha emesso la sentenza n. 13329/2023 depositata il 09/11/2023, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso annullando gli avvisi n. 112200054357, n. 112100054358, n.
112200104021, n. 112200149510 e n. 11220026415, perché la tassa sia rideterminata con l'esclusione delle superfici ad uso magazzino (categoria 4); confermò l'avviso n. 112290026434; in quanto la società non aveva provato di aver presentato entro il 31/01/2023, l'istanza di agevolazione prevista (art. 16, co. 7, del Regolamento TARI, come da ultimo modificato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
116/2020); compensando le spese di giudizio.
Ricorrente_1 ha notificato atto di appello avverso la sentenza chiedendone la riforma. Sostiene che i primi Giudici hanno violato e falsamente applicato gli artt. 24 e 113 Cost.;
- Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell'art. 67bis D.Lgs. n. 546/1992;
- Violazione anche dell'art. 1 c.2 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 324 c.p.c. e all'art. 2909 c.c.;
- Errore della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la vincolatività del giudicato esterno.
Conclude con la richiesta di vittoria sulle spese di giudizio.
Roma Capitale costituitasi in giudizio chiede che sia disposto da questa Corte un rinvio avendo in data 7/4/2025 l'appellante Ricorrente_1 presentata una proposta transattiva finalizzata ad una soluzione extragiudiziale per la deflazione del contenzioso tra le parti.
Nel merito ripropone le stesse eccezioni mosse nelle controdeduzioni in sede di primo grado.
Si costituisce in giudizio AMA S.p.A. chiede la carenza di legittimazione passiva perché Roma Capitale, ente locale titolare della tariffa rifiuti, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della
Tari del 30/07/2018, ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Tari, ivi compresa quella della difesa in giudizio (art. 20 della
Convenzione citata). A tale scopo ha nominato un proprio dirigente quale funzionario responsabile della tariffa rifiuti ai sensi dell'art.1, comma 692, legge n. 147/13 e dell'art. 28 reg. n. 33/2014). A detto funzionario – dirigente del Dipartimento Risorse Economiche – è attribuita, tra le altre competenze, “la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. Negli stessi atti impugnati è precisato, in calce, che il ricorso “(…) deve essere proposto mediante notifica a Roma Capitale –
Dipartimento risorse economiche – (…)”. Pertanto, eccepisce la carenza di legittimazione passiva di Resistente_1, in merito all'annullamento degli atti impugnati e ai suoi vizi, in quanto gli stessi sono stati notificati successivamente al mese di aprile 2018, la cui competenza è di Roma Capitale titolare dell'atto oggetto del giudizio e unica legittimata alla difesa dello stesso e parte nel presente procedimento.
Questa Corte nell'udienza del 15 maggio 2025 accolse le richieste delle parti riguardanti il rinvio essendo in corso trattative per una conciliazione giudiziale e, rinviò al 16 ottobre ore 11:00 la trattazione della vertenza.
Nell'udienza del 16 ottobre 2025, il funzionario di Roma Capitale chiede ulteriore rinvio.
La Corte con ordinanza interlocutoria dispose il rinvio alla data del 11/12/2025.
In data odierna la Corte decide di discutere il merito, tenuto conto della nota della nota del rappresentante della Ricorrente_1 S.p.A. con la quale fa presente che insisterà per l'accoglimento dell'appello nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della rinuncia alla trattativa di conciliazione che non è andata a buon fine, pertanto decide nel merito.
Va preliminarmente osservato che nel presente giudizio giustamente AMA Spa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, appartenendo in via esclusiva l'attività impositiva a Roma Capitale.
Ciò premesso l'appello della società merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio che, qualora due giudizi intervenuti tra le stesse parti si riferiscano allo stesso rapporto giuridico, l'accertamento effettuato in uno di essi mediante una sentenza passata in giudicato, in ordine a situazioni giuridiche ovvero a soluzioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio (Cass. 9368/2023, 6040/2023, 10456/2021, 7020/2018 e 21395/2017).
In altre parole, può affermarsi che ricorra un giudicato esterno quando tra due giudizi si ravvisi il riferimento al medesimo rapporto giuridico, nonchè allorquando le situazioni giuridiche e le questioni di fatto e di diritto siano comuni ad entrambi, in modo tale che il giudizio introdotto successivamente riguardi lo stesso rapporto giuridico già fatto oggetto del giudizio precedente (così anche Cass. 802/2011).
La stessa Corte ha inoltre chiarito che la preclusione ad un nuovo ed ulteriore esame dello stesso punto, valutato in termini definitivi nell'altro giudizio, non può trovare di per sé un ostacolo nell'autonomia dei periodi di imposta a condizione che gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, nel loro estendersi a più periodi di imposta, assumano un carattere tendenzialmente permanente o pluriennale. Laddove al contrario la c.d. efficacia esterna del giudicato dovrebbe escludersi solo quando un accertamento, relativo ad anni diversi rispetto a quelli per cui è causa, si fondi su presupposti potenzialmente mutevoli (Cass.
SS.UU. 13916/2006).
Orbene sulla stessa materia e tra le stesse parti sono intervenute diverse sentenze passate in giudicato, nel senso di escludere che nella determinazione della superficie tassabile a titolo di Tari si possa tener conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Più precisamente si tratta delle sentenze CGT di primo grado di Roma n. 2150/26/2022 e 8956/21/2022, entrambe relative alla Tari dovuta per l'anno di imposta 2020, e n. 9578/36/2023, relativa all'anno 2022.
Da ultimo la sentenza 7134/2024 di questa sezione emessa il 21/11/2024 passata in giudicato avente ad oggetto la TARI 2021. Infatti, a fronte della ratio decidendi del primo e del secondo Giudice secondo cui Roma Capitale “non ha contestato la natura speciale dei rifiuti prodotti nel supermercato Ricorrente_1 S.p.A., né, tantomeno, il loro autonomo avvio di recupero”, la mera allegazione, da parte del resistente, del c.d. “verbale di allegazione”, già, peraltro, vagliato dalle altre Corti, senza altre contestazioni delle ragioni della decisione della sentenza appellata, comporta l'accoglimento dell'appello.
Il rilievo che il passaggio in giudicato delle richiamate sentenze è avvenuto in momenti successivi all'emissione da parte di Roma Capitale degli impugnati atti impositivi giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, RE
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2590/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama S.p.a. - Societ? Con Socio Unico - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13329/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVV.PAGAMENTO n. 112200149510 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200054357 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200104021 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112290026434 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112200054358 TARI 2022
- AVV.PAGAMENTO n. 112290026415 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4010/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30/05/2022, Roma Capitale ha emesso gli avvisi di pagamento n. 112200149510, 112200054357,
112200104021, 112290026434, 112200054358 e 112290026415, ai fini del pagamento della tassa Tari e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA per l'annualità
2022. È stato chiesto a Ricorrente_1, dunque, un importo complessivamente pari ad € 136.901,22. Con ricorso notificato a mezzo pec, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento chiedendone l'annullamento.
La Corte di Giustizia Tributaria ha emesso la sentenza n. 13329/2023 depositata il 09/11/2023, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso annullando gli avvisi n. 112200054357, n. 112100054358, n.
112200104021, n. 112200149510 e n. 11220026415, perché la tassa sia rideterminata con l'esclusione delle superfici ad uso magazzino (categoria 4); confermò l'avviso n. 112290026434; in quanto la società non aveva provato di aver presentato entro il 31/01/2023, l'istanza di agevolazione prevista (art. 16, co. 7, del Regolamento TARI, come da ultimo modificato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
116/2020); compensando le spese di giudizio.
Ricorrente_1 ha notificato atto di appello avverso la sentenza chiedendone la riforma. Sostiene che i primi Giudici hanno violato e falsamente applicato gli artt. 24 e 113 Cost.;
- Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e dell'art. 67bis D.Lgs. n. 546/1992;
- Violazione anche dell'art. 1 c.2 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 324 c.p.c. e all'art. 2909 c.c.;
- Errore della sentenza impugnata nella parte in cui esclude la vincolatività del giudicato esterno.
Conclude con la richiesta di vittoria sulle spese di giudizio.
Roma Capitale costituitasi in giudizio chiede che sia disposto da questa Corte un rinvio avendo in data 7/4/2025 l'appellante Ricorrente_1 presentata una proposta transattiva finalizzata ad una soluzione extragiudiziale per la deflazione del contenzioso tra le parti.
Nel merito ripropone le stesse eccezioni mosse nelle controdeduzioni in sede di primo grado.
Si costituisce in giudizio AMA S.p.A. chiede la carenza di legittimazione passiva perché Roma Capitale, ente locale titolare della tariffa rifiuti, con le delibere della Giunta Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della Convenzione per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della
Tari del 30/07/2018, ha deciso di assumere dal primo aprile 2018 la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della Tari, ivi compresa quella della difesa in giudizio (art. 20 della
Convenzione citata). A tale scopo ha nominato un proprio dirigente quale funzionario responsabile della tariffa rifiuti ai sensi dell'art.1, comma 692, legge n. 147/13 e dell'art. 28 reg. n. 33/2014). A detto funzionario – dirigente del Dipartimento Risorse Economiche – è attribuita, tra le altre competenze, “la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. Negli stessi atti impugnati è precisato, in calce, che il ricorso “(…) deve essere proposto mediante notifica a Roma Capitale –
Dipartimento risorse economiche – (…)”. Pertanto, eccepisce la carenza di legittimazione passiva di Resistente_1, in merito all'annullamento degli atti impugnati e ai suoi vizi, in quanto gli stessi sono stati notificati successivamente al mese di aprile 2018, la cui competenza è di Roma Capitale titolare dell'atto oggetto del giudizio e unica legittimata alla difesa dello stesso e parte nel presente procedimento.
Questa Corte nell'udienza del 15 maggio 2025 accolse le richieste delle parti riguardanti il rinvio essendo in corso trattative per una conciliazione giudiziale e, rinviò al 16 ottobre ore 11:00 la trattazione della vertenza.
Nell'udienza del 16 ottobre 2025, il funzionario di Roma Capitale chiede ulteriore rinvio.
La Corte con ordinanza interlocutoria dispose il rinvio alla data del 11/12/2025.
In data odierna la Corte decide di discutere il merito, tenuto conto della nota della nota del rappresentante della Ricorrente_1 S.p.A. con la quale fa presente che insisterà per l'accoglimento dell'appello nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto della rinuncia alla trattativa di conciliazione che non è andata a buon fine, pertanto decide nel merito.
Va preliminarmente osservato che nel presente giudizio giustamente AMA Spa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, appartenendo in via esclusiva l'attività impositiva a Roma Capitale.
Ciò premesso l'appello della società merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio che, qualora due giudizi intervenuti tra le stesse parti si riferiscano allo stesso rapporto giuridico, l'accertamento effettuato in uno di essi mediante una sentenza passata in giudicato, in ordine a situazioni giuridiche ovvero a soluzioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio (Cass. 9368/2023, 6040/2023, 10456/2021, 7020/2018 e 21395/2017).
In altre parole, può affermarsi che ricorra un giudicato esterno quando tra due giudizi si ravvisi il riferimento al medesimo rapporto giuridico, nonchè allorquando le situazioni giuridiche e le questioni di fatto e di diritto siano comuni ad entrambi, in modo tale che il giudizio introdotto successivamente riguardi lo stesso rapporto giuridico già fatto oggetto del giudizio precedente (così anche Cass. 802/2011).
La stessa Corte ha inoltre chiarito che la preclusione ad un nuovo ed ulteriore esame dello stesso punto, valutato in termini definitivi nell'altro giudizio, non può trovare di per sé un ostacolo nell'autonomia dei periodi di imposta a condizione che gli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, nel loro estendersi a più periodi di imposta, assumano un carattere tendenzialmente permanente o pluriennale. Laddove al contrario la c.d. efficacia esterna del giudicato dovrebbe escludersi solo quando un accertamento, relativo ad anni diversi rispetto a quelli per cui è causa, si fondi su presupposti potenzialmente mutevoli (Cass.
SS.UU. 13916/2006).
Orbene sulla stessa materia e tra le stesse parti sono intervenute diverse sentenze passate in giudicato, nel senso di escludere che nella determinazione della superficie tassabile a titolo di Tari si possa tener conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Più precisamente si tratta delle sentenze CGT di primo grado di Roma n. 2150/26/2022 e 8956/21/2022, entrambe relative alla Tari dovuta per l'anno di imposta 2020, e n. 9578/36/2023, relativa all'anno 2022.
Da ultimo la sentenza 7134/2024 di questa sezione emessa il 21/11/2024 passata in giudicato avente ad oggetto la TARI 2021. Infatti, a fronte della ratio decidendi del primo e del secondo Giudice secondo cui Roma Capitale “non ha contestato la natura speciale dei rifiuti prodotti nel supermercato Ricorrente_1 S.p.A., né, tantomeno, il loro autonomo avvio di recupero”, la mera allegazione, da parte del resistente, del c.d. “verbale di allegazione”, già, peraltro, vagliato dalle altre Corti, senza altre contestazioni delle ragioni della decisione della sentenza appellata, comporta l'accoglimento dell'appello.
Il rilievo che il passaggio in giudicato delle richiamate sentenze è avvenuto in momenti successivi all'emissione da parte di Roma Capitale degli impugnati atti impositivi giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.