Articolo 9 della Legge 24 dicembre 1949, n. 983
Articolo 8Articolo 10
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9 gennaio 1950
Art. 9.
Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi 9°, 10° e 11° e' man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verifichino nel ruolo transitorio degli aiutanti.
Il ruolo di grado 11° dei cancellieri e segretari e', inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado 13° del soppresso ruolo degli aiutanti.
I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi 9°, 10° e 11°).
Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado 13° del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado 11° del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1950