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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 958/2024
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.01.2025, ore 11:40, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: la signora , funzionaria delegata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, Parte_1
per la Prefettura appellante;
l'avv. Alessandra BERGAMO in sostituzione dell'avv. Laura Regazzetti per l'appellata.
Il giudice invita le parti discutere oralmente la causa.
I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Le parti si allontanano rinunciando alla lettura del dispositivo.
Alle ore 12:30, dopo camera di consiglio, pronuncia e deposita la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 958/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
appellante contro
, con sede in Arnavutkoy, Istanbul, Yeşilbayır Mahallesi Controparte_1
Şimşir Sokak No:18, 34555, Turchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Regazzetti appellata
avente ad oggetto: sentenza n. 614/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Pordenone nel procedimento avente R.G. 1061/2021, depositata in data 17.04.2024 – opposizione a ordinanza ingiunzione – violazione del Codice della Strada;
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da ricorso in appello e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 614/2023 del Giudice di pace di
Pordenone, dott.ssa Garofalo, pronunciata il 15 aprile 2024, depositata il 17 aprile 2024 e notificata da controparte il 24 aprile 2024, per i motivi enucleati e per l'effetto confermare la
2 validità e l'efficacia dei due provvedimenti di fermo, ex art. 207 e ex art. 214 CdS, per essere divenuto definitivo l'atto principale presupposto (ordinanza-ingiunzione della Parte_2
del 25 ottobre 2021) e per essere stata rinunciata l'impugnazione del verbale di
[...]
accertamento e di irrogazione della sanzione principale, annullando altresì il capo di sentenza contenente la condanna dell'Amministrazione a sostenere le spese di custodia del veicolo sottoposto a fermo;
- in via istruttoria: si depositano i seguenti documenti: 1) sentenza impugnata;
2) comparsa
di primo grado, con relativi documenti allegati;
3) ricorso al Giudice di pace;
4) Parte_2
ordinanza-ingiunzione della Prefettura di del 25 ottobre 2021 con prove di notifica;
5) Pt_2
verbale udienza 15 marzo 2022.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio o in subordine con conferma anche per questo grado della compensazione delle spese di lite disposta in primo grado.”
- per parte appellata: come da memoria di costituzione e risposta in appello e pertanto:
“Nel merito: - Respingere l'appello per i motivi esposti nel presente atto e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone N. 614/2023.
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del giudizio, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto al Giudice di Pace di Pordenone, Controparte_1
Contr (d'ora innanzi si era opposta a un verbale di accertamento di violazione amministrativa e a due verbali di fermo amministrativo, redatti dalla Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE) in data 20/4/2021. Il primo verbale era stato emesso per la violazione dell'art. 46 L. 298/74, mentre con i secondi erano state applicate le due sanzioni accessorie, ai sensi rispettivamente degli artt. 207 comma 3 e 214 C.d.S.. Con il ricorso erano stati contestati, in sintesi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo della violazione amministrativa accertata, l'illegittima duplicazione dei fermi amministrativi, la nullità dei verbali per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale proporre l'impugnazione. L'opponente aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nel merito l'annullamento o la declaratoria di nullità o inefficacia dei verbali, con conseguente restituzione dei mezzi sequestrati e rimborso delle spese di custodia sostenute, e in via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Nel giudizio di primo grado originato dall'opposizione, respinta l'istanza di sospensiva, si era costituita la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso Parte_2
3 avverso il verbale di accertamento e contestando nel merito i motivi dell'opposizione, della quale aveva chiesto il rigetto.
Con note allegate al verbale di udienza 15/3/22 la ricorrente aveva parzialmente rinunciato alla domanda “esclusivamente nella parte in cui (n.d.r. il verbale di accertamento) sancisce la sanzione principale pecuniaria”, confermando invece l'impugnazione dei due verbali di fermo.
Nelle successive udienze fissate per la discussione, cui non aveva partecipato la parte resistente, la ricorrente aveva definitivamente precisato le proprie conclusioni, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o l'annullamento del verbale di accertamento, nella parte in cui aveva disposto la sanzione accessoria, nonché dei verbali di fermo amministrativo, con condanna della al rimborso delle spese di custodia e alla restituzione Parte_2
della differenza tra la somma pagata a titolo di cauzione e l'importo nel frattempo liquidato a titolo di ordinanza ingiunzione.
2. Il Giudice di prime cure, in sintesi, aveva ritenuto che l'unica sanzione accessoria applicabile fosse quella prevista dall'art. 214 C.d.S., giudicando illogico e irragionevole disporre due differenti tipi di fermo amministrativo e considerando che dovesse essere preferito quello meno gravoso per il trasgressore e l'amministrazione, cioè quello che prevedeva l'affidamento del mezzo all'avente diritto e non al custode acquirente. Conseguentemente, aveva annullato i due verbali di fermo e aveva condannato la a rimborsare all'opponente le spese di Parte_2
custodia da questi sostenute, con gli interessi dal 30/4/21 al saldo, nulla disponendo sull'ulteriore domanda della ricorrente e sulle spese di lite.
3. Con ricorso in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, la ha lamentato, in Parte_2 primo luogo, l'omessa pronuncia sulla eccezione, tempestivamente sollevata in primo grado, di inammissibilità dell'opposizione. In ogni caso, l'appellante ha sostenuto, per effetto della rinuncia dell'opponente alla domanda relativa alla violazione amministrativa, l'intervenuta preclusione dell'autonoma impugnazione delle sanzioni accessorie, essendo queste ultime necessariamente dipendenti dalle sorti dell'accertamento dell'illecito amministrativo principale.
In ogni caso, argomentando nel merito, l'Ufficio ha reclamato la legittimità del cumulo dei due fermi amministrativi, applicati in forza di distinte previsioni di legge e quindi fondati su presupposti e scopi diversi.
La parte appellata ha replicato su tutti i motivi d'appello. Innanzitutto, ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità, se riferita all'opposizione ai verbali di fermo, sarebbe da un lato
4 tardiva, in quanto mai formulata in primo grado, d'altro lato infondata, essendo ammesso, secondo giurisprudenza di merito e di legittimità, ricorso immediato all'autorità giudiziaria
Contr anche solo avverso la sanzione accessoria del fermo. In via preliminare, ha eccepito l'omessa notifica dei verbali all'obbligato in solido. Nel merito, ha sostenuto che, secondo una corretta ricostruzione del sistema normativo, nel caso in esame avrebbe potuto essere legittimamente applicato il solo fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., con affidamento in custodia del mezzo all'avente diritto, mentre sarebbe stato precluso quello ai sensi dell'art. 207 C.d.S., riservato alle sole violazioni del codice della strada. In subordine, la parte appellata ha contestato l'asserita commissione della violazione amministrativa principale.
4. L'impugnazione deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni che si espongono di seguito.
4.1. Il primo e preliminare motivo di appello è infondato. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, proposta dalla con la comparsa di costituzione in primo grado e Parte_2
riferita al ricorso contro il verbale di accertamento della violazione della legge n. 298/1974, era stata motivata nel senso che, nella tesi dell'Ufficio, avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della ricezione del rapporto sulla violazione, non il sottostante verbale. Senonché, avendo la parte ricorrente, all'esito della costituzione avversaria, espressamente rinunciato al ricorso proprio nella parte relativa all'impugnazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa principale, correttamente il giudice di primo grado non ha statuito sul punto.
Per gli stessi motivi, non rileva l'eccezione, proposta per la prima volta in grado di appello, con la quale l'appellante ha contestato l'intervenuta definitività, per omessa impugnazione, dell'ordinanza-ingiunzione successivamente emessa dalla dopo la ricezione del Parte_2
rapporto sulla violazione amministrativa, proprio perché tale ordinanza non costituisce oggetto di giudizio.
Solo con l'atto di appello la ha tardivamente proposto un nuovo motivo di Parte_2
opposizione, eccependo la necessaria dipendenza dei fermi amministrativi rispetto alla violazione principale e la conseguente inammissibilità della loro autonoma impugnazione.
L'eccezione di parte è inammissibile ex art. 345 comma 2 c.p.c., né vi sono i presupposti per rilevarla d'ufficio, sia perché l'art. 214 C.d.S. prevede, in via generale, l'impugnabilità del provvedimento di fermo, sia perché i motivi d'impugnazione della sanzione accessoria, in questo caso, non dipendono dall'esistenza o meno della violazione amministrativa principale contestata, per cui non sussiste il rapporto di necessaria dipendenza invocato dall'appellante.
5 4.2. Al contrario, l'appello è fondato nel merito, perché entrambe le sanzioni accessorie sono state applicate legittimamente.
4.2.1. In via preliminare, è opportuno meglio definire l'oggetto del giudizio di primo grado. A ben vedere, infatti, l'opponente, a seguito della rinuncia alla impugnazione della violazione amministrativa, aveva, in sostanza, rinunciato anche a contestare il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 214 C.d.S.. Anzi, le argomentazioni proposte in opposizione si erano fondate, e si fondano anche in questa sede processuale, proprio sulla tesi secondo la quale tale misura, espressamente prevista dall'art. 46 comma 2 Legge 298/1974, avrebbe esaurito le sanzioni accessorie applicabili e non avrebbe potuto essere cumulata con quella ulteriore prevista dall'art. 207 C.d.S., con l'ulteriore conseguenza che, prevedendo il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. la custodia del mezzo da parte dell'avente diritto, secondo l'opponente sarebbe stato illegittimo l'affidamento in custodia al terzo autorizzato a spese dell'autore della violazione, disposto ai sensi dell'art. 207 C.d.S., con conseguente richiesta di condanna della al rimborso delle spese di custodia, domanda accolta dal Giudice di Parte_2
Pace. Quindi, anche accogliendo la prospettiva dell'opponente, non avrebbe potuto disporsi l'annullamento del fermo ex art. 214 C.d.S.. Conseguentemente, non si condivide il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, secondo il quale, in sostanza, non potendosi cumulare i due fermi in quanto alternativi tra loro, entrambi avrebbero dovuto essere annullati.
Casomai, l'unica conseguenza avrebbe dovuto essere l'annullamento del solo fermo in ipotesi illegittimo. Poiché la pretesa illegittimità del cumulo sarebbe dipesa dall'applicazione del fermo ex art. 207 C.d.S., in caso di accoglimento della domanda solo quest'ultimo avrebbe dovuto essere annullato.
4.2.2. In ogni caso, nemmeno con riferimento al fermo ex art. 207 C.d.S. la domanda può essere accolta.
Deve essere osservato, in via generale, che le due misure di cui si discute, come sostenuto in termini condivisibili dall'appellante, sono entrambe previste dalla legge, secondo presupposti e con scopi differenti.
Come anticipato, l'art. 46 comma 2 L. 298/74 statuisce che, alla violazione amministrativa principale, la quale -giova ribadirlo- nel caso in esame non è in discussione, “... consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ...”, secondo quanto previsto dall'art. 214 C.d.S.. La misura sanzionatoria accessoria ha natura reale, nel senso che aggrava il carattere afflittivo della sanzione pecuniaria, impedendo temporaneamente la circolazione del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
6 L'art. 60 comma 4 L.298/74, a sua volta prescrive che, “... Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ...”. Nel caso in esame la violazione dell'art. 46 citato è stata compiuta mediante mezzo immatricolato all'estero, per cui è pacifica l'applicazione dell'art. 207 C.d.S., secondo il richiamo fatto dall'art. 60 comma 4 citato. Il terzo comma del richiamato art. 207 C.d.S. stabilisce che “...In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ...”.
4.2.3. La parte appellata ha inteso sostenere che il rinvio all'art. 207 operato dall'art. 60 comma
4 L. 298/74 sarebbe limitato al primo comma, relativo al pagamento della sanzione in misura
Contr ridotta. Non avrebbe invece alcuna ragion d'essere, secondo la difesa di la pretesa estensione anche alla violazione dell'art. 46 L. 298/74 del fermo previsto dall'art. 207 C.d.S., riservato alle violazioni del codice della strada. La conclusione è supportata da due argomenti.
In primo luogo, la modifica dell'art. 60 citato, intervenuta nell'anno 2010, avrebbe avuto lo specifico e limitato scopo di ammettere il pagamento in misura ridotta, espressamente escluso nella precedente versione della legge, dovendosi pertanto ritenere a tal fine operato il richiamo all'art. 207 C.d.S., con esclusione del rinvio al terzo comma relativo al fermo. In secondo luogo, l'opponente ha sostenuto che, se il legislatore avesse voluto introdurre il fermo con custodia presso il terzo custode/acquirente, non avrebbe genericamente rinviato all'art. 207
C.d.S., ma lo avrebbe esplicitamente e testualmente previsto, così come nell'ipotesi dell'art. 46 ter comma 1 L. 298/74.
Nessuna delle due argomentazioni pare decisiva.
Certamente la modifica legislativa ha voluto consentire, anche per l'ipotesi di illecito amministrativo del trasporto abusivo internazionale, il pagamento della sanzione in misura ridotta. Tuttavia, proprio il richiamo generico all'intero art. 207 C.d.S. suggerisce che, unitamente al pagamento in misura ridotta, si sia voluto parimente introdurre il sistema di cautele alternativo stabilito dalla norma per i casi di violazione del codice della strada mediante veicolo immatricolato all'estero, sistema che prevede, in alternativa al pagamento in misura ridotta, il versamento della cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione o, in
7 mancanza di questa, il fermo con affidamento a custode terzo a spese del responsabile della violazione. In sostanza, si è voluto concedere all'autore del trasporto internazionale abusivo la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, o, in alternativa, di versare la cauzione in garanzia, così come, a tutela delle ragioni erariali, si è voluta prevedere l'ipotesi residuale, di fermo presso custode terzo a spese del responsabile. Ragioni sistematiche confortano l'interpretazione che precede. Poiché il legislatore ha voluto disciplinare in termini omogenei l'illecito amministrativo del trasporto abusivo e le violazioni del codice della strada, qualora l'uno e le altre siano commessi mediante un veicolo immatricolato all'estero, non vi sono ragioni per differenziare parzialmente la normativa applicata. In altri termini, se il trasporto abusivo deve essere regolato come le violazioni codicistiche, devono essere applicate tutte le disposizioni del codice della strada, compresa quella del fermo, in tal senso dovendosi intendere il richiamo operato dalla legge 298/1974. D'altro canto, non rileva che l'art. 207
C.d.S., come sottolineato dalla parte appellata, faccia riferimento alla violazione delle
“disposizioni del presente codice”, proprio perché il rinvio fatto dall'art. 60 L. 298/74 ha lo scopo di ampliarne l'ambito di applicazione all'ulteriore tipologia di violazione amministrativa costituita dal trasporto abusivo.
Non convince l'argomento secondo il quale sarebbe stato sufficiente il fermo ex art. 214 C.d.S..
Come si è detto, le due misure previste dagli artt. 207 e 214 C.d.S. hanno presupposti e finalità diverse, avendo il primo funzione di garanzia delle ragioni creditorie erariali e il secondo funzione di sanzione di natura reale. Se, in caso di violazione del codice della strada commessa con un mezzo immatricolato all'estero, possono coesistere i due differenti tipi di fermo, la stessa cosa può accadere in caso di violazione dell'art. 46 L. 298/1974.
Se fosse fondato l'argomento interpretativo suggerito dall'opponente, il legislatore avrebbe potuto limitare il richiamo operato dall'art. 60 citato al solo primo comma dell'art. 207 C.d.S.,
o avrebbe potuto espressamente citare il pagamento in misura ridotta. Invece, a fronte della nuova possibilità concessa all'autore della violazione, di pagamento immediato in misura ridotta, sembra evidente che si sia voluto espressamente richiamare, per il trasporto abusivo, il sistema complessivo delle conseguenze previste per le violazioni del codice della strada commesse con un mezzo immatricolato all'estero.
Nemmeno è fondato il secondo argomento posto a fondamento dell'interpretazione proposta della parte appellata. Infatti, proprio l'art. 46 ter L 298/94 prevede, per l'ipotesi dallo stesso contemplata (mancata esibizione dei documenti del trasporto), l'applicazione di entrambe le
8 disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice, confermando la possibile coesistenza delle due misure sanzionatorie accessorie.
5. In conclusione, essendo stati legittimamente applicati i due fermi amministrativi, l'appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi, in conformità ai parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori minimi (stante la semplicità e il numero limitato di questioni affrontate) per ogni fase, con esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria o di trattazione, in relazione alla quale non è stata svolta alcuna attività.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 958/24 R.G., così decide:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 614/2023, depositata in data
17.04.2024 dal Giudice di Pace di Pordenone, rigetta integralmente l'opposizione proposta da avverso i verbali di fermo amministrativo ex art. 207 comma Controparte_1
3 e 214 C.d.S. redatti in data 20/3/21 da personale del Distaccamento di Polizia Stradale di San
Donà di Piave (VE), con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da parte opponente;
2) condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il Controparte_2
giudizio di primo grado nell'importo di euro 457,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 % ed accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 852,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il 10/01/2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
9
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 10.01.2025, ore 11:40, davanti al giudice dott. Giorgio Cozzarini, sono comparsi: la signora , funzionaria delegata dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, Parte_1
per la Prefettura appellante;
l'avv. Alessandra BERGAMO in sostituzione dell'avv. Laura Regazzetti per l'appellata.
Il giudice invita le parti discutere oralmente la causa.
I procuratori si riportano al contenuto dei rispettivi atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Le parti si allontanano rinunciando alla lettura del dispositivo.
Alle ore 12:30, dopo camera di consiglio, pronuncia e deposita la seguente sentenza
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello n. 958/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) in Parte_2 P.IVA_1 persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
appellante contro
, con sede in Arnavutkoy, Istanbul, Yeşilbayır Mahallesi Controparte_1
Şimşir Sokak No:18, 34555, Turchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Regazzetti appellata
avente ad oggetto: sentenza n. 614/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Pordenone nel procedimento avente R.G. 1061/2021, depositata in data 17.04.2024 – opposizione a ordinanza ingiunzione – violazione del Codice della Strada;
CONCLUSIONI
- per parte appellante: come da ricorso in appello e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 614/2023 del Giudice di pace di
Pordenone, dott.ssa Garofalo, pronunciata il 15 aprile 2024, depositata il 17 aprile 2024 e notificata da controparte il 24 aprile 2024, per i motivi enucleati e per l'effetto confermare la
2 validità e l'efficacia dei due provvedimenti di fermo, ex art. 207 e ex art. 214 CdS, per essere divenuto definitivo l'atto principale presupposto (ordinanza-ingiunzione della Parte_2
del 25 ottobre 2021) e per essere stata rinunciata l'impugnazione del verbale di
[...]
accertamento e di irrogazione della sanzione principale, annullando altresì il capo di sentenza contenente la condanna dell'Amministrazione a sostenere le spese di custodia del veicolo sottoposto a fermo;
- in via istruttoria: si depositano i seguenti documenti: 1) sentenza impugnata;
2) comparsa
di primo grado, con relativi documenti allegati;
3) ricorso al Giudice di pace;
4) Parte_2
ordinanza-ingiunzione della Prefettura di del 25 ottobre 2021 con prove di notifica;
5) Pt_2
verbale udienza 15 marzo 2022.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio o in subordine con conferma anche per questo grado della compensazione delle spese di lite disposta in primo grado.”
- per parte appellata: come da memoria di costituzione e risposta in appello e pertanto:
“Nel merito: - Respingere l'appello per i motivi esposti nel presente atto e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone N. 614/2023.
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del giudizio, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto al Giudice di Pace di Pordenone, Controparte_1
Contr (d'ora innanzi si era opposta a un verbale di accertamento di violazione amministrativa e a due verbali di fermo amministrativo, redatti dalla Polizia Stradale di San Donà di Piave (VE) in data 20/4/2021. Il primo verbale era stato emesso per la violazione dell'art. 46 L. 298/74, mentre con i secondi erano state applicate le due sanzioni accessorie, ai sensi rispettivamente degli artt. 207 comma 3 e 214 C.d.S.. Con il ricorso erano stati contestati, in sintesi, l'elemento oggettivo e quello soggettivo della violazione amministrativa accertata, l'illegittima duplicazione dei fermi amministrativi, la nullità dei verbali per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale proporre l'impugnazione. L'opponente aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, nel merito l'annullamento o la declaratoria di nullità o inefficacia dei verbali, con conseguente restituzione dei mezzi sequestrati e rimborso delle spese di custodia sostenute, e in via subordinata l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Nel giudizio di primo grado originato dall'opposizione, respinta l'istanza di sospensiva, si era costituita la , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso Parte_2
3 avverso il verbale di accertamento e contestando nel merito i motivi dell'opposizione, della quale aveva chiesto il rigetto.
Con note allegate al verbale di udienza 15/3/22 la ricorrente aveva parzialmente rinunciato alla domanda “esclusivamente nella parte in cui (n.d.r. il verbale di accertamento) sancisce la sanzione principale pecuniaria”, confermando invece l'impugnazione dei due verbali di fermo.
Nelle successive udienze fissate per la discussione, cui non aveva partecipato la parte resistente, la ricorrente aveva definitivamente precisato le proprie conclusioni, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia e/o l'annullamento del verbale di accertamento, nella parte in cui aveva disposto la sanzione accessoria, nonché dei verbali di fermo amministrativo, con condanna della al rimborso delle spese di custodia e alla restituzione Parte_2
della differenza tra la somma pagata a titolo di cauzione e l'importo nel frattempo liquidato a titolo di ordinanza ingiunzione.
2. Il Giudice di prime cure, in sintesi, aveva ritenuto che l'unica sanzione accessoria applicabile fosse quella prevista dall'art. 214 C.d.S., giudicando illogico e irragionevole disporre due differenti tipi di fermo amministrativo e considerando che dovesse essere preferito quello meno gravoso per il trasgressore e l'amministrazione, cioè quello che prevedeva l'affidamento del mezzo all'avente diritto e non al custode acquirente. Conseguentemente, aveva annullato i due verbali di fermo e aveva condannato la a rimborsare all'opponente le spese di Parte_2
custodia da questi sostenute, con gli interessi dal 30/4/21 al saldo, nulla disponendo sull'ulteriore domanda della ricorrente e sulle spese di lite.
3. Con ricorso in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, la ha lamentato, in Parte_2 primo luogo, l'omessa pronuncia sulla eccezione, tempestivamente sollevata in primo grado, di inammissibilità dell'opposizione. In ogni caso, l'appellante ha sostenuto, per effetto della rinuncia dell'opponente alla domanda relativa alla violazione amministrativa, l'intervenuta preclusione dell'autonoma impugnazione delle sanzioni accessorie, essendo queste ultime necessariamente dipendenti dalle sorti dell'accertamento dell'illecito amministrativo principale.
In ogni caso, argomentando nel merito, l'Ufficio ha reclamato la legittimità del cumulo dei due fermi amministrativi, applicati in forza di distinte previsioni di legge e quindi fondati su presupposti e scopi diversi.
La parte appellata ha replicato su tutti i motivi d'appello. Innanzitutto, ha dedotto che l'eccezione di inammissibilità, se riferita all'opposizione ai verbali di fermo, sarebbe da un lato
4 tardiva, in quanto mai formulata in primo grado, d'altro lato infondata, essendo ammesso, secondo giurisprudenza di merito e di legittimità, ricorso immediato all'autorità giudiziaria
Contr anche solo avverso la sanzione accessoria del fermo. In via preliminare, ha eccepito l'omessa notifica dei verbali all'obbligato in solido. Nel merito, ha sostenuto che, secondo una corretta ricostruzione del sistema normativo, nel caso in esame avrebbe potuto essere legittimamente applicato il solo fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., con affidamento in custodia del mezzo all'avente diritto, mentre sarebbe stato precluso quello ai sensi dell'art. 207 C.d.S., riservato alle sole violazioni del codice della strada. In subordine, la parte appellata ha contestato l'asserita commissione della violazione amministrativa principale.
4. L'impugnazione deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni che si espongono di seguito.
4.1. Il primo e preliminare motivo di appello è infondato. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, proposta dalla con la comparsa di costituzione in primo grado e Parte_2
riferita al ricorso contro il verbale di accertamento della violazione della legge n. 298/1974, era stata motivata nel senso che, nella tesi dell'Ufficio, avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito della ricezione del rapporto sulla violazione, non il sottostante verbale. Senonché, avendo la parte ricorrente, all'esito della costituzione avversaria, espressamente rinunciato al ricorso proprio nella parte relativa all'impugnazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa principale, correttamente il giudice di primo grado non ha statuito sul punto.
Per gli stessi motivi, non rileva l'eccezione, proposta per la prima volta in grado di appello, con la quale l'appellante ha contestato l'intervenuta definitività, per omessa impugnazione, dell'ordinanza-ingiunzione successivamente emessa dalla dopo la ricezione del Parte_2
rapporto sulla violazione amministrativa, proprio perché tale ordinanza non costituisce oggetto di giudizio.
Solo con l'atto di appello la ha tardivamente proposto un nuovo motivo di Parte_2
opposizione, eccependo la necessaria dipendenza dei fermi amministrativi rispetto alla violazione principale e la conseguente inammissibilità della loro autonoma impugnazione.
L'eccezione di parte è inammissibile ex art. 345 comma 2 c.p.c., né vi sono i presupposti per rilevarla d'ufficio, sia perché l'art. 214 C.d.S. prevede, in via generale, l'impugnabilità del provvedimento di fermo, sia perché i motivi d'impugnazione della sanzione accessoria, in questo caso, non dipendono dall'esistenza o meno della violazione amministrativa principale contestata, per cui non sussiste il rapporto di necessaria dipendenza invocato dall'appellante.
5 4.2. Al contrario, l'appello è fondato nel merito, perché entrambe le sanzioni accessorie sono state applicate legittimamente.
4.2.1. In via preliminare, è opportuno meglio definire l'oggetto del giudizio di primo grado. A ben vedere, infatti, l'opponente, a seguito della rinuncia alla impugnazione della violazione amministrativa, aveva, in sostanza, rinunciato anche a contestare il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 214 C.d.S.. Anzi, le argomentazioni proposte in opposizione si erano fondate, e si fondano anche in questa sede processuale, proprio sulla tesi secondo la quale tale misura, espressamente prevista dall'art. 46 comma 2 Legge 298/1974, avrebbe esaurito le sanzioni accessorie applicabili e non avrebbe potuto essere cumulata con quella ulteriore prevista dall'art. 207 C.d.S., con l'ulteriore conseguenza che, prevedendo il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. la custodia del mezzo da parte dell'avente diritto, secondo l'opponente sarebbe stato illegittimo l'affidamento in custodia al terzo autorizzato a spese dell'autore della violazione, disposto ai sensi dell'art. 207 C.d.S., con conseguente richiesta di condanna della al rimborso delle spese di custodia, domanda accolta dal Giudice di Parte_2
Pace. Quindi, anche accogliendo la prospettiva dell'opponente, non avrebbe potuto disporsi l'annullamento del fermo ex art. 214 C.d.S.. Conseguentemente, non si condivide il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, secondo il quale, in sostanza, non potendosi cumulare i due fermi in quanto alternativi tra loro, entrambi avrebbero dovuto essere annullati.
Casomai, l'unica conseguenza avrebbe dovuto essere l'annullamento del solo fermo in ipotesi illegittimo. Poiché la pretesa illegittimità del cumulo sarebbe dipesa dall'applicazione del fermo ex art. 207 C.d.S., in caso di accoglimento della domanda solo quest'ultimo avrebbe dovuto essere annullato.
4.2.2. In ogni caso, nemmeno con riferimento al fermo ex art. 207 C.d.S. la domanda può essere accolta.
Deve essere osservato, in via generale, che le due misure di cui si discute, come sostenuto in termini condivisibili dall'appellante, sono entrambe previste dalla legge, secondo presupposti e con scopi differenti.
Come anticipato, l'art. 46 comma 2 L. 298/74 statuisce che, alla violazione amministrativa principale, la quale -giova ribadirlo- nel caso in esame non è in discussione, “... consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ...”, secondo quanto previsto dall'art. 214 C.d.S.. La misura sanzionatoria accessoria ha natura reale, nel senso che aggrava il carattere afflittivo della sanzione pecuniaria, impedendo temporaneamente la circolazione del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
6 L'art. 60 comma 4 L.298/74, a sua volta prescrive che, “... Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ...”. Nel caso in esame la violazione dell'art. 46 citato è stata compiuta mediante mezzo immatricolato all'estero, per cui è pacifica l'applicazione dell'art. 207 C.d.S., secondo il richiamo fatto dall'art. 60 comma 4 citato. Il terzo comma del richiamato art. 207 C.d.S. stabilisce che “...In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ...”.
4.2.3. La parte appellata ha inteso sostenere che il rinvio all'art. 207 operato dall'art. 60 comma
4 L. 298/74 sarebbe limitato al primo comma, relativo al pagamento della sanzione in misura
Contr ridotta. Non avrebbe invece alcuna ragion d'essere, secondo la difesa di la pretesa estensione anche alla violazione dell'art. 46 L. 298/74 del fermo previsto dall'art. 207 C.d.S., riservato alle violazioni del codice della strada. La conclusione è supportata da due argomenti.
In primo luogo, la modifica dell'art. 60 citato, intervenuta nell'anno 2010, avrebbe avuto lo specifico e limitato scopo di ammettere il pagamento in misura ridotta, espressamente escluso nella precedente versione della legge, dovendosi pertanto ritenere a tal fine operato il richiamo all'art. 207 C.d.S., con esclusione del rinvio al terzo comma relativo al fermo. In secondo luogo, l'opponente ha sostenuto che, se il legislatore avesse voluto introdurre il fermo con custodia presso il terzo custode/acquirente, non avrebbe genericamente rinviato all'art. 207
C.d.S., ma lo avrebbe esplicitamente e testualmente previsto, così come nell'ipotesi dell'art. 46 ter comma 1 L. 298/74.
Nessuna delle due argomentazioni pare decisiva.
Certamente la modifica legislativa ha voluto consentire, anche per l'ipotesi di illecito amministrativo del trasporto abusivo internazionale, il pagamento della sanzione in misura ridotta. Tuttavia, proprio il richiamo generico all'intero art. 207 C.d.S. suggerisce che, unitamente al pagamento in misura ridotta, si sia voluto parimente introdurre il sistema di cautele alternativo stabilito dalla norma per i casi di violazione del codice della strada mediante veicolo immatricolato all'estero, sistema che prevede, in alternativa al pagamento in misura ridotta, il versamento della cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione o, in
7 mancanza di questa, il fermo con affidamento a custode terzo a spese del responsabile della violazione. In sostanza, si è voluto concedere all'autore del trasporto internazionale abusivo la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, o, in alternativa, di versare la cauzione in garanzia, così come, a tutela delle ragioni erariali, si è voluta prevedere l'ipotesi residuale, di fermo presso custode terzo a spese del responsabile. Ragioni sistematiche confortano l'interpretazione che precede. Poiché il legislatore ha voluto disciplinare in termini omogenei l'illecito amministrativo del trasporto abusivo e le violazioni del codice della strada, qualora l'uno e le altre siano commessi mediante un veicolo immatricolato all'estero, non vi sono ragioni per differenziare parzialmente la normativa applicata. In altri termini, se il trasporto abusivo deve essere regolato come le violazioni codicistiche, devono essere applicate tutte le disposizioni del codice della strada, compresa quella del fermo, in tal senso dovendosi intendere il richiamo operato dalla legge 298/1974. D'altro canto, non rileva che l'art. 207
C.d.S., come sottolineato dalla parte appellata, faccia riferimento alla violazione delle
“disposizioni del presente codice”, proprio perché il rinvio fatto dall'art. 60 L. 298/74 ha lo scopo di ampliarne l'ambito di applicazione all'ulteriore tipologia di violazione amministrativa costituita dal trasporto abusivo.
Non convince l'argomento secondo il quale sarebbe stato sufficiente il fermo ex art. 214 C.d.S..
Come si è detto, le due misure previste dagli artt. 207 e 214 C.d.S. hanno presupposti e finalità diverse, avendo il primo funzione di garanzia delle ragioni creditorie erariali e il secondo funzione di sanzione di natura reale. Se, in caso di violazione del codice della strada commessa con un mezzo immatricolato all'estero, possono coesistere i due differenti tipi di fermo, la stessa cosa può accadere in caso di violazione dell'art. 46 L. 298/1974.
Se fosse fondato l'argomento interpretativo suggerito dall'opponente, il legislatore avrebbe potuto limitare il richiamo operato dall'art. 60 citato al solo primo comma dell'art. 207 C.d.S.,
o avrebbe potuto espressamente citare il pagamento in misura ridotta. Invece, a fronte della nuova possibilità concessa all'autore della violazione, di pagamento immediato in misura ridotta, sembra evidente che si sia voluto espressamente richiamare, per il trasporto abusivo, il sistema complessivo delle conseguenze previste per le violazioni del codice della strada commesse con un mezzo immatricolato all'estero.
Nemmeno è fondato il secondo argomento posto a fondamento dell'interpretazione proposta della parte appellata. Infatti, proprio l'art. 46 ter L 298/94 prevede, per l'ipotesi dallo stesso contemplata (mancata esibizione dei documenti del trasporto), l'applicazione di entrambe le
8 disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice, confermando la possibile coesistenza delle due misure sanzionatorie accessorie.
5. In conclusione, essendo stati legittimamente applicati i due fermi amministrativi, l'appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere integralmente riformata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi, in conformità ai parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo valori minimi (stante la semplicità e il numero limitato di questioni affrontate) per ogni fase, con esclusione, per entrambi i gradi, della fase istruttoria o di trattazione, in relazione alla quale non è stata svolta alcuna attività.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando tra le parti nella causa in grado d'appello n. 958/24 R.G., così decide:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 614/2023, depositata in data
17.04.2024 dal Giudice di Pace di Pordenone, rigetta integralmente l'opposizione proposta da avverso i verbali di fermo amministrativo ex art. 207 comma Controparte_1
3 e 214 C.d.S. redatti in data 20/3/21 da personale del Distaccamento di Polizia Stradale di San
Donà di Piave (VE), con conseguente rigetto di tutte le domande proposte da parte opponente;
2) condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per il Controparte_2
giudizio di primo grado nell'importo di euro 457,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 % ed accessori di legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 852,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Pordenone, il 10/01/2025
Il Giudice
dr. Giorgio Cozzarini
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