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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2079/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2079 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 24.01.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LORENZO CHIEFFI, presso il cui studio sito in Bisceglie, alla via Largo Mario Cosmai n. 3, è elettivamente domiciliato;
E
, nata BISCEGLIE (BT) il 19/05/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
PELLEGRINI PASQUALE presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia, alla via Verdi n. 21, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 03.07.1999
(reg. atto n. 102 parte II serie A anno 1999) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 13.11.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 20.10.2020) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del
17.11.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 03.07.1999 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Parte_2 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2079 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza del 24.01.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LORENZO CHIEFFI, presso il cui studio sito in Bisceglie, alla via Largo Mario Cosmai n. 3, è elettivamente domiciliato;
E
, nata BISCEGLIE (BT) il 19/05/1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
PELLEGRINI PASQUALE presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia, alla via Verdi n. 21, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 03.07.1999
(reg. atto n. 102 parte II serie A anno 1999) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 13.11.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani (avvenuta il 20.10.2020) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto del
17.11.2020, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bisceglie il 03.07.1999 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Parte_2 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Emanuela Gallo Dott. Laura Cantore