TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
PU 341/2025
L.G. 341-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Terza Sezione Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa patrizia TI Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 341-1/2025 promosso da:
nato in [...] il [...], residente a [...]di Lombardia (BG – CAP: Parte_1
24058), via Isonzo n. 16, C.F.: , rappresentato, assistito e difeso dagli avvocati C.F._1
AN CE (C.F. , PEC: e- C.F._2 Email_1 mail: e IR AN (C.F.: , PEC: Email_2 C.F._3
e-mail: ) presso la persona e lo Email_3 Email_4 studio di quest'ultima in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5, (PEC:) elettivamente domiciliato, come da procura alle liti prodotta in atti
E da ( ) nato Parte_2 C.F._4 in Egitto il 12.01.1998 e residente a [...] Vicolo Pozzale 4 e
[...]
( ) nato in [...] il [...] e residente a Parte_3 C.F._5
Treviglio (BG) via Trento 84, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Mattiozzi
( ) con studio in Bergamo – Via Duca degli Abruzzi 5 – pec: C.F._6
– fax 035.4227698 presso la quale sono elettivamente Email_5 domiciliati, giusta delega in atti
CONTRO società , in persona del liquidatore signor Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], domiciliato a Gerenzano (VA - CAP: 21040), via Quarto dei Mille CP_2
n. 22, C.F.: , con sede legale a ES (MB - CAP: 20832), via Vincenzo Monte n. C.F._7
74, C.F.: e P.IVA: , indirizzo pec: P.IVA_1 P.IVA_1 Email_6
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• , e Parte_1 Parte_2
con ricorsi depositati in data 13 ottobre 2025 Parte_3 hanno chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
• fissata l'udienza al 18 novembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente attesa la notificazione via pec in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione udienza nell'area WEB riservata ai sensi dell'art. 359 CCII;
• all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale i procuratori dei creditori hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e per il resistente nessuno è comparso né si è costituito;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio depositati fino al 2022, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice al 05/11/2025;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione, aggiornata al 13/11/2025, attestante la sussistenza di debiti tributari notificati per un importo di € 4.066.299,37 e debiti di prossima notifica per € 1.918.689,86
- dichiarazioni dei redditi fino al 2024 anno d'imposta 2023;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” • entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in ES (MB) via
Vincenzo Monte 74 CAP 20832, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di ES (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma di € 9.906,02 e precisamente:
- € 5.424,11 come risulta dal decreto ingiuntivo n. 3022/2024 Tribunale di Parte_1
Monza e dall'atto di precetto in rinnovazione
- € 1.618,12 somme residue dovute Parte_2 in virtù di decreto ingiuntivo n. 323/2024
- € 2.863,79 somme residue dovute in virtù Parte_3 di decreto ingiuntivo n. 333/2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici relativi alla distribuzione di merci non alimentari e ad esclusione del facchinaggio” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 3.357.461,00 e ricavi lordi per
€ 22.139.700,00 e dalla visura dell'agenzia delle entrate risultano debiti notificati per € 4.066.299,37 oltre
€ 1.918.689,86 di prossima notifica;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 9.906,02, ed inoltre risultano debiti tributari già notificati per € 4.066.299,37, somme che permettono di superare la soglio di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.;
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)”
(da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978); • è, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. Civ.
5 maggio 2022, n.14183);
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Controparte_1 considerato l'ingente debito maturato nei confronti dell'erario e il mancato deposito dei bilanci dal
2022, che non consente di effettuare un raffronto attendibile tra poste attive e poste passive.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , Controparte_1 in persona del liquidatore signor nato a [...] il [...], domiciliato a Gerenzano Controparte_2
(VA - CAP: 21040), via Quarto dei Mille n. 22, C.F.: , con sede legale a ES C.F._7
(MB - CAP: 20832), via Vincenzo Monte n. 74, C.F.: e P.IVA: , indirizzo P.IVA_1 P.IVA_1 pec: Email_6 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Alfredo Tradati (c. f. ), con studio in Sesto San Giovanni, via F.lli C.F._8
Bandiera 48 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_7 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
L.G. 341-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Terza Sezione Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa patrizia TI Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 341-1/2025 promosso da:
nato in [...] il [...], residente a [...]di Lombardia (BG – CAP: Parte_1
24058), via Isonzo n. 16, C.F.: , rappresentato, assistito e difeso dagli avvocati C.F._1
AN CE (C.F. , PEC: e- C.F._2 Email_1 mail: e IR AN (C.F.: , PEC: Email_2 C.F._3
e-mail: ) presso la persona e lo Email_3 Email_4 studio di quest'ultima in Concorezzo (MB), via F. Varisco n. 5, (PEC:) elettivamente domiciliato, come da procura alle liti prodotta in atti
E da ( ) nato Parte_2 C.F._4 in Egitto il 12.01.1998 e residente a [...] Vicolo Pozzale 4 e
[...]
( ) nato in [...] il [...] e residente a Parte_3 C.F._5
Treviglio (BG) via Trento 84, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Mattiozzi
( ) con studio in Bergamo – Via Duca degli Abruzzi 5 – pec: C.F._6
– fax 035.4227698 presso la quale sono elettivamente Email_5 domiciliati, giusta delega in atti
CONTRO società , in persona del liquidatore signor Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], domiciliato a Gerenzano (VA - CAP: 21040), via Quarto dei Mille CP_2
n. 22, C.F.: , con sede legale a ES (MB - CAP: 20832), via Vincenzo Monte n. C.F._7
74, C.F.: e P.IVA: , indirizzo pec: P.IVA_1 P.IVA_1 Email_6
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• , e Parte_1 Parte_2
con ricorsi depositati in data 13 ottobre 2025 Parte_3 hanno chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della
Controparte_1
• fissata l'udienza al 18 novembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente attesa la notificazione via pec in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCII, mediante inserimento del ricorso e del decreto di fissazione udienza nell'area WEB riservata ai sensi dell'art. 359 CCII;
• all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale i procuratori dei creditori hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e per il resistente nessuno è comparso né si è costituito;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio depositati fino al 2022, nonché attestazione di insussistenza di protesti a carico della debitrice al 05/11/2025;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso dichiarazione, aggiornata al 13/11/2025, attestante la sussistenza di debiti tributari notificati per un importo di € 4.066.299,37 e debiti di prossima notifica per € 1.918.689,86
- dichiarazioni dei redditi fino al 2024 anno d'imposta 2023;
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” • entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in ES (MB) via
Vincenzo Monte 74 CAP 20832, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di ES (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma di € 9.906,02 e precisamente:
- € 5.424,11 come risulta dal decreto ingiuntivo n. 3022/2024 Tribunale di Parte_1
Monza e dall'atto di precetto in rinnovazione
- € 1.618,12 somme residue dovute Parte_2 in virtù di decreto ingiuntivo n. 323/2024
- € 2.863,79 somme residue dovute in virtù Parte_3 di decreto ingiuntivo n. 333/2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “servizi logistici relativi alla distribuzione di merci non alimentari e ad esclusione del facchinaggio” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo al 2022 (ultimo depositato) emerge un attivo per € 3.357.461,00 e ricavi lordi per
€ 22.139.700,00 e dalla visura dell'agenzia delle entrate risultano debiti notificati per € 4.066.299,37 oltre
€ 1.918.689,86 di prossima notifica;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 9.906,02, ed inoltre risultano debiti tributari già notificati per € 4.066.299,37, somme che permettono di superare la soglio di € 30.000,00;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.;
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria
a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)”
(da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978); • è, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui quando la società è in liquidazione, come nel caso in esame, la valutazione del giudice in merito alla sussistenza dello stato d'insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (così come in precedenza per la pronuncia dichiarativa del fallimento) “deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. n. 13644 del 2013). Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'articolo 2697 del codice civile, spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali” (cfr. Cass. Civ.
5 maggio 2022, n.14183);
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza di Controparte_1 considerato l'ingente debito maturato nei confronti dell'erario e il mancato deposito dei bilanci dal
2022, che non consente di effettuare un raffronto attendibile tra poste attive e poste passive.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , Controparte_1 in persona del liquidatore signor nato a [...] il [...], domiciliato a Gerenzano Controparte_2
(VA - CAP: 21040), via Quarto dei Mille n. 22, C.F.: , con sede legale a ES C.F._7
(MB - CAP: 20832), via Vincenzo Monte n. 74, C.F.: e P.IVA: , indirizzo P.IVA_1 P.IVA_1 pec: Email_6 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Alfredo Tradati (c. f. ), con studio in Sesto San Giovanni, via F.lli C.F._8
Bandiera 48 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_7 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 26 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti