Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
In tema di impugnazioni civili, la legittimazione all'impugnazione presuppone che la parte sia stata convenuta nel giudizio conclusosi con una pronuncia nei suoi confronti, mentre l'interesse processuale ad impugnare presuppone che via sia stata una sentenza di condanna nei confronti della stessa e, quindi, a tal fine rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato. Ne consegue che non integra interesse processuale ad impugnare una sentenza la circostanza che la parte ricorrente deduca di essersi costituita per errore nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESVIMER SPA, già Broker AL & Co. S.P.A., in persona del legale rappr.te pro - tempore, Avv. Giuseppe Visconti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G M LANCISI 31, presso lo studio dell'avvocato CARLO LEONE INGLESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA SECURA ASSIPOPOLARE SPA IN LCA amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, prf. avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 2/12/1998, depositata il 19/01/99; RG. 3907/1990;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato IANNOTTA GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Secura Assipolare s.p.a., premesso che il mandato conferito il 27.11.1972 a NI OM per la gestione dell'agenzia n. 132 di Napoli era stato volturato alla S.R.L. AN ER AL & co, della quale il OM era amministratore e che questi, cessato il rapporto, si era sottratto alle operazioni di rendiconto, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma, la s.r.l. Reliace ER AL & co. in liquidazione, chiedendo il pagamento di quanto dovutole a riversamento di premi riscossi.
Si costituiva in giudizio la s.p.a. ER AL & co. s.p.a. e spiegava domanda riconvenzionale per quanto a lei dovuto. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6074/1990, condannava la AN ER AL & co s.r.l. in liquidazione al pagamento della somma di L. 37.168.993, oltre interessi e spese, in favore dell'attrice.
Proponeva appello la ER AL. & co. S.p.a., contestando la propria legittimazione passiva, in quanto soggetto diverso dalla convenuta s.r.l. e nei cui confronti era stata emessa la sentenza di condanna;
in subordine eccepiva la prescrizione del credito azionato.
Si costituiva l'appellata, che proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 19.1.1999, rigettava entrambi gli appelli.
Riteneva la corte territoriale che la s.p.a. ER AL, accettando il contraddittorio aveva invertito l'onere della prova, circa la sua identità o continuità giuridica con la s.r.l. AN ER AL in liquidazione, per cui era essa appellante che doveva provare la sua autonomia rispetto alla s.r.l.. Inoltre riteneva la Corte che, se fosse stato vero l'assunto dell'appellante, essa non era legittimata all'impugnazione per difetto di interesse.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Esvimer, già ER AL & co. s.p.a., che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso la Secura Assipolare s.p.a., in l.c.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 100. c.p.c, nonché il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Assume la ricorrente che erratamente la corte territoriale ha ritenuto che gravasse su di essa appellante fornire la prova della mancanza della propria legittimazione passiva per la sua non continuità giuridica con la s.r.l. AN ER AL, mentre detta provava gravava sull'attore; che, in effetti, vi era netta distinzione tra la detta s.r.l. in liquidazione e la ER AL s.p.a. e che l'attrice non aveva fornito prova contraria a questa autonomia tra le due società; che per mero errore materiale si era costituita in giudizio la ER AL s.p.a.. Assume poi la ricorrente che sussisteva il suo interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, poiché in futuro poteva trovarsi di fronte a qualche atto che provasse la sua continuità con la s.r.l., per cui essa aveva interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, perché non potesse valere nei suoi confronti.
2.1. Ritiene questa corte che il motivo sia in parte infondato ed in parte inammissibile.
Osserva preliminarmente questa Corte che, correttamente interpretando la sentenza di appello, si nota che essa ha adottato due rationes decidendi, al fine di rigettare l'appello fondato sull'assunto difetto di legittimazione passiva.
Anzitutto la sentenza ha ritenuto che, avendo l'appellante accettato il contraddittorio in primo grado, essa aveva "inverito l'onere della prova circa la sua identità o continuità giuridica con la omonima s.r.l.".
Inoltre la sentenza impugnata ha ritenuto che, se fosse vero l'assunto dell'appellante, in ogni caso essa non avrebbe avuto interesse processuale all'impugnazione.
Esaminando questa seconda ratio decidendo, ritiene questa Corte che essa sia corretta, mentre è infondata la censura mossa avverso la stessa.
Infatti era stata convenuta in giudizio di primo grado la AN ER AL s.r.l. in liquidazione e questa era stata condannata dal tribunale al pagamento della somma in favore dell'attrice. Ne consegue che la s.p.a. ER AL, sotto il profilo di censura dalla stessa prospettato e cioè di non essere titolare passiva del rapporto dedotto in giudizio, neppure per effetto di trasformazione della s.r.l. convenuta in s.p.a., non aveva interesse ad impugnare la detta sentenza di primo grado, sia perché essa non era stata convenuta in giudizio, sia, soprattutto perché la statuizione di condanna non era diretta contro di lei, ma contro la s.r.l. AN ER AL.
2.2. Infatti ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio, che può essere di indifferenza, come nel caso della contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria (Cass. 28 settembre 1998, n. 9684). Ovviamente, sulla base di questo principio, non integra interesse processuale ad impugnare una sentenza il fatto, assunto dall'attuale ricorrente di essersi costituita per errore nel giudizio di primo grado: infatti, nonostante detta costituzione, nessuna sentenza di condanna, e più in generale nessuna statuizione, fu emessa nei suoi confronti, bensì nei confronti della AN ER AL & co., in liquidazione...
In effetti, quindi, non solo mancò una soccombenza dell'appellante, che era necessaria per integrare il suo interesse all'impugnazione, ma mancò addirittura una pronuncia nei suoi confronti, per cui la stessa non era legittimata all'impugnazione, non essendo neppure stata convenuta nel giudizio.
Ne consegue che nessuna rilevanza poteva avere il fatto, esposto nel ricorso per cassazione, secondo cui l'appellante per "mero errore materiale" si era costituita: ciò che rilevava era che la statuizione di condanna era stata emessa dal giudice di primo grado nei confronti della AN ER AL s.r.l., unica convenuta in giudizio.
2.3. Pertanto, a norma dell'art. 2909 c.c., detta statuizione era idonea a passare in giudicato esclusivamente nei confronti della convenuta o dei suoi aventi causa, con la conseguenza che la ER AL s.p.a. non era legittimata ne' aveva interesse ad impugnare questa sentenza, sulla base dell'affermazione che sussisteva piena autonomia tra essa e la parte convenuta.
In altri termini era la stessa prospettazione della censura mossa dall'appellante - (indipendentemente dalla fondatezza o meno) ad escludere che essa potesse avere un interesse processuale all'impugnazione di una sentenza, che conteneva una statuizione di condanna nei confronti di un soggetto giuridico rispetto al quale, essa assumeva di essere completamente autonoma ed indipendente.
3.1. Nè può ritenersi, come sostiene la ricorrente nel presente ricorso, che detto interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, consisteva nella possibilità in futuro di trovarsi di fronte a qualche atto che provasse la sua continuità con la s.r.l., per cui essa aveva interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, perché non potesse valere nei suoi confronti in quest'evenienza... Infatti per proporre qualsiasi impugnazione occorre avervi un interesse attuale, consistente nella necessità di ottenere una decisione attinente al riconoscimento di un bene della vita proprio, od il disconoscimento di un bene della vita altrui.
3.2. È invece inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione la quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale, ovvero alla soluzione di questioni in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 19.8.2000, n. 11010; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12241). Ne consegue che la censura avverso la seconda delle ragioni su cui si fonda la sentenza di appello, è infondata e va rigettata, avendo la corte territoriale correttamente ritenuto la carenza dell'interesse processuale della s.p.a. ER AL ad impugnare la sentenza di primo grado.
4. Il rigetto della censura avverso una delle due autonome rationes decidendi, comporta la carenza di interesse della ricorrente in merito alle censure avverso la seconda ragione di decisione. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, all'annullamento della decisione stessa.
5. La ritenuta carenza di interesse dell'attuale ricorrente ad appellare la sentenza di primo grado, comportando l'inammissibilità dell'appello per tale ragione, esclude in radice il dovere del giudice di appello di pronunciarsi sui motivi di impugnazione, con la conseguenza che è infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c, per non avere la corte territoriale esaminato e deciso sull'eccezione di prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 3100, di cui Euro tremila per onorario di avvocato, oltre spese generali ed accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2003