Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10134
CASS
Sentenza 25 giugno 2003

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In tema di impugnazioni civili, la legittimazione all'impugnazione presuppone che la parte sia stata convenuta nel giudizio conclusosi con una pronuncia nei suoi confronti, mentre l'interesse processuale ad impugnare presuppone che via sia stata una sentenza di condanna nei confronti della stessa e, quindi, a tal fine rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato. Ne consegue che non integra interesse processuale ad impugnare una sentenza la circostanza che la parte ricorrente deduca di essersi costituita per errore nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 10134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10134
    Data del deposito : 25 giugno 2003

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