CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Relatore
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03H103569 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03H103569 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, con sede legale in Indirizzo_1, Gazzo (PD), impugna Avviso di Accertamento n° T6S03H103569/2025, relativo all'anno 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha effettuato riprese per presunte maggiori imposte (Ires per €. 16.480,00 ed Irap per €. 2.678,00). In estrema sintesi, l'Ufficio ha contestato come elusiva una operazione con cui Ricorrente_1 aveva acquistato un ramo d'azienda dalla soc. Società_1 spa, per un importo complessivo di €. 1.236.000, riguardante marchi per €. 500.000 ed avviamento per €. 736.000; secondo l'Ufficio, Ricorrente_1 si sarebbe sostituita ai soci di Società_1 (che erano i medesimi di Ricorrente_1) ed avrebbe cosi' “spesato” le quote di ammortamento del ramo d'azienda, pari ad €. 68.000 per 18 annualità, mentre i soci persone fisiche avrebbero evitato di assoggettare ad imposte le somme utilizzate per l'acquisto (di fatto “dividendi”), che, in tal modo, sarebbero stati erogati da Ricorrente_1 in modo occulto. L'Agenzia delle Entrate ritiene che i soci di Società_1 avrebbero dovuto cedere le quote societarie di Società_1 ad Ricorrente_1, anzichè procedere con la cessione del ramo d'azienda e successivamente far cessare la società Società_1. L'insieme delle operazioni e dei negozi giuridici posti in essere, seppur formalmente legittimi, avrebbero il solo scopo di ottenere dei vantaggi fiscali, eludendo la tassazione sui dividendi ai soci.
La ricorrente precisa invece che l'acquisto del ramo d'azienda era sostenuto da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, di ordine organizzativo e gestionale, con vantaggi che sarebbero derivati ad Ricorrente_1 dall'acquisto del marchio, del portafoglio prodotti e clienti, con una attività integrata sotto il profilo produttivo e commerciale, che avrebbe consentito condizioni di sviluppo e marginalità piu' elevate.
La questione è già stata trattata con riguardo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e decisa con sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Padova, che hanno sempre accolto i ricorsi di Ricorrente_1; in particolare, con la sentenza n° 340/04/2022, riguardante l'annualità 2014, è stato annullato il presupposto
Avviso di Accertamento, contenente la contestazione della operazione elusiva, da cui discendono tutti gli accertamenti successivi, compreso l'accertamento per l'anno 2019, oggetto della attuale controversia.
Le sentenze, che hanno accolto i ricorsi della ricorrente in primo grado, sono state impugnate dall'Ufficio
e, quindi, confermate in sede di appello dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi ulteriormente impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto n° 1/2025, che aveva confermato la sentenza della CGT di 1° grado n° 340/2022, con cui era stato annullato il presupposto Avviso di Accertamento dell'anno 2014, contenente la contestazione della operazione elusiva (da cui discendono tutti gli accertamenti successivi compreso quello relativo all'anno 2019, oggetto della presente controversia).
L'Agenzia delle Entrate chiede quindi la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.
n° 546/92, per motivi di pregiudizialità della decisione della Corte di Cassazione, presso la quale risulta ancora pendente la presupposta contestazione della operazione elusiva relativa all'anno 2014.
Nel merito, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La ricorrente si oppone all'istanza di rinvio, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, chiedendo invece l'accoglimento del ricorso nel merito, con vittoria di spese, come già avvenuto per le precedenti annualità.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano alle rispettive argomentazioni e conclusioni già indicate nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di sospensione del giudizio, poichè, nel caso in esame, non si tratta di questione pregiudiziale che debba necessariamente essere definita al fine di poter addivenire alla decisione della questione giuridica oggetto del giudizio. Infatti, non si configura una situazione, per cui la soluzione della questione, proposta nel giudizio pendente, presupponga la soluzione di un'altra, separata questione, che ne rappresenti l'antecedente logico-giuridico imprescindibile. Piuttosto, si tratta di qualificare una serie di operazioni negoziali, contestate dall'Ufficio, perchè ritenute elusive e poste a fondamento del recupero di imposta in diversi periodi, con la precisazione che la controversia in esame riguarda le quote di ammortamento relative all'anno 2019. Pertanto, non di sospensione necessaria si tratta, ma al piu' di sospensione facoltativa, sulla cui richiesta ha già disposto il non accoglimento la Corte di primo grado (confermata in sede di appello).
Nel merito, la Corte considera che la Commissione Tributaria di Padova, con la sentenza n° 340/2022, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 spa, odierno ricorrente, annullando in toto l'Avviso di Accertamento presupposto, relativo all'anno 2014, contenente la contestazione delle operazioni asseritamente elusive ed, in particolare, la contestazione della acquisizione del ramo d'azienda. La Commissione Tributaria, allora investita della questione, ha ritenuto pienamente legittime le operazioni poste in essere da parte della società Ricorrente_1 spa, perchè giustificate da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, di ordine organizzativo e gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa . La sentenza n° 340/2022 ha stabilito la non elusività e la legittimità dell'acquisto da parte di Ricorrente_1 del ramo d'azienda di Società_1 spa, operazione presupposta, da cui discendono le riprese relative agli ammortamenti per gli anni di imposta successivi, tra cui quella relativa all'anno 2019, oggetto della presente controversia.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con addebito delle spese di causa a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in Euro
2000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Relatore
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03H103569 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S03H103569 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa, con sede legale in Indirizzo_1, Gazzo (PD), impugna Avviso di Accertamento n° T6S03H103569/2025, relativo all'anno 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate ha effettuato riprese per presunte maggiori imposte (Ires per €. 16.480,00 ed Irap per €. 2.678,00). In estrema sintesi, l'Ufficio ha contestato come elusiva una operazione con cui Ricorrente_1 aveva acquistato un ramo d'azienda dalla soc. Società_1 spa, per un importo complessivo di €. 1.236.000, riguardante marchi per €. 500.000 ed avviamento per €. 736.000; secondo l'Ufficio, Ricorrente_1 si sarebbe sostituita ai soci di Società_1 (che erano i medesimi di Ricorrente_1) ed avrebbe cosi' “spesato” le quote di ammortamento del ramo d'azienda, pari ad €. 68.000 per 18 annualità, mentre i soci persone fisiche avrebbero evitato di assoggettare ad imposte le somme utilizzate per l'acquisto (di fatto “dividendi”), che, in tal modo, sarebbero stati erogati da Ricorrente_1 in modo occulto. L'Agenzia delle Entrate ritiene che i soci di Società_1 avrebbero dovuto cedere le quote societarie di Società_1 ad Ricorrente_1, anzichè procedere con la cessione del ramo d'azienda e successivamente far cessare la società Società_1. L'insieme delle operazioni e dei negozi giuridici posti in essere, seppur formalmente legittimi, avrebbero il solo scopo di ottenere dei vantaggi fiscali, eludendo la tassazione sui dividendi ai soci.
La ricorrente precisa invece che l'acquisto del ramo d'azienda era sostenuto da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, di ordine organizzativo e gestionale, con vantaggi che sarebbero derivati ad Ricorrente_1 dall'acquisto del marchio, del portafoglio prodotti e clienti, con una attività integrata sotto il profilo produttivo e commerciale, che avrebbe consentito condizioni di sviluppo e marginalità piu' elevate.
La questione è già stata trattata con riguardo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e decisa con sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Padova, che hanno sempre accolto i ricorsi di Ricorrente_1; in particolare, con la sentenza n° 340/04/2022, riguardante l'annualità 2014, è stato annullato il presupposto
Avviso di Accertamento, contenente la contestazione della operazione elusiva, da cui discendono tutti gli accertamenti successivi, compreso l'accertamento per l'anno 2019, oggetto della attuale controversia.
Le sentenze, che hanno accolto i ricorsi della ricorrente in primo grado, sono state impugnate dall'Ufficio
e, quindi, confermate in sede di appello dalla Corte di Giustizia Tributaria Regionale.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi ulteriormente impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto n° 1/2025, che aveva confermato la sentenza della CGT di 1° grado n° 340/2022, con cui era stato annullato il presupposto Avviso di Accertamento dell'anno 2014, contenente la contestazione della operazione elusiva (da cui discendono tutti gli accertamenti successivi compreso quello relativo all'anno 2019, oggetto della presente controversia).
L'Agenzia delle Entrate chiede quindi la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs.
n° 546/92, per motivi di pregiudizialità della decisione della Corte di Cassazione, presso la quale risulta ancora pendente la presupposta contestazione della operazione elusiva relativa all'anno 2014.
Nel merito, l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La ricorrente si oppone all'istanza di rinvio, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, chiedendo invece l'accoglimento del ricorso nel merito, con vittoria di spese, come già avvenuto per le precedenti annualità.
Nell'odierna pubblica udienza, le parti si riportano alle rispettive argomentazioni e conclusioni già indicate nei rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di sospensione del giudizio, poichè, nel caso in esame, non si tratta di questione pregiudiziale che debba necessariamente essere definita al fine di poter addivenire alla decisione della questione giuridica oggetto del giudizio. Infatti, non si configura una situazione, per cui la soluzione della questione, proposta nel giudizio pendente, presupponga la soluzione di un'altra, separata questione, che ne rappresenti l'antecedente logico-giuridico imprescindibile. Piuttosto, si tratta di qualificare una serie di operazioni negoziali, contestate dall'Ufficio, perchè ritenute elusive e poste a fondamento del recupero di imposta in diversi periodi, con la precisazione che la controversia in esame riguarda le quote di ammortamento relative all'anno 2019. Pertanto, non di sospensione necessaria si tratta, ma al piu' di sospensione facoltativa, sulla cui richiesta ha già disposto il non accoglimento la Corte di primo grado (confermata in sede di appello).
Nel merito, la Corte considera che la Commissione Tributaria di Padova, con la sentenza n° 340/2022, ha accolto il ricorso di Ricorrente_1 spa, odierno ricorrente, annullando in toto l'Avviso di Accertamento presupposto, relativo all'anno 2014, contenente la contestazione delle operazioni asseritamente elusive ed, in particolare, la contestazione della acquisizione del ramo d'azienda. La Commissione Tributaria, allora investita della questione, ha ritenuto pienamente legittime le operazioni poste in essere da parte della società Ricorrente_1 spa, perchè giustificate da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, di ordine organizzativo e gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa . La sentenza n° 340/2022 ha stabilito la non elusività e la legittimità dell'acquisto da parte di Ricorrente_1 del ramo d'azienda di Società_1 spa, operazione presupposta, da cui discendono le riprese relative agli ammortamenti per gli anni di imposta successivi, tra cui quella relativa all'anno 2019, oggetto della presente controversia.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con addebito delle spese di causa a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in Euro
2000,00 oltre accessori di legge.