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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato nel procedimento di opposizione ex art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28310/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI YARI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PIAZZALE CADORNA, 14 20123 MILANO presso il difensore avv. MORI YARI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALONI PAOLO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA GIOVANNI PASCOLI 48 56021 CASCINA (PI) presso il funzionario delegato
MADDALONI PAOLO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con ricorso in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva prot. Parte_1
n.9414 del 25 giugno 2020
-con l'ordinanza era stata contestata
“…la violazione della disposizione ANSF – Verbale di accertamento violazione amministrativa del 28/11/2019, in quanto “l'Impresa Ferroviaria non ha ottemperato a quanto comunicato con la nota ANSF prot. 6790 del 23/04/2018 violando le direttive e le raccomandazioni adottate dall'ANSF a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera z) del d.lgv. 50/2019 del 14 maggio 2019, in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attività inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, di certificati e autorizzazioni di sicurezza in quanto il Modello M387 Rev.2 del 15/11/2019, relativo all'incidente nel quale un viaggiatore si aggrappava alla porta di salita dopo che il treno partiva, non contiene tutte le informazioni richieste dall'allegato A del decreto ANSF 4/2012…”
-ai sensi dell'art.30, primo comma, d.lgv. n.50 del 14 maggio 2019 era stata quindi irrogata la sanzione di € 10.000,00
-la difesa dell'opponente ha sostenuto che il rapporto -- tempestivamente inviato tramite il modello 387 -- conteneva tutte le informazioni richieste dall'art.5.4, secondo comma, dell'Allegato A del decreto ANSF 4 del 2002
-questa disposizione prevede che:
“…i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolte devono fornire all'Agenzia: […] un primo rapporto informativo entro 24 ore dall'accadimento, che descriva sinteticamente la dinamica dell'evento, le cause accertate o presunte, il personale coinvolto. Esso deve contenere le informazioni raccolte nel corso dei primi accertamenti sulla base delle quali è stato elaborato …”
-secondo il modello inviato era sintetico, come richiesto dalla menzionata disposizione, ma Parte_1 completo riguardo alle prime informazioni raccolte sul luogo del sinistro
-la tesi difensiva dell'opponente non può essere condivisa
-innanzitutto, non avrebbe dovuto utilizzare il modello in questione, come già espressamente Parte_1 raccomandato da con la nota n.6790 del 24 aprile 2018, perché non conforme alle indicazioni CP_2 richieste dal cit. ar ll'Allegato A (“Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”) del decreto ANSF 4 del 2002
-inoltre, e soprattutto, il modello M387 inviato da riguardo al sinistro verificatosi il 15 Parte_1 novembre 2019 (doc.10 opp.ta) non contiene alcune informazioni essenziali – immediatamente reperibili nell'immediatezza dell'incidente – relative alla presenza di una persona ferita perché finita sotto un vagone, all'arrivo di personale della Polfer e del 118 nonché all'interruzione della circolazione sul binario n.1 della stazione di Colico
-si tratta di circostanze illustrate nel rapporto prot. n.7172 del 5 maggio 2020 del dirigente del settore 6
“Ispettorato e controlli” (doc.6 opp.ta) non contestate nel presente giudizio
-esse erano evidentemente rilevanti ai fini della concreta valutazione della gravità dell'incidente ferroviario e dell'adozione, da parte dell' Controparte_3 pagina 2 di 3 e delle opportune misure a tutela dell'incolumità pubblica Parte_2
-in conclusione, l'ordinanza ingiuntiva in esame deve essere integralmente confermata
-la domanda di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali non merita accoglimento
-infatti, quando l'amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo
-sono liquidabili esclusivamente le spese vive purché risultanti da apposita nota che, nella specie, non è stata depositata
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 6 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva prot. n.9414 del 25 giugno 2020, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiuntiva indicata in epigrafe Parte_3
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato nel procedimento di opposizione ex art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28310/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORI YARI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in PIAZZALE CADORNA, 14 20123 MILANO presso il difensore avv. MORI YARI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MADDALONI PAOLO, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA GIOVANNI PASCOLI 48 56021 CASCINA (PI) presso il funzionario delegato
MADDALONI PAOLO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con ricorso in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva prot. Parte_1
n.9414 del 25 giugno 2020
-con l'ordinanza era stata contestata
“…la violazione della disposizione ANSF – Verbale di accertamento violazione amministrativa del 28/11/2019, in quanto “l'Impresa Ferroviaria non ha ottemperato a quanto comunicato con la nota ANSF prot. 6790 del 23/04/2018 violando le direttive e le raccomandazioni adottate dall'ANSF a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera z) del d.lgv. 50/2019 del 14 maggio 2019, in materia di gestione della circolazione ferroviaria, di funzionamento e manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, di requisiti e qualificazione del personale impiegato in attività inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria, di certificati e autorizzazioni di sicurezza in quanto il Modello M387 Rev.2 del 15/11/2019, relativo all'incidente nel quale un viaggiatore si aggrappava alla porta di salita dopo che il treno partiva, non contiene tutte le informazioni richieste dall'allegato A del decreto ANSF 4/2012…”
-ai sensi dell'art.30, primo comma, d.lgv. n.50 del 14 maggio 2019 era stata quindi irrogata la sanzione di € 10.000,00
-la difesa dell'opponente ha sostenuto che il rapporto -- tempestivamente inviato tramite il modello 387 -- conteneva tutte le informazioni richieste dall'art.5.4, secondo comma, dell'Allegato A del decreto ANSF 4 del 2002
-questa disposizione prevede che:
“…i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolte devono fornire all'Agenzia: […] un primo rapporto informativo entro 24 ore dall'accadimento, che descriva sinteticamente la dinamica dell'evento, le cause accertate o presunte, il personale coinvolto. Esso deve contenere le informazioni raccolte nel corso dei primi accertamenti sulla base delle quali è stato elaborato …”
-secondo il modello inviato era sintetico, come richiesto dalla menzionata disposizione, ma Parte_1 completo riguardo alle prime informazioni raccolte sul luogo del sinistro
-la tesi difensiva dell'opponente non può essere condivisa
-innanzitutto, non avrebbe dovuto utilizzare il modello in questione, come già espressamente Parte_1 raccomandato da con la nota n.6790 del 24 aprile 2018, perché non conforme alle indicazioni CP_2 richieste dal cit. ar ll'Allegato A (“Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria”) del decreto ANSF 4 del 2002
-inoltre, e soprattutto, il modello M387 inviato da riguardo al sinistro verificatosi il 15 Parte_1 novembre 2019 (doc.10 opp.ta) non contiene alcune informazioni essenziali – immediatamente reperibili nell'immediatezza dell'incidente – relative alla presenza di una persona ferita perché finita sotto un vagone, all'arrivo di personale della Polfer e del 118 nonché all'interruzione della circolazione sul binario n.1 della stazione di Colico
-si tratta di circostanze illustrate nel rapporto prot. n.7172 del 5 maggio 2020 del dirigente del settore 6
“Ispettorato e controlli” (doc.6 opp.ta) non contestate nel presente giudizio
-esse erano evidentemente rilevanti ai fini della concreta valutazione della gravità dell'incidente ferroviario e dell'adozione, da parte dell' Controparte_3 pagina 2 di 3 e delle opportune misure a tutela dell'incolumità pubblica Parte_2
-in conclusione, l'ordinanza ingiuntiva in esame deve essere integralmente confermata
-la domanda di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali non merita accoglimento
-infatti, quando l'amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo
-sono liquidabili esclusivamente le spese vive purché risultanti da apposita nota che, nella specie, non è stata depositata
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 6 d.lgv. n.150 del 2011 nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva prot. n.9414 del 25 giugno 2020, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiuntiva indicata in epigrafe Parte_3
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3