TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 844/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato difeso dall'Avv. Marta Monteleone (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme (CZ), al C.F._2
Corso Giovanni Nicotera, n. 167, giusta procura in atti,
E
(C.f.: , nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Catanzaro, al Viale Isonzo n. 178, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Muscimarro (C.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Acconia di Curinga (CZ), C.F._4 alla Via Dante Alighieri n. 134, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 18 maggio 2025, i coniugi e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in QI (Cina), in data 31 maggio 2019 e che successivamente avevano trascritto detto matrimonio, debitamente tradotto e apostillato, nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Catanzaro.
Premettevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per insanabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale, presa in affitto, rimane nella disponibilità del Sig. ; Parte_1
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025.
Rilevato che la documentazione allegata era carente in relazione ai registri nei quali era stata effettuata la trascrizione del matrimonio in Italia, il Giudice delegato invitava le parti a depositare la documentazione mancante e rinviava all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
In tale ultima data, lette le note depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in QI (Cina), in data 31 maggio Pt_1 CP_1
2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (anno 2020, n. 7, Parte 2,
Serie C, Uff. 1), con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
17.05.1964, e nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere CP_1 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(C.f.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato difeso dall'Avv. Marta Monteleone (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Lamezia Terme (CZ), al C.F._2
Corso Giovanni Nicotera, n. 167, giusta procura in atti,
E
(C.f.: , nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Catanzaro, al Viale Isonzo n. 178, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Muscimarro (C.f.:
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Acconia di Curinga (CZ), C.F._4 alla Via Dante Alighieri n. 134, giusta procura in atti,
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 18 maggio 2025, i coniugi e Parte_1 CP_1 premettevano di avere contratto matrimonio in QI (Cina), in data 31 maggio 2019 e che successivamente avevano trascritto detto matrimonio, debitamente tradotto e apostillato, nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Catanzaro.
Premettevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per insanabili divergenze, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale, presa in affitto, rimane nella disponibilità del Sig. ; Parte_1
- entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025.
Rilevato che la documentazione allegata era carente in relazione ai registri nei quali era stata effettuata la trascrizione del matrimonio in Italia, il Giudice delegato invitava le parti a depositare la documentazione mancante e rinviava all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
In tale ultima data, lette le note depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio in QI (Cina), in data 31 maggio Pt_1 CP_1
2019, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Catanzaro (anno 2020, n. 7, Parte 2,
Serie C, Uff. 1), con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
17.05.1964, e nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere CP_1 separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo