TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 18.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6838 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1
Biondi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al corso Novara
n. 10;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Stefano Salimbene presso il cui studio è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 134; CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: collocamento forzato in ferie. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.12.2023 ex Parte_1
dipendente della società in house del Comune di Controparte_1
Salerno concessionaria dei servizi relativi alla gestione delle aree di sosta lungo strada, rappresentava che prossimo al pensionamento sarebbe stato collocato forzatamente in ferie dall'ormai ex datrice di lavoro senza preavviso e al solo fine di procedere allo smaltimento di tutte le giornate di ferie non godute nel corso dell'intero rapporto di lavoro (segnatamente dal 22.11.2022
fino alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza in data 31.8.2023). Lamentando l'illegittimità d'una tale condotta, chiedeva che la fosse condannata a corrispondergli comunque Controparte_1
l'indennità sostitutiva delle ferie.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
sostenendo che la sua scelta sarebbe stata legittima e Controparte_1
comunicata con preavviso al lavoratore. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In subordine, sottolineando che durante il collocamento forzato in ferie il ricorrente avrebbe comunque continuato a essere normalmente retribuito,
chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale che questi fosse condannato a restituirle i 16.705,00 € netti percepiti a titolo di retribuzione durante il predetto periodo.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a evidenziare.
Tutta la controversia s'incentra sulla violazione della disciplina di cui all'art. 2109 c.c. atteso che a dire di parte ricorrente il suo collocamento forzato in ferie risulta viziato dalla mancanza di preavviso e d'una valida ragione giustificatrice.
Sennonchè la mancanza di un preavviso del collocamento in ferie è smentita dalla pubblicazione sul portale Zucchetti in data 18.11.2022 di comunicazione smaltimento ferie/rol d'ufficio (si veda la schermata allegata alla memoria difensiva tempestivamente depositata). Trattasi di piattaforma digitale pacificamente in uso all'interno dell'azienda e ideata o comunque utilizzabile
(e l'opzione tipologia comunicazione che compare dalla predetta schermata lo conferma) non solo per la pubblicazione di documenti personali (cedolini,
cartellini, attestati, ecc.) ma anche per comunicazioni aziendali.
Anzi a ben vedere - e tanto lo si ricava dai documenti allegati dallo stesso ricorrente al suo ricorso - ancor prima del 18.11.2022 questi già era a conoscenza del fatto che dal 22.11.2022 sarebbe stato collocato a riposo. Per
sua stessa ammissione ha scoperto di essere stato posto in ferie mediante lettura del foglio turni e leggendo questo foglio turni allegato al ricorso emerge che la turnazione era stata fatta a partire da lunedì 14.11.2022, quindi, parte ricorrente necessariamente già prima di quest'ultima data ben era a conoscenza che a partire poi dal 22.11.2022 sarebbe stato posto in ferie d'ufficio.
Deve ritenersi provato, allora, che la comunicazione della scelta sia connotata da un preavviso congruo, pari nella sostanza ad almeno 8 giorni prima dell'avvio del periodo di congedo.
Quanto, invece, alla parimenti eccepita assenza d'una giusta causa per il collocamento forzato in ferie, va sottolineato che ai sensi dell'art. 2109 c.c., il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie è assegnato al datore di lavoro fermo restando che il suo esercizio implica il bilanciamento degli interessi imprenditoriali e del lavoratore e che esso deve compiersi secondo buona fede.
Orbene, nel caso di specie detto canone è stato rispettato.
Segnatamente è pacifico che il ricorrente avesse 89,74 giorni di ferie non godute, sicché l'interesse economico, consistente nel determinarne il godimento per eliminare il rischio che esso incidesse su una situazione patrimoniale della società già deficitaria o comunque vincolata all'atto di indirizzo del socio Comune di Salerno (si veda l'invito del Comune di Salerno
datato 18.6.2013 allegato alla memoria difensiva a oggetto contenimento dei costi del personale) è sussistente e meritevole di tutela. Posto che la disciplina dell'art. 2109 c.c. appare rispettata, va, tuttavia,
aggiunto il dato dirimente per cui la decisione della Controparte_1
sostanzia un trattamento maggiormente favorevole per il Parte_1
rispetto a quello che la stessa avrebbe potuto Controparte_1
applicargli in forza della prescrizione normativa di cui all'art. 5, comma 8, d.l.
n. 95/2012 vietante la monetizzazione delle ferie non godute per il personale pubblico. La avrebbe potuto continuare a far lavorare Controparte_1
ininterrottamente il compromettendone le energie psico-fisiche Parte_1
fino al suo collocamento in pensione per poi non riconoscergli, però, alcuna indennità sostitutiva alla fine, una volta terminato il rapporto di lavoro. Questo
Giudicante è ben consapevole del fatto che sul punto si fronteggiano due doversi orientamenti e - almeno allo stato - ancora non vi è un intervento del giudice della nomofilachia (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 15/10/2024,
n. 26771 ha rimesso la trattazione della questione alla pubblica udienza).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale il lavoratore d'una società in house ha diritto alla monetizzazione delle ferie poiché il predetto art. 5, comma 8, d.l. n.
95/2012 non può essere applicato al rapporto di lavoro in quanto di diritto privato. Altro indirizzo lo ritiene applicabile alla società in house poiché la stessa, se pur formalmente di natura privatistica, deve essere assimilata, nel regime, all'ente pubblico (nel caso di specie il Comune di Salerno) che ne detiene interamente il capitale sociale e che la controlla, in considerazione del servizio pubblico che eroga (nel caso di specie la gestione delle aree di sosta lungo strada). Sennonchè è proprio questa incertezza applicativa a giustificare oggi e a fortiori, per quel che rileva nel caso di specie, nel 2022 il collocamento forzato in ferie di un lavoratore dipendente d'una società in house prossimo al pensionamento e con un residuo ferie non godute specie laddove, come nel caso di specie, di rilevante entità.
In ogni caso - e tanto tronca ogni discussione - non è dato comprendere la doglianza di parte ricorrente: vero è che le modalità di concessione delle ferie in concreto adottate unilateralmente dal datore di lavoro possono precludere ai lavoratori la possibilità di programmare le ferie, determinando l'impossibilità
di un effettivo ristoro delle energie psicofisiche e legittimare la richiesta di ripristino del monte ore illegittimamente decurtato ma è da tener presente nel caso di specie il dato temporale evidente, pacifico e insormontabile che non residuavano più altri possibili periodi in cui collocare in ferie il , Parte_1
attese la mole di giorni da smaltire e la prossimità del pensionamento.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato e tanto preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente solo in via subordinata,
solo nell'ipotesi d'accoglimento della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame scaglione da 5.2021,00 € a 26.000,00 €). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto della legittimità della determinazione unilaterale del datore di lavoro impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6838 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.695,00 oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro