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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1144/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1144/2024 R.G. promossa da:
, CF rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessia Pepi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Civitanova Marche (MC), via Sabotino n. 23;
APPELLANTE nei confronti di
, CF , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Roberta Pizzarulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC), via Regina Elena n. 36, 38 e 42
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello verso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Macerata emessa in data 9/10/2024 e depositata in data 22/10/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 874/2024 del Tribunale di
Macerata emessa in data 09/10/2024 disponga la compensazione tra le parti delle spese di lite e di C.T.U.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: In via pregiudiziale:
- Accertare la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e per l'effetto, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 350 bis cpc, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario con conseguente conferma della Sentenza n. 874/2024, emessa dal Giudice di Prime Cure, e condanna alle spese del grado nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
In via principale:
- Accertare l'infondatezza del motivo di appello ex adverso formulato, per le motivazioni indicate nella superiore narrativa e, per l'effetto, rigettare in toto il gravame proposto con consequenziale condanna alle spese del gravame ed ex art. 96 c.p.c. o con ogni altra statuizione.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di lite di questo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello Scrivente Procuratore che si dichiara antistatario, anche in relazione alla soccombenza sulla temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
adiva il Tribunale di Macerata per ottenere la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 data 28.6.2003, chiedendo - a modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi recepite nel decreto di omologazione del 18.10.2018
- l'assegnazione della casa familiare unitamente ai figli minori, con obbligo della di lasciare la casa al marito, proprietario esclusivo della stessa;
CP_1
pagina 2 di 8 l'affido condiviso dei figli e con collocamento degli stessi presso il Per_1 Per_2 padre e con la previsione del diritto di visita della madre dei figli previo accordo con il padre, compatibilmente ai loro impegni;
l'obbligo a carico della di concorrere al mantenimento dei due figli nella misura di euro CP_1
500,00 e l'onere di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50%.
Costituendosi in giudizio, la aderiva alla domanda sullo stato e CP_1 contestava le avverse richieste, chiedendo di mantenere le precedenti statuizioni, ovvero la corresponsione - da parte dello - della somma di Pt_1 euro 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli;
l'onere, a carico del medesimo, di sostenere le spese straordinarie al 100%, oltre al pagamento del 50% delle spese relative alle utenze della casa coniugale;
il collocamento dei figli presso di sé, con assegnazione della casa familiare.
Con sentenza emessa in data 9.10.2024 il Tribunale di Macerata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermava l'affido condiviso del figlio minore (essendo la figlia divenuta, nelle more, Per_2 Per_1 maggiorenne); rigettava la richiesta di collocazione del minore presso il padre, confermando le modalità di frequentazione tra padre e figlio come stabilite nelle condizioni di separazione oggetto di omologa con decreto dello stesso Tribunale del 18.10.2018; poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla - a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
- la complessiva somma di euro 500,00 mensili, nonché l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% (modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 5.8.2021 che aveva stabilito la misura del 70% delle spese straordinarie a carico dello ); confermava Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale alla e poneva a carico dello CP_1
le spese processuali oltre alle spese dell'espletata C.T.U. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo , contestando Pt_1 esclusivamente il capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di C.T.U.
La , costituitasi nel presente grado, ha eccepito in via preliminare - in CP_1 rito - l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e - nel merito - ha pagina 3 di 8 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse nei riguardi della pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al Giudice di prime cure (Cass.,
n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione anzidetta va rigettata.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., dal momento che il potere-dovere del giudice dell'appello in subiecta materia è esercitabile prima della trattazione e, più precisamente, in sede di udienza ex art. 350 c.p.c.
In proposito, si osserva che, alla stregua del costante orientamento della
S.C., “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis
c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato
pagina 4 di 8 atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per Cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale” (ex multis Cass., Sent. n. 14696/2016).
Non avendo questa Corte ravvisato ictu oculi i presupposti per acclarare la manifesta infondatezza dell'appello, ha reso una delibazione - implicita - di rigetto della relativa questione (in tal senso, Cass. civ., Sent. n.
34595/2019).
L'appello, pertanto, è pienamente scrutinabile nel merito.
Con il primo e unico motivo di gravame, lo censura la sentenza nel Pt_1 capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di C.T.U., poste interamente a suo carico, contestando che l'esito del procedimento sia stato caratterizzato da una sua esclusiva soccombenza e lamentando, conseguentemente, la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e la carenza di motivazione.
Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con il principio di diritto affermato dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 32061 del 31.10.2022) non ravvisando - erroneamente - un'ipotesi di soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto condurre il Giudice a compensare le spese del giudizio, oltre a quelle di C.T.U.
Ed invero, a fronte del mancato accoglimento della propria domanda - concernente il collocamento dei figli presso di sé e l'assegnazione della casa familiare - non sarebbero state accolte neppure le domande ex adverso avanzate, dirette al pagamento del 50% delle utenze domestiche relative alla casa coniugale - come era stato, invece, previsto in sede di separazione consensuale - e la domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte del padre, della totalità delle spese straordinarie - come era stato previsto in sede di separazione consensuale - misura poi diminuita al 70% con il provvedimento presidenziale provvisorio in sede divorzile.
pagina 5 di 8 Ad avviso della difesa, lo avrebbe esercitato giudizialmente il proprio Pt_1 diritto di veder dichiarata la cessazione del matrimonio contratto con la
, giustificando le richieste di modifica del precedente regolamento CP_1 consensuale, sia con motivazioni di carattere sostanziale-psicologico relative ai figli, sia con motivazioni di carattere economico attinenti alle proprie condizioni economico-patrimoniali.
Il motivo, nella sua articolazione, è infondato.
Ad eccezione della domanda diretta ad ottenere la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero una decisione sullo status, di natura costitutiva e necessaria - avuto riguardo all'esito complessivo del processo, l'odierno appellante è risultato prevalentemente soccombente sulle altre domande proposte e ciò (già) esclude la compensazione delle spese, espressione di un potere discrezionale del Giudice.
In forza del principio di causalità e della prevalente soccombenza, il Tribunale di Macerata non ha errato nel porre a carico dello il pagamento delle Pt_1 spese processuali e della C.T.U., originate dalle sue domande dirette - tra l'altro - a dimostrare l'incapacità genitoriale della sig.ra che il CP_1
Consulente nominato ha chiaramente escluso.
Non è, di conseguenza, ravvisabile una soccombenza in capo alla che CP_1 non ha proposto domande riconvenzionali, ma si è limitata a chiedere la conferma delle statuizioni concordate nella separazione.
Pertanto, la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dall'appellante non può trovare applicazione nel caso di specie: in conclusione, non sussistono ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né “gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77/2018).
La totale soccombenza dello comporta, infine, la sua condanna alla Pt_1 refusione delle spese del presente grado, che - considerata la natura della questione trattata, concernente soltanto la ripartizione delle spese pagina 6 di 8 processuali - vengono liquidate ai valori minimi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria e con riduzione del 30%.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun elemento dal quale poter desumere che l'appellante abbia agito con mala fede o colpa grave: è stato, del resto, chiarito che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (v., in tal senso, Cass. Sez. III, ordinanza n.19948 del 12.7.2023).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Macerata, emessa
[...] in data 9.10.2024 (depositata in data 22.10.2024), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 grado, liquidate in €.2.800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberta Pizzarulli, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pagina 7 di 8 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1144/2024 R.G. promossa da:
, CF rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessia Pepi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Civitanova Marche (MC), via Sabotino n. 23;
APPELLANTE nei confronti di
, CF , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Roberta Pizzarulli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC), via Regina Elena n. 36, 38 e 42
APPELLATA con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
pagina 1 di 8 OGGETTO: Appello verso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Macerata emessa in data 9/10/2024 e depositata in data 22/10/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In riforma della sentenza n. 874/2024 del Tribunale di
Macerata emessa in data 09/10/2024 disponga la compensazione tra le parti delle spese di lite e di C.T.U.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: In via pregiudiziale:
- Accertare la violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c e per l'effetto, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 350 bis cpc, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello avversario con conseguente conferma della Sentenza n. 874/2024, emessa dal Giudice di Prime Cure, e condanna alle spese del grado nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
In via principale:
- Accertare l'infondatezza del motivo di appello ex adverso formulato, per le motivazioni indicate nella superiore narrativa e, per l'effetto, rigettare in toto il gravame proposto con consequenziale condanna alle spese del gravame ed ex art. 96 c.p.c. o con ogni altra statuizione.
Il tutto con vittoria di spese e onorari di lite di questo grado di giudizio, da liquidarsi in favore dello Scrivente Procuratore che si dichiara antistatario, anche in relazione alla soccombenza sulla temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
adiva il Tribunale di Macerata per ottenere la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1 data 28.6.2003, chiedendo - a modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi recepite nel decreto di omologazione del 18.10.2018
- l'assegnazione della casa familiare unitamente ai figli minori, con obbligo della di lasciare la casa al marito, proprietario esclusivo della stessa;
CP_1
pagina 2 di 8 l'affido condiviso dei figli e con collocamento degli stessi presso il Per_1 Per_2 padre e con la previsione del diritto di visita della madre dei figli previo accordo con il padre, compatibilmente ai loro impegni;
l'obbligo a carico della di concorrere al mantenimento dei due figli nella misura di euro CP_1
500,00 e l'onere di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50%.
Costituendosi in giudizio, la aderiva alla domanda sullo stato e CP_1 contestava le avverse richieste, chiedendo di mantenere le precedenti statuizioni, ovvero la corresponsione - da parte dello - della somma di Pt_1 euro 500,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli;
l'onere, a carico del medesimo, di sostenere le spese straordinarie al 100%, oltre al pagamento del 50% delle spese relative alle utenze della casa coniugale;
il collocamento dei figli presso di sé, con assegnazione della casa familiare.
Con sentenza emessa in data 9.10.2024 il Tribunale di Macerata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermava l'affido condiviso del figlio minore (essendo la figlia divenuta, nelle more, Per_2 Per_1 maggiorenne); rigettava la richiesta di collocazione del minore presso il padre, confermando le modalità di frequentazione tra padre e figlio come stabilite nelle condizioni di separazione oggetto di omologa con decreto dello stesso Tribunale del 18.10.2018; poneva a carico dello l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla - a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
- la complessiva somma di euro 500,00 mensili, nonché l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% (modificando le statuizioni dell'ordinanza presidenziale del 5.8.2021 che aveva stabilito la misura del 70% delle spese straordinarie a carico dello ); confermava Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale alla e poneva a carico dello CP_1
le spese processuali oltre alle spese dell'espletata C.T.U. Pt_1
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo , contestando Pt_1 esclusivamente il capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di C.T.U.
La , costituitasi nel presente grado, ha eccepito in via preliminare - in CP_1 rito - l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e - nel merito - ha pagina 3 di 8 contestato la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, ha chiesto il rigetto dell'appello.
In data 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da parte appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Com'è noto, la S.C. sul punto ha - anche di recente - ribadito che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze mosse nei riguardi della pronuncia gravata, senza necessariamente dover proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché il ricorrente può anche limitarsi a chiedere al Giudice di gravame di valutare ex novo le prove già raccolte e di rivalutare le argomentazioni già svolte dinanzi al Giudice di prime cure (Cass.,
n.21559/2022).
Osserva il Collegio che, dalla lettura dell'atto di appello così come articolato è possibile individuare in maniera sufficientemente dettagliata il quantum appellatum e le censure mosse dall'appellante al provvedimento impugnato;
di conseguenza, l'eccezione anzidetta va rigettata.
Va, parimenti, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., dal momento che il potere-dovere del giudice dell'appello in subiecta materia è esercitabile prima della trattazione e, più precisamente, in sede di udienza ex art. 350 c.p.c.
In proposito, si osserva che, alla stregua del costante orientamento della
S.C., “la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis
c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato
pagina 4 di 8 atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per Cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale” (ex multis Cass., Sent. n. 14696/2016).
Non avendo questa Corte ravvisato ictu oculi i presupposti per acclarare la manifesta infondatezza dell'appello, ha reso una delibazione - implicita - di rigetto della relativa questione (in tal senso, Cass. civ., Sent. n.
34595/2019).
L'appello, pertanto, è pienamente scrutinabile nel merito.
Con il primo e unico motivo di gravame, lo censura la sentenza nel Pt_1 capo relativo alla regolazione delle spese di lite e di C.T.U., poste interamente a suo carico, contestando che l'esito del procedimento sia stato caratterizzato da una sua esclusiva soccombenza e lamentando, conseguentemente, la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e la carenza di motivazione.
Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con il principio di diritto affermato dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 32061 del 31.10.2022) non ravvisando - erroneamente - un'ipotesi di soccombenza reciproca, che avrebbe dovuto condurre il Giudice a compensare le spese del giudizio, oltre a quelle di C.T.U.
Ed invero, a fronte del mancato accoglimento della propria domanda - concernente il collocamento dei figli presso di sé e l'assegnazione della casa familiare - non sarebbero state accolte neppure le domande ex adverso avanzate, dirette al pagamento del 50% delle utenze domestiche relative alla casa coniugale - come era stato, invece, previsto in sede di separazione consensuale - e la domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte del padre, della totalità delle spese straordinarie - come era stato previsto in sede di separazione consensuale - misura poi diminuita al 70% con il provvedimento presidenziale provvisorio in sede divorzile.
pagina 5 di 8 Ad avviso della difesa, lo avrebbe esercitato giudizialmente il proprio Pt_1 diritto di veder dichiarata la cessazione del matrimonio contratto con la
, giustificando le richieste di modifica del precedente regolamento CP_1 consensuale, sia con motivazioni di carattere sostanziale-psicologico relative ai figli, sia con motivazioni di carattere economico attinenti alle proprie condizioni economico-patrimoniali.
Il motivo, nella sua articolazione, è infondato.
Ad eccezione della domanda diretta ad ottenere la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - ovvero una decisione sullo status, di natura costitutiva e necessaria - avuto riguardo all'esito complessivo del processo, l'odierno appellante è risultato prevalentemente soccombente sulle altre domande proposte e ciò (già) esclude la compensazione delle spese, espressione di un potere discrezionale del Giudice.
In forza del principio di causalità e della prevalente soccombenza, il Tribunale di Macerata non ha errato nel porre a carico dello il pagamento delle Pt_1 spese processuali e della C.T.U., originate dalle sue domande dirette - tra l'altro - a dimostrare l'incapacità genitoriale della sig.ra che il CP_1
Consulente nominato ha chiaramente escluso.
Non è, di conseguenza, ravvisabile una soccombenza in capo alla che CP_1 non ha proposto domande riconvenzionali, ma si è limitata a chiedere la conferma delle statuizioni concordate nella separazione.
Pertanto, la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dall'appellante non può trovare applicazione nel caso di specie: in conclusione, non sussistono ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né “gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77/2018).
La totale soccombenza dello comporta, infine, la sua condanna alla Pt_1 refusione delle spese del presente grado, che - considerata la natura della questione trattata, concernente soltanto la ripartizione delle spese pagina 6 di 8 processuali - vengono liquidate ai valori minimi, con esclusione della voce relativa all'istruttoria e con riduzione del 30%.
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun elemento dal quale poter desumere che l'appellante abbia agito con mala fede o colpa grave: è stato, del resto, chiarito che “agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (v., in tal senso, Cass. Sez. III, ordinanza n.19948 del 12.7.2023).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 874/2024 del Tribunale di Macerata, emessa
[...] in data 9.10.2024 (depositata in data 22.10.2024), disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1 grado, liquidate in €.2.800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberta Pizzarulli, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pagina 7 di 8 dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 8 di 8