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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 18/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6768/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINATO Parte_1 C.F._1
SIMONE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 18 ottobre 2024, convenne in giudizio, Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 16.800,86, a titolo di indennizzo per il sinistro subito in data 13 gennaio 2023. evidenziò di essere proprietario dell'autovettura BMW, tg. FR111BR, Parte_1 assicurata con polizza n. 307193551, contro furto e rapina. Spiegò che, Controparte_2 parcheggiata l'autovettura in data 12 gennaio 2023 alle ore 22.00, il giorno successivo, alle ore 7.30 circa, aveva constatato che l'autovettura presentava il finestrino deflettore posteriore lato guidatore danneggiato e che, all'interno, era stata asportata tutta la plancia dei comandi con il navigatore, il cambio, il pannello interno delle portiere anteriori, il volante, il cruscotto, entrambi gli specchietti retrovisori e l'impianto luci posteriore. Precisò che il costo dei componenti asportati era stato stimato in
€ 16.800,86, oltre IVA, come da preventivo. Lamento che la CO, con comunicazioni del 27.3.2023, 20.4.2023 e 28.6.2023, aveva riferito di non poter formulare una offerta risarcitoria. Affermò che la polizza di assicurazione prevedeva la protezione del veicolo per “ ” con CP_3
“scoperto del 0.00% del danno liquidabile con un minimo di 0.00 €”, che aveva adottato tutte le misure di sicurezza atte a evitare l'evento dannoso parcheggiando la propria autovettura in una via illuminata e costeggiata da abitazioni, che il danno era provato dalla documentazione fotografica prodotta e che il perito fiduciario della società resistente era stato posto nelle condizioni per visionare l'autovettura e stimare l'entità del danneggiamento. si costituì ed affermò che le risultanze degli accertamenti svolti in sede Controparte_1 stragiudiziale avevano evidenziato incongruenze tali da far dubitare in ordine alla veridicità dei fatti denunciati dall'assicurato al fine di ottenere l'indennizzo del denunciato furto. In particolare, CP_ l'autovettura era stata immatricolata in in data 7.06.2018 con targa FR109BM, proveniente dall'Austria ove era stata immatricolata già in data 29.05.2017, come veicolo usato per un valore di Euro 25.599,00; in data 21.11.2018 risulta registrato un rinnovo di iscrizione al PRA per smarrimento con nuova tg. FR111BR; il mezzo era stato acquistato in data 28.12.2022 dal sig. per Persona_1
€ 14.500,00; in data 2.01.2023, il sig. aveva venduto la vettura all'attore per € 17.000,00; in data 3.01.23, il Per_1 sig. aveva sottoscritto la polizza n. 307193551, decorrente dal 3.01.2023 e scadente al Pt_1 16.04.23, a copertura del rischio di furto e rapina dell'autovettura stessa;
in data 6.06.23, il veicolo tg. FR111BR, iscritto al PRA con nuova targa GP784DF, era stata rivenduta per € 4.000,00 al sig.
[...]
; in data 27.06.2023, tale autovettura era stata nuovamente venduta, con atto del 24.06.23, Per_2 Per_ al sig. per € 4.500,00; in data 5.07.23, il sig. l'aveva rivenduta al sig. per Persona_3 CP_4
€ 15.000,00; il sig. il sig. e il sig. risultano tutti assicurati presso l'Agenzia di Pt_1 Per_1 Per_3 EG (cod. IL4) con polizze emesse dallo stesso produttore Sottolineò l'anomalia Controparte_5 di tali circostanze, ovvero il presunto furto avvenuto a 10 giorni dalla stipulazione del contratto e le tempistiche così ridotte nella vendita della medesima autovettura, nonostante l'entità del danno subito. Eccepì, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1909, 1° comma, cod. civ., la sovrassicurazione del veicolo, assicurato per un valore dichiarato di € 20.000,00, a fronte delle notevoli oscillazioni di valore documentate, con conseguente declaratoria di nullità del contratto assicurativo. In ogni caso, contestò la riferibilità all'evento dannoso e la congruità di tutte le voci di danno inserite nel preventivo in atti, evidenziando che il proprio perito aveva stimato le riparazioni come anti-economiche rispetto al valore ante-sinistro del mezzo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, vennero precisate le conclusioni in modalità cartolare e, depositate le note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione al termine del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ..
--------
La domanda proposta da va rigettata nei termini di seguito precisati. Parte_1 Occorre rilevare che in materia di assicurazione contro i danni, quale è l'assicurazione contro il furto, vige il principio indennitario, in base al quale l'assicuratore è tenuto ad indennizzare l'assicurato del danno da questi patito;
in particolare, in base al disposto di cui all'art. 1908 c.c., nell'accertare il danno pagina 2 di 3 non si può attribuire alle cose rubate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. D'altra parte, il fatto che il secondo comma dell'art. 1908 c.c. preveda che il valore del bene assicurato possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto, con stima accettata dalle parti, non comporta la deroga della norma imperativa di cui al primo comma, essendo l'accertamento del valore del bene assicurato, effettuato al momento della stipula della polizza, ad essere oggetto dell'accordo dalle parti e non l'accertamento del danno patito a seguito del sinistro, di guisa che, qualora occorra accertare il danno, ovvero la somma occorrente per risarcirlo, è necessario verificare nuovamente il valore del bene, così come attribuibile al momento del sinistro.
Inoltre, in applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, è l'assicurato a dover fornire la prova dell'oggettivo valore del bene assicurato prima del furto;
in particolare, alla stregua del disposto dell'art. 1908 c.c., è da escludere che detto valore sia da ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza, in quanto tali indicazioni sono dotate di rilevanza solo nel caso di assicurazione “a valore stimato”, non ricorrente nel caso di specie, per il fatto che, come precisa il terzo comma della norma suddetta, non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (cfr. C. App. Milano, sez. IV, 30.3.2009 n. 927).
In proposito, la CO ha eccepito la sovrassicurazione del veicolo, essendo stato assicurato per un valore dichiarato di € 20.000,00 non corrispondente a quello reale. A norma dell'arto. 1909 cod. civ. “L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi nel periodo di assicurazione in corso”. Nella specie, risulta documentalmente che l'autovettura, con prima immatricolazione nel 2017, era stata venduta nel giugno 2018 al prezzo di € 25.599,00 e, successivamente, alla fine di dicembre 2022, era stata rivenduta al prezzo di € 14.500,00. Una settimana dopo, il 4 gennaio 2023, l'attore l'aveva acquistata al costo di € 17.000,00 e l'aveva, poi assicurata dichiarando un valore ancora superiore, pari ad € 20.000,00, che non trova giustificazione neppure volendolo definire quale valore di rivendita per il fatto che l'attore dichiara di essere un commerciante d'auto, trattandosi di veicolo vecchio di oltre 5 anni rispetto alla prima immatricolazione (giugno 2017).
Il valore reale del veicolo, e come tale assicurabile, era, quindi, nel gennaio 2023, prossimo a quello indicato all'atto del trasferimento del 28 dicembre 2022, cioè € 14.500,00, il che trova conferma anche nella valutazione del perito della CO in data 2 febbraio 2023 (€ 14.400,00), valore noto all'attore e di gran lunga inferiore a quello dichiarato, con conseguente dolosa sopravvalutazione. Peraltro, l'attore non ha neppure dimostrato di aver versato il prezzo dichiarato di € 17.000,00, né appare comprensibile la ragione per cui un professionista del settore che “compravende autovetture cercando di acquistarle al minor prezzo possibile per poi rivenderle ad una somma maggiore” e che non poteva non conoscere i valori di mercato possa aver pagato al venditore un'auto da rivendere ben
€ 2.500,00 in più. Va, quindi, ritenuta l'inoperatività della polizza assicurativa, stante l'invalidità del contratto assicurativo per dolo dell'assicurato in ordine al valore del bene, ai sensi dell'art. 1909 cod. civ., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 4.200,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 18/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6768/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINATO Parte_1 C.F._1
SIMONE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 18 ottobre 2024, convenne in giudizio, Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 16.800,86, a titolo di indennizzo per il sinistro subito in data 13 gennaio 2023. evidenziò di essere proprietario dell'autovettura BMW, tg. FR111BR, Parte_1 assicurata con polizza n. 307193551, contro furto e rapina. Spiegò che, Controparte_2 parcheggiata l'autovettura in data 12 gennaio 2023 alle ore 22.00, il giorno successivo, alle ore 7.30 circa, aveva constatato che l'autovettura presentava il finestrino deflettore posteriore lato guidatore danneggiato e che, all'interno, era stata asportata tutta la plancia dei comandi con il navigatore, il cambio, il pannello interno delle portiere anteriori, il volante, il cruscotto, entrambi gli specchietti retrovisori e l'impianto luci posteriore. Precisò che il costo dei componenti asportati era stato stimato in
€ 16.800,86, oltre IVA, come da preventivo. Lamento che la CO, con comunicazioni del 27.3.2023, 20.4.2023 e 28.6.2023, aveva riferito di non poter formulare una offerta risarcitoria. Affermò che la polizza di assicurazione prevedeva la protezione del veicolo per “ ” con CP_3
“scoperto del 0.00% del danno liquidabile con un minimo di 0.00 €”, che aveva adottato tutte le misure di sicurezza atte a evitare l'evento dannoso parcheggiando la propria autovettura in una via illuminata e costeggiata da abitazioni, che il danno era provato dalla documentazione fotografica prodotta e che il perito fiduciario della società resistente era stato posto nelle condizioni per visionare l'autovettura e stimare l'entità del danneggiamento. si costituì ed affermò che le risultanze degli accertamenti svolti in sede Controparte_1 stragiudiziale avevano evidenziato incongruenze tali da far dubitare in ordine alla veridicità dei fatti denunciati dall'assicurato al fine di ottenere l'indennizzo del denunciato furto. In particolare, CP_ l'autovettura era stata immatricolata in in data 7.06.2018 con targa FR109BM, proveniente dall'Austria ove era stata immatricolata già in data 29.05.2017, come veicolo usato per un valore di Euro 25.599,00; in data 21.11.2018 risulta registrato un rinnovo di iscrizione al PRA per smarrimento con nuova tg. FR111BR; il mezzo era stato acquistato in data 28.12.2022 dal sig. per Persona_1
€ 14.500,00; in data 2.01.2023, il sig. aveva venduto la vettura all'attore per € 17.000,00; in data 3.01.23, il Per_1 sig. aveva sottoscritto la polizza n. 307193551, decorrente dal 3.01.2023 e scadente al Pt_1 16.04.23, a copertura del rischio di furto e rapina dell'autovettura stessa;
in data 6.06.23, il veicolo tg. FR111BR, iscritto al PRA con nuova targa GP784DF, era stata rivenduta per € 4.000,00 al sig.
[...]
; in data 27.06.2023, tale autovettura era stata nuovamente venduta, con atto del 24.06.23, Per_2 Per_ al sig. per € 4.500,00; in data 5.07.23, il sig. l'aveva rivenduta al sig. per Persona_3 CP_4
€ 15.000,00; il sig. il sig. e il sig. risultano tutti assicurati presso l'Agenzia di Pt_1 Per_1 Per_3 EG (cod. IL4) con polizze emesse dallo stesso produttore Sottolineò l'anomalia Controparte_5 di tali circostanze, ovvero il presunto furto avvenuto a 10 giorni dalla stipulazione del contratto e le tempistiche così ridotte nella vendita della medesima autovettura, nonostante l'entità del danno subito. Eccepì, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1909, 1° comma, cod. civ., la sovrassicurazione del veicolo, assicurato per un valore dichiarato di € 20.000,00, a fronte delle notevoli oscillazioni di valore documentate, con conseguente declaratoria di nullità del contratto assicurativo. In ogni caso, contestò la riferibilità all'evento dannoso e la congruità di tutte le voci di danno inserite nel preventivo in atti, evidenziando che il proprio perito aveva stimato le riparazioni come anti-economiche rispetto al valore ante-sinistro del mezzo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, vennero precisate le conclusioni in modalità cartolare e, depositate le note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione al termine del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ..
--------
La domanda proposta da va rigettata nei termini di seguito precisati. Parte_1 Occorre rilevare che in materia di assicurazione contro i danni, quale è l'assicurazione contro il furto, vige il principio indennitario, in base al quale l'assicuratore è tenuto ad indennizzare l'assicurato del danno da questi patito;
in particolare, in base al disposto di cui all'art. 1908 c.c., nell'accertare il danno pagina 2 di 3 non si può attribuire alle cose rubate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. D'altra parte, il fatto che il secondo comma dell'art. 1908 c.c. preveda che il valore del bene assicurato possa essere stabilito al momento della conclusione del contratto, con stima accettata dalle parti, non comporta la deroga della norma imperativa di cui al primo comma, essendo l'accertamento del valore del bene assicurato, effettuato al momento della stipula della polizza, ad essere oggetto dell'accordo dalle parti e non l'accertamento del danno patito a seguito del sinistro, di guisa che, qualora occorra accertare il danno, ovvero la somma occorrente per risarcirlo, è necessario verificare nuovamente il valore del bene, così come attribuibile al momento del sinistro.
Inoltre, in applicazione del principio indennitario che regola la materia assicurativa, è l'assicurato a dover fornire la prova dell'oggettivo valore del bene assicurato prima del furto;
in particolare, alla stregua del disposto dell'art. 1908 c.c., è da escludere che detto valore sia da ritenersi comprovato sulla base delle corrispondenti indicazioni di polizza, in quanto tali indicazioni sono dotate di rilevanza solo nel caso di assicurazione “a valore stimato”, non ricorrente nel caso di specie, per il fatto che, come precisa il terzo comma della norma suddetta, non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (cfr. C. App. Milano, sez. IV, 30.3.2009 n. 927).
In proposito, la CO ha eccepito la sovrassicurazione del veicolo, essendo stato assicurato per un valore dichiarato di € 20.000,00 non corrispondente a quello reale. A norma dell'arto. 1909 cod. civ. “L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi nel periodo di assicurazione in corso”. Nella specie, risulta documentalmente che l'autovettura, con prima immatricolazione nel 2017, era stata venduta nel giugno 2018 al prezzo di € 25.599,00 e, successivamente, alla fine di dicembre 2022, era stata rivenduta al prezzo di € 14.500,00. Una settimana dopo, il 4 gennaio 2023, l'attore l'aveva acquistata al costo di € 17.000,00 e l'aveva, poi assicurata dichiarando un valore ancora superiore, pari ad € 20.000,00, che non trova giustificazione neppure volendolo definire quale valore di rivendita per il fatto che l'attore dichiara di essere un commerciante d'auto, trattandosi di veicolo vecchio di oltre 5 anni rispetto alla prima immatricolazione (giugno 2017).
Il valore reale del veicolo, e come tale assicurabile, era, quindi, nel gennaio 2023, prossimo a quello indicato all'atto del trasferimento del 28 dicembre 2022, cioè € 14.500,00, il che trova conferma anche nella valutazione del perito della CO in data 2 febbraio 2023 (€ 14.400,00), valore noto all'attore e di gran lunga inferiore a quello dichiarato, con conseguente dolosa sopravvalutazione. Peraltro, l'attore non ha neppure dimostrato di aver versato il prezzo dichiarato di € 17.000,00, né appare comprensibile la ragione per cui un professionista del settore che “compravende autovetture cercando di acquistarle al minor prezzo possibile per poi rivenderle ad una somma maggiore” e che non poteva non conoscere i valori di mercato possa aver pagato al venditore un'auto da rivendere ben
€ 2.500,00 in più. Va, quindi, ritenuta l'inoperatività della polizza assicurativa, stante l'invalidità del contratto assicurativo per dolo dell'assicurato in ordine al valore del bene, ai sensi dell'art. 1909 cod. civ., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi Euro 4.200,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 18 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3