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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/10/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
1054 dell'anno 2017, trattenuta in decisione, in data 10.6.2021, e vertente tra
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
Pescara il 02.12.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Foggia alla via Vincenzo della Rocca, 38, presso lo studio dell'avv.
Antonello Campanelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE e
(P.I.: ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, con sede in Roma, Via Bona 47 ed elettivamente domiciliata in Avezzano,
Corso della Libertà, 70, presso e nello studio dell'Avv. Rosa Di Pietro, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti
Marco Segatori e Massimo Mercuri, del foro di Roma;
CONVENUTA
ià Controparte_2 Controparte_3
1
[...] CONVENUTA CONTUMACE
nonché
Controparte_4
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051, c.c.
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al tribunale intestato, e Controparte_1 [...]
per sentirli dichiarare responsabili del sinistro occorsogli il 2.2.2012 Controparte_2
presso la stazione di servizio denominata Civita Nord, in territorio del Comune di
Oricola, lungo l'autostrada A24 in direzione Roma, quando, dopo aver parcheggiato l'auto per una breve sosta, scendendo dal veicolo, scivolava su una lastra di ghiaccio cadendo a terra e riportando le gravi lesioni documentate in atti;
nonché per sentirli condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, al rimborso delle spese mediche, di quelle relative all'attività stragiudiziale svolta e, infine, alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma, anche determinata equitativamente, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c..
Affermava a tale riguardo la piena sussistenza della responsabilità delle convenute, essendo gestore, per conto di del tratto autostradale A24 e Controparte_1 CP_5
A25, e appaltatore del servizio di manutenzione della rete, Controparte_6
in relazione, fra l'altro, ai servizi di spalatura e di spargimento di sale.
2 Si costituiva soltanto contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
richieste, in particolare la sussistenza del fatto e, in diritto, della responsabilità di essa convenuta in relazione al dedotto sinistro, sia ai sensi dell'art. 2043, c.c., che con riguardo all'art. 2051, c.c., precisando, per tale ultima ipotesi, che, a suo avviso fossero da ritenersi presenti le esimenti del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato;
contestava, infine, il quantum debeatur, in particolare, con riferimento al rimborso delle spese stragiudiziali;
chiedeva, peraltro, autorizzarsi la chiamata in garanzia di da cui chiedeva di essere manlevata per l'ipotesi di Controparte_4
accoglimento della domanda, della quale, ovviamente, chiedeva, in via principale, il rigetto.
Espletata la chiamata in garanzia, rimaneva contumace la terza chiamata.
La contumacia della convenuta e della chiamata in Controparte_2
garanzia era dichiarata nelle more del giudizio con ordinanze del Controparte_4
G.I., dott. A. Dell'Orso.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice ammetteva le prove orali richieste dall'attore, nei termini indicati nell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza il 27.5.2019, con la quale, inoltre, ordinava alla società convenuta l'esibizione del contratto ripassato fra la stessa e la Controparte_2
Espletata la prova orale, il G.I., ritenuto di poter formulare una prognosi favorevole in ordine alla fondatezza in punto di an della domanda, disponeva CTU medico legale per accertare l'entità dei danni patiti dall'infortunato, nominando all'uopo la dott.ssa cui conferiva l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti “a) Persona_1
Descriva le condizioni attuali di salute di con particolare Parte_1
riferimento al sinistro del 2 febbraio 2012; b) Indichi, attenendosi alla documentazione i atti, il grado di percentuale di invalidità permanente nonché di inabilità temporanea totale e parziale
3 precisandone i criteri di determinazione o il metodo eseguito;
c) Dica se i postumi siano suscettibili di incidere sulla capacità lavorative del d) Valuti la congruità delle spese sanitarie Pt_1
sostenute e documentate in atti”.
Depositata la CTU, la causa era avviata a decisione e trattenuta a tal fine dal giudice, alla data di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda è fondata.
Nel caso di specie parte attrice, in relazione all'infortunio subito, invoca, anzitutto, responsabilità della convenuta quale custode della pertinenza del tratto stradale, ai sensi dell'art. 2051, c.c.
Come noto, detta responsabilità ha carattere oggettivo e si fonda esclusivamente sul nesso causale esistente fra il danno subito e il bene in custodia e non su una presunzione di colpa del custode. Tanto ciò è vero, che la prova di assenza di colpa del custode non costituisce causa di esclusione della responsabilità.
Unica esimente, a riguardo, è la dimostrazione del caso fortuito (fatto giuridico), da ritenersi quale evento naturale che esca dalla ragionevole prevedibilità e a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento e la res. A questo va assimilata l'ipotesi della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, della condotta del danneggiato o di un terzo (fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa, ex art. 1227 c.c., la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità della condotta rispetto all'evento pregiudizievole
(cfr. ex multis, Cass. SSUU, ord. 30.6.2022, n.20943; Cass- civ. sez. III, 27.4.2023, sent. n.11152; Cass. Civ. sez. III, 7.9.2023, n.26142).
L'onere posto a carico del danneggiato è solamente quello di dar prova dell'evento e del nesso causale fra lo stesso e la cosa. Grava, per converso, sul custode, l'onere di fornire la prova dell'esimente del caso fortuito o della rilevanza della condotta colposa del danneggiato o di quella, imprevedibile o imprevenibile di un terzo, a nulla
4 valendo che il medesimo fornisca riscontro della sua diligenza o, comunque, dell'assenza di sua colpa, trattandosi, come già chiarito di responsabilità oggettiva
(cfr. Cass. Sez. III. 8.7.2024, ord. n. 18518).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n, 2660 del 5.2.2013). Tale indirizzo si attaglia, come è ovvio, alla custodia di strade. In tale ipotesi, pertanto, si richiede, ai fini della prova della sussistenza del nesso di causalità, che il bene in custodia presenti una condizione di pericolosità obiettiva, idonea a cagionare, almeno in termini di alta probabilità,
l'evento dannoso.
Dalle testimonianze rese risulta ampiamente assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attore.
che operava presso la tabaccheria ubicata all'interno dell'area Testimone_1
di servizio, sentita all'udienza del 14.10.2019, affermava di non aver assistito al sinistro, ma di aver soccorso l'attore, che, caduto a terra, lamentava un forte dolore,
e di aver visto che, sulla pavimentazione stradale, a fianco dell'auto del e Pt_1
parzialmente coperta dalla stessa, vi era una lastra di ghiaccio, la cui presenza non era segnalata. Peraltro, confermava che aveva avuto luogo nell'area lo spargimento di sale.
passeggero sull'auto del riferiva che vi era de ghiaccio, Testimone_2 Pt_1
non facilmente visibile, che sulla lastra de qua il scivolava, cadendo a terra, Pt_1
che la lastra di ghiaccio non era segnalata;
che l'attore praticava abitualmente attività sportiva, interrotta dopo l'infortunio.
5 Dalle dichiarazioni appena menzionate emerge, pertanto, che il dopo aver Pt_1
parcheggiato la sua vettura, sceso dall'auto, scivolava su una lastra di ghiaccio, non facilmente visibile e in parte coperta dallo stesso veicolo, cadendo a terra.
Vi è, pertanto, prova dell'evento, suffragata, peraltro, dalla documentazione sanitaria depositata e dai riscontri della CTU, di cui si dirà più avanti, e del nesso causale fra lo stesso e la cosa.
Nella specie, in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza e sopra richiamato, emerge con chiarezza che l'evento è stato causato da una condizione di oggettiva pericolosità del bene (la presenza di ghiaccio), non imprevedibile e, comunque idonea a cagionarlo con elevata probabilità.
Non sono stati provati profili di negligenza, peraltro allegati solo genericamente dalla convenuta, a carico del danneggiato, il quale si limitava a scendere dal veicolo, scivolando su una lastra di ghiaccio priva di segnalazione e non visibile. Non emergono, inoltre, condotte rilevanti di terzi estranei, incidenti sull'evento e idonee ad escludere la sussistenza dl nesso causale.
Parte convenuta, peraltro, ha fatto riferimento a giurisprudenza, secondo la quale il custode di tratte stradali, particolarmente estese e utilizzate da un numero consistente di utenti, non potrebbe essere chiamato a rispondere di eventi dannosi ex art. 2051, proprio in ragione della non esigibilità di vigilanza e controllo capillari ed efficaci, atti ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo.
Tale rilievo, tuttavia, non coglie nel segno, in quanto giurisprudenza maggioritaria, più recente e ampiamente condivisibile, oltre che maggiormente conferente al carattere oggettivo della responsabilità in esame, afferma il principio più rigoroso di cui alla seguente massima “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile
e non tempestivamente evitabile o segnalabile.” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. III, sent.
n.21508 del 18.10.2011).
6 Orbene, nel caso che ci occupa, non può revocarsi in dubbio che, nell'area interessata dai fatti, nel pieno della stagione invernale, la formazione, anche improvvisa, di lastre di ghiaccio, costituisca situazione ampiamente prevedibile, sicuramente evitabile e, in ogni caso, segnalabile. Dunque, anche sotto tale profilo, devono ritenersi integrati i presupposti della responsabilità ex art. 2051, c.c., adeguatamente provati dal danneggiato.
Diversamente deve opinarsi quanto alla responsabilità dell'altra società convenuta,
Dalla documentazione versata in atti (ivi compreso il Controparte_2
contratto d'appalto intercorso con la convenuta principale, e da quest'ultima prodotto su ordine del giudice istruttore) oltre che dalle allegazioni dell'attore, emerge che fra le parti era stato stipulato un contratto che onerava la predetta della manutenzione dell'intera tratta stradale gestita da ivi Controparte_1
compresa l'attività di spalatura della neve e di spargimento di fondenti chimici.
Nella specie, tuttavia, non emerge che l'appaltatrice sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, né del resto ciò risulta dedotto dalla società appaltante che nulla ha affermato a riguardo. Non vi è dunque riscontro di responsabilità della predetta, che, peraltro, nel caso specifico dovrebbe qualificarsi ex art. 2043, c.c.
Analogamente deve escludersi, alla luce delle risultanze processuali, l'accoglimento della domanda di manleva nei riguardi della terza chiamata contumace.
Infatti, seppur appare correttamente prodotta la polizza assicurativa, riconducibile ad non è stato fornito riscontro, anche tenendo conto della Controparte_7
contumacia dell'assicuratrice, del fatto che di detta polizza fosse, al momento della domanda, titolare la Infatti, seppure può risultare circostanza di Controparte_4
pubblico dominio che la sia stata acquisita dal ciò, CP_7 Controparte_8
in assenza di riscontro adeguato da fornirsi ad onere della convenuta, non può bastare a far ritenere con certezza che l'obbligo assicurativo faccia carico alla detta ovvero ad altra società del gruppo. Controparte_4
7 La domanda di manleva deve ritenersi, quindi, inammissibile.
Con riferimento al quantum debeatur, deve anzitutto chiarirsi che non sono rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dall'attore, non risultandone il carattere di indispensabilità. Le spese mediche, viceversa, saranno rimborsate secondo il giudizio di congruità espresso dalla CTU.
La consulenza d'ufficio, invero, nel dare risposta ai quesiti del giudice, riconosceva la piena compatibilità fra l'evento e le gravi lesioni riportate, indicando, con valutazione adeguatamente motivata e pienamente condivisibile, i postumi dell'evento come segue: “Le attuali condizioni cliniche del periziando evidenziano i postumi della “frattura-lussazione della caviglia sx” (operata) che consistono in ingrossamento di 1 cm della caviglia (perimetro bimalleolare), esiti cicatriziali chirurgici, limitazione funzionale della articolazione TPA e SA mediamente di 1/3, persistenza dei mezzi di sintesi (placca LCP) e lieve ipotrofia della gamba alla sura (- 1 cm). (peraltro non oggetto di contestazione)” e valutando un danno biologico permanente del 12%, con ITT pari a giorni quaranta, ITP al 75% pari a giorni sessanta e ITP al 50% pari a giorni trenta. Le spese mediche sostenute venivano giudicate congrue per il complessivo importo di euro 805,82.
In applicazione delle tabelle milanesi, sulla base delle risultanze della CTU, tenuta in considerazione l'età e le condizioni personali dell'infortunato, si ritiene adeguato liquidare l'importo complessivo, comprensivo di danno morale e dinamico- relazionale - chiaramente sussistente nella specie, sulla base di valutazioni presuntive, in presenza di lesioni di apprezzabile gravità in persona di età ancora giovane e fisicamente attiva– in euro 48.708,00 (quarantottomilasettecentootto), di cui euro
7.753,00 (settemilasettecentocinquntatre) per danno morale e dinamico-relazionale e 850,00 (ottocentocinquanta) per spese mediche.
8 Quanto alla chiamata in garanzia, la stessa, per le ragioni sopra esposte deve ritenersi non ammissibile.
Non sussistono, infine, ad avviso del tribunale i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Quanto, infatti, al primo profilo, mancano riscontri del fatto che parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non ne ricorrono i presupposti processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della convenuta con riguardo all'infortunio occorso a Controparte_1 [...]
, la condanna a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1
derivanti dallo stesso, che si liquidano in complessivi euro 48.708,00
( ), oltre rivalutazione e interessi al saggio legale, dalla Email_1
data dell'evento dannoso sino al soddisfo;
2) CONDANNA parte convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 (settemilaseicento sedici), per compensi, oltre accessori come per legge;
3) PONE definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1
espletata nel giudizio;
9 4) DICHIARA inammissibile la domanda di chiamata in garanzia.
Così deciso in Avezzano il 19.10.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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