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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 6005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6005 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 46/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1071/2021 del 24.05.2021, avente ad oggetto azione di nullità della donazione e azione revocatoria ordinaria, decisa all'udienza collegiale del 25.11.2025 ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_4 C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado valida anche per l'appello, dall'Avv.to Achille Cocco (c.f.
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in C.F._5
Ariano Irpino, alla Via Cardito n. 52;
Appellanti
E (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._7 Controparte_3 C.F._8
( ), Controparte_4 C.F._9 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi, giusta CP_5 C.F._10
procura in calce al presente atto, dall'Avv.to Marcello Travaglione (c.f.
- ), presso il cui studio sono elettivamente C.F._11 P.IVA_1
domiciliati in Benevento alla Piazza Guerrazzi – Palazzo Perriello;
Appellati
NONCHE'
(c.f. ); deceduta in corso di causa Controparte_6 C.F._12
senza che si sia provveduto alla notifica agli eredi
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_7 C.F._13
(c.f. ), Controparte_4 C.F._14
(c.f. ), Controparte_8 C.F._15
(c.f. ); CP_9 C.F._16
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 26.09.2017 Controparte_6 CP_1
, e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] Controparte_2 Controparte_10
Tribunale di Benevento, Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e al fine di conseguire una Parte_4 CP_9 Controparte_11
pronuncia di accertamento della comproprietà, in regime di comunione pro indiviso e per quote distinte, tra gli attori e i soli convenuti Parte_1
e , dei seguenti immobili: Controparte_11 CP_9
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particella 4551sub 2 cat. A/5 cl.1, consistenza 1 vano e rendita € 27,37;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 - unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4349 e 4350 sub8 cat. A/4 consistenza 4 vani rendita € 159,07;
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4077, 4701 e 4702 sub. 6 cat. A/4 consistenza 5 vani rendita €
198,84;
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4349,4350 sub4 cat. “in corso di costruzione”;
e per l'effetto, ottenere una pronuncia di nullità della donazione stipulata per
Notaio del 20.05.2016, rep. 46943, racc. 21419, con cui Persona_1 Parte_1
senza avere la proprietà esclusiva dei beni sopra menzionati, aveva donato
[...]
ai figli e la piena ed esclusiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietà su di essi;
ovvero, in subordine, sentir accertare, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia, nei confronti di loro attori del suddetto atto di donazione, previa revoca dello stesso, in quanto lesivo del diritto di credito che sarebbe sorto all'esito della divisione ereditaria, con conseguente ordine al Conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza e condanna al risarcimento dei danni in via equitativa.
A supporto della pretesa deducevano di aver ereditato, in data 23.10.2010, a seguito del decesso di coniuge superstite di e Persona_2 Controparte_4
madre di essi attori, insieme ai germani e Parte_1 Controparte_11
i suddetti immobili unitamente ad altri beni (nello specifico, terreno CP_9
seminativo sito in Comune di Pago Veiano censito al Catasto Terreni al foglio 2 particella
383, superficie 05.80, R.D. € 3,44 R.A. €2,10; terreno seminativo sito in Comune di Pago
Veiano censito al Catasto Terreni al foglio 6 particella 81, superficie 03.60, R.D. € 2,14 R.A.
€ 1,30), cespiti che fino a quel giorno erano nel possesso esclusivo di Per_2
la quale esercitava su di essi il diritto di usufrutto in quanto coniuge
[...]
dell' Controparte_4
Dato e allegato l'esito negativo della mediazione per giungere ad una pacifica e bonaria divisione dei cespiti, esponevano di aver proposto, con atto di citazione notificato in data 19.02.2013 a tutti i convenuti, innanzi al Tribunale di Napoli,
azione per lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni (R.G. n.
597/2013, sez. I civile, G.I. dott.ssa Ida Moretti), giudizio nel quale, disattese le
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 eccezioni di intervenuta usucapione sulle unità immobiliari e di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori sollevate dall'unico costituito,
veniva nominato c.t.u. per la predisposizione di un comodo Parte_1
progetto divisionale di tutti i beni ereditari.
Affermavano altresì che nonostante la pendenza della causa per divisione ereditaria, in data 20.5.2016, innanzi all'Avv. , Parte_1 Persona_1
Notaio in Benevento, con l'atto di donazione sopra menzionato, cedeva ai figli –
e – i quattro immobili in Parte_2 Parte_3 Parte_4
contestazione, ancora oggetto di comunione ereditaria, sottoscrivendo che “il
donante dichiara che gli immobili in oggetto, riportati in catasto anche in testa ad altri,
sono ad esso pervenuti mediante giusti titoli non trascritti ed in ogni caso in virtù di
usucapione, non accertata giudizialmente, conseguente a suo possesso pubblico, pacifico,
continuato ed ininterrotto, protrattosi animo domini per oltre un ventennio,
indipendentemente da qualsiasi altro titolo o causa”.
Infine, a sostegno della inesistenza e/o nullità dei titoli invocati dall' Parte_1
e dell'asserita usucapione sostenevano, in sintesi: 1) il possesso esclusivo ed
[...]
ininterrotto dei beni immobili oggetto del contratto di donazione in capo a dal 1968 al 2010, in qualità di titolare del diritto di usufrutto sugli Persona_2
stessi a seguito della morte del marito 2) l'esercizio regolare e Controparte_4
continuato del loro diritto di comproprietà ereditaria, come risultante dalle opere di manutenzione effettuate e dal pagamento dei relativi tributi, in particolare ICI e
IMU, dal 1993 al 2013; 3) l'accesso libero agli immobili de quo abitati dall'anziana madre, da parte di tutti i germani in particolare da quelli residenti a Pt_1
Benevento, come comprovato da due denunce/querele proposte da CP_9
e rispettivamente in data 20.08.2017 e 12.09.2017, innanzi alla Controparte_11
Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, nei confronti di Parte_1
, , e
[...] Controparte_12 Parte_2 Parte_3 Parte_4
altri, da cui emergeva l'assenza del possesso uti dominus degli immobili per cui è
causa in capo ad e l'opera di assistenza prestata dall'attrice Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 in possesso altresì delle chiavi dell'abitazione sita in vico Controparte_2
Volpe n. 9, nei confronti della defunta madre 4) la Persona_2
preordinazione dell'accordo tra e i rispettivi figli volto a sottrarre i Parte_1
beni alla garanzia patrimoniale dei germani futuri creditori.
Con comparsa depositata il 23.01.2018 si costituivano Parte_1 Parte_3
, e rilevando l'inammissibilità,
[...] Parte_2 Parte_4
l'improcedibilità e l'infondatezza della citazione, eccependo, nel merito, la carenza di legittimazione attiva degli attori per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del defunto la mancata opponibilità ai Controparte_4
convenuti del giudizio di divisione, l'intervenuta usucapione sugli immobili in contestazione, la carenza dei presupposti per l'actio pauliana e, infine, proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ventennale in capo all' in epoca anteriore Parte_1
alla contestata donazione.
Con comparsa depositata il 22.01.2018 si costituiva il quale Controparte_11
aderiva alla ricostruzione fattuale e alle richieste attoree, deducendo l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di essi attori per mezzo dello spiegato giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Benché ritualmente evocata nel giudizio, restava contumace la convenuta
. CP_9
Istruita la causa con la sola acquisizione di documenti, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva interrotto per morte di CP_10
e di venendo in seguito riassunto nei confronti di
[...] Controparte_11
(c.f. Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
), quali eredi di , e di , C.F._9 Controparte_10 Controparte_7
(c.f. ) e quali eredi di Controparte_4 C.F._14 Controparte_8
, nessuno dei quali si costituiva in giudizio, sicché la causa Controparte_11
veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 1071/2021, pubblicata in data 24.05.2021, il Tribunale di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Benevento, in accoglimento della domanda attorea principale, dichiarava la nullità
della donazione del 20.05.2016, stipulata innanzi l'Avv. , Notaio Persona_1
in Benevento, rep. 46943, racc. 21419, con cui aveva donato ai figli Parte_1
– e – la piena ed esclusiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietà dei beni di cui in motivazione e, infine, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con condanna in solido dei convenuti Parte_1 Pt_2
e al pagamento delle spese di giudizio in favore delle attrici, Pt_3 Pt_4
dichiarandole invece compensate tra le restanti parti.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva assolto l'onere probatorio sussistente in capo agli attori in ordine alla prova della comunione ereditaria sui beni oggetto di giudizio e, di contro, non provato il possesso ad usucapionem
ventennale uti dominus esclusivo da parte di all'uopo richiamava Parte_1
altresì la pronuncia n. 1178/2018, emessa dal Tribunale di Benevento, all'esito del giudizio di scioglimento delle comunione, con cui era già stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da e, invece, accolta quella di Parte_1
divisione, essendo stati dichiarati coeredi dei defunti genitori sia Parte_1
CP_ sia , , ed ; infine, in Controparte_6 CP_2 CP_10 CP_11 CP_9
mancanza di specifica allegazione circa il concreto pregiudizio patrimoniale subito, rigettava la domanda di risarcimento dei danni.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, non notificata, Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, con citazione
[...] Parte_3 Parte_4
notificata il 27.12.2021, articolato in quattro motivi e concludendo, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado ed in questa sede ribaditi, in via principale, per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e in totale riforma della sentenza impugnata, per la dichiarazione di infondatezza e di rigetto della domanda proposta dagli odierni appellati di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione effettuato dall'appellante e, in via subordinata, in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale già avanzata in primo grado e riproposta in appello, per la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 dichiarazione di acquisto della proprietà, da parte dell'appellante Parte_1
dei beni immobili oggetto di causa per intervenuta usucapione ventennale anteriore all'atto di donazione del 20.05.2016.
Gli appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(c.f. ) e si costituivano con
[...] C.F._9 Controparte_5
comparsa depositata il 5.10.2022 resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità in quanto tardivamente proposto e, nel merito,
la sua infondatezza, con contestuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
(c.f. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
), e , benché ritualmente C.F._14 Controparte_8 CP_9
citati, rimanevano contumaci.
All'udienza dell'11.10.2022, stante la mancata comparizione dell'appellante, la
Corte rinviava all'udienza dell'11.04.2023 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dopo cinque rinvii d'ufficio, mutati la Sezione e il relatore, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.03.2025, il difensore di parte appellante chiedeva,
stante l'intercorsa rinuncia al mandato conferitogli da e Parte_3 Parte_2
disporsi un congruo rinvio al fine di consentire alle appellanti di munirsi
[...]
di un nuovo procuratore e, a causa dell'intervenuto decesso dell'appellata avvenuto nelle more della proposizione del gravame, Controparte_6
dichiararsi l'interruzione del giudizio e, in subordine, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non citati in giudizio.
Ritenuti insussistenti i presupposti per dichiarare l'interruzione del processo,
autorizzata la rinnovazione dell'atto di appello e della relativa notifica nei confronti degli eredi di con termine fino al 30.04.2025 per Controparte_6
l'adempimento, la causa veniva rinviata per il prosieguo della trattazione all'udienza del 23.09.2025.
All'udienza del 23.09.2025, considerato quanto dichiarato dagli appellanti circa la non intenzione di procedere con la suddetta rinnovazione del gravame, è stata fissata l'udienza del 25.11.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino a venti giorni prima di detta udienza.
Con note depositate il 21.11.2025 i difensori delle parti costituite chiedevano concordemente di poter sostituire l'udienza in presenza con note scritte e dichiarare inammissibile l'appello proposto con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di CP_9 CP_7
, (c.f. ) e
[...] Controparte_4 C.F._14 Controparte_8
(questi ultimi citati in qualità di eredi di convenuto in primo Controparte_11
grado), non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, avvenuta a mezzo del servizio postale (e perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di , mentre con CP_9
l'avvenuta consegna nei confronti degli altri convenuti, come documentato telematicamente dalla parte appellante in data 07.12.2023).
§ 4. Ancora in via del tutto preliminare, va poi dato atto che, all'udienza del
04.03.2025, l'avvocato Achille Cocco rappresentava di aver effettuato comunicazione di rinunzia al mandato difensivo per le proprie clienti Parte_3
e (per la prima, a mezzo p.e.c., mentre per la seconda, a
[...] Parte_2
mezzo raccomandata in data 3.03.2025).
Sul punto giova rilevare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea con l'effetto della perpetuatio dello ius
postulandi ad evidente tutela della controparte e a garanzia della prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione del domicilio e l'obbligo di informare l'(ormai ex)
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di atti nell'interesse del mandante o di partecipare alle udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità dell'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività di sostituzione (cfr. ex multis, Cass., n. 11504/2016; Cass., n.
13858/2013).
Pertanto, nel caso di specie, la rinunzia effettuata dal difensore Cocco, in assenza di nomina di nuovi difensori, non può determinare alcuna conseguenza sotto il profilo processuale e non preclude, quindi, l'ultrattività dell'originario mandato conferitogli dalle parti e Parte_3 Parte_2
§ 5. L'appello è inammissibile, come peraltro richiesto congiuntamente dalla parte costituite nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna del
25.11.2025.
Questa Corte - si ribadisce a seguito di esplicita richiesta del difensore delle appellanti - aveva invitato la difesa degli appellanti, all'udienza del 4.03.2025 (cfr.
ordinanza nr. 1767/2025, agli atti), a riassumere il gravame entro il termine del
30.04.2025, documentando la notifica dell'appello nei confronti degli eredi di atteso l'intervenuto decesso di quest'ultima nella pendenza del Controparte_6
termine di impugnazione.
Infatti, l'appello proposto nei confronti di soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, pur non producendo la nullità della notifica, determina l'invalidità della citazione per errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, dovendo,
pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164 c.p.c., commi 1 e 2, in virtù della quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, sussiste l'obbligo del giudice di ordinare d'ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo (cfr. Cass., n.
33615/2023; Cass., n. 776/2011; Cass., n. 384/2013).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello agli eredi di determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità Controparte_6
del gravame, ove il rinnovo della notifica sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (cfr. ex multis, Cass., n. 25352/2021; Cass., n. 13637/2017;
Cass., n. 23587/2006).
Peraltro, il giudice di appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
ha natura perentoria, e come tale, non è rinnovabile o prorogabile (cfr. Cass., n.
17416/2010; Cass., n. 7528/2007)
Invero, nel caso di cause inscindibili, come nel caso di specie, l'inammissibilità,
non può che riguardare, ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., l'impugnazione nel suo complesso, ossia proposta nei confronti di tutte le parti (Cass. n. 3691/2021),
diversamente da quanto accade nel caso di cause scindibili ove il difetto di rinnovazione della notifica all'intimato nuoce al solo rapporto processuale relativo alla parte non correttamente intimata (non potendo il difetto di notificazione del gravame rifondare, in caso di una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, nei confronti dei soggetti regolarmente intimati, ancorché la parte ricorrente abbia omesso di eseguire l'ordine di rinnovazione della notificazione
(cfr. Cass. n. 21444/2022).
A tal proposito, questa Corte ritiene che si tratti di causa inscindibile, ex art. 331
c.p.c., in considerazione del fatto che (all'epoca del primo Controparte_6
grado) aveva agito in qualità di parte attrice, formulando domanda volta, in via principale, all'accertamento del diritto di comproprietà in comunione pro indiviso e per quote distinte sul cespite immobiliare e, per l'effetto, alla dichiarazione di nullità della donazione del 20.05.2016 effettuata dall' e avente ad Parte_1
oggetto i beni immobili su cui appunto rivendicava la comproprietà e, in via subordinata, alla dichiarazione di inefficacia in suo pregiudizio del suddetto atto di donazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 Le azioni di accertamento della comproprietà ereditaria e di nullità della donazione ovvero l'azione di revocazione ordinaria danno luogo, per l'appunto, al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali comproprietari, giacché
l'accertamento da svolgere comporta un mutamento della situazione giuridica necessariamente comune anche agli eredi della defunta, nei confronti dei quali la sentenza che confermi o riformi la decisione di primo grado, è destinata a spiegare i suoi effetti.
L'appello va, per tutto quanto esposto, dichiarato inammissibile.
§ 6. Capitolo spese
Vista la richiesta congiunta, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_3 Parte_4
1071/2021, pubblicata il 24.05.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello;
spese del presente grado compensate;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il versamento, con riferimento alle parti appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...] Parte_4
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli all'udienza del 25 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 46/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1071/2021 del 24.05.2021, avente ad oggetto azione di nullità della donazione e azione revocatoria ordinaria, decisa all'udienza collegiale del 25.11.2025 ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_4 C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado valida anche per l'appello, dall'Avv.to Achille Cocco (c.f.
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in C.F._5
Ariano Irpino, alla Via Cardito n. 52;
Appellanti
E (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._7 Controparte_3 C.F._8
( ), Controparte_4 C.F._9 [...]
(c.f. , tutti rappresentati e difesi, giusta CP_5 C.F._10
procura in calce al presente atto, dall'Avv.to Marcello Travaglione (c.f.
- ), presso il cui studio sono elettivamente C.F._11 P.IVA_1
domiciliati in Benevento alla Piazza Guerrazzi – Palazzo Perriello;
Appellati
NONCHE'
(c.f. ); deceduta in corso di causa Controparte_6 C.F._12
senza che si sia provveduto alla notifica agli eredi
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_7 C.F._13
(c.f. ), Controparte_4 C.F._14
(c.f. ), Controparte_8 C.F._15
(c.f. ); CP_9 C.F._16
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 26.09.2017 Controparte_6 CP_1
, e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] Controparte_2 Controparte_10
Tribunale di Benevento, Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e al fine di conseguire una Parte_4 CP_9 Controparte_11
pronuncia di accertamento della comproprietà, in regime di comunione pro indiviso e per quote distinte, tra gli attori e i soli convenuti Parte_1
e , dei seguenti immobili: Controparte_11 CP_9
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particella 4551sub 2 cat. A/5 cl.1, consistenza 1 vano e rendita € 27,37;
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 - unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4349 e 4350 sub8 cat. A/4 consistenza 4 vani rendita € 159,07;
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4077, 4701 e 4702 sub. 6 cat. A/4 consistenza 5 vani rendita €
198,84;
- unità immobiliare sita nel Comune di Benevento censita al Catasto Fabbricati al foglio 41 particelle 4349,4350 sub4 cat. “in corso di costruzione”;
e per l'effetto, ottenere una pronuncia di nullità della donazione stipulata per
Notaio del 20.05.2016, rep. 46943, racc. 21419, con cui Persona_1 Parte_1
senza avere la proprietà esclusiva dei beni sopra menzionati, aveva donato
[...]
ai figli e la piena ed esclusiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietà su di essi;
ovvero, in subordine, sentir accertare, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia, nei confronti di loro attori del suddetto atto di donazione, previa revoca dello stesso, in quanto lesivo del diritto di credito che sarebbe sorto all'esito della divisione ereditaria, con conseguente ordine al Conservatore di trascrizione dell'emananda sentenza e condanna al risarcimento dei danni in via equitativa.
A supporto della pretesa deducevano di aver ereditato, in data 23.10.2010, a seguito del decesso di coniuge superstite di e Persona_2 Controparte_4
madre di essi attori, insieme ai germani e Parte_1 Controparte_11
i suddetti immobili unitamente ad altri beni (nello specifico, terreno CP_9
seminativo sito in Comune di Pago Veiano censito al Catasto Terreni al foglio 2 particella
383, superficie 05.80, R.D. € 3,44 R.A. €2,10; terreno seminativo sito in Comune di Pago
Veiano censito al Catasto Terreni al foglio 6 particella 81, superficie 03.60, R.D. € 2,14 R.A.
€ 1,30), cespiti che fino a quel giorno erano nel possesso esclusivo di Per_2
la quale esercitava su di essi il diritto di usufrutto in quanto coniuge
[...]
dell' Controparte_4
Dato e allegato l'esito negativo della mediazione per giungere ad una pacifica e bonaria divisione dei cespiti, esponevano di aver proposto, con atto di citazione notificato in data 19.02.2013 a tutti i convenuti, innanzi al Tribunale di Napoli,
azione per lo scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni (R.G. n.
597/2013, sez. I civile, G.I. dott.ssa Ida Moretti), giudizio nel quale, disattese le
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 eccezioni di intervenuta usucapione sulle unità immobiliari e di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori sollevate dall'unico costituito,
veniva nominato c.t.u. per la predisposizione di un comodo Parte_1
progetto divisionale di tutti i beni ereditari.
Affermavano altresì che nonostante la pendenza della causa per divisione ereditaria, in data 20.5.2016, innanzi all'Avv. , Parte_1 Persona_1
Notaio in Benevento, con l'atto di donazione sopra menzionato, cedeva ai figli –
e – i quattro immobili in Parte_2 Parte_3 Parte_4
contestazione, ancora oggetto di comunione ereditaria, sottoscrivendo che “il
donante dichiara che gli immobili in oggetto, riportati in catasto anche in testa ad altri,
sono ad esso pervenuti mediante giusti titoli non trascritti ed in ogni caso in virtù di
usucapione, non accertata giudizialmente, conseguente a suo possesso pubblico, pacifico,
continuato ed ininterrotto, protrattosi animo domini per oltre un ventennio,
indipendentemente da qualsiasi altro titolo o causa”.
Infine, a sostegno della inesistenza e/o nullità dei titoli invocati dall' Parte_1
e dell'asserita usucapione sostenevano, in sintesi: 1) il possesso esclusivo ed
[...]
ininterrotto dei beni immobili oggetto del contratto di donazione in capo a dal 1968 al 2010, in qualità di titolare del diritto di usufrutto sugli Persona_2
stessi a seguito della morte del marito 2) l'esercizio regolare e Controparte_4
continuato del loro diritto di comproprietà ereditaria, come risultante dalle opere di manutenzione effettuate e dal pagamento dei relativi tributi, in particolare ICI e
IMU, dal 1993 al 2013; 3) l'accesso libero agli immobili de quo abitati dall'anziana madre, da parte di tutti i germani in particolare da quelli residenti a Pt_1
Benevento, come comprovato da due denunce/querele proposte da CP_9
e rispettivamente in data 20.08.2017 e 12.09.2017, innanzi alla Controparte_11
Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, nei confronti di Parte_1
, , e
[...] Controparte_12 Parte_2 Parte_3 Parte_4
altri, da cui emergeva l'assenza del possesso uti dominus degli immobili per cui è
causa in capo ad e l'opera di assistenza prestata dall'attrice Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 in possesso altresì delle chiavi dell'abitazione sita in vico Controparte_2
Volpe n. 9, nei confronti della defunta madre 4) la Persona_2
preordinazione dell'accordo tra e i rispettivi figli volto a sottrarre i Parte_1
beni alla garanzia patrimoniale dei germani futuri creditori.
Con comparsa depositata il 23.01.2018 si costituivano Parte_1 Parte_3
, e rilevando l'inammissibilità,
[...] Parte_2 Parte_4
l'improcedibilità e l'infondatezza della citazione, eccependo, nel merito, la carenza di legittimazione attiva degli attori per intervenuta prescrizione del diritto di accettare l'eredità del defunto la mancata opponibilità ai Controparte_4
convenuti del giudizio di divisione, l'intervenuta usucapione sugli immobili in contestazione, la carenza dei presupposti per l'actio pauliana e, infine, proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ventennale in capo all' in epoca anteriore Parte_1
alla contestata donazione.
Con comparsa depositata il 22.01.2018 si costituiva il quale Controparte_11
aderiva alla ricostruzione fattuale e alle richieste attoree, deducendo l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di essi attori per mezzo dello spiegato giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
Benché ritualmente evocata nel giudizio, restava contumace la convenuta
. CP_9
Istruita la causa con la sola acquisizione di documenti, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva interrotto per morte di CP_10
e di venendo in seguito riassunto nei confronti di
[...] Controparte_11
(c.f. Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4
), quali eredi di , e di , C.F._9 Controparte_10 Controparte_7
(c.f. ) e quali eredi di Controparte_4 C.F._14 Controparte_8
, nessuno dei quali si costituiva in giudizio, sicché la causa Controparte_11
veniva riservata in decisione.
Con sentenza n. 1071/2021, pubblicata in data 24.05.2021, il Tribunale di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Benevento, in accoglimento della domanda attorea principale, dichiarava la nullità
della donazione del 20.05.2016, stipulata innanzi l'Avv. , Notaio Persona_1
in Benevento, rep. 46943, racc. 21419, con cui aveva donato ai figli Parte_1
– e – la piena ed esclusiva Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietà dei beni di cui in motivazione e, infine, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con condanna in solido dei convenuti Parte_1 Pt_2
e al pagamento delle spese di giudizio in favore delle attrici, Pt_3 Pt_4
dichiarandole invece compensate tra le restanti parti.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva assolto l'onere probatorio sussistente in capo agli attori in ordine alla prova della comunione ereditaria sui beni oggetto di giudizio e, di contro, non provato il possesso ad usucapionem
ventennale uti dominus esclusivo da parte di all'uopo richiamava Parte_1
altresì la pronuncia n. 1178/2018, emessa dal Tribunale di Benevento, all'esito del giudizio di scioglimento delle comunione, con cui era già stata rigettata la domanda di usucapione avanzata da e, invece, accolta quella di Parte_1
divisione, essendo stati dichiarati coeredi dei defunti genitori sia Parte_1
CP_ sia , , ed ; infine, in Controparte_6 CP_2 CP_10 CP_11 CP_9
mancanza di specifica allegazione circa il concreto pregiudizio patrimoniale subito, rigettava la domanda di risarcimento dei danni.
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, non notificata, Parte_1 Parte_2
e proponevano appello, con citazione
[...] Parte_3 Parte_4
notificata il 27.12.2021, articolato in quattro motivi e concludendo, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado ed in questa sede ribaditi, in via principale, per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti nell'atto di appello e in totale riforma della sentenza impugnata, per la dichiarazione di infondatezza e di rigetto della domanda proposta dagli odierni appellati di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione effettuato dall'appellante e, in via subordinata, in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale già avanzata in primo grado e riproposta in appello, per la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 dichiarazione di acquisto della proprietà, da parte dell'appellante Parte_1
dei beni immobili oggetto di causa per intervenuta usucapione ventennale anteriore all'atto di donazione del 20.05.2016.
Gli appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(c.f. ) e si costituivano con
[...] C.F._9 Controparte_5
comparsa depositata il 5.10.2022 resistendo al gravame ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità in quanto tardivamente proposto e, nel merito,
la sua infondatezza, con contestuale condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
(c.f. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4
), e , benché ritualmente C.F._14 Controparte_8 CP_9
citati, rimanevano contumaci.
All'udienza dell'11.10.2022, stante la mancata comparizione dell'appellante, la
Corte rinviava all'udienza dell'11.04.2023 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Dopo cinque rinvii d'ufficio, mutati la Sezione e il relatore, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.03.2025, il difensore di parte appellante chiedeva,
stante l'intercorsa rinuncia al mandato conferitogli da e Parte_3 Parte_2
disporsi un congruo rinvio al fine di consentire alle appellanti di munirsi
[...]
di un nuovo procuratore e, a causa dell'intervenuto decesso dell'appellata avvenuto nelle more della proposizione del gravame, Controparte_6
dichiararsi l'interruzione del giudizio e, in subordine, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non citati in giudizio.
Ritenuti insussistenti i presupposti per dichiarare l'interruzione del processo,
autorizzata la rinnovazione dell'atto di appello e della relativa notifica nei confronti degli eredi di con termine fino al 30.04.2025 per Controparte_6
l'adempimento, la causa veniva rinviata per il prosieguo della trattazione all'udienza del 23.09.2025.
All'udienza del 23.09.2025, considerato quanto dichiarato dagli appellanti circa la non intenzione di procedere con la suddetta rinnovazione del gravame, è stata fissata l'udienza del 25.11.2025 di precisazione delle conclusioni e discussione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per il deposito di note conclusionali sino a venti giorni prima di detta udienza.
Con note depositate il 21.11.2025 i difensori delle parti costituite chiedevano concordemente di poter sostituire l'udienza in presenza con note scritte e dichiarare inammissibile l'appello proposto con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di CP_9 CP_7
, (c.f. ) e
[...] Controparte_4 C.F._14 Controparte_8
(questi ultimi citati in qualità di eredi di convenuto in primo Controparte_11
grado), non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti, avvenuta a mezzo del servizio postale (e perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di , mentre con CP_9
l'avvenuta consegna nei confronti degli altri convenuti, come documentato telematicamente dalla parte appellante in data 07.12.2023).
§ 4. Ancora in via del tutto preliminare, va poi dato atto che, all'udienza del
04.03.2025, l'avvocato Achille Cocco rappresentava di aver effettuato comunicazione di rinunzia al mandato difensivo per le proprie clienti Parte_3
e (per la prima, a mezzo p.e.c., mentre per la seconda, a
[...] Parte_2
mezzo raccomandata in data 3.03.2025).
Sul punto giova rilevare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in linea con l'effetto della perpetuatio dello ius
postulandi ad evidente tutela della controparte e a garanzia della prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione del domicilio e l'obbligo di informare l'(ormai ex)
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di atti nell'interesse del mandante o di partecipare alle udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità dell'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività di sostituzione (cfr. ex multis, Cass., n. 11504/2016; Cass., n.
13858/2013).
Pertanto, nel caso di specie, la rinunzia effettuata dal difensore Cocco, in assenza di nomina di nuovi difensori, non può determinare alcuna conseguenza sotto il profilo processuale e non preclude, quindi, l'ultrattività dell'originario mandato conferitogli dalle parti e Parte_3 Parte_2
§ 5. L'appello è inammissibile, come peraltro richiesto congiuntamente dalla parte costituite nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna del
25.11.2025.
Questa Corte - si ribadisce a seguito di esplicita richiesta del difensore delle appellanti - aveva invitato la difesa degli appellanti, all'udienza del 4.03.2025 (cfr.
ordinanza nr. 1767/2025, agli atti), a riassumere il gravame entro il termine del
30.04.2025, documentando la notifica dell'appello nei confronti degli eredi di atteso l'intervenuto decesso di quest'ultima nella pendenza del Controparte_6
termine di impugnazione.
Infatti, l'appello proposto nei confronti di soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, mediante atto notificato presso il procuratore domiciliatario del de cuius, anziché nei confronti dei suoi eredi, pur non producendo la nullità della notifica, determina l'invalidità della citazione per errata identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius, dovendo,
pertanto, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 164 c.p.c., commi 1 e 2, in virtù della quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, sussiste l'obbligo del giudice di ordinare d'ufficio la rinnovazione dell'atto introduttivo (cfr. Cass., n.
33615/2023; Cass., n. 776/2011; Cass., n. 384/2013).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello agli eredi di determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità Controparte_6
del gravame, ove il rinnovo della notifica sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (cfr. ex multis, Cass., n. 25352/2021; Cass., n. 13637/2017;
Cass., n. 23587/2006).
Peraltro, il giudice di appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
ha natura perentoria, e come tale, non è rinnovabile o prorogabile (cfr. Cass., n.
17416/2010; Cass., n. 7528/2007)
Invero, nel caso di cause inscindibili, come nel caso di specie, l'inammissibilità,
non può che riguardare, ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., l'impugnazione nel suo complesso, ossia proposta nei confronti di tutte le parti (Cass. n. 3691/2021),
diversamente da quanto accade nel caso di cause scindibili ove il difetto di rinnovazione della notifica all'intimato nuoce al solo rapporto processuale relativo alla parte non correttamente intimata (non potendo il difetto di notificazione del gravame rifondare, in caso di una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, nei confronti dei soggetti regolarmente intimati, ancorché la parte ricorrente abbia omesso di eseguire l'ordine di rinnovazione della notificazione
(cfr. Cass. n. 21444/2022).
A tal proposito, questa Corte ritiene che si tratti di causa inscindibile, ex art. 331
c.p.c., in considerazione del fatto che (all'epoca del primo Controparte_6
grado) aveva agito in qualità di parte attrice, formulando domanda volta, in via principale, all'accertamento del diritto di comproprietà in comunione pro indiviso e per quote distinte sul cespite immobiliare e, per l'effetto, alla dichiarazione di nullità della donazione del 20.05.2016 effettuata dall' e avente ad Parte_1
oggetto i beni immobili su cui appunto rivendicava la comproprietà e, in via subordinata, alla dichiarazione di inefficacia in suo pregiudizio del suddetto atto di donazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 Le azioni di accertamento della comproprietà ereditaria e di nullità della donazione ovvero l'azione di revocazione ordinaria danno luogo, per l'appunto, al litisconsorzio necessario tra tutti i potenziali comproprietari, giacché
l'accertamento da svolgere comporta un mutamento della situazione giuridica necessariamente comune anche agli eredi della defunta, nei confronti dei quali la sentenza che confermi o riformi la decisione di primo grado, è destinata a spiegare i suoi effetti.
L'appello va, per tutto quanto esposto, dichiarato inammissibile.
§ 6. Capitolo spese
Vista la richiesta congiunta, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. Parte_3 Parte_4
1071/2021, pubblicata il 24.05.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello;
spese del presente grado compensate;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il versamento, con riferimento alle parti appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...] Parte_4
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli all'udienza del 25 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 46/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11