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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona di:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 2266/2024 R.G. promossa da
nato il [...] a [...]-DIBER (ALBANIA), codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. DILITZ ERWIN JOSEF e l'avv. DILITZ C.F._1
DAVID,
- parte ricorrente -;
contro
. nata il [...] a [...], Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 11 codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
OGGETTO
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI.
CONCLUSIONI
della parte ricorrente Parte_1
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con
addebito della separazione alla SI.ra , ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., CP_1
alle seguenti condizioni:
1) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) affidare i figli minori e al padre, e disporre che il SI. Persona_1 Persona_2 Pt_1
eserciti in via super1-esclusiva la responsabilità genitoriale su di essi per le
[...]
questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché
per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione,
pagina 2 di 11 educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il
consenso della DR;
3) stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli minori Per_1
e avranno la loro residenza presso il padre;
[...] Persona_2
4) assegnare la casa familiare sita in 39028 Silandro (BZ), Via Malaun n. 4, condotta in
locazione, al SI. , presso cui è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1
corredo, in quanto rispondente all'interesse dei figli;
disporre che la resistente asporti
immediatamente i propri beni personali (vestiario, autovettura, ecc.);
5) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, previo
accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici di questi;
6) stabilire a carico della SI.ra un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli minorenni e e del figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficiente fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_3
economica degli stessi, pari ad Euro 300,00.- (trecento//00) mensili ciascuno, per
complessivi Euro 900,00.- (novecento//00) mensili, o quella somma superiore o inferiore
ritenuta congrua nel caso di specie, da versarsi al padre, SI. , Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato
annualmente in base agli indici ASTAT della Provincia di BO;
pagina 3 di 11 7) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese
straordinarie necessarie ovvero espressamente concordate (mediche, scolastiche ed
educative, sportive e ricreative). Per la regolamentazione delle spese straordinarie si fa
riferimento al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di BO, la Procura di BO, il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di BO e l'Osservatorio Nazionale sul diritto
di famiglia - Avvocati di Famiglia - Sezione di BO in materia di provvedimenti
riguardanti il mantenimento dei figli” dd. 06.09.2018.;
8) gli assegni familiari previsti a livello provinciale (“Assegno provinciale per i figli”) e
a livello nazionale (“Assegno unico”) spetteranno al SI. ; Parte_1
9) le detrazioni fiscali vengono usufruiti dal SI. al 100%; Parte_1
10) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di
legge”;
dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nel ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024 la parte ricorrente ha adito Parte_1
il Tribunale di BO chiedendo la separazione giudiziale;
la parte convenuta CP_1
pagina 4 di 11 . non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1 CP_2
03/03/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta.
3. All'udienza del 03/03/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 29/12/2003 in Albania (Bulqize), trascritto presso lo stato civile del Comune di Silandro (BZ);
- dal matrimonio sono nati i tre figli: nato in [...] il Persona_3
29.09.2004, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) Persona_1
nato a [...] il [...], minorenne;
3) nato a [...] Persona_2
il 02.02.2016, minorenne;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
infatti, dagli atti e dall'interrogatorio non formale del ricorrente all'udienza del 03/03/2025 emerge che il matrimonio delle parti è fallito;
in particolare, la moglie - DR IG.ra . si era allontanata il Controparte_1 CP_2
27/01/2024 e il marito - padre, da quella data, non ha più notizia nessuna di sua moglie e deve badare da solo ai loro tre figli (cfr. la denuncia di scomparsa sporta dal ricorrente presso la stazione dei Carabinieri di Silandro: doc. n. 8 di parte ricorrente); si legge nel ricorso a pag. 3: “Dalla data del 27.01.2024 ad oggi, in particolare, il SI. non ha Pt_1
pagina 5 di 11 più alcuna notizia né della dimora/domicilio attuale della moglie, né delle intenzioni di
quest'ultima in merito ad un eventuale rientro alla casa coniugale, ovvero ad un
contributo della stessa al mantenimento della famiglia”; ne segue che l'impossiblità
della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata;
sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di gravare la parte resistente dell'addebito per la separazione, in quanto risulta provato dagli atti (cfr. referto del servizio psichiatrico e attestato di malattia: documenti nn. 6 e 7 di parte ricorrente) che la IG.ra . soffre di malattie psichiatriche;
lo stesso ricorrent Parte_2 CP_2
ammette: “Nel 2019 la SI.ra è entrata in terapia presso il servizio CP_1
psichiatrico del Comprensorio sanitario di Merano, ove è stata ricoverata più volte. In
particolare, alla resistente è stato diagnosticato un 'disturbo delirante'” (ricorso, pag.
3). I fatti di cui viene accusata nel ricorso (cfr. pag. 3 dello stesso), ossia che avesse iniziato (“improvvisamente” dall'anno 2018) a trascurare i figli minorenni e che poi si fosse allontanata, ancora prima dell'allontanamento ora in atto, già tre volte dalla sua famiglia, sono con alta probabilità da ricondurre al suo stato di malattia e non a sue consapevoli scelte.
6. La valutazione di questo Tribunale concerne in primis la salvaguardia dell'“interesse
morale e materiale” della prole (cfr. art. 337ter, comma secondo, cc.). Si precisa che non stati sentiti i due minori poiché tale ascolto risulta in contrasto con l'interesse degli pagina 6 di 11 stessi (cfr. l'art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.); infatti, come riferisce il padre, “i figli non
chiedono più della DR, anzi non vogliono parlare della stessa” (verbale d'udienza del 03/03/2025), pertanto si è evitato l'ascolto per non esporre i minori allo stress traumatico di ricordare l'allontanamento della DR.
7. Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo alla IG.ra dovuta molto probabilmente alla sua malattia Controparte_1 CP_2
psichiatrica, la quale si disinteressa, in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337ter c.c., delle eIGenze di cura, istruzione e educazione della prole;
ne segue un giudizio negativo sulla idoneità educativa della IG.ra . Controparte_1 CP_2
8. Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr.
art. 337quater cc.); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente al padre;
data la scomparsa della DR, si ritiene doveroso affidare al padre anche “le decisioni di
maggiore interesse per i figli”, richiamate dall'art. 337quater, comma 3, c.c. (c.d.
affidamento super - esclusivo).
9. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei tre figli si valorizza la circostanza che soltanto la parte ricorrente si occupa dei figli tenendo in debita considerazione la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla stessa;
inoltre, si tiene conto delle attuali eIGenze dei figli e del principio di proporzionalità
previsto dall'art. 337ter cc.; con riferimento a quest'ultimo, si ha conoscenza, data la scomparsa della parte resistente, delle sole risorse economiche di parte ricorrente che pagina 7 di 11 dispone di un reddito netto mensile di € 1.700.00 e riceve come assegno unico mensilmente € 115; deve sostenere per l'affitto dell'appartamento familiare un canone mensile di € 770 e spese condominiali mensili di € 283; bisogna anche considerare che i figlio maggiorenne “fa la scuola di cameriere e lavora, guadagna circa € Persona_2
1.200,00 al mese” (verbale d'udienza del 03/03/2025). Ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a . un onere finanziario per il Controparte_1 CP_2
mantenimento ordinario mensile determinato in Euro 250,00 per ciascuno dei tre figli,
oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli. Gli
assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente dal ricorrente IG.
Parte_1
10. Le altre condizioni di separazione formalizzate della parte ricorrente (riguardanti la residenza dei figli, l'assegnazione della casa familiare e il diritto di visita) risultano ragionevoli e nell'interesse della prole.
11. In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è
comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, le spese di lite sono irripetibili, e resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente.
12. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi degli artt. 473bis.11 e 473bis.47
c.p.c.
pagina 8 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi tra nata a [...]-DIBER (ALBANIA) il 25/04/1974, Parte_1
e
. nato a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
coniugatisi in Albania il 29/12/2003 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Silandro (BZ),
rigetta
la domanda di addebito della parte ricorrente;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
pagina 9 di 11 1. I figli minori e sono affidati esclusivamente al Persona_1 Persona_2
padre che prende da solo anche le decisioni di maggiore interesse per Parte_1
gli stessi.
2. La casa familiare, sita in 39028 Silandro (BZ), Via Malaun n. 4, interno 3, è
assegnata, con tutto l'arredi ivi presente, al padre IG. dove vive Parte_1
insieme ai suoi tre figli che mantengono ivi la loro residenza anagrafica.
3. La DR IG.ra . potrà vedere i figli minori quando Controparte_1 CP_2
vorrà, previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi.
4. A carico della DR IG.ra . è stabilito un assegno di Controparte_1 CP_2
mantenimento in favore dei figli e Persona_3 Persona_1 Per_2
dell'ammontare di € 250,00 per ciascuno di essi, ossia complessivamente di €
[...]
750,00, con decorrenza dal mese di agosto 2024, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, da versarsi al padre, IG. Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ASTAT della Provincia di BO con prima rivalutazione da effettuare il mese di agosto 2025 (con base luglio 2024);
5. Al pagamento delle spese straordinarie parteciperanno entrambi i genitori in parti uguali;
la regolamentazione delle spese straordinarie segue il protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di BO.
pagina 10 di 11 6. Tutti gli assegni familiari, tra cui anche l'assegno unico, spetteranno al padre IG.
he potrà usufruire anche per intero delle detrazioni fiscali;
Parte_1
7. Il padre è autorizzato a chiedere senza il consenso della DR tutti i Parte_1
documenti identificativi per i due figli minori (tra cui passaporto e carta d'identità).
8. Dichiara le spese di lite irrepetibili;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Così deciso in BO (BZ), in Camera di ConIGlio, il 05/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andra Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisato da esclusivo a super-esclusivo all'udienza del 03/03/2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale nella persona di:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale n. 2266/2024 R.G. promossa da
nato il [...] a [...]-DIBER (ALBANIA), codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. DILITZ ERWIN JOSEF e l'avv. DILITZ C.F._1
DAVID,
- parte ricorrente -;
contro
. nata il [...] a [...], Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 11 codice fiscale: C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -.
OGGETTO
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI.
CONCLUSIONI
della parte ricorrente Parte_1
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con
addebito della separazione alla SI.ra , ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., CP_1
alle seguenti condizioni:
1) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri;
2) affidare i figli minori e al padre, e disporre che il SI. Persona_1 Persona_2 Pt_1
eserciti in via super1-esclusiva la responsabilità genitoriale su di essi per le
[...]
questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché
per le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione,
pagina 2 di 11 educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il
consenso della DR;
3) stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli minori Per_1
e avranno la loro residenza presso il padre;
[...] Persona_2
4) assegnare la casa familiare sita in 39028 Silandro (BZ), Via Malaun n. 4, condotta in
locazione, al SI. , presso cui è collocata la prole, con ogni arredo e Parte_1
corredo, in quanto rispondente all'interesse dei figli;
disporre che la resistente asporti
immediatamente i propri beni personali (vestiario, autovettura, ecc.);
5) stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, previo
accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed
extrascolastici di questi;
6) stabilire a carico della SI.ra un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli minorenni e e del figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1 Persona_2
economicamente autosufficiente fino al raggiungimento dell'indipendenza Persona_3
economica degli stessi, pari ad Euro 300,00.- (trecento//00) mensili ciascuno, per
complessivi Euro 900,00.- (novecento//00) mensili, o quella somma superiore o inferiore
ritenuta congrua nel caso di specie, da versarsi al padre, SI. , Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato
annualmente in base agli indici ASTAT della Provincia di BO;
pagina 3 di 11 7) stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese
straordinarie necessarie ovvero espressamente concordate (mediche, scolastiche ed
educative, sportive e ricreative). Per la regolamentazione delle spese straordinarie si fa
riferimento al “Protocollo d'intesa tra il Tribunale di BO, la Procura di BO, il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di BO e l'Osservatorio Nazionale sul diritto
di famiglia - Avvocati di Famiglia - Sezione di BO in materia di provvedimenti
riguardanti il mantenimento dei figli” dd. 06.09.2018.;
8) gli assegni familiari previsti a livello provinciale (“Assegno provinciale per i figli”) e
a livello nazionale (“Assegno unico”) spetteranno al SI. ; Parte_1
9) le detrazioni fiscali vengono usufruiti dal SI. al 100%; Parte_1
10) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di
legge”;
dal Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nel ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/07/2024 la parte ricorrente ha adito Parte_1
il Tribunale di BO chiedendo la separazione giudiziale;
la parte convenuta CP_1
pagina 4 di 11 . non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del CP_1 CP_2
03/03/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore non ha potuto essere esperito non essendo comparsa, neppure personalmente, la parte convenuta.
3. All'udienza del 03/03/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio in data 29/12/2003 in Albania (Bulqize), trascritto presso lo stato civile del Comune di Silandro (BZ);
- dal matrimonio sono nati i tre figli: nato in [...] il Persona_3
29.09.2004, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
2) Persona_1
nato a [...] il [...], minorenne;
3) nato a [...] Persona_2
il 02.02.2016, minorenne;
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
infatti, dagli atti e dall'interrogatorio non formale del ricorrente all'udienza del 03/03/2025 emerge che il matrimonio delle parti è fallito;
in particolare, la moglie - DR IG.ra . si era allontanata il Controparte_1 CP_2
27/01/2024 e il marito - padre, da quella data, non ha più notizia nessuna di sua moglie e deve badare da solo ai loro tre figli (cfr. la denuncia di scomparsa sporta dal ricorrente presso la stazione dei Carabinieri di Silandro: doc. n. 8 di parte ricorrente); si legge nel ricorso a pag. 3: “Dalla data del 27.01.2024 ad oggi, in particolare, il SI. non ha Pt_1
pagina 5 di 11 più alcuna notizia né della dimora/domicilio attuale della moglie, né delle intenzioni di
quest'ultima in merito ad un eventuale rientro alla casa coniugale, ovvero ad un
contributo della stessa al mantenimento della famiglia”; ne segue che l'impossiblità
della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata;
sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di gravare la parte resistente dell'addebito per la separazione, in quanto risulta provato dagli atti (cfr. referto del servizio psichiatrico e attestato di malattia: documenti nn. 6 e 7 di parte ricorrente) che la IG.ra . soffre di malattie psichiatriche;
lo stesso ricorrent Parte_2 CP_2
ammette: “Nel 2019 la SI.ra è entrata in terapia presso il servizio CP_1
psichiatrico del Comprensorio sanitario di Merano, ove è stata ricoverata più volte. In
particolare, alla resistente è stato diagnosticato un 'disturbo delirante'” (ricorso, pag.
3). I fatti di cui viene accusata nel ricorso (cfr. pag. 3 dello stesso), ossia che avesse iniziato (“improvvisamente” dall'anno 2018) a trascurare i figli minorenni e che poi si fosse allontanata, ancora prima dell'allontanamento ora in atto, già tre volte dalla sua famiglia, sono con alta probabilità da ricondurre al suo stato di malattia e non a sue consapevoli scelte.
6. La valutazione di questo Tribunale concerne in primis la salvaguardia dell'“interesse
morale e materiale” della prole (cfr. art. 337ter, comma secondo, cc.). Si precisa che non stati sentiti i due minori poiché tale ascolto risulta in contrasto con l'interesse degli pagina 6 di 11 stessi (cfr. l'art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.); infatti, come riferisce il padre, “i figli non
chiedono più della DR, anzi non vogliono parlare della stessa” (verbale d'udienza del 03/03/2025), pertanto si è evitato l'ascolto per non esporre i minori allo stress traumatico di ricordare l'allontanamento della DR.
7. Dal quadro processuale emerge una grave carenza educativa in capo alla IG.ra dovuta molto probabilmente alla sua malattia Controparte_1 CP_2
psichiatrica, la quale si disinteressa, in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 337ter c.c., delle eIGenze di cura, istruzione e educazione della prole;
ne segue un giudizio negativo sulla idoneità educativa della IG.ra . Controparte_1 CP_2
8. Sussistono, dunque, i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo esso per i motivi di cui sopra contrario all'interesse dei minori (cfr.
art. 337quater cc.); i figli vanno pertanto affidati esclusivamente al padre;
data la scomparsa della DR, si ritiene doveroso affidare al padre anche “le decisioni di
maggiore interesse per i figli”, richiamate dall'art. 337quater, comma 3, c.c. (c.d.
affidamento super - esclusivo).
9. Con riferimento al contributo per il mantenimento dei tre figli si valorizza la circostanza che soltanto la parte ricorrente si occupa dei figli tenendo in debita considerazione la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla stessa;
inoltre, si tiene conto delle attuali eIGenze dei figli e del principio di proporzionalità
previsto dall'art. 337ter cc.; con riferimento a quest'ultimo, si ha conoscenza, data la scomparsa della parte resistente, delle sole risorse economiche di parte ricorrente che pagina 7 di 11 dispone di un reddito netto mensile di € 1.700.00 e riceve come assegno unico mensilmente € 115; deve sostenere per l'affitto dell'appartamento familiare un canone mensile di € 770 e spese condominiali mensili di € 283; bisogna anche considerare che i figlio maggiorenne “fa la scuola di cameriere e lavora, guadagna circa € Persona_2
1.200,00 al mese” (verbale d'udienza del 03/03/2025). Ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a . un onere finanziario per il Controparte_1 CP_2
mantenimento ordinario mensile determinato in Euro 250,00 per ciascuno dei tre figli,
oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli. Gli
assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatte valere esclusivamente dal ricorrente IG.
Parte_1
10. Le altre condizioni di separazione formalizzate della parte ricorrente (riguardanti la residenza dei figli, l'assegnazione della casa familiare e il diritto di visita) risultano ragionevoli e nell'interesse della prole.
11. In punto spese di lite si osserva che in considerazione della natura necessaria del presente procedimento e del fatto che la parte convenuta non costituendosi non si è
comunque opposta alla richiesta di parte ricorrente, nessuna delle parti può essere considerata soccombente;
pertanto, le spese di lite sono irripetibili, e resteranno pertanto a carico della stessa parte ricorrente.
12. La competenza del Tribunale adito sussiste ai sensi degli artt. 473bis.11 e 473bis.47
c.p.c.
pagina 8 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di ConIGlio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss. cc., 337bis ss. cc., 473bis. ss. c.p.c. e ritenuta la propria competenza
pronuncia
la giudiziale separazione dei coniugi tra nata a [...]-DIBER (ALBANIA) il 25/04/1974, Parte_1
e
. nato a [...] il [...], Controparte_1 CP_2
coniugatisi in Albania il 29/12/2003 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Silandro (BZ),
rigetta
la domanda di addebito della parte ricorrente;
dispone
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
pagina 9 di 11 1. I figli minori e sono affidati esclusivamente al Persona_1 Persona_2
padre che prende da solo anche le decisioni di maggiore interesse per Parte_1
gli stessi.
2. La casa familiare, sita in 39028 Silandro (BZ), Via Malaun n. 4, interno 3, è
assegnata, con tutto l'arredi ivi presente, al padre IG. dove vive Parte_1
insieme ai suoi tre figli che mantengono ivi la loro residenza anagrafica.
3. La DR IG.ra . potrà vedere i figli minori quando Controparte_1 CP_2
vorrà, previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi.
4. A carico della DR IG.ra . è stabilito un assegno di Controparte_1 CP_2
mantenimento in favore dei figli e Persona_3 Persona_1 Per_2
dell'ammontare di € 250,00 per ciascuno di essi, ossia complessivamente di €
[...]
750,00, con decorrenza dal mese di agosto 2024, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, da versarsi al padre, IG. Parte_1
anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ASTAT della Provincia di BO con prima rivalutazione da effettuare il mese di agosto 2025 (con base luglio 2024);
5. Al pagamento delle spese straordinarie parteciperanno entrambi i genitori in parti uguali;
la regolamentazione delle spese straordinarie segue il protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di BO.
pagina 10 di 11 6. Tutti gli assegni familiari, tra cui anche l'assegno unico, spetteranno al padre IG.
he potrà usufruire anche per intero delle detrazioni fiscali;
Parte_1
7. Il padre è autorizzato a chiedere senza il consenso della DR tutti i Parte_1
documenti identificativi per i due figli minori (tra cui passaporto e carta d'identità).
8. Dichiara le spese di lite irrepetibili;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge.
Così deciso in BO (BZ), in Camera di ConIGlio, il 05/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andra Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisato da esclusivo a super-esclusivo all'udienza del 03/03/2025.