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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione V Civile
Sezione Specializzata in Materie di Impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 994/2022 promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Speranza, Guido Cravetto e Marco Di Lorenzo - come da procura in atti
- appellante -
Contro
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Moncalvo e Luigi Nuzzo, - come da procura in atti
- appellata e appellante incidentale –
Nonché contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Venturello e Alberto Controparte_2
Bottarini - come da procura in atti
- appellato e appellante incidentale pagina 1 di 7 Oggetto: Concorrenza sleale
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale. In atto di Appello: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via preliminare Visto l'art. 283
c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, anche l'art. 351, comma 2, c.p.c. e, in questo caso, con comparizione delle parti in camera di consiglio, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della Sentenza. Nel merito Annullare integralmente la sentenza di primo grado e mandare esente da ogni responsabilità per le suesposte Controparte_3 ragioni. In via istruttoria Si ripropongono le istanze istruttorie del primo grado: «in via istruttoria, ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alle pagine 14-16, paragrafo
«istanze istruttorie punti 28 (lettere da a) a d)) e 29 (lettere da e) a j)), della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 29 settembre 2020, nonché ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alla pagina 24, paragrafo «istanze istruttorie in prova contraria»
(lettere da a) a c)), della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 19 ottobre 2020»
(cfr. conclusioni innanzi al Tribunale). Con vittoria di spese oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per , appellato e appellante incidentale: “Voglia codesta Corte di Parte_2
Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO
Riformare la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia d'Impresa,
n. 2550/2022, pubblicata in data 9 giugno 2022, a definizione del procedimento civile
R.G. n. 14405/2019, con riferimento ai capi e relative parti sopra indicati, per le ragioni esposte. Di conseguenza, rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di CP_1 primo grado R.G. n. 14405/2019 nei confronti del Signor IN OGNI CASO Con CP_2 vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio di merito, inclusa la fase di esecuzione degli obblighi di restituzione e distruzione e del precedente giudizio cautelare.”
Per appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello di Torino, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, così giudicare: - respingere integralmente gli avversari appelli, e tutti i motivi di appello ex adverso formulati, anche in via incidentale, avverso la Sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, impugnata nel presente giudizio, siccome inammissibili, e comunque infondati, per tutte le ragioni pagina 2 di 7 esposte;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande, eccezioni, deduzioni, allegazioni e/o istanze avversarie, siccome inammissibili, e comunque infondate, per tutte le ragioni esposte;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla con il Controparte_1 presente atto, e comunque dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1 nel presente giudizio, in parziale riforma della Sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, condannare, in ogni caso, i convenuti e Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e/o
[...] alternativa e/o concorrente e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni, anche patrimoniali e/o non patrimoniali e/o morali, comunque derivanti a dalle violazioni, e/o comunque da tutti i fatti, atti e/o condotte per cui Controparte_1
è causa, danni che si indicano in un importo non inferiore a complessivi euro
7.197.589,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di appello, anche in via di valutazione equitativa ex art. 2056, 1226 cod. civ., in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi da risarcire, dal dovuto, sino al saldo effettivo. - In ogni caso, in accoglimento delle conclusioni già formulate da nel precedente grado: - accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità del signor e della società per Parte_2 Parte_1 violazione degli artt. 98 e 99 C.p.i. e/o ai sensi degli artt. 2598 e ss. cod. civ., e/o dell'art. 2598 n. 3) cod. civ., e/o ai sensi degli artt. 1, 12 e ss., 64 bis, l. aut., e/o ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e/o comunque per ogni altro titolo, causa e/o ragione dedotti, in relazione a tutti i fatti, atti, condotte e/o violazioni dedotti nel presente giudizio;
- condannare, in ogni caso, i convenuti e Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni, anche patrimoniali e/o non patrimoniali e/o morali, comunque derivanti a
[...] dalle violazioni, e/o comunque da tutti i fatti, atti e/o condotte per cui è CP_1 causa, danni che si indicano in un importo non inferiore a complessivi euro 7.197.589,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
Tribunale, anche in via di valutazione equitativa ex art. 2056, 1226 cod. civ., in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi da risarcire, dal dovuto, sino al saldo effettivo;
- inibire, in ogni caso, ai convenuti, qualsiasi forma di utilizzo e/o sfruttamento e/o divulgazione dei files sottratti e/o comunque di qualsiasi notizia, dato, informazione, materiale, documento, Know-How aziendale e/o programma, anche di pagina 3 di 7 carattere tecnico e/o commerciale, segreti, di e/o, comunque, in Controparte_1 qualsiasi modo attinenti alla società attrice e/o all'attività di quest'ultima, nonché del programma per elaboratore denominato “TintWise” di proprietà della società attrice;
- inibire alla e a il compimento di ulteriori atti di Parte_1 Parte_2 concorrenza sleale nei confronti di - inibire ai convenuti Controparte_1 Pt_2
e qualsiasi contatto con la clientela di cui all'elenco prodotto
[...] Parte_1 quale doc. 27 di parte attrice, finalizzato all'acquisizione della clientela indicata, per la fornitura di prodotti e/o servizi da parte della per un periodo non Parte_1 inferiore a due anni dalla pubblicazione della sentenza;
- fissare una penale di euro
100.000 (centomila), per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'emananda sentenza, nonché una ulteriore penale di euro 10.000 (diecimila), per ogni giorno di ritardo dei convenuti nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
- sempre in ogni caso, ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, in caratteri doppi del normale, a cura di e a spese dei convenuti e Controparte_1 Parte_2 [...]
per almeno due volte non consecutive, sui quotidiani “Il Corriere della Parte_1
Sera”, “La Repubblica”, “ Ore”, nonché per almeno 30 giorni consecutivi sulla CP_4 home page del sito della società convenuta - ordinare ai convenuti Parte_1
e di restituire alla in persona del Parte_2 Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, qualsiasi notizia, dato, informazione, materiale, documento, Know-How aziendale e/o programma, anche di carattere tecnico e/o commerciale, di proprietà della e/o, comunque, in qualsiasi modo Controparte_1 attinente alla società attrice e/o all'attività di quest'ultima, il programma per elaboratore denominato “TintWise”, di proprietà della società attrice, ordinando altresì ai convenuti di procedere alla distruzione di ogni copia, riproduzione, registrazione, in formato materiale e/o elettronico degli stessi, in loro possesso e/o comunque nella loro disponibilità, dando evidenza documentale alla società attrice delle operazioni compiute;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande e istanze avversarie, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
condannare in ogni caso e il signor alla integrale rifusione dei compensi Parte_1 Parte_2 professionali e delle spese legali e processuali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali.[…]”
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, sezione Specializzata Imprese, la società
e il Sig. , lamentando la commissione da Parte_1 Parte_2 parte dei convenuti di atti di concorrenza sleale, storno di clientela e violazione dei diritti sul proprio software, nonché la sottrazione e utilizzo illecito di informazioni aziendali riservate, instando per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, per l'inibitoria dell'ulteriore utilizzo delle informazioni sottratte e per la pubblicazione della sentenza, oltre che per la restituzione e distruzione del materiale illecitamente acquisito.
2. Si erano tempestivamente costituiti i convenuti, con due distinte comparse, instando per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto essendo le condotte loro ascritte prive di rilevanza ed essendo insussistenti i requisiti di segretezza ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. per le informazioni oggetto di causa.
3. Con la sentenza n. 2550/2022 emessa in data 6 maggio 2022 e pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha parzialmente accolto le domande di accertando il compimento Controparte_1 da parte di e del Sig. di condotte costituenti Parte_1 Parte_2 violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., degli artt. 1, 12 e ss., 64 bis LdA, nonché di atti di concorrenza sleale, condannandoli al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 188.872,68 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con ulteriori condanne inibitorie.
4. ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma ed insistendo per il rigetto delle domande di in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto chiedendo altresì, previa sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., di essere mandata esente da ogni responsabilità per le ragioni esposte in atto.
5. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e appello Parte_2 incidentale con quattro motivi di gravame relativi a: l'assenza di segreti commerciali tutelabili;
l'assenza di violazione del software in contestazione;
la carenza probatoria da parte di per assenza di nesso di causalità e CP_1
pagina 5 di 7 impossibilità di liquidazione equitativa;
l'errata quantificazione in via equitativa del danno operata in primo grado.
6. Anche si è costituita nel presente giudizio di appello, formulando Controparte_1
a sua volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno, ritenendo l'importo liquidato significativamente inferiore al danno effettivo subito.
7. In esito alla prima udienza di comparizione parti, questa Corte ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2023.
8. Alla suddetta udienza, fissata per trattazione scritta, i legali dell'appellante principale hanno depositato una nota con cui hanno Parte_1 comunicato l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società da loro rappresentata, avvenuta in data 16.03.2023 e depositando la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Milano;
la Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
9. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
10 Non vi è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione V civile Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata in materia di Imprese, emessa il 6 maggio 2022 e pubblicata il 9 giugno 2022, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e di ogni contraria istanza disattesa. Controparte_2
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c. pagina 6 di 7 Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 18 settembre
2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione V Civile
Sezione Specializzata in Materie di Impresa
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 994/2022 promosso da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Speranza, Guido Cravetto e Marco Di Lorenzo - come da procura in atti
- appellante -
Contro
(“ ”), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Moncalvo e Luigi Nuzzo, - come da procura in atti
- appellata e appellante incidentale –
Nonché contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Venturello e Alberto Controparte_2
Bottarini - come da procura in atti
- appellato e appellante incidentale pagina 1 di 7 Oggetto: Concorrenza sleale
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale. In atto di Appello: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione In via preliminare Visto l'art. 283
c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, anche l'art. 351, comma 2, c.p.c. e, in questo caso, con comparizione delle parti in camera di consiglio, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della Sentenza. Nel merito Annullare integralmente la sentenza di primo grado e mandare esente da ogni responsabilità per le suesposte Controparte_3 ragioni. In via istruttoria Si ripropongono le istanze istruttorie del primo grado: «in via istruttoria, ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alle pagine 14-16, paragrafo
«istanze istruttorie punti 28 (lettere da a) a d)) e 29 (lettere da e) a j)), della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 29 settembre 2020, nonché ammettersi le istanze di prova testimoniale di cui alla pagina 24, paragrafo «istanze istruttorie in prova contraria»
(lettere da a) a c)), della memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 19 ottobre 2020»
(cfr. conclusioni innanzi al Tribunale). Con vittoria di spese oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per , appellato e appellante incidentale: “Voglia codesta Corte di Parte_2
Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, NEL MERITO
Riformare la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia d'Impresa,
n. 2550/2022, pubblicata in data 9 giugno 2022, a definizione del procedimento civile
R.G. n. 14405/2019, con riferimento ai capi e relative parti sopra indicati, per le ragioni esposte. Di conseguenza, rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di CP_1 primo grado R.G. n. 14405/2019 nei confronti del Signor IN OGNI CASO Con CP_2 vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio di merito, inclusa la fase di esecuzione degli obblighi di restituzione e distruzione e del precedente giudizio cautelare.”
Per appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello di Torino, disattesa ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, così giudicare: - respingere integralmente gli avversari appelli, e tutti i motivi di appello ex adverso formulati, anche in via incidentale, avverso la Sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, impugnata nel presente giudizio, siccome inammissibili, e comunque infondati, per tutte le ragioni pagina 2 di 7 esposte;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande, eccezioni, deduzioni, allegazioni e/o istanze avversarie, siccome inammissibili, e comunque infondate, per tutte le ragioni esposte;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla con il Controparte_1 presente atto, e comunque dei motivi di appello incidentale proposti da Controparte_1 nel presente giudizio, in parziale riforma della Sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per i motivi e le ragioni esposte nel presente atto, condannare, in ogni caso, i convenuti e Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e/o
[...] alternativa e/o concorrente e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni, anche patrimoniali e/o non patrimoniali e/o morali, comunque derivanti a dalle violazioni, e/o comunque da tutti i fatti, atti e/o condotte per cui Controparte_1
è causa, danni che si indicano in un importo non inferiore a complessivi euro
7.197.589,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte di appello, anche in via di valutazione equitativa ex art. 2056, 1226 cod. civ., in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi da risarcire, dal dovuto, sino al saldo effettivo. - In ogni caso, in accoglimento delle conclusioni già formulate da nel precedente grado: - accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità del signor e della società per Parte_2 Parte_1 violazione degli artt. 98 e 99 C.p.i. e/o ai sensi degli artt. 2598 e ss. cod. civ., e/o dell'art. 2598 n. 3) cod. civ., e/o ai sensi degli artt. 1, 12 e ss., 64 bis, l. aut., e/o ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e/o comunque per ogni altro titolo, causa e/o ragione dedotti, in relazione a tutti i fatti, atti, condotte e/o violazioni dedotti nel presente giudizio;
- condannare, in ogni caso, i convenuti e Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e/o alternativa e/o concorrente e/o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento integrale di tutti i danni, anche patrimoniali e/o non patrimoniali e/o morali, comunque derivanti a
[...] dalle violazioni, e/o comunque da tutti i fatti, atti e/o condotte per cui è CP_1 causa, danni che si indicano in un importo non inferiore a complessivi euro 7.197.589,00, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
Tribunale, anche in via di valutazione equitativa ex art. 2056, 1226 cod. civ., in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi da risarcire, dal dovuto, sino al saldo effettivo;
- inibire, in ogni caso, ai convenuti, qualsiasi forma di utilizzo e/o sfruttamento e/o divulgazione dei files sottratti e/o comunque di qualsiasi notizia, dato, informazione, materiale, documento, Know-How aziendale e/o programma, anche di pagina 3 di 7 carattere tecnico e/o commerciale, segreti, di e/o, comunque, in Controparte_1 qualsiasi modo attinenti alla società attrice e/o all'attività di quest'ultima, nonché del programma per elaboratore denominato “TintWise” di proprietà della società attrice;
- inibire alla e a il compimento di ulteriori atti di Parte_1 Parte_2 concorrenza sleale nei confronti di - inibire ai convenuti Controparte_1 Pt_2
e qualsiasi contatto con la clientela di cui all'elenco prodotto
[...] Parte_1 quale doc. 27 di parte attrice, finalizzato all'acquisizione della clientela indicata, per la fornitura di prodotti e/o servizi da parte della per un periodo non Parte_1 inferiore a due anni dalla pubblicazione della sentenza;
- fissare una penale di euro
100.000 (centomila), per ogni violazione e/o inosservanza successiva all'emananda sentenza, nonché una ulteriore penale di euro 10.000 (diecimila), per ogni giorno di ritardo dei convenuti nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
- sempre in ogni caso, ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, in caratteri doppi del normale, a cura di e a spese dei convenuti e Controparte_1 Parte_2 [...]
per almeno due volte non consecutive, sui quotidiani “Il Corriere della Parte_1
Sera”, “La Repubblica”, “ Ore”, nonché per almeno 30 giorni consecutivi sulla CP_4 home page del sito della società convenuta - ordinare ai convenuti Parte_1
e di restituire alla in persona del Parte_2 Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, qualsiasi notizia, dato, informazione, materiale, documento, Know-How aziendale e/o programma, anche di carattere tecnico e/o commerciale, di proprietà della e/o, comunque, in qualsiasi modo Controparte_1 attinente alla società attrice e/o all'attività di quest'ultima, il programma per elaboratore denominato “TintWise”, di proprietà della società attrice, ordinando altresì ai convenuti di procedere alla distruzione di ogni copia, riproduzione, registrazione, in formato materiale e/o elettronico degli stessi, in loro possesso e/o comunque nella loro disponibilità, dando evidenza documentale alla società attrice delle operazioni compiute;
- respingere, in ogni caso, tutte le domande e istanze avversarie, in quanto inammissibili e/o comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte;
condannare in ogni caso e il signor alla integrale rifusione dei compensi Parte_1 Parte_2 professionali e delle spese legali e processuali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali.[…]”
FATTO E DIRITTO
pagina 4 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva citato in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, sezione Specializzata Imprese, la società
e il Sig. , lamentando la commissione da Parte_1 Parte_2 parte dei convenuti di atti di concorrenza sleale, storno di clientela e violazione dei diritti sul proprio software, nonché la sottrazione e utilizzo illecito di informazioni aziendali riservate, instando per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, per l'inibitoria dell'ulteriore utilizzo delle informazioni sottratte e per la pubblicazione della sentenza, oltre che per la restituzione e distruzione del materiale illecitamente acquisito.
2. Si erano tempestivamente costituiti i convenuti, con due distinte comparse, instando per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto essendo le condotte loro ascritte prive di rilevanza ed essendo insussistenti i requisiti di segretezza ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. per le informazioni oggetto di causa.
3. Con la sentenza n. 2550/2022 emessa in data 6 maggio 2022 e pubblicata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Imprese, ha parzialmente accolto le domande di accertando il compimento Controparte_1 da parte di e del Sig. di condotte costituenti Parte_1 Parte_2 violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., degli artt. 1, 12 e ss., 64 bis LdA, nonché di atti di concorrenza sleale, condannandoli al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 188.872,68 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con ulteriori condanne inibitorie.
4. ha interposto appello avverso la suddetta sentenza, Parte_1 chiedendone la riforma ed insistendo per il rigetto delle domande di in quanto CP_1 infondate in fatto e in diritto chiedendo altresì, previa sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c., di essere mandata esente da ogni responsabilità per le ragioni esposte in atto.
5. si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e appello Parte_2 incidentale con quattro motivi di gravame relativi a: l'assenza di segreti commerciali tutelabili;
l'assenza di violazione del software in contestazione;
la carenza probatoria da parte di per assenza di nesso di causalità e CP_1
pagina 5 di 7 impossibilità di liquidazione equitativa;
l'errata quantificazione in via equitativa del danno operata in primo grado.
6. Anche si è costituita nel presente giudizio di appello, formulando Controparte_1
a sua volta appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado sulla quantificazione del danno, ritenendo l'importo liquidato significativamente inferiore al danno effettivo subito.
7. In esito alla prima udienza di comparizione parti, questa Corte ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.06.2023.
8. Alla suddetta udienza, fissata per trattazione scritta, i legali dell'appellante principale hanno depositato una nota con cui hanno Parte_1 comunicato l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società da loro rappresentata, avvenuta in data 16.03.2023 e depositando la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Milano;
la Corte, presone atto, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
9. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c., operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali.
10 Non vi è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione V civile Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t, avverso la sentenza n. 2550/2022 del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata in materia di Imprese, emessa il 6 maggio 2022 e pubblicata il 9 giugno 2022, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e di ogni contraria istanza disattesa. Controparte_2
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c. pagina 6 di 7 Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello del 18 settembre
2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7