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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 152/2022
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 152/2022 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Assunta Parte_1 C.F._1
Pellegrino (C.F.: ) pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(CF: ),rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Controparte_1 C.F._3
Battaglia (CF: )pec: C.F._4 Email_2
Appellato
OGGETTO: rimborso spese straordinarie per mantenimento figli - appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 157/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 3 febbraio 2022 e notificata il 4 febbraio 2022, resa a definizione del proc. n. 1935/2019 R.G.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ntroduceva procedimento sommario di cognizione Parte_1 al fine di vedersi rifondere da il 60% delle spese sostenute per il mantenimento del Controparte_1 figlio pari € 3.533,14, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero la somma Persona_1
1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con vittoria delle spese legali da distrarsi al procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver sostenuto, in favore del figlio spese Persona_1 straordinarie non subordinate alla necessità di un accordo preventivo con l'altro genitore, cioè spese mediche non coperte dal SSN, spese per tasse scolastiche e libri scolastici per un totale di € 5.888,57.
Rappresentava che il resistente era tenuto a rifondere tali spese in virtù della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 242/2014, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12.09.1992 con che aveva posto a carico di quest'ultimo Controparte_1
l'obbligo di mantenimento in favore dei figli e la partecipazione al 60% delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, universitarie e sportive, prevedendo la necessità di un accordo preventivo solo per le spese ricreative;
che tale provvedimento era stato poi parzialmente modificato dalla sentenza n. 22/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva rimodulato la misura del mantenimento dei figli, e , e aveva ridotto al 50% la partecipazione del PE Per_1 CP_1
alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli. Il provvedimento di secondo
[...] grado aveva previsto anche che, in caso di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria della figlia , il avrebbe dovuto versare un tetto rappresentato PE CP_1 dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso un'università pubblica.
Si costituiva contestando le domande della e chiedendo: Controparte_1 _1
- in via preliminare la sospensione della causa sino alla definizione del procedimento di revisione delle condizioni economiche di mantenimento iscritto al n. 445/2018 R.G. del Tribunale di
Reggio Calabria;
- nel merito, rigettare integralmente l'azionata domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- in via estremamente subordinata, ridurre il quantum debeatur, nella misura ritenuta come dovuta di giustizia.
Il resistente evidenziava che le spese oggetto del giudizio non erano rimborsabili, perché non annoverabili fra quelle straordinarie e per questo già comprese nell'assegno ordinario di mantenimento. Concludeva chiedendo la vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 3 febbraio 2022 con cui Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente le domande della ricorrente e condannava al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 520,68, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
con compensazione integrale delle spese di lite.
2 Il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la richiesta della ricorrente con riferimento alle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività sportiva, ammontanti a € 1.041,35, ponendo a carico del resistente la quota del 50%, stante la modifica delle condizioni economiche del mantenimento stabilita con decreto del Tribunale di Reggio Calabria il 22 ottobre 2020, in relazione ad un giudizio instaurato precedentemente alla domanda della mentre non ha ritenuto meritevole di _1 accoglimento la pretesa relativa le spese riguardanti l'iscrizione alla scuola privata (ivi comprese quelle per le tasse scolastiche ordinarie), “in quanto si tratta di spese straordinarie non obbligatorie, per le quali sarebbe necessaria una scelta concordata dei coniugi, che non risulta agli atti (anzi, dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Reggio, sembra che il padre si sia espressamente opposto a tale scelta unilaterale della SI.ra . Né, d'altro canto, quest'ultima ha allegato _1 particolari esigenze proprie o del figlio che imponessero (o, quanto meno, consigliassero) l'iscrizione del figlio in un istituto privato.”
Con atto di citazione in appello, notificato il 7/03/2022e iscritto a ruolo il 17/03/2022, _1 ha impugnato l'ordinanza, notificata il 4 febbraio 2022, per i seguenti motivi:
[...]
1) errata valutazione della prova: secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe giunto a una decisione arbitraria e svincolata da ogni criterio di ragionevolezza e coerenza, perché non avrebbe tenuto conto della sentenza n.22/2014 della Corte di Appello di
Reggio Calabria che prevedeva che,“per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”.
Inoltre, muovendo dal presupposto che le spese ritenute in sentenza rimborsabili sarebbero state sostenute da ella effettuate in epoca antecedente alla modifica delle condizioni economiche di mantenimento, la censurava anche la parte del provvedimentoin cui veniva disposto a carico _1 del resistente il rimborso delle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività sportiva solo per la quota del 50% anziché del 60%, come invece sancito dalla sentenza n. 22/2014 della Corte
d'Appello di Reggio Calabria.
2) incoerenza, incertezza insufficiente motivazione della sentenza rispetto alla complessità della vicenda: il giudice di primo grado avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva del materiale probatorio, mentre in realtà l'iter logico-giuridico da lui seguito risulterebbe fortemente compresso dal suo potere discrezionale ed arbitrario.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti rappresentati in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare nella parte impugnata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 157/2022 emessa dal giudice del
3 tribunale di Reggio Calabria dott. Giuseppe Maria Orlando il 3 febbraio 2022 notificata il 4 febbraio
2022;Condannare il SI. a rifondere alla SI.ra il 60% delle spese Controparte_1 Parte_1 sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio Per l'effetto, condannare Persona_1 il SI. a corrispondere alla SI.ra , a tale titolo, la somma di € Controparte_1 Parte_1
3.533,14, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta si è costituito il 15/09/2022 , che chiedeva accertarsi Controparte_1 in via preliminarel'inammissibilità dell'appello per violazione del precetto normativo di cui all'art. 342 c.p.c.,difettando l'atto introduttivo del requisito della specificità dei motivi di gravame e, nel merito, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico l'appellato rilevava che la decisione del Tribunale fosse ineccepibile poiché il giudicante aveva correttamente osservato come la ricorrente non aveva fornito alcun elemento utile a suffragare la necessità di iscrivere il minore presso un istituto scolastico privato in luogo di una scuola pubblica. Inoltre, “l'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure appare poi ineccepibile anche in ordine alla scelta di riparametrare l'entità economica delle spese giudicate invece come rimborsabili, attribuendo efficacia ex tunc, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di nuovo corso, alle previsioni di cui al decreto n. cronologico 2184/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria che ha revisionato le originarie condizioni sul divorzio. Il giudizio che ha riparametrato nella misura del 50% le spese straordinarie imputabili a ciascun genitore ha infatti preceduto cronologicamente la vertenza sottoposta al vaglio del giudice di prime cure e, pertanto, gli effetti dell'intervenuta revisione potevano e certamente dovevano investire il petitum per come correttamente stabilito sull'ordinanza impugnata”.
All'udienza del 19.12.2024 entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni e chiesto la concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, di cui nessuna delle parti profittava
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione formulata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c..
L'atto di appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., poiché dalla sua disamina si evince quali siano le criticità riscontrate e le parti della sentenza oggetto di contestazione, pertanto, non potrà
4 prospettarsi una carenza di specificità e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisiopriorisinstantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appellante lamenta, con i due motivi già sintetizzati, e peraltro piuttosto Parte_1 genericamente formulati, che qui si richiamano:
1) errata valutazione della prova;
2) incoerenza, incertezza insufficiente motivazione della sentenza rispetto alla complessità della vicenda.
I
È infondato il primo motivo di appello.
L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui non sono state riconosciute come spese rimborsabili quelle sostenute dalla per l'iscrizione alla scuola privata del figlio _1
, sul presupposto che sarebbe trattato “…di spese straordinarie non obbligatorie, per Persona_1 le quali sarebbe necessaria una scelta concordata dei coniugi, che non risulta agli atti (anzi, dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Reggio, sembra che il padre si sia espressamente opposto a tale scelta unilaterale della SI.ra . Né, d'altro canto, quest'ultima ha allegato _1 particolari esigenze proprie o del figlio che imponessero (o, quanto meno, consigliassero) l'iscrizione del figlio in un istituto privato”.
Inoltre, l'appellante asserisce che il giudice non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 22/2014, con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria stabiliva che “per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”.
La sentenza gravata è corretta e non va riformata, poiché le argomentazioni addotte dal primo giudice sono prive di errori e di vizi.
5 È infatti corretto nella specie inquadrare tra le spese straordinarie non obbligatorie quelle relative all'iscrizione del figlio presso una scuola privata.
Ciò avrebbe richiesto una scelta concordata fra i coniugi, mentre nella specie è emerso che il padre avesse espresso un preventivo dissenso, , e che l'Arcuri non ha neppure allegato, né provato alcun elemento che permettesse di valutare l'utilità e rispondenza all'interesse del figlio di tale scelta , limitandosi a ritenere dovuta la quota della somma spesa.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente considerato che “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente
e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate
a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).” ( Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023)
Il Tribunale ha puntualmente motivato anche sulla mancanza di ogni allegazione della madre che legittimasse l'esborso per particolari esigenze proprie o del figlio. Mancanza che non consente di valutare l'esigenza del caso concreto.
A ciò si aggiunga, per altro verso, che il ha espressamente invocato il protocollo per i CP_1 procedimenti in materia di famiglia elaborato dal Tribunale civile di Reggio Calabria, il cui art.
10 espressamente annovera tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le iscrizioni e le rette di scuole private. A tal riguardo il giudice di primo grado ha giustamente rilevato che non risultava agli atti il consenso del padre a questa scelta unilaterale della madre, e che pertanto non era tenuto il a rifondere alla questa voce di spesa. CP_1 _1
È errato il presupposto da cui muove l'appellante, ovvero che il Tribunale non abbia considerato quanto contenuto nella sentenza n. 22/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che prevedeva,
“per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse
6 di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”. Tale statuizione faceva riferimento alle spese di istruzione universitaria della figlia e non del figlio PE
(che all'epoca non frequentava neppure l'università). Per_1
Nella fattispecie concreta oggetto di contestazione eranole spese sostenute dalla per _1
l'iscrizione e le rette a scuola privata (non per università pubblica o privata) del figlio (non Per_1 per ). Dunque, è condivisibile la decisione del primo giudice anche sotto tale aspetto. PE
L'appellante contesta poi la sentenza nella parte in cui il Tribunale disponeva a carico del resistente il rimborso per il 50% delle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività, in virtù della modifica delle condizioni economiche del mantenimento intervenuta con decreto del Tribunale di
Reggio Calabria n. 2184/2020 del 22/10/2020, che ha riparametrato l'assegno di mantenimento in favore della figlia (fissato in € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) e nei Persona_3 confronti del figlio (fissato in € 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie). Persona_1
Secondo la il giudice di primo grado avrebbe dovuto invece condannare il a _1 CP_1 rifondere tali spese nella misura del 60%, ciò in quanto queste erano state effettuate in epoca antecedente alla revisione delle condizionieconomiche di mantenimento.
È pacifico in giurisprudenza che gli effetti della modifica della decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio decorrono dalla data della domanda di modificazione.
Il diritto a percepire il mantenimento rimane efficace sino a quando non interviene la modifica di tale provvedimento e dunque la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (cfr. Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n.
10974/2023).
Perciò, il giudice di prime cure ha correttamente previsto che il è tenuto alla CP_1 corresponsione delle spese straordinarie (ritenute legittime) nella misura del 50%, così come stabilito dal decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 2184/2020 del 22/10/2020, che si applica certamente al procedimento di primo grado relativo alla domanda di rimborso delle spese straordinarie e introdotto il 10 maggio 2019, in quanto gli effetti della decisione giurisdizionale di modificadel mantenimento decorrono dalla domanda di revisione proposta nell'anno 2018.
II
È infondato il secondo motivo di appello.
È priva di fondamento la doglianzadel difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., e
132 c.p.c., in quanto secondo l'appellante “il giudice avrebbe dovuto compiere una valutazione
7 complessiva del materiale probatorio mentre in realtà l'iter logico-giuridico seguito dal Giudicante risulta fortemente compresso dal potere discrezionale ed arbitrario dello stesso”.
La motivazione del giudice di prime cure, seppur sintetica, è coerente, chiara e tiene conto delle allegazioni delle parti, dei fatti storici oggetto di contestazione e dei loro mutamenti giuridici.Dalla sua analisi è infatti ben comprensibile quale sia stato l'iter logico seguito dal giudicante per raggiungere il suo convincimento basato su criteri pacifici in giurisprudenza e non su determinazioni arbitrarie e discrezionali come censurato dalla _1
In virtù del divieto di reformatio in peius, e non avendo l'appellato proposto impugnazione incidentale, non è possibile valutare le singole voci di spese ritenute legittime dal giudice di primo grado , nonostante che a mente dell'art. 10 del protocollo in materia di diritto di famiglia elaborato dal Tribunale di Reggio Calabria, anche il rimborso delle spese sportive e di quelle medico sanitarie non effettuate tramite SSN, sarebbero spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.
III
La totale infondatezza dell'appello impone la condanna dell'appellante alle Parte_1 spese di lite del presente grado, che devono liquidarsi, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e in relazione al valore della causa di appello, ovvero della somma richiesta di euro 3.533,14 (rientrante nello scaglione compreso tra € 1.101 a € 5.200).
Tenendo conto dei parametri minimi, della bassa complessità della controversia, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 1.458,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: €
268,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00, Fase decisionale, valore minimo: euro 426,00), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge. Spese distratte in favore dell'avv. Antonino Battaglia che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2022, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ,nei confronti di (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 157/2022 emessa dal Tribunale C.F._3 di Reggio Calabria il 3 febbraio 2022 e notificata il 4 febbraio 2022, nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 152/2022così provvede:
- Rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
8 - Condanna l'appellante (C.F.: ,alle spese di lite Parte_1 C.F._1 del presente grado, che ai sensi del D.N. 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano per euro
1.458,00 in favore di (CF: ),oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 C.F._3 forfetarie come per legge;
- Spese distratte in favore dell'avv.Antonino Battaglia ex art 93 cpc;
- A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
9
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. SAPONE NATALINO Consigliere dott.ssa RENDE FEDERICA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 152/2022 vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Assunta Parte_1 C.F._1
Pellegrino (C.F.: ) pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
(CF: ),rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Controparte_1 C.F._3
Battaglia (CF: )pec: C.F._4 Email_2
Appellato
OGGETTO: rimborso spese straordinarie per mantenimento figli - appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 157/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 3 febbraio 2022 e notificata il 4 febbraio 2022, resa a definizione del proc. n. 1935/2019 R.G.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ntroduceva procedimento sommario di cognizione Parte_1 al fine di vedersi rifondere da il 60% delle spese sostenute per il mantenimento del Controparte_1 figlio pari € 3.533,14, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero la somma Persona_1
1 maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con vittoria delle spese legali da distrarsi al procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
In particolare, la ricorrente esponeva di aver sostenuto, in favore del figlio spese Persona_1 straordinarie non subordinate alla necessità di un accordo preventivo con l'altro genitore, cioè spese mediche non coperte dal SSN, spese per tasse scolastiche e libri scolastici per un totale di € 5.888,57.
Rappresentava che il resistente era tenuto a rifondere tali spese in virtù della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 242/2014, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 12.09.1992 con che aveva posto a carico di quest'ultimo Controparte_1
l'obbligo di mantenimento in favore dei figli e la partecipazione al 60% delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, universitarie e sportive, prevedendo la necessità di un accordo preventivo solo per le spese ricreative;
che tale provvedimento era stato poi parzialmente modificato dalla sentenza n. 22/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva rimodulato la misura del mantenimento dei figli, e , e aveva ridotto al 50% la partecipazione del PE Per_1 CP_1
alle spese straordinarie necessarie per il mantenimento dei figli. Il provvedimento di secondo
[...] grado aveva previsto anche che, in caso di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria della figlia , il avrebbe dovuto versare un tetto rappresentato PE CP_1 dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso un'università pubblica.
Si costituiva contestando le domande della e chiedendo: Controparte_1 _1
- in via preliminare la sospensione della causa sino alla definizione del procedimento di revisione delle condizioni economiche di mantenimento iscritto al n. 445/2018 R.G. del Tribunale di
Reggio Calabria;
- nel merito, rigettare integralmente l'azionata domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
- in via estremamente subordinata, ridurre il quantum debeatur, nella misura ritenuta come dovuta di giustizia.
Il resistente evidenziava che le spese oggetto del giudizio non erano rimborsabili, perché non annoverabili fra quelle straordinarie e per questo già comprese nell'assegno ordinario di mantenimento. Concludeva chiedendo la vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 3 febbraio 2022 con cui Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente le domande della ricorrente e condannava al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 520,68, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
con compensazione integrale delle spese di lite.
2 Il giudice di prime cure ha ritenuto legittima la richiesta della ricorrente con riferimento alle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività sportiva, ammontanti a € 1.041,35, ponendo a carico del resistente la quota del 50%, stante la modifica delle condizioni economiche del mantenimento stabilita con decreto del Tribunale di Reggio Calabria il 22 ottobre 2020, in relazione ad un giudizio instaurato precedentemente alla domanda della mentre non ha ritenuto meritevole di _1 accoglimento la pretesa relativa le spese riguardanti l'iscrizione alla scuola privata (ivi comprese quelle per le tasse scolastiche ordinarie), “in quanto si tratta di spese straordinarie non obbligatorie, per le quali sarebbe necessaria una scelta concordata dei coniugi, che non risulta agli atti (anzi, dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Reggio, sembra che il padre si sia espressamente opposto a tale scelta unilaterale della SI.ra . Né, d'altro canto, quest'ultima ha allegato _1 particolari esigenze proprie o del figlio che imponessero (o, quanto meno, consigliassero) l'iscrizione del figlio in un istituto privato.”
Con atto di citazione in appello, notificato il 7/03/2022e iscritto a ruolo il 17/03/2022, _1 ha impugnato l'ordinanza, notificata il 4 febbraio 2022, per i seguenti motivi:
[...]
1) errata valutazione della prova: secondo l'appellante il giudice di prime cure sarebbe giunto a una decisione arbitraria e svincolata da ogni criterio di ragionevolezza e coerenza, perché non avrebbe tenuto conto della sentenza n.22/2014 della Corte di Appello di
Reggio Calabria che prevedeva che,“per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”.
Inoltre, muovendo dal presupposto che le spese ritenute in sentenza rimborsabili sarebbero state sostenute da ella effettuate in epoca antecedente alla modifica delle condizioni economiche di mantenimento, la censurava anche la parte del provvedimentoin cui veniva disposto a carico _1 del resistente il rimborso delle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività sportiva solo per la quota del 50% anziché del 60%, come invece sancito dalla sentenza n. 22/2014 della Corte
d'Appello di Reggio Calabria.
2) incoerenza, incertezza insufficiente motivazione della sentenza rispetto alla complessità della vicenda: il giudice di primo grado avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva del materiale probatorio, mentre in realtà l'iter logico-giuridico da lui seguito risulterebbe fortemente compresso dal suo potere discrezionale ed arbitrario.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti rappresentati in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare nella parte impugnata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repert. n. 157/2022 emessa dal giudice del
3 tribunale di Reggio Calabria dott. Giuseppe Maria Orlando il 3 febbraio 2022 notificata il 4 febbraio
2022;Condannare il SI. a rifondere alla SI.ra il 60% delle spese Controparte_1 Parte_1 sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio Per l'effetto, condannare Persona_1 il SI. a corrispondere alla SI.ra , a tale titolo, la somma di € Controparte_1 Parte_1
3.533,14, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di risposta si è costituito il 15/09/2022 , che chiedeva accertarsi Controparte_1 in via preliminarel'inammissibilità dell'appello per violazione del precetto normativo di cui all'art. 342 c.p.c.,difettando l'atto introduttivo del requisito della specificità dei motivi di gravame e, nel merito, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Nello specifico l'appellato rilevava che la decisione del Tribunale fosse ineccepibile poiché il giudicante aveva correttamente osservato come la ricorrente non aveva fornito alcun elemento utile a suffragare la necessità di iscrivere il minore presso un istituto scolastico privato in luogo di una scuola pubblica. Inoltre, “l'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure appare poi ineccepibile anche in ordine alla scelta di riparametrare l'entità economica delle spese giudicate invece come rimborsabili, attribuendo efficacia ex tunc, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di nuovo corso, alle previsioni di cui al decreto n. cronologico 2184/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria che ha revisionato le originarie condizioni sul divorzio. Il giudizio che ha riparametrato nella misura del 50% le spese straordinarie imputabili a ciascun genitore ha infatti preceduto cronologicamente la vertenza sottoposta al vaglio del giudice di prime cure e, pertanto, gli effetti dell'intervenuta revisione potevano e certamente dovevano investire il petitum per come correttamente stabilito sull'ordinanza impugnata”.
All'udienza del 19.12.2024 entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni e chiesto la concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche, di cui nessuna delle parti profittava
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondata l'eccezione formulata dall'appellato per violazione dell'art. 342 c.p.c..
L'atto di appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., poiché dalla sua disamina si evince quali siano le criticità riscontrate e le parti della sentenza oggetto di contestazione, pertanto, non potrà
4 prospettarsi una carenza di specificità e conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
In tali termini si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte affermando che: “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisiopriorisinstantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 36481 del 13/12/2022).
Nel merito, l'appellante lamenta, con i due motivi già sintetizzati, e peraltro piuttosto Parte_1 genericamente formulati, che qui si richiamano:
1) errata valutazione della prova;
2) incoerenza, incertezza insufficiente motivazione della sentenza rispetto alla complessità della vicenda.
I
È infondato il primo motivo di appello.
L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui non sono state riconosciute come spese rimborsabili quelle sostenute dalla per l'iscrizione alla scuola privata del figlio _1
, sul presupposto che sarebbe trattato “…di spese straordinarie non obbligatorie, per Persona_1 le quali sarebbe necessaria una scelta concordata dei coniugi, che non risulta agli atti (anzi, dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Reggio, sembra che il padre si sia espressamente opposto a tale scelta unilaterale della SI.ra . Né, d'altro canto, quest'ultima ha allegato _1 particolari esigenze proprie o del figlio che imponessero (o, quanto meno, consigliassero) l'iscrizione del figlio in un istituto privato”.
Inoltre, l'appellante asserisce che il giudice non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 22/2014, con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria stabiliva che “per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”.
La sentenza gravata è corretta e non va riformata, poiché le argomentazioni addotte dal primo giudice sono prive di errori e di vizi.
5 È infatti corretto nella specie inquadrare tra le spese straordinarie non obbligatorie quelle relative all'iscrizione del figlio presso una scuola privata.
Ciò avrebbe richiesto una scelta concordata fra i coniugi, mentre nella specie è emerso che il padre avesse espresso un preventivo dissenso, , e che l'Arcuri non ha neppure allegato, né provato alcun elemento che permettesse di valutare l'utilità e rispondenza all'interesse del figlio di tale scelta , limitandosi a ritenere dovuta la quota della somma spesa.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente considerato che “In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente
e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate
a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).” ( Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 14564 del 25/05/2023)
Il Tribunale ha puntualmente motivato anche sulla mancanza di ogni allegazione della madre che legittimasse l'esborso per particolari esigenze proprie o del figlio. Mancanza che non consente di valutare l'esigenza del caso concreto.
A ciò si aggiunga, per altro verso, che il ha espressamente invocato il protocollo per i CP_1 procedimenti in materia di famiglia elaborato dal Tribunale civile di Reggio Calabria, il cui art.
10 espressamente annovera tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le iscrizioni e le rette di scuole private. A tal riguardo il giudice di primo grado ha giustamente rilevato che non risultava agli atti il consenso del padre a questa scelta unilaterale della madre, e che pertanto non era tenuto il a rifondere alla questa voce di spesa. CP_1 _1
È errato il presupposto da cui muove l'appellante, ovvero che il Tribunale non abbia considerato quanto contenuto nella sentenza n. 22/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che prevedeva,
“per le spese di istruzione universitaria necessarie nelle ipotesi di dissenso del padre in ordine alla scelta della sede e della struttura universitaria, un tetto rappresentato dai corrispondenti costi (tasse
6 di iscrizione ed annuali) che sarebbero stati sostenuti presso una università pubblica”. Tale statuizione faceva riferimento alle spese di istruzione universitaria della figlia e non del figlio PE
(che all'epoca non frequentava neppure l'università). Per_1
Nella fattispecie concreta oggetto di contestazione eranole spese sostenute dalla per _1
l'iscrizione e le rette a scuola privata (non per università pubblica o privata) del figlio (non Per_1 per ). Dunque, è condivisibile la decisione del primo giudice anche sotto tale aspetto. PE
L'appellante contesta poi la sentenza nella parte in cui il Tribunale disponeva a carico del resistente il rimborso per il 50% delle spese relative ai libri, alla visita medica e all'attività, in virtù della modifica delle condizioni economiche del mantenimento intervenuta con decreto del Tribunale di
Reggio Calabria n. 2184/2020 del 22/10/2020, che ha riparametrato l'assegno di mantenimento in favore della figlia (fissato in € 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) e nei Persona_3 confronti del figlio (fissato in € 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie). Persona_1
Secondo la il giudice di primo grado avrebbe dovuto invece condannare il a _1 CP_1 rifondere tali spese nella misura del 60%, ciò in quanto queste erano state effettuate in epoca antecedente alla revisione delle condizionieconomiche di mantenimento.
È pacifico in giurisprudenza che gli effetti della modifica della decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio decorrono dalla data della domanda di modificazione.
Il diritto a percepire il mantenimento rimane efficace sino a quando non interviene la modifica di tale provvedimento e dunque la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (cfr. Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n.
10974/2023).
Perciò, il giudice di prime cure ha correttamente previsto che il è tenuto alla CP_1 corresponsione delle spese straordinarie (ritenute legittime) nella misura del 50%, così come stabilito dal decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 2184/2020 del 22/10/2020, che si applica certamente al procedimento di primo grado relativo alla domanda di rimborso delle spese straordinarie e introdotto il 10 maggio 2019, in quanto gli effetti della decisione giurisdizionale di modificadel mantenimento decorrono dalla domanda di revisione proposta nell'anno 2018.
II
È infondato il secondo motivo di appello.
È priva di fondamento la doglianzadel difetto di motivazione per violazione degli artt. 111 cost., e
132 c.p.c., in quanto secondo l'appellante “il giudice avrebbe dovuto compiere una valutazione
7 complessiva del materiale probatorio mentre in realtà l'iter logico-giuridico seguito dal Giudicante risulta fortemente compresso dal potere discrezionale ed arbitrario dello stesso”.
La motivazione del giudice di prime cure, seppur sintetica, è coerente, chiara e tiene conto delle allegazioni delle parti, dei fatti storici oggetto di contestazione e dei loro mutamenti giuridici.Dalla sua analisi è infatti ben comprensibile quale sia stato l'iter logico seguito dal giudicante per raggiungere il suo convincimento basato su criteri pacifici in giurisprudenza e non su determinazioni arbitrarie e discrezionali come censurato dalla _1
In virtù del divieto di reformatio in peius, e non avendo l'appellato proposto impugnazione incidentale, non è possibile valutare le singole voci di spese ritenute legittime dal giudice di primo grado , nonostante che a mente dell'art. 10 del protocollo in materia di diritto di famiglia elaborato dal Tribunale di Reggio Calabria, anche il rimborso delle spese sportive e di quelle medico sanitarie non effettuate tramite SSN, sarebbero spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.
III
La totale infondatezza dell'appello impone la condanna dell'appellante alle Parte_1 spese di lite del presente grado, che devono liquidarsi, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 e in relazione al valore della causa di appello, ovvero della somma richiesta di euro 3.533,14 (rientrante nello scaglione compreso tra € 1.101 a € 5.200).
Tenendo conto dei parametri minimi, della bassa complessità della controversia, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 1.458,00 (di cui fase di studio della controversia, valore minimo: €
268,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00, Fase decisionale, valore minimo: euro 426,00), oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge. Spese distratte in favore dell'avv. Antonino Battaglia che ne ha fatto richiesta ex art 93 cpc.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2022, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ,nei confronti di (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 157/2022 emessa dal Tribunale C.F._3 di Reggio Calabria il 3 febbraio 2022 e notificata il 4 febbraio 2022, nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 152/2022così provvede:
- Rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
8 - Condanna l'appellante (C.F.: ,alle spese di lite Parte_1 C.F._1 del presente grado, che ai sensi del D.N. 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano per euro
1.458,00 in favore di (CF: ),oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 C.F._3 forfetarie come per legge;
- Spese distratte in favore dell'avv.Antonino Battaglia ex art 93 cpc;
- A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002, attesta di avere emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 18 luglio 2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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