Articolo 5 della Legge 27 ottobre 1973, n. 628
Articolo 4Articolo 6
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14 novembre 1973
Art. 5.

Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , sono abrogati.
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Entrata in vigore il 14 novembre 1973