Art. 5.
Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , sono abrogati.
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , sono abrogati.
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.