Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2026, proposto da:
VE WI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Ida Marseglia, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Calabria, Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Basilicata, Comune di Montegiordano, Comune di Rocca Imperiale, Comune di Canna, Comune di Nova Siri, Comune di Oriolo, Comune di Roseto Capo Spulico, Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di FR-El s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
NN EL, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’associazione Mediterranea, SQ Cornacchia, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio
serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione PNRR-PNIEC rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di v.i.a. in relazione all'impianto denominato “Santa VE” promosso da VE WI;
per la declaratoria
dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura, di adottare un provvedimento espresso di v.i.a.;
per la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e, per quanto di competenza, del Ministero della Cultura;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente al rimborso dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e di FR-El;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. RT EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. VE WI, società operante nel settore delle energie rinnovabili, agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché dalla commissione PNRR-PNIEC, rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale, v.i.a., ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Santa VE”, con condanna all’adozione di un provvedimento espresso e accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 D. Lgs. n. 152/2006.
Tale impianto, costituito da 15 aerogeneratori della potenza di 4,133 MW ciascuno per una potenza complessiva di 62 MW, è da ubicare nel territorio dei Comuni di Montegiordano e Rocca Imperiale, con relative opere di connessione nei Comuni di Canna, Nova Siri, Oriolo e Roseto Capo Spulico.
L’esponente deduce in particolare che:
- il 2.08.2024 ha presentato al Ministero dell’Ambiente un’istanza per l’avvio del procedimento di v.i.a. ex art. 23 D. Lgs. n. 152/2006 integrata con la valutazione di incidenza di cui all’art. 10, cui è stato assegnato il codice identificativo ID: 12929;
- il 19.08.2024 il Ministero, verificata la completezza della documentazione prodotta, ha comunicato alla società la procedibilità dell’istanza;
- il 20.08.2024 il Ministero ha proceduto alla pubblicazione sul proprio portale istituzionale di tutta la documentazione di progetto, avviando la fase della consultazione pubblica, nel corso della quale sono pervenute alcune osservazioni da parte di FR-El, in ragione di prospettate interferenze con il parco eolico di proprietà “Rocca Imperiale”, con riferimento a quattro aerogeneratori, ad un tratto delle opere di cavidotto e tra le aree di cantiere;
- il 22.11.2024 è stata trasmessa alla Regione Calabria l’istanza di autorizzazione unica, il cui procedimento è ancora in corso;
- in data 8.10.2024 l’esponente ha inviato integrazioni volontarie, a seguito delle quali il Ministero il 14.10.2024 ha disposto una nuova pubblicazione, avviando una ulteriore consultazione pubblica terminata il 29.10.2024;
- a seguito della seconda pubblicazione sono stati resi, rispettivamente, il 22.10.2024 il parere della provincia di Cosenza, con specifica richiesta in merito alla regimentazione delle acque da attuare in fase esecutiva, e il 18.11.2024, quindi fuori termine, le osservazioni dell’A.r.p.a. Basilicata relative all’impatto elettromagnetico ed acustico;
- il procedimento, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni il 29.10.2024, si è arenato e la pratica è rimasta ferma alla fase dell’istruttoria tecnica PNRR-PNIEC.
A fronte del perdurante il silenzio del Ministero, nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, l’esponente ha pertanto proposto l’ actio contra silentium , lamentando la violazione degli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 152/2006, della L. n. 241/1990 e il vizio di eccesso di potere.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate.
3. Resiste la controinteressata FR El, la quale deduce di avere presentato ricorso, recante r.g. n. 415/2026, con richiesta di tutela cautelare avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente sull’istanza di v.i.a. dalla medesima avanzata il 28.02.2024, prima pertanto di VE WI, per la realizzazione di un impianto eolico nella stessa area in cui è prevista l’attuazione del progetto della ricorrente.
Prospetta, nello specifico, un pregiudizio derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso in esame, in quanto ciò comporterebbe il sovvertimento del corretto ordine cronologico ex art. 8 D. Lgs. n. 152/2006 nella trattazione ad opera del Ministero dell’Ambiente delle due istanze indicate, con perdita della priorità acquisita dalla controinteressata.
In ragione di ciò, FR El chiede, previa eventuale riunione del presente giudizio con quello recante n. r.g. 415/2026, che in caso di accoglimento del ricorso, la pronuncia prescriva che il Ministero dell’Ambiente rispetti il criterio di priorità cronologica della istanza di FR El. in ossequio al disposto dell’art. 8, comma 1- ter , D. Lgs. n. 152/2006.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In rito va disattesa l’istanza di riunione della causa in esame con la controversia recante n. r.g. 415/2026, avanzata dalla controinteressata, non ravvisandosi i relativi presupposti di cui all’art. 70 c.p.a.
5.1. Irrituale, poi, e comunque non accoglibile si palesa la richiesta di FR El, in caso di favorevole vaglio della domanda proposta da VE WI, di prescrivere al Ministero dell’Ambiente il rispetto, in ossequio al disposto dell’art. 8, comma 1- ter , D. Lgs. n. 152/2006, del criterio di priorità cronologica della istanza di FR El rispetto a quella di VE WI.
Invero, il giudizio in esame involge la denunciata inerzia del Ministero dell’Ambiente rispetto all’istanza di v.i.a. presentata da VE WI, cosicché la controinteressata non può introdurre in tale perimetro e in modo surrettizio alcuna distinta domanda tesa a presidiare, nella sostanza, la propria posizione giuridica rispetto al silenzio serbato a sua volta dal Ministero nei propri confronti. Si aggiunga, inoltre, che un ipotetico accoglimento della richiesta della controinteressata postulerebbe un’implicita valutazione di fondatezza dell’ actio contra silentium proposta da FR El nei confronti del Ministero dell’Ambiente al di fuori dell’apposito giudizio incardinato con il ricorso n. r.g. 415/2026.
6. Ciò chiarito, può quindi essere scrutinato il merito del ricorso.
Lamenta VE WI che in base all’art. 25 D. Lgs. n. 152/2006 nella fattispecie risulta superato il complessivo termine di centosessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, avvenuta il 28.08.0224 ovvero, se si considera la seconda pubblicazione, il 14.10.2024, cosicché il procedimento sulla v.i.a. avrebbe dovuto concludersi entro il 27.01.2025 o, al più tardi, entro il 23.03.2025, mentre invece perdura l’inerzia dell’amministrazione procedente.
6.1. La domanda avverso il silenzio è fondata, in conformità agli assunti espressi dal Tribunale Amministrativo su analoga vicenda, richiamati nella presente decisione ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 febbraio 2026, n. 252; 30 gennaio 2025, n. 183; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 novembre 2024, n. 6108; T.A.R. Molise, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 175), principi interpretativi da ritenersi condivisibili rispetto all’opposto orientamento ermeneutico (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 1 luglio 2024, n. 338).
6.2. Occorre precisare, in prima battuta, che al progetto in esame - rientrando rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, PNIEC - si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis nonché gli articoli 24 e 25 D. Lgs. 152/2006, e l’istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale è svolta dalla commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Nello specifico, l’articolo 8 D.lgs. n. 152/2006 disciplina l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di verifica dell’impianto ambientale v.i.a. e v.a.s., comma 1, nonché della più specifica commissione tecnica PNRR-PNIEC, comma 1 e 2-bis.
Con particolare riguardo alla commissione tecnica PNRR-PNIEC:
a) essa opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 D. Lgs. n. 152/2006;
b) nella trattazione dei procedimenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente dà “ precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza ”, comma 1;
c) con riferimento “ alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti ”, comma 1.
I profili funzionali dell’azione amministrativa di settore, con l’individuazione delle fasi del procedimento di v.i.a. e le relative tempistiche sono fissati dai successivi articoli 23, 24 e 25.
L’articolo 23 delinea la fase introduttiva dell’istanza da parte dell’operatore economico ed entro quindici giorni dalla relativa acquisizione l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e la stessa documentazione è pubblicata e resa accessibile.
Il comma 4 dell’art. 23 precisa poi, in relazione ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, che, “ contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria ”.
Il successivo articolo 24 disciplina poi la fase di “ consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere”, prescrivendo all’amministrazione competente di pubblicare uno specifico avviso pubblico sul proprio sito web, avente come contenuto la presentazione dell'istanza e “dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ”.
Il comma 3 dell’art. 24 prevede, poi, che entro il termine di trenta giorni, per i progetti di competenza della commissione tecnica PNRR-PNIEC, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, “ chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi” ed entro il medesimo termine “sono acquisiti per via telematica i pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici… ”.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza dell’indicato termine, il proponente ha inoltre la facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
Qualora, poi, all'esito della consultazione, ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, “ la commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati ”.
Su richiesta motivata del proponente, la commissione di cui all'articolo 8, comma 2- bis, “può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste ”.
L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2- bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti, comma 5.
L’articolo 25, infine, delinea la fase di chiusura del procedimento e puntualizza la natura dei termini sopra esposti e per i progetti sottoposti alla competenza della commissione tecnica PNRR-PNIEC. La disciplina è, in particolare, definita nei commi dal 2- bis al 2- sexies dell’articolo.
Il comma 2- bis impone alla commissione di esprimersi “ entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ”.
Nei successivi trenta giorni, prosegue il comma, “ il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”, comma 2- bis .
Per il caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della stessa commissione, il successivo comma 2-quater introduce l’istituto del “potere sostituivo”.
L’art. 25 dispone infine al comma che “ tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (T.A.R. Molise, Sez. I, 29 maggio 2024, n. 175).
6.3. Tanto premesso, trasponendo alla fattispecie il sopraindicato regime giuridico, dalle emergenze documentali risulta che il progetto in esame è stato interessato da due pubblicazioni avvenute, rispettivamente, il 20.08.2024 e 14.10.2024, cosicché il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro il 27.01.2025 ovvero il 23.03.2025.
Invero, il D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che il termine per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di v.i.a. decorre dalla pubblicazione online dell’avviso di avvio del procedimento ed entro i successivi centotrenta giorni la commissione tecnica deve esprimere il parere di compatibilità ambientale e predisporre lo schema di provvedimento, su cui il Ministero della Cultura è chiamato a rendere il proprio concerto e, infine, il Ministero dell’Ambiente adotta il provvedimento finale entro trena giorni.
Ne deriva, pertanto, che la definizione del procedimento sarebbe dovuta avvenire entro complessivi centosessanta giorni dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico ma, allo stato, sta perdurando l’inerzia del resistente Ministero, cosicché per un verso il ricorso risulta presentato tempestivamente e per altro verso sussiste il silenzio della p.a.
7. In accoglimento della domanda, è pertanto accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con conseguente ordine allo stesso di concludere il procedimento di v.i.a. entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
8. Parimenti fondata è la domanda con cui l’esponente richiede il rimborso, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, D. Lgs. n. 152/2006, del 50% dei diritti di istruttoria.
La richiamata disposizione, in particolare, stabilisce che “nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis ”.
È stato osservato in argomento che il rimborso in analisi si profila come una forma speciale dell’indennizzo previsto in via generale dall’art. 2- bis , comma 1- bis , L. n. 241/1990, secondo cui “ Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento ”.
Alla luce di tale natura di indennità da ritardo, il Tribunale Amministrativo ha cognizione a conoscere della relativa domanda di accertamento ai sensi dell’art. 28, comma 4, D.L n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013, rubricato “ Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ”, a mente del quale “ nel giudizio di cui all’articolo 117… del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata ” (T.A.R. Molise, Sez. I, 8 luglio 2024, n. 224).
Consegue a ciò la fondatezza della domanda di rimborso ai sensi del richiamato art. 25, comma 2-ter D. Lgs. n. 152/2006, poiché tale rimborso nella misura del 50% delle spese di istruttoria è conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dei termini di conclusione del procedimento.
9. La peculiarità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali impongono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda avverso il silenzio e, per l’effetto, previo accertamento dell’illegittima inerzia, ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento per il quale è causa entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente del rimborso nella misura del 50% delle spese di istruttoria.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo ND, Presidente
RT EV, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RT EV | Gerardo ND |
IL SEGRETARIO