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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3211/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3211/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 Il sottoscritto Avv. ANTONIO DI PALMA, nella qualità di procuratore e difensore dell'appellante si riporta all'atto introduttivo e chiede accogliersi tutte le domande formulate. Evidenzia che l'appellata , pur vocata correttamente e CP_1 tempestivamente, non ha inteso costituirsi in giudizio. Per quanto attiene la costituzione dell' , si impugnano le avverse difese per quanto Controparte_2 contrastanti con gli interessi dell'appellante, evidenziandosi che sin dall'atto introduttivo in primo grado, fu precisato che “… le domande, anche di condanna, di cui alle conclusioni che precedono, vengono formulate esclusivamente nei confronti della
, ed in tal senso devono intendersi circoscritte, mentre il AR presente atto viene notificato anche alla , agente della Controparte_2 riscossione per la provincia di , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_3 perché abbia conoscenza dell'esistenza del presente giudizio e per opportuna conoscenza della chiesta sospensione e dei provvedimenti ad emettersi, che influiranno sulla sua attività di recupero delle somme”. Tanto è stato ribadito anche con l'atto di appello, come del resto emerge dalle difese dell' L'appello formulato in danno della CP_2 CP_1
è fondato. La deducente ha formulato gravame avverso la Sentenza del Giudice di Pace in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente
[...]
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice oggi appellante. Controparte_4
Il primo Giudice ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata per la fondatezza delle doglianze attoree ed ha condannato la al Controparte_4 pagamento dell'importo del solo contributo unificato versato, omettendo di pronunciare la condanna al pagamento del compenso del difensore dell'attrice. Va evidenziato all'On.le Tribunale che il giudizio in primo grado fu preceduto da una “ CP_5
” (Doc. n. 5 in produzione di parte del primo grado, da pag. 46 del relativo file)
[...] formulata per evitare di ingolfare le aule di giustizia e per evidenziare e documentare che la sanzione amministrativa di cui si chiedeva il pagamento con la Cartella Esattoriale impugnata era stata pagata nei cinque giorni (Doc. n. 4 in produzione di parte del primo grado, pag. 45 del relativo file e Doc. n. 3 in produzione di parte del primo grado, da pag. 39 a 44 del relativo file); il silenzio opposto dalla costrinse la CP_1 ON ad adire il Giudice competente che, non solo non condannando la parte totalmente soccombente, ma anche non pronunciandosi sulla condanna e/o sulle motivazioni della mancata condanna, ha mortificato il diritto dell'attrice oggi appellante, ponendosi in contrasto con le oramai numerose pronunce di legittimità che vanno in senso opposto (Cass. Sez.
6-L Ordinanza n. 1997 del 4.2.2015 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 1371 del 21.1.2013 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 7763 del 17.5.2012 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 5696 del 10.4.2012).
1 R.G. n. 3211/2023
Si chiede che la causa venga decisa, con integrale accoglimento dell'Appello e vittoria delle spese del doppio grado in conformità al DM di riferimento al momento della decisione del presente giudizio, con attribuzione. Conclusioni come da atto introduttivo. Nell'interesse dell'appellata e' presente l'avv. Maria Controparte_2
Cristina Cotticelli, che si riporta alle richieste, eccezioni e difese come formalizzate e conclude come da comparsa di costituzione, chiedendo - nell'ipotesi di accoglimento dell'appello - la compensazione delle spese di lite nei confronti della comparente agenzia. Chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3211/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) “e vertente TRA società (P. IVA ), con sede in in Via Tagliamento n. ON P.IVA_1 CP_3 156, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico Sig. Parte_1
, nato in [...] [...] (Cod. Fisc. ), residente in
[...] CP_3 C.F._1
in via Calabrese n. 35, elett.te dom.ta in Atripalda in Via Roma, 100, presso lo studio CP_3 dell'Avv. Antonio Di Palma (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._2 giusta mandato in atti;
- Appellante – E
(già , Controparte_2 Controparte_7 subentrante a titolo universale nei rapporti di incorporante Controparte_7 di e ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. con sede in Roma alla via G. Grezar P.IVA_2
2 R.G. n. 3211/2023
14, elett.te dom.ta in alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina CP_3 Cotticelli, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
- appellata
E
(c.f. ), in persona del legale rappr.te p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
- appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di Appello la società ha impugnato la sentenza n. 552/2023 ON del Giudice di Pace di . CP_3
L'appellante premetteva: che con atto di citazione, notificato in data 10.5.2022 alla ed all' , a comparire dinanzi al Giudice Controparte_4 Controparte_2 di Pace di per l'udienza del 29.6.2022, opponeva la Cartella di Pagamento n. CP_3 01220220000872769000 per il pagamento di complessivi €273,72, emessa in virtù del “Ruolo n. 2022/000364 Infrazioni codice della strada anno 2017” dichiarato dalla Controparte_11
. Violazioni amministrative, a seguito di Controllo di asserito mancato pagamento del
[...] verbale di violazione al codice della strada emesso dalla Polstrada;
che, costituitesi le convenute, la nulla evidenziava in ordine al pagamento dichiarato dall'attrice, mentre l'Agenzia CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione;
che la causa veniva decisa con la Sentenza n. 552/2023 emessa in data 12.5.2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di Avellino dichiarava la nullità della cartella esattoriale impugnata, compensava le spese tra l'attrice e l' e condannava la al pagamento delle sole spese per l'iscrizione CP_12 Controparte_4 a ruolo della causa.
In diritto, l'appellante precisava che il gravame veniva formulato in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente al Controparte_4 pagamento del compenso del difensore dell'attrice oggi appellante e che il passo della Sentenza impugnato era il dispositivo nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata per la fondatezza delle doglianze attoree, si condannava la
[...]
al pagamento dell'importo del solo contributo unificato versato, omettendo di Controparte_4 pronunciare la condanna al pagamento del compenso del difensore dell'attrice; richiamava quindi l'appellante il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ.
L'appellante concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, accogliere la domanda, e, per l'effetto, riformare la sentenza del Giudice di Pace di n. 552/2023 pubblicata il 12.5.2023, non CP_3 notificata, e, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, condannare la al pagamento delle spese, competenze ed accessori Controparte_4
3 R.G. n. 3211/2023
tutti di legge, rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 147/2022, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituiva nel presente grado di appello, con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/01/2024, la parte appellata Controparte_2
(già , deducendo che, non essendovi
[...] Controparte_7 domanda a proprio carico, la notificazione degli atti introduttivi nei suoi confronti dovesse essere intesa quale mera denuntiatio litis, finalizzata a notiziarla della pendenza del giudizio all'ulteriore scopo di prevenire l'introduzione delle azioni esecutive ed a condividere gli effetti del giudicato a formarsi e non andasse intesa quale vocatio in ius;
atteso che il titolo era stato formato dalla , senza alcun proprio coinvolgimento quale ente di Controparte_4 riscossione, esso non assumeva né la qualità di parte né aveva interesse affinché venisse emessa una qualsivoglia pronuncia;
in via gradata, ribadiva la propria estraneità rispetto alle doglianze avverse.
L'appellata concludeva chiedendo “Che il Giudice adito voglia ritenere la notificazione effettuata alla comparente agenzia quale mera denuntiatio litis, con conseguente Sua estraneità e responsabilità in ordine ai fatti di causa.”. L'appellata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_4 contumace all'esito della prima udienza. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Come sopra detto, la società ha impugnato la Sentenza di primo grado ON in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente Controparte_4
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice, oggi appellante.
[...] Va subito precisato che l'appellante abbia avuto cura di precisare che le domande, anche di condanna, siano state formulate esclusivamente nei confronti della AR
, ed in tal senso erano da intendersi circoscritte e che il ricorso fosse stato notificato
[...] anche alla , agente della riscossione per la provincia di Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., perché litisconsorte necessario. CP_3 Pertanto, non essendo stato impugnato il capo del dispositivo della Sentenza di primo grado con cui il GDP disponeva la compensazione delle spese di lite tra società ON e , nulla va qui disposto al riguardo nel rapporto tra tali parti. Controparte_2 Esaminando unicamente il rapporto processuale tra società e ON [...]
, si osserva quanto segue. CP_4 In linea generale è utile rammentare che l'articolo 91 c.p.c. disponga che il giudice, con la sentenza con cui chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'esercizio del potere giudiziale di compensazione è poi, come noto, soggetto ai limiti espressamente individuati dall'art. 92 c.p.c., come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, in forza del quale il giudice può compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Su tale norma è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso che ci occupa, la domanda proposta in primo grado da società ON veniva accolta, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento impugnata e tuttavia il Giudice di Pace nulla disponeva circa la condanna della soccombente – UTG di CP_1
4 R.G. n. 3211/2023
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice, condannandola al solo CP_3 pagamento dell'importo del contributo unificato versato, pari a €43,00. Osserva il Tribunale come sia di tutta evidenza che non ricorresse nessuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) novellato dal D.L. n. 132 del 2014, nonché come modificato per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost. e ad alcuna di esse avesse fatto in effetti riferimento il Giudice nell'impugnata Sentenza. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la Sentenza va riformata in parte qua, dovendosi pronunciare la condanna di alla rifusione, in favore della parte Controparte_4 attrice in primo grado, delle spese di primo grado con riguardo agli onorari professionali spettanti al difensore costituito, in aggiunta alle spese costituite dall'importo del contributo unificato, già riconosciute in primo grado. In virtù del principio di soccombenza con riguardo alla presente fase, occorre altresì pronunciare condanna anche per le spese di appello in capo all'appellato soccombente
[...]
. Controparte_4 La liquidazione si effettua, come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, determinando il valore della lite dato dall'importo della sanzione (€273,72), tenendosi conto delle limitate attività processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria), nonché della ridotta importanza delle questioni trattate. Non opera il limite sancito dall'art. 91 co. 4 c.p.c. trattandosi di controversia decisa secondo diritto ai sensi dell'art 6 co. 12 d.lgs. 150/2011 (Cass. 30 aprile 2014 n. 9556 e Cass. 10 gennaio 2017, n. 369). Va disposta l'attribuzione in favore del difensore della parte, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c. Nei rapporti tra le altre parti e tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
, ribadito quanto spiegato in apertura di provvedimento ed in assenza di
[...] soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie l'appello proposto da società avverso la Sentenza n. ON
552/2023 emessa in data 12.5.2023 dal Giudice di Pace di;
CP_3 B. per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza n. 552/2023 emessa in data 12.5.2023 dal Giudice di Pace di Avellino, condanna la parte convenuta in primo grado
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento dei Controparte_4 compensi professionali per il giudizio di primo grado, che si liquidano in €200,00 oltre Iva e CPA, se dovute, come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Di Palma, per dichiarato anticipo. C. Condanna la parte appellata , in persona del legale rappr.te Controparte_4
p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €91,50 per esborsi ed in €300,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Di Palma per dichiarato anticipo. D. Compensa integralmente le spese nei rapporti tra le altre parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3211/2023 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 Il sottoscritto Avv. ANTONIO DI PALMA, nella qualità di procuratore e difensore dell'appellante si riporta all'atto introduttivo e chiede accogliersi tutte le domande formulate. Evidenzia che l'appellata , pur vocata correttamente e CP_1 tempestivamente, non ha inteso costituirsi in giudizio. Per quanto attiene la costituzione dell' , si impugnano le avverse difese per quanto Controparte_2 contrastanti con gli interessi dell'appellante, evidenziandosi che sin dall'atto introduttivo in primo grado, fu precisato che “… le domande, anche di condanna, di cui alle conclusioni che precedono, vengono formulate esclusivamente nei confronti della
, ed in tal senso devono intendersi circoscritte, mentre il AR presente atto viene notificato anche alla , agente della Controparte_2 riscossione per la provincia di , in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_3 perché abbia conoscenza dell'esistenza del presente giudizio e per opportuna conoscenza della chiesta sospensione e dei provvedimenti ad emettersi, che influiranno sulla sua attività di recupero delle somme”. Tanto è stato ribadito anche con l'atto di appello, come del resto emerge dalle difese dell' L'appello formulato in danno della CP_2 CP_1
è fondato. La deducente ha formulato gravame avverso la Sentenza del Giudice di Pace in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente
[...]
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice oggi appellante. Controparte_4
Il primo Giudice ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata per la fondatezza delle doglianze attoree ed ha condannato la al Controparte_4 pagamento dell'importo del solo contributo unificato versato, omettendo di pronunciare la condanna al pagamento del compenso del difensore dell'attrice. Va evidenziato all'On.le Tribunale che il giudizio in primo grado fu preceduto da una “ CP_5
” (Doc. n. 5 in produzione di parte del primo grado, da pag. 46 del relativo file)
[...] formulata per evitare di ingolfare le aule di giustizia e per evidenziare e documentare che la sanzione amministrativa di cui si chiedeva il pagamento con la Cartella Esattoriale impugnata era stata pagata nei cinque giorni (Doc. n. 4 in produzione di parte del primo grado, pag. 45 del relativo file e Doc. n. 3 in produzione di parte del primo grado, da pag. 39 a 44 del relativo file); il silenzio opposto dalla costrinse la CP_1 ON ad adire il Giudice competente che, non solo non condannando la parte totalmente soccombente, ma anche non pronunciandosi sulla condanna e/o sulle motivazioni della mancata condanna, ha mortificato il diritto dell'attrice oggi appellante, ponendosi in contrasto con le oramai numerose pronunce di legittimità che vanno in senso opposto (Cass. Sez.
6-L Ordinanza n. 1997 del 4.2.2015 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 1371 del 21.1.2013 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 7763 del 17.5.2012 – Cass. Sez. 2 Sentenza n. 5696 del 10.4.2012).
1 R.G. n. 3211/2023
Si chiede che la causa venga decisa, con integrale accoglimento dell'Appello e vittoria delle spese del doppio grado in conformità al DM di riferimento al momento della decisione del presente giudizio, con attribuzione. Conclusioni come da atto introduttivo. Nell'interesse dell'appellata e' presente l'avv. Maria Controparte_2
Cristina Cotticelli, che si riporta alle richieste, eccezioni e difese come formalizzate e conclude come da comparsa di costituzione, chiedendo - nell'ipotesi di accoglimento dell'appello - la compensazione delle spese di lite nei confronti della comparente agenzia. Chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 3211/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) “e vertente TRA società (P. IVA ), con sede in in Via Tagliamento n. ON P.IVA_1 CP_3 156, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico Sig. Parte_1
, nato in [...] [...] (Cod. Fisc. ), residente in
[...] CP_3 C.F._1
in via Calabrese n. 35, elett.te dom.ta in Atripalda in Via Roma, 100, presso lo studio CP_3 dell'Avv. Antonio Di Palma (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende C.F._2 giusta mandato in atti;
- Appellante – E
(già , Controparte_2 Controparte_7 subentrante a titolo universale nei rapporti di incorporante Controparte_7 di e ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. con sede in Roma alla via G. Grezar P.IVA_2
2 R.G. n. 3211/2023
14, elett.te dom.ta in alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina CP_3 Cotticelli, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CodiceFiscale_3
- appellata
E
(c.f. ), in persona del legale rappr.te p.t.; Controparte_4 P.IVA_3
- appellato contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di Appello la società ha impugnato la sentenza n. 552/2023 ON del Giudice di Pace di . CP_3
L'appellante premetteva: che con atto di citazione, notificato in data 10.5.2022 alla ed all' , a comparire dinanzi al Giudice Controparte_4 Controparte_2 di Pace di per l'udienza del 29.6.2022, opponeva la Cartella di Pagamento n. CP_3 01220220000872769000 per il pagamento di complessivi €273,72, emessa in virtù del “Ruolo n. 2022/000364 Infrazioni codice della strada anno 2017” dichiarato dalla Controparte_11
. Violazioni amministrative, a seguito di Controllo di asserito mancato pagamento del
[...] verbale di violazione al codice della strada emesso dalla Polstrada;
che, costituitesi le convenute, la nulla evidenziava in ordine al pagamento dichiarato dall'attrice, mentre l'Agenzia CP_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione;
che la causa veniva decisa con la Sentenza n. 552/2023 emessa in data 12.5.2023, non notificata, con cui il Giudice di Pace di Avellino dichiarava la nullità della cartella esattoriale impugnata, compensava le spese tra l'attrice e l' e condannava la al pagamento delle sole spese per l'iscrizione CP_12 Controparte_4 a ruolo della causa.
In diritto, l'appellante precisava che il gravame veniva formulato in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente al Controparte_4 pagamento del compenso del difensore dell'attrice oggi appellante e che il passo della Sentenza impugnato era il dispositivo nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata per la fondatezza delle doglianze attoree, si condannava la
[...]
al pagamento dell'importo del solo contributo unificato versato, omettendo di Controparte_4 pronunciare la condanna al pagamento del compenso del difensore dell'attrice; richiamava quindi l'appellante il disposto dell'art. 92 cod. proc. civ.
L'appellante concludeva “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, accogliere la domanda, e, per l'effetto, riformare la sentenza del Giudice di Pace di n. 552/2023 pubblicata il 12.5.2023, non CP_3 notificata, e, respinte tutte le contrarie richieste, eccezioni e deduzioni, che si impugnano, condannare la al pagamento delle spese, competenze ed accessori Controparte_4
3 R.G. n. 3211/2023
tutti di legge, rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 147/2022, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Si costituiva nel presente grado di appello, con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/01/2024, la parte appellata Controparte_2
(già , deducendo che, non essendovi
[...] Controparte_7 domanda a proprio carico, la notificazione degli atti introduttivi nei suoi confronti dovesse essere intesa quale mera denuntiatio litis, finalizzata a notiziarla della pendenza del giudizio all'ulteriore scopo di prevenire l'introduzione delle azioni esecutive ed a condividere gli effetti del giudicato a formarsi e non andasse intesa quale vocatio in ius;
atteso che il titolo era stato formato dalla , senza alcun proprio coinvolgimento quale ente di Controparte_4 riscossione, esso non assumeva né la qualità di parte né aveva interesse affinché venisse emessa una qualsivoglia pronuncia;
in via gradata, ribadiva la propria estraneità rispetto alle doglianze avverse.
L'appellata concludeva chiedendo “Che il Giudice adito voglia ritenere la notificazione effettuata alla comparente agenzia quale mera denuntiatio litis, con conseguente Sua estraneità e responsabilità in ordine ai fatti di causa.”. L'appellata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_4 contumace all'esito della prima udienza. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Come sopra detto, la società ha impugnato la Sentenza di primo grado ON in relazione alla mancata pronuncia di condanna della parte soccombente Controparte_4
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice, oggi appellante.
[...] Va subito precisato che l'appellante abbia avuto cura di precisare che le domande, anche di condanna, siano state formulate esclusivamente nei confronti della AR
, ed in tal senso erano da intendersi circoscritte e che il ricorso fosse stato notificato
[...] anche alla , agente della riscossione per la provincia di Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., perché litisconsorte necessario. CP_3 Pertanto, non essendo stato impugnato il capo del dispositivo della Sentenza di primo grado con cui il GDP disponeva la compensazione delle spese di lite tra società ON e , nulla va qui disposto al riguardo nel rapporto tra tali parti. Controparte_2 Esaminando unicamente il rapporto processuale tra società e ON [...]
, si osserva quanto segue. CP_4 In linea generale è utile rammentare che l'articolo 91 c.p.c. disponga che il giudice, con la sentenza con cui chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'esercizio del potere giudiziale di compensazione è poi, come noto, soggetto ai limiti espressamente individuati dall'art. 92 c.p.c., come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162, in forza del quale il giudice può compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Su tale norma è poi intervenuta la Corte Costituzionale, che, con la Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso che ci occupa, la domanda proposta in primo grado da società ON veniva accolta, con declaratoria di nullità della cartella di pagamento impugnata e tuttavia il Giudice di Pace nulla disponeva circa la condanna della soccombente – UTG di CP_1
4 R.G. n. 3211/2023
al pagamento del compenso del difensore dell'attrice, condannandola al solo CP_3 pagamento dell'importo del contributo unificato versato, pari a €43,00. Osserva il Tribunale come sia di tutta evidenza che non ricorresse nessuna delle ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) novellato dal D.L. n. 132 del 2014, nonché come modificato per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Cost. e ad alcuna di esse avesse fatto in effetti riferimento il Giudice nell'impugnata Sentenza. Pertanto, in accoglimento dell'appello, la Sentenza va riformata in parte qua, dovendosi pronunciare la condanna di alla rifusione, in favore della parte Controparte_4 attrice in primo grado, delle spese di primo grado con riguardo agli onorari professionali spettanti al difensore costituito, in aggiunta alle spese costituite dall'importo del contributo unificato, già riconosciute in primo grado. In virtù del principio di soccombenza con riguardo alla presente fase, occorre altresì pronunciare condanna anche per le spese di appello in capo all'appellato soccombente
[...]
. Controparte_4 La liquidazione si effettua, come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, determinando il valore della lite dato dall'importo della sanzione (€273,72), tenendosi conto delle limitate attività processuali svolte (con esclusione della fase istruttoria), nonché della ridotta importanza delle questioni trattate. Non opera il limite sancito dall'art. 91 co. 4 c.p.c. trattandosi di controversia decisa secondo diritto ai sensi dell'art 6 co. 12 d.lgs. 150/2011 (Cass. 30 aprile 2014 n. 9556 e Cass. 10 gennaio 2017, n. 369). Va disposta l'attribuzione in favore del difensore della parte, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c. Nei rapporti tra le altre parti e tra l'appellante e l'appellata Controparte_2
, ribadito quanto spiegato in apertura di provvedimento ed in assenza di
[...] soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie l'appello proposto da società avverso la Sentenza n. ON
552/2023 emessa in data 12.5.2023 dal Giudice di Pace di;
CP_3 B. per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza n. 552/2023 emessa in data 12.5.2023 dal Giudice di Pace di Avellino, condanna la parte convenuta in primo grado
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento dei Controparte_4 compensi professionali per il giudizio di primo grado, che si liquidano in €200,00 oltre Iva e CPA, se dovute, come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Di Palma, per dichiarato anticipo. C. Condanna la parte appellata , in persona del legale rappr.te Controparte_4
p.t., al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €91,50 per esborsi ed in €300,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Di Palma per dichiarato anticipo. D. Compensa integralmente le spese nei rapporti tra le altre parti. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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