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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 14/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
EO AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Crezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Agenzia NT RI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 097202290147464120000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore di ADER si riporta agli atti
Il dispositivo verrà inviato entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 15 febbraio 2024 al difensore del sig. Resistente_1 , all'Agenzia delle NT (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) alla Regione Lazio ed alla
Camera di Commercio di Roma (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CCIAA”), l'Agenzia delle
NT RI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) impugna parzialmente la sentenza n.13141/1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 30 ottobre 2023 e depositata il 02 novembre 2023.
L'impugnativa è limitata a tre cartelle di pagamento e precisamente le cartelle n. 09720010640459400000,
n. 097200220131873212000 e n. 09720140008817917000 ovvero le cartelle indicate nella sentenza impugnata ai capi a), b) e g).
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097202290147464120000 limitatamente a dieci cartelle aventi natura tributaria eccependo a) la nullità/ illegittimità dell'intimazione per omessa rituale notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione delle relative pretese;
b) prescrizione del diritto di agire nella fase di riscossione per tutte le predette cartelle anche a tenere in considerazione la data di presunta notifica di ciascuna di esse rispetto alla data di notifica dell'intimazione; c) nullità dell'intimazione per perché le cartelle sottese risultano notificate oltre i termini decadenziali previsti;
d) la nullità/illegittimità della intimazione per violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati.
Nel giudizio di prime cure si costituivano l'ADER, la Regione Lazio, l'ADE e la CCIAA spiegando difese e sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite.
Con un unico articolato motivo di gravame l'ADER impugna parzialmente la sentenza di prime cure eccependo il difetto di motivazione della sentenza, l'insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge errata valutazione delle prove con errata valutazione delle stesse ai fini della regolare notifica degli atti presupposti e della interruzione della prescrizione.
In particolare eccepisce l'appellante che le cartelle di pagamento risulterebbero correttamente notificate e che in ogni caso sono state notificate delle intimazioni di pagamento successive.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 15 febbraio 2024.
In data 16 febbraio 2024 l'appellante deposita l'atto di appello in formato .pdf in sostituzione di quello depositato il 15 febbraio 2024 in formato .doc.
In data 22 luglio 2024 si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 eccependo l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di prime cure.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
In data 19 novembre 2024 si costituisce in giudizio l'ADE precisando di aderire all'appello depositato dall'ADER precisando che l'emissione e la successiva notificazione delle cartelle di pagamento sono attività esclusive dell'ADER.
Conclude con la richiesta di riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari.
La Regione Lazio e la CCIAA non risultano costituite in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia delle NT RI ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle NT-RI è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti.
(in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADER, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 ma la procura del 08 febbraio 2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma all'udienza del 12 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TAFURO SILVERIO, Presidente
EO AO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 798/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Crezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 Agenzia NT RI - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 02/11/2023
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 097202290147464120000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
il difensore di ADER si riporta agli atti
Il dispositivo verrà inviato entro i termini previsti dalla normativa vigente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 15 febbraio 2024 al difensore del sig. Resistente_1 , all'Agenzia delle NT (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADE”) alla Regione Lazio ed alla
Camera di Commercio di Roma (di seguito, per brevità, anche semplicemente “CCIAA”), l'Agenzia delle
NT RI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) impugna parzialmente la sentenza n.13141/1/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 30 ottobre 2023 e depositata il 02 novembre 2023.
L'impugnativa è limitata a tre cartelle di pagamento e precisamente le cartelle n. 09720010640459400000,
n. 097200220131873212000 e n. 09720140008817917000 ovvero le cartelle indicate nella sentenza impugnata ai capi a), b) e g).
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097202290147464120000 limitatamente a dieci cartelle aventi natura tributaria eccependo a) la nullità/ illegittimità dell'intimazione per omessa rituale notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione delle relative pretese;
b) prescrizione del diritto di agire nella fase di riscossione per tutte le predette cartelle anche a tenere in considerazione la data di presunta notifica di ciascuna di esse rispetto alla data di notifica dell'intimazione; c) nullità dell'intimazione per perché le cartelle sottese risultano notificate oltre i termini decadenziali previsti;
d) la nullità/illegittimità della intimazione per violazione dell'art. 7 della Legge n.212/2000 senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati.
Nel giudizio di prime cure si costituivano l'ADER, la Regione Lazio, l'ADE e la CCIAA spiegando difese e sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso compensando le spese di lite.
Con un unico articolato motivo di gravame l'ADER impugna parzialmente la sentenza di prime cure eccependo il difetto di motivazione della sentenza, l'insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge errata valutazione delle prove con errata valutazione delle stesse ai fini della regolare notifica degli atti presupposti e della interruzione della prescrizione.
In particolare eccepisce l'appellante che le cartelle di pagamento risulterebbero correttamente notificate e che in ogni caso sono state notificate delle intimazioni di pagamento successive.
Conclude con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 15 febbraio 2024.
In data 16 febbraio 2024 l'appellante deposita l'atto di appello in formato .pdf in sostituzione di quello depositato il 15 febbraio 2024 in formato .doc.
In data 22 luglio 2024 si costituisce in giudizio il sig. Resistente_1 eccependo l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di prime cure.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
In data 19 novembre 2024 si costituisce in giudizio l'ADE precisando di aderire all'appello depositato dall'ADER precisando che l'emissione e la successiva notificazione delle cartelle di pagamento sono attività esclusive dell'ADER.
Conclude con la richiesta di riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese ed onorari.
La Regione Lazio e la CCIAA non risultano costituite in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 12 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Evidenzia la Corte che l'appellante Agenzia delle NT RI ha proposto appello avvalendosi non di un proprio funzionario o dell'Avvocatura dello Stato ma di un avvocato del libero foro ed in particolare dell'avvocato Nominativo_1.
Sul punto questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dal più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che anzi si condivide pienamente. In particolare la Suprema Corte ha statuito che l'Agenzia delle NT-RI è tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato quale regola generale, potendo ricorrere ad avvocati del libero foro solo in via eccezionale. La deroga al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura erariale è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'Ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore privato. Tale nullità non può essere sanata dalla conformità del mandato alle modalità prescritte da fonti di rango secondario, quali regolamenti o statuti dell'ente, essendo queste insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. La nullità del mandato comporta il difetto di valida costituzione in giudizio dell'Agenzia e conseguentemente il difetto di legittimazione processuale del difensore, vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto attinente ad un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale, con conseguente inammissibilità del ricorso e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti.
(in tal senso, Cassazione n.32076 del 10 dicembre 2025).
Nel caso di specie l'ADER, come detto, si è avvalsa del patrocinio dell'avvocato Nominativo_1 ma la procura del 08 febbraio 2024 versata in atti ed allegata all'atto di appello non contiene alcun riferimento ad una specifica e motivata deliberazione, omissione che determina la nullità del mandato alle liti conferito al difensore del libero foro.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del difensore, derivante dall'invalidità della procura speciale conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti.
In ordine alle spese di lite evidenzia la Corte che il citato pronunciamento della giurisprudenza di legittimità
è successivo alla proposizione dell'atto di appello. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma all'udienza del 12 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente