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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6941/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
IL ES GI
TE BR GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6941/2025, introdotta da
Parte_1
nata l'[...] a [...]
e
, Parte_2
nato il 1° febbraio 1990 a Kebili (Tunisia) entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandra Putignano
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 5 gennaio 2019 e che, nel 1 tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata il [...] a [...] la figlia
. Persona_1
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto.
- Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
- La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Roma al Vicolo di Torre fiscale 51 b, con
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per
gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali potrà essere
esercitata anche disgiuntamente.
- Il padre vedrà la figlia un fine settimana al Parte_2 Per_1
mese - data da concordarsi con la madre almeno con 15 giorni di
anticipo, prelevandola dalla casa materna il sabato dalle ore 11.00 e ivi
riportandola alle ore 19 e la domenica prelevandola dalla casa materna
dalle ore 11.00 e ivi riportandola alle ore 19, essendo i genitori di
professione religiosa musulmana non è prevista alcuna
regolamentazione delle festività natalizie e pasquali.
2 - Il padre si obbliga a versare presso il domicilio della Parte_2
madre alle seguenti coordinate iban [...]
entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del
presente accordo dal mese di aprile 2025 a titolo di mantenimento per
la minore la somma di Euro 1.000,00 oltre rivalutazione annuale Istat,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale
di Roma del 17.12.2014.
- La casa coniugale sita in Roma al vicolo di Torre fiscale 51 b viene
assegnata alla madre sig.ra con quanto in essa contenuto Parte_1
e il marito se ne è già allontanato asportando i suoi beni personali.
- La carta di identità della minore valida per l'espatrio e il passaporto
saranno custoditi presso l'abitazione materna e il padre presta già il
consenso per eventuali rinnovi.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Parte_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio. 3
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 agosto Parte_1
1992 a Roma, e , nato il 1° febbraio 1990 a Kebili (Tunisia), Parte_2
i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 5 gennaio 2019;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma
al n. 00010, Parte 1, Serie 27, Anno 2019;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il GI estensore
TE BR
Il Presidente
TA IE
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
IL ES GI
TE BR GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6941/2025, introdotta da
Parte_1
nata l'[...] a [...]
e
, Parte_2
nato il 1° febbraio 1990 a Kebili (Tunisia) entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandra Putignano
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 5 gennaio 2019 e che, nel 1 tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata il [...] a [...] la figlia
. Persona_1
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto.
- Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio
mantenimento.
- La figlia è affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre in Roma al Vicolo di Torre fiscale 51 b, con
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per
gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali potrà essere
esercitata anche disgiuntamente.
- Il padre vedrà la figlia un fine settimana al Parte_2 Per_1
mese - data da concordarsi con la madre almeno con 15 giorni di
anticipo, prelevandola dalla casa materna il sabato dalle ore 11.00 e ivi
riportandola alle ore 19 e la domenica prelevandola dalla casa materna
dalle ore 11.00 e ivi riportandola alle ore 19, essendo i genitori di
professione religiosa musulmana non è prevista alcuna
regolamentazione delle festività natalizie e pasquali.
2 - Il padre si obbliga a versare presso il domicilio della Parte_2
madre alle seguenti coordinate iban [...]
entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del
presente accordo dal mese di aprile 2025 a titolo di mantenimento per
la minore la somma di Euro 1.000,00 oltre rivalutazione annuale Istat,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale
di Roma del 17.12.2014.
- La casa coniugale sita in Roma al vicolo di Torre fiscale 51 b viene
assegnata alla madre sig.ra con quanto in essa contenuto Parte_1
e il marito se ne è già allontanato asportando i suoi beni personali.
- La carta di identità della minore valida per l'espatrio e il passaporto
saranno custoditi presso l'abitazione materna e il padre presta già il
consenso per eventuali rinnovi.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Parte_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio. 3
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 agosto Parte_1
1992 a Roma, e , nato il 1° febbraio 1990 a Kebili (Tunisia), Parte_2
i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 5 gennaio 2019;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma
al n. 00010, Parte 1, Serie 27, Anno 2019;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il GI estensore
TE BR
Il Presidente
TA IE
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