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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2024
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
LINGUA ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta il CP_1 CP_2
02/10/2010. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera
Alta (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio il 17.01.2016 in Torino (TO). Persona_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 3181/2024del 28.05.2024, pubblicata in data 30.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 4 DISPONE che la residenza anagrafica del figlio minore nato a [...] il [...], sia fissata Per_1 presso l'abitazione della madre;
AFFIDA il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritetico (50% del Per_1
tempo con ciascun genitore) secondo accordi che interverranno tra i genitori. In caso di disaccordo con le seguenti modalità: • per i primi due anni dal momento del deposito del ricorso introduttivo Per_1
permarrà prevalentemente presso la dimora materna al fine di assicurare un cambiamento graduale al minore che ne tuteli la salute psicofisica e sarà pertanto il padre a rientrare nell'appartamento della madre al rientro dal lavoro e permanerci a settimane alternate;
• dal terzo anno dal deposito del presente ricorso,
EN permarrà presso l'abitazione di ciascun genitore con soluzione settimanale dal sabato al sabato successivo, salvo diverse esigenze manifestate dal minore;
• in occasione del Natale il minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
• in occasione delle vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; • durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun Per_1
genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il signor versi alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_2 CP_1
cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00 aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat (mese di riferimento: quello successivo all'allontanamento del padre dall'abitazione coniugale);
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che l'assegno unico ed universale sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora
CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico/assistenziale;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura sono poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2024
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CP_1 CP_2
LINGUA ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Buttigliera Alta il CP_1 CP_2
02/10/2010. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Buttigliera
Alta (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio il 17.01.2016 in Torino (TO). Persona_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 09/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 3181/2024del 28.05.2024, pubblicata in data 30.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Buttigliera Alta di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 4 DISPONE che la residenza anagrafica del figlio minore nato a [...] il [...], sia fissata Per_1 presso l'abitazione della madre;
AFFIDA il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritetico (50% del Per_1
tempo con ciascun genitore) secondo accordi che interverranno tra i genitori. In caso di disaccordo con le seguenti modalità: • per i primi due anni dal momento del deposito del ricorso introduttivo Per_1
permarrà prevalentemente presso la dimora materna al fine di assicurare un cambiamento graduale al minore che ne tuteli la salute psicofisica e sarà pertanto il padre a rientrare nell'appartamento della madre al rientro dal lavoro e permanerci a settimane alternate;
• dal terzo anno dal deposito del presente ricorso,
EN permarrà presso l'abitazione di ciascun genitore con soluzione settimanale dal sabato al sabato successivo, salvo diverse esigenze manifestate dal minore;
• in occasione del Natale il minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
• in occasione delle vacanze di Pasqua, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; • durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun Per_1
genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il signor versi alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_2 CP_1
cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00 aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat (mese di riferimento: quello successivo all'allontanamento del padre dall'abitazione coniugale);
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come individuate dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che l'assegno unico ed universale sarà percepito e trattenuto integralmente dalla signora
CP_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente a richieste di natura economico/assistenziale;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere salvo l'esatto adempimento di quanto sopra;
DÀ ATTO che le spese legali della presente procedura sono poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
pagina 3 di 4 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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