Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da Roma Sisteni & Comvinioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON AB, non costituitasi in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’avvenuta formazione del silenzio-rigetto alla data del 10.11.2025 e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Calasetta sull’istanza di accesso presentata in data 15.09.2025;
per la condanna dell’Amministrazione resistente a consentire alla ricorrente l’accesso e al rilascio di copia degli atti richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni;
per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia della P.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO IX e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune resistente in data 15 settembre 2025, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione amministrativa afferente all’istanza di accertamento di conformità presentata dalla controinteressata in relazione all’ordinanza di demolizione n. 12 del 5 marzo 2025 emessa dal medesimo Comune.
2. Assume la ricorrente di essere proprietaria/locataria di un immobile confinante con altro fabbricato attinto dall’ingiunzione di demolizione n° 12/2025 emessa dal Comune resistente e in relazione al quale i controinteressati hanno presentato istanza di accertamento di conformità.
3. Rappresenta di aver presentato, in data 15 settembre 2025 istanza di accesso agli atti finalizzata all’acquisizione, in ragione della dedotta situazione di vicinitas , della documentazione relativa alla predetta pratica di sanatoria edilizia.
4. Deduce che, decorso il termine di trenta giorni, l’Amministrazione non ha fornito alcuna comunicazione di differimento, diniego ovvero motivazione del ritardo.
5. La ricorrente precisa di avere interesse all’ostensione della documentazione richiesta, in quanto l’intervento edilizio oggetto della pratica di sanatoria riguarda un’area limitrofa rispetto a quella nella propria disponibilità e che non sussisterebbero profili di riservatezza o segretezza ostativi all’accesso; lamenta, pertanto, l’illegittimità della condotta inerte dell’amministrazione per violazione degli artt. 2 e 25 comma 4 della Legge 241/90, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha depositato la nota prot. n. 16930 del 5 dicembre 2025, attestante la conclusione espressa -in senso reiettivo- del procedimento di accesso, instando per la reiezione del ricorso.
7. All’udienza camerale del 4 febbraio 2026 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio sulla base di una questione rilevabile d’ufficio, in ragione dell’avvenuta adozione del predetto provvedimento espresso, non impugnato dalla parte ricorrente.
8. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione alla medesima udienza.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile.
1.1. È consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui l’adozione di un provvedimento espresso con il quale l’Amministrazione fornisce riscontro a un’istanza di accesso agli atti, costituendo espressa determinazione sulla richiesta di ostensione documentale, si sostituisce al diniego tacito formatosi per effetto della scadenza del termine previsto dalla legge, determinando la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione proposta avverso il silenzio (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 15 gennaio 2015, n. 78).
1.2. Ciò in quanto, pur essendo intervenuta successivamente rispetto alla scadenza del termine previsto per l’evasione della richiesta, l’esame della pretesa avanzata deve essere condotto con riferimento alla determinazione con cui si è dato riscontro all'istanza (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, Sent., 26/05/2014, n. 5573).
1.3. Nel caso di specie, nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione resistente ha adottato un espresso provvedimento di diniego dell’istanza di accesso, comunicato alla parte ricorrente in data 5 dicembre 2025. Tale provvedimento non risulta essere stato impugnato mediante motivi aggiunti né con autonomo ricorso.
1.4. Ne consegue che il silenzio originariamente dedotto in giudizio risulta superato dall’intervenuta determinazione espressa dell’Amministrazione, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso il silenzio, non potendo il Collegio sindacare la legittimità del diniego espresso in assenza di una rituale impugnazione dello stesso.
2. Conclusivamente, e per suesposte considerazioni, il ricorso si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO IX, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IX | Marco LL |
IL SEGRETARIO