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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 721 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con gli avv.ti Igino Rugiero e Fulvia Cristofari
-attrice-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Emiliano Mario Laraia
-convenuta-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, in giudizio con gli avv.ti Giovanni Gazzola e Alberto Gazzola
-terza chiamata-
***
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 7 - PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: accertata e dichiarata la fondatezza della domanda svolta dall'attrice, condannare la Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a ripetere, per tutti i motivi esposti negli atti del
[...] presente giudizio, in favore di (già e prima Controparte_3 Parte_1 ancora già , la somma di € 110.200,00, come determinata nell'atto introduttivo e nella Controparte_4 successiva memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. del presente giudizio o quella, minore e/o maggiore, che risulterà dovuta, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate dal 2.05.2018 (sull'importo di € 25.700,00) e dal 3.05.2018 (sull'importo di € 84.500,00) al saldo effettivo. In ogni caso: con il favore delle spese e delle competenze della negoziazione e del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e cpa come per legge”;
- PARTE CONVENUTA: “D ) Per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla società attrice: a ) dichiarare previamente ( ai sensi degli artt. 1341, 2°, e 1342, 2° c., c.c.) la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale ( contenuta nella polizza n. A3000003240 prodotta dalla
[...]
) che prevede una franchigia “ per tutte le richieste di risarcimento derivanti da fatti e Controparte_5 circostanze riguardanti il rame e/o pannelli solari ” di E 50.000,00 per sinistro, in quanto clausola vessatoria che non è stata “ specificamente approvata per iscritto ”; b) dichiarare, pertanto, che il terzo chiamato in causa
con sede in Londra, in persona del Rappresentante per l'Italia, domiciliato Controparte_2 per la carica in Milano, Corso Garibaldi n.86”, è obbligato a tenere indenne ( integralmente ) la società convenuta dalla pretesa monetaria avanzata in suo confronto dalla società attrice a mente dell'art. 1916 c.c.; c
) per l'effetto, condannare il predetto assicuratore terzo chiamato in causa a tenere indenne ( integralmente ) la società convenuta – nei limiti del massimale garantito – da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente giudizio e, quindi, condannarlo a corrispondere alla società attrice medesima quanto monetariamente riconosciutole da esso Tribunale al suddetto titolo, anche con riferimento alle spese di assistenza e difesa giudiziali”;
- PARTE TERZA CHIAMATA: “voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e respingere la domanda di parte attrice;
in subordine, limitare la debenza di ai sensi dei contratti assicurativi”. CP_2
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo ), al Parte_1 Controparte_1 CP_1 fine di ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 1916 c.c. al pagamento in proprio favore della somma di euro 110.200,00 (ovvero la diversa somma ritenuta dovuta), con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. Parte attrice ha, a tal fine, allegato e dedotto che:
- nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre 2017 (di seguito Controparte_6 anche solo “ ), sua assicurata, aveva subito un ingente furto di cavi in rame CP_6
(circa 7.500 metri di cavi) ed il danneggiamento dell'impianto d'allarme e di videosorveglianza presso il proprio impianto fotovoltaico sito in Acquapendente (VT);
pagina 2 di 7 - i malviventi (circa una decina), si erano introdotti all'interno dell'area recintata di proprietà dell'assicurata e dopo aver messo fuori uso due centraline dell'impianto d'allarme, avevano asportato i cavi relativi ai campi denominati “Palazzetta 2” e “Palazzetta 4”;
- a fronte di tale evento, l'assicurata aveva sporto denuncia – querela e richiesto indennizzo;
- istruito il sinistro, aveva corrisposto l'indennizzo in favore di per Parte_1 CP_6 euro 110.200,00;
- aveva dunque richiesto stragiudizialmente a – sul presupposto della sua responsabilità CP_1 per le condotte meglio descritte in citazione – la restituzione dell'importo corrisposto in favore dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c., senza esito.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio ES, concludendo per l'inammissibilità della domanda e, in subordine, per il rigetto di tutte le domande attoree, ferma la richiesta di chiamata di terzo avanzata nei riguardi della propria compagnia assicuratrice, (di Controparte_2 seguito anche solo “ ). CP_2
I-2.1. Per quanto strettamente rilevante in questa sede, tra le varie eccezioni e mere difese, la convenuta ha eccepito l'intervenuta transazione con in data 16-17.05.2018 in ordine alle CP_6 reciproche posizioni, ivi incluse le doglianze di quest'ultima in ordine al sinistro occorso. Ritiene la parte convenuta che la transazione sia intervenuta prima che l'attrice le comunicasse la volontà di surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c.
I-3. A seguito dell'autorizzazione del precedente istruttore, la convenuta ha chiamato in causa CP_2 la quale si è costituita in giudizio riportandosi sostanzialmente alle difese svolte dalla assicurata e insistendo per l'inammissibilità della domanda di parte attrice e, comunque, per il suo rigetto;
in subordine ha chiesto di limitare la debenza nei limiti della copertura assicurativa.
I-4. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 23/04/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. La causa petendi della presente controversia va individuata nel diritto di credito vantato da nei confronti di in ragione del pagamento dell'indennizzo effettuato dalla prima Parte_1 CP_1 in favore dell'assicurata Tale diritto soggettivo trova la propria fonte di produzione CP_6 nella fattispecie enucleata all'art. 1916 c.c.
pagina 3 di 7 II-6. Ai sensi dell'art. 1916 c.c. “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. La disposizione rientra tra le ipotesi tipiche di surrogazione legale (cfr. art. 1203, n. 5, c.c.).
La surrogazione si sostanzia in una vicenda circolatoria del lato attivo del rapporto obbligatorio. La dottrina prevalente e la giurisprudenza la qualificano infatti come una vicenda traslativa del credito.
Per effetto dell'adempimento dell'obbligazione, il surrogato subentra nella situazione giuridica soggettiva del creditore soddisfatto. La surrogazione legale è accumunata alla surrogazione per volontà del creditore (cfr. art. 1201 c.c.) e a quella per volontà del debitore (cfr. art. 1202 c.c.) per il requisito del “pagamento”, discostandosene in quanto la fattispecie costitutiva non è sottoposta al requisito di una esplicita manifestazione di volontà da parte del beneficiario del meccanismo sostitutivo-traslativo.
L'art. 1203 c.c. prevede che la surrogazione ha luogo di diritto – e, dunque, indipendentemente dall'elemento volitivo dei soggetti interessati dalla vicenda circolatoria – (anche) nei casi previsti dalla legge (cfr. n. 5), tra i quali vi si include pacificamente, come detto, l'ipotesi dell'art. 1916 c.c.
Sul piano effettuale dal tenore del primo comma dell'art. 1916 c.c. si ricava la necessità del
“pagamento”, caratteristica questa che – come detto – accomuna le ipotesi di surrogazione.
II-7. La necessità del pagamento non assorbe l'indagine circa il carattere automatico o meno dell'effetto traslativo del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Deve in proposito segnalarsi che la questione dell'automaticità della surroga dell'assicuratore è stata affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo prospettive non sempre omogene.
In proposito, va premesso che della questione si sono occupate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, come correttamente evidenziato da nelle note conclusive autorizzate. Parte_1
II-7.1. La funzione istituzionale rivestita dalla Corte di vertice (cfr. art. 65 ord. giud.), specie nella sua massima composizione nomofilattica, impone dunque l'esame della decisione, pur anticipandosene la non condivisione – opzione ermeneutica questa che risulta pienamente legittima in un contesto ordinamentale, come quello italiano, che non recepisce il principio dello stare decisis.
Con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 il Supremo Consesso ha esaminato la questione relativa all'automaticità del meccanismo surrogatorio ex art. 1916 c.c. nella prospettiva della cumulabilità tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, nel più ampio contesto d'indagine volto ad enucleare la portata del principio della compensatio lucri cum damno.
All'esito dell'ampio argomentare, la Corte ha stabilito che “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 4 di 7 La questione dell'art. 1916 c.c. è esaminata dalle Sezioni Unite al fine di confutare la diversa tesi della cumulabilità dell'indennizzo e del risarcimento, nelle ipotesi in cui l'assicuratore non manifesti la propria volontà di surrogarsi, mediante comunicazione al terzo danneggiante.
Ad avviso del Supremo Collegio l'art. 1916, comma 1, c.c. “collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile”. La Corte osserva poi che “La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono … effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa”. Ad avallare tale intendimento vi sarebbe il dato testuale evincibile dall'art. 1203, n. 5, c.c., “suscettibile di comprendere nell'ambito della surrogazione legale, operante di diritto anche questa peculiare di successione a titolo particolare nel credito, nella quale la prestazione dell'assicuratore è diretta ad estinguere un rapporto diverso da quello surrogato”.
Tale lettura è ritenuta dalle Sezioni Unite “maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbai voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per
l'intero nei confronti del terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto”.
II-8. In merito a quanto statuito dalle Sezioni Unite riguardo al tenore letterale dell'art. 1916, comma
1, c.c., deve richiamarsi quanto osservato supra II-6.
In particolare, il pagamento dell'indennizzo è sì fatto costitutivo della fattispecie surrogatoria, ma ciò impinge il piano strutturale e non quello effettuale. Che il presupposto della surrogazione sia il pagamento è infatti comune alle ipotesi di cui agli artt. 1201 ss. c.c. In proposito, l'art. 1916, comma 1,
c.c. non fa che ribadire la necessità, ai fini della successione nel credito, dell'intervenuto pagamento
(dell'indennizzo). La formulazione letterale dell'art. 1916, comma 1, c.c. e la ratio enucleata dalle Sezioni
Unite non risultano sufficienti a fondare l'invocato automatismo.
Contrari indici normativi consentono infatti di giungere alla diversa conclusione che per effetto del pagamento dell'indennizzo, alcun automatico trasferimento del credito si realizzi.
Particolare pregnanza riveste il disposto dell'art. 1916, comma 3, c.c., a mente del quale “L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione”. La disposizione, infatti,
pagina 5 di 7 rivestirebbe uno scarsissimo rilievo applicativo ove si aderisse alla prospettazione fatta propria dalle
Sezioni Unite, in quanto il riconoscimento del pagamento quale condizione necessaria e sufficiente al prodursi dell'effetto traslativo del credito assai difficilmente consentirebbe di enucleare ipotesi nelle quali l'assicurato possa pregiudicare l'effetto acquisitivo del credito in capo all'assicuratore voluto dal legislatore.
Diversamente, invece, ove aderendo alla tesi che esclude automatismi si riconosca la perdurante necessità della previa comunicazione al terzo danneggiante dell'esercizio della facoltà di surroga da parte dell'assicuratore. In tali ipotesi, infatti, l'art. 1916, comma 3, c.c., offre una efficace tutela nelle evenienze in cui tra il pagamento e la comunicazione al terzo danneggiante, l'assicurato compia atti dispositivi idonei a ledere il realizzarsi della fattispecie acquisitiva, come del resto è avvenuto nel caso che qui occupa (cfr., per un caso analogo a quello di specie, in cui il giudice ha evocato proprio il disposto dell'art. 1916, comma 3, c.c. a seguito di una transazione novativa in corso di causa, Trib.
Trieste, sent. n. 187 del 01.04.2019).
II-9. In difetto di tranquillanti indici normativi da cui desumere l'invocato automatismo, deve darsi allora continuità a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art.
1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando
l'assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità” (da ultimo Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18016 del 9 luglio 2018). Si è infatti condivisibilmente osservato che
“La successione non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede la comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di avere pagato e di volersi surrogare all'indennizzato, soggetta alla disposizione dell'art. 1335 c.c. in materia di atti recettizi (Cass. 6.6.1987, n. 4984)” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24806 del
24.11.2005; cfr. in termini analoghi anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2051 del 26.02.1988; v. anche
App. Perugia, Sez. I, sent. n. 49 del 26.01.2021; Trib. Roma, Sez. XIII, sent. n. 2628 del 04.02.2014).
II-10. Nel rapportare quanto precede al caso di specie, vanno isolati i seguenti elementi di fatto utili ai fini del decidere:
- in data 02.05.2018 ha pagato l'indennizzo ad (cfr. doc. nn. 12 e 13 Parte_1 CP_6
– fascicolo di parte attrice);
- in data 11.05.2018 e ES hanno concluso accordo transattivo di carattere CP_6 novativo, nel cui ambito le parti – mediante reciproche concessioni – hanno dato definitiva sistemazione ai reciproci rapporti, incluso quello obbligatorio sorto ex delicto a seguito del furto per cui è causa (cfr. doc. n. 1 – fascicolo di parte convenuta);
pagina 6 di 7 - in data 28.06.2018 ha richiesto a il pagamento di quanto versato ad Parte_1 CP_1
(cfr. doc. n. 23 – fascicolo di parte attrice). CP_6
II-10.1. Dalla pacifica scansione temporale sopra riportata risulta palese che al momento dell'esercizio della facoltà di surroga, il diritto di credito vantato dall'assicurata nei confronti della terza (pretesa) responsabile non era più presente nel patrimonio di per averne questa disposto in via CP_6 transattiva. Con la conseguenza che alcuna valida vicenda modificativa sul piano soggettivo può aver interessato una situazione giuridica soggettiva ormai estinta.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Conclusivamente, l'atto di transazione stipulato tra e ha inciso sul CP_6 CP_1 diritto di surroga di sicché – salva e impregiudicata ogni valutazione in ordine a eventuali Parte_1 profili di responsabilità ex artt. 1916, comma 3, c.c. e 2043 c.c., eventualmente in via concorrente – la domanda di condanna di al pagamento ex art. 1916, comma 1, c.c. in favore di CP_1 Parte_1 non può essere accolta.
III-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III-13. Sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto del complessivo quadro giurisprudenziale nel quale la lite si colloca e delle ragioni del rigetto della domanda, fondate su una lettura del contesto normativo distonica rispetto a quella patrocinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con l'intervento della Parte_1 Controparte_1 terza chiamata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande attoree per le ragioni esposte in motivazione;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/04/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 721 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, in giudizio con gli avv.ti Igino Rugiero e Fulvia Cristofari
-attrice-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_2 giudizio con l'avv. Emiliano Mario Laraia
-convenuta-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, in giudizio con gli avv.ti Giovanni Gazzola e Alberto Gazzola
-terza chiamata-
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OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 7 - PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Teramo, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: accertata e dichiarata la fondatezza della domanda svolta dall'attrice, condannare la Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a ripetere, per tutti i motivi esposti negli atti del
[...] presente giudizio, in favore di (già e prima Controparte_3 Parte_1 ancora già , la somma di € 110.200,00, come determinata nell'atto introduttivo e nella Controparte_4 successiva memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. del presente giudizio o quella, minore e/o maggiore, che risulterà dovuta, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate dal 2.05.2018 (sull'importo di € 25.700,00) e dal 3.05.2018 (sull'importo di € 84.500,00) al saldo effettivo. In ogni caso: con il favore delle spese e delle competenze della negoziazione e del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, IVA e cpa come per legge”;
- PARTE CONVENUTA: “D ) Per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda formulata dalla società attrice: a ) dichiarare previamente ( ai sensi degli artt. 1341, 2°, e 1342, 2° c., c.c.) la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale ( contenuta nella polizza n. A3000003240 prodotta dalla
[...]
) che prevede una franchigia “ per tutte le richieste di risarcimento derivanti da fatti e Controparte_5 circostanze riguardanti il rame e/o pannelli solari ” di E 50.000,00 per sinistro, in quanto clausola vessatoria che non è stata “ specificamente approvata per iscritto ”; b) dichiarare, pertanto, che il terzo chiamato in causa
con sede in Londra, in persona del Rappresentante per l'Italia, domiciliato Controparte_2 per la carica in Milano, Corso Garibaldi n.86”, è obbligato a tenere indenne ( integralmente ) la società convenuta dalla pretesa monetaria avanzata in suo confronto dalla società attrice a mente dell'art. 1916 c.c.; c
) per l'effetto, condannare il predetto assicuratore terzo chiamato in causa a tenere indenne ( integralmente ) la società convenuta – nei limiti del massimale garantito – da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivargli dal presente giudizio e, quindi, condannarlo a corrispondere alla società attrice medesima quanto monetariamente riconosciutole da esso Tribunale al suddetto titolo, anche con riferimento alle spese di assistenza e difesa giudiziali”;
- PARTE TERZA CHIAMATA: “voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e respingere la domanda di parte attrice;
in subordine, limitare la debenza di ai sensi dei contratti assicurativi”. CP_2
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche solo Parte_1
“ ) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo ), al Parte_1 Controparte_1 CP_1 fine di ottenerne la condanna ai sensi dell'art. 1916 c.c. al pagamento in proprio favore della somma di euro 110.200,00 (ovvero la diversa somma ritenuta dovuta), con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. Parte attrice ha, a tal fine, allegato e dedotto che:
- nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre 2017 (di seguito Controparte_6 anche solo “ ), sua assicurata, aveva subito un ingente furto di cavi in rame CP_6
(circa 7.500 metri di cavi) ed il danneggiamento dell'impianto d'allarme e di videosorveglianza presso il proprio impianto fotovoltaico sito in Acquapendente (VT);
pagina 2 di 7 - i malviventi (circa una decina), si erano introdotti all'interno dell'area recintata di proprietà dell'assicurata e dopo aver messo fuori uso due centraline dell'impianto d'allarme, avevano asportato i cavi relativi ai campi denominati “Palazzetta 2” e “Palazzetta 4”;
- a fronte di tale evento, l'assicurata aveva sporto denuncia – querela e richiesto indennizzo;
- istruito il sinistro, aveva corrisposto l'indennizzo in favore di per Parte_1 CP_6 euro 110.200,00;
- aveva dunque richiesto stragiudizialmente a – sul presupposto della sua responsabilità CP_1 per le condotte meglio descritte in citazione – la restituzione dell'importo corrisposto in favore dell'assicurata ai sensi dell'art. 1916 c.c., senza esito.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio ES, concludendo per l'inammissibilità della domanda e, in subordine, per il rigetto di tutte le domande attoree, ferma la richiesta di chiamata di terzo avanzata nei riguardi della propria compagnia assicuratrice, (di Controparte_2 seguito anche solo “ ). CP_2
I-2.1. Per quanto strettamente rilevante in questa sede, tra le varie eccezioni e mere difese, la convenuta ha eccepito l'intervenuta transazione con in data 16-17.05.2018 in ordine alle CP_6 reciproche posizioni, ivi incluse le doglianze di quest'ultima in ordine al sinistro occorso. Ritiene la parte convenuta che la transazione sia intervenuta prima che l'attrice le comunicasse la volontà di surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c.
I-3. A seguito dell'autorizzazione del precedente istruttore, la convenuta ha chiamato in causa CP_2 la quale si è costituita in giudizio riportandosi sostanzialmente alle difese svolte dalla assicurata e insistendo per l'inammissibilità della domanda di parte attrice e, comunque, per il suo rigetto;
in subordine ha chiesto di limitare la debenza nei limiti della copertura assicurativa.
I-4. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 23/04/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-5. La causa petendi della presente controversia va individuata nel diritto di credito vantato da nei confronti di in ragione del pagamento dell'indennizzo effettuato dalla prima Parte_1 CP_1 in favore dell'assicurata Tale diritto soggettivo trova la propria fonte di produzione CP_6 nella fattispecie enucleata all'art. 1916 c.c.
pagina 3 di 7 II-6. Ai sensi dell'art. 1916 c.c. “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. La disposizione rientra tra le ipotesi tipiche di surrogazione legale (cfr. art. 1203, n. 5, c.c.).
La surrogazione si sostanzia in una vicenda circolatoria del lato attivo del rapporto obbligatorio. La dottrina prevalente e la giurisprudenza la qualificano infatti come una vicenda traslativa del credito.
Per effetto dell'adempimento dell'obbligazione, il surrogato subentra nella situazione giuridica soggettiva del creditore soddisfatto. La surrogazione legale è accumunata alla surrogazione per volontà del creditore (cfr. art. 1201 c.c.) e a quella per volontà del debitore (cfr. art. 1202 c.c.) per il requisito del “pagamento”, discostandosene in quanto la fattispecie costitutiva non è sottoposta al requisito di una esplicita manifestazione di volontà da parte del beneficiario del meccanismo sostitutivo-traslativo.
L'art. 1203 c.c. prevede che la surrogazione ha luogo di diritto – e, dunque, indipendentemente dall'elemento volitivo dei soggetti interessati dalla vicenda circolatoria – (anche) nei casi previsti dalla legge (cfr. n. 5), tra i quali vi si include pacificamente, come detto, l'ipotesi dell'art. 1916 c.c.
Sul piano effettuale dal tenore del primo comma dell'art. 1916 c.c. si ricava la necessità del
“pagamento”, caratteristica questa che – come detto – accomuna le ipotesi di surrogazione.
II-7. La necessità del pagamento non assorbe l'indagine circa il carattere automatico o meno dell'effetto traslativo del lato attivo del rapporto obbligatorio.
Deve in proposito segnalarsi che la questione dell'automaticità della surroga dell'assicuratore è stata affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo prospettive non sempre omogene.
In proposito, va premesso che della questione si sono occupate le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, come correttamente evidenziato da nelle note conclusive autorizzate. Parte_1
II-7.1. La funzione istituzionale rivestita dalla Corte di vertice (cfr. art. 65 ord. giud.), specie nella sua massima composizione nomofilattica, impone dunque l'esame della decisione, pur anticipandosene la non condivisione – opzione ermeneutica questa che risulta pienamente legittima in un contesto ordinamentale, come quello italiano, che non recepisce il principio dello stare decisis.
Con la sentenza 22 maggio 2018, n. 12565 il Supremo Consesso ha esaminato la questione relativa all'automaticità del meccanismo surrogatorio ex art. 1916 c.c. nella prospettiva della cumulabilità tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, nel più ampio contesto d'indagine volto ad enucleare la portata del principio della compensatio lucri cum damno.
All'esito dell'ampio argomentare, la Corte ha stabilito che “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 4 di 7 La questione dell'art. 1916 c.c. è esaminata dalle Sezioni Unite al fine di confutare la diversa tesi della cumulabilità dell'indennizzo e del risarcimento, nelle ipotesi in cui l'assicuratore non manifesti la propria volontà di surrogarsi, mediante comunicazione al terzo danneggiante.
Ad avviso del Supremo Collegio l'art. 1916, comma 1, c.c. “collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile”. La Corte osserva poi che “La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono … effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa”. Ad avallare tale intendimento vi sarebbe il dato testuale evincibile dall'art. 1203, n. 5, c.c., “suscettibile di comprendere nell'ambito della surrogazione legale, operante di diritto anche questa peculiare di successione a titolo particolare nel credito, nella quale la prestazione dell'assicuratore è diretta ad estinguere un rapporto diverso da quello surrogato”.
Tale lettura è ritenuta dalle Sezioni Unite “maggiormente in linea con la ratio della surrogazione dell'assicuratore, essendo ragionevole ritenere che, attraverso l'automaticità, il legislatore, in ossequio al principio indennitario, abbai voluto impedire proprio la possibilità per l'assicurato-danneggiato, una volta ricevuto l'indennizzo dall'assicuratore, di agire per
l'intero nei confronti del terzo responsabile;
laddove questo principio verrebbe incrinato se l'inerzia dell'assicuratore bastasse a determinare la permanenza, nell'assicurato indennizzato, della titolarità del credito di risarcimento nei confronti del terzo anche per la parte corrispondente alla riscossa indennità, consentendogli di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto”.
II-8. In merito a quanto statuito dalle Sezioni Unite riguardo al tenore letterale dell'art. 1916, comma
1, c.c., deve richiamarsi quanto osservato supra II-6.
In particolare, il pagamento dell'indennizzo è sì fatto costitutivo della fattispecie surrogatoria, ma ciò impinge il piano strutturale e non quello effettuale. Che il presupposto della surrogazione sia il pagamento è infatti comune alle ipotesi di cui agli artt. 1201 ss. c.c. In proposito, l'art. 1916, comma 1,
c.c. non fa che ribadire la necessità, ai fini della successione nel credito, dell'intervenuto pagamento
(dell'indennizzo). La formulazione letterale dell'art. 1916, comma 1, c.c. e la ratio enucleata dalle Sezioni
Unite non risultano sufficienti a fondare l'invocato automatismo.
Contrari indici normativi consentono infatti di giungere alla diversa conclusione che per effetto del pagamento dell'indennizzo, alcun automatico trasferimento del credito si realizzi.
Particolare pregnanza riveste il disposto dell'art. 1916, comma 3, c.c., a mente del quale “L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione”. La disposizione, infatti,
pagina 5 di 7 rivestirebbe uno scarsissimo rilievo applicativo ove si aderisse alla prospettazione fatta propria dalle
Sezioni Unite, in quanto il riconoscimento del pagamento quale condizione necessaria e sufficiente al prodursi dell'effetto traslativo del credito assai difficilmente consentirebbe di enucleare ipotesi nelle quali l'assicurato possa pregiudicare l'effetto acquisitivo del credito in capo all'assicuratore voluto dal legislatore.
Diversamente, invece, ove aderendo alla tesi che esclude automatismi si riconosca la perdurante necessità della previa comunicazione al terzo danneggiante dell'esercizio della facoltà di surroga da parte dell'assicuratore. In tali ipotesi, infatti, l'art. 1916, comma 3, c.c., offre una efficace tutela nelle evenienze in cui tra il pagamento e la comunicazione al terzo danneggiante, l'assicurato compia atti dispositivi idonei a ledere il realizzarsi della fattispecie acquisitiva, come del resto è avvenuto nel caso che qui occupa (cfr., per un caso analogo a quello di specie, in cui il giudice ha evocato proprio il disposto dell'art. 1916, comma 3, c.c. a seguito di una transazione novativa in corso di causa, Trib.
Trieste, sent. n. 187 del 01.04.2019).
II-9. In difetto di tranquillanti indici normativi da cui desumere l'invocato automatismo, deve darsi allora continuità a quell'indirizzo ermeneutico secondo cui “La surroga dell'assicuratore, prevista dall'art.
1916 c.c., non avviene automaticamente per effetto del solo pagamento della indennità all'assicurato, bensì quando
l'assicuratore, avvalendosi del disposto della citata norma, richieda al danneggiante il rimborso dell'indennità” (da ultimo Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18016 del 9 luglio 2018). Si è infatti condivisibilmente osservato che
“La successione non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede la comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di avere pagato e di volersi surrogare all'indennizzato, soggetta alla disposizione dell'art. 1335 c.c. in materia di atti recettizi (Cass. 6.6.1987, n. 4984)” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24806 del
24.11.2005; cfr. in termini analoghi anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2051 del 26.02.1988; v. anche
App. Perugia, Sez. I, sent. n. 49 del 26.01.2021; Trib. Roma, Sez. XIII, sent. n. 2628 del 04.02.2014).
II-10. Nel rapportare quanto precede al caso di specie, vanno isolati i seguenti elementi di fatto utili ai fini del decidere:
- in data 02.05.2018 ha pagato l'indennizzo ad (cfr. doc. nn. 12 e 13 Parte_1 CP_6
– fascicolo di parte attrice);
- in data 11.05.2018 e ES hanno concluso accordo transattivo di carattere CP_6 novativo, nel cui ambito le parti – mediante reciproche concessioni – hanno dato definitiva sistemazione ai reciproci rapporti, incluso quello obbligatorio sorto ex delicto a seguito del furto per cui è causa (cfr. doc. n. 1 – fascicolo di parte convenuta);
pagina 6 di 7 - in data 28.06.2018 ha richiesto a il pagamento di quanto versato ad Parte_1 CP_1
(cfr. doc. n. 23 – fascicolo di parte attrice). CP_6
II-10.1. Dalla pacifica scansione temporale sopra riportata risulta palese che al momento dell'esercizio della facoltà di surroga, il diritto di credito vantato dall'assicurata nei confronti della terza (pretesa) responsabile non era più presente nel patrimonio di per averne questa disposto in via CP_6 transattiva. Con la conseguenza che alcuna valida vicenda modificativa sul piano soggettivo può aver interessato una situazione giuridica soggettiva ormai estinta.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Conclusivamente, l'atto di transazione stipulato tra e ha inciso sul CP_6 CP_1 diritto di surroga di sicché – salva e impregiudicata ogni valutazione in ordine a eventuali Parte_1 profili di responsabilità ex artt. 1916, comma 3, c.c. e 2043 c.c., eventualmente in via concorrente – la domanda di condanna di al pagamento ex art. 1916, comma 1, c.c. in favore di CP_1 Parte_1 non può essere accolta.
III-12. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III-13. Sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, tenuto conto del complessivo quadro giurisprudenziale nel quale la lite si colloca e delle ragioni del rigetto della domanda, fondate su una lettura del contesto normativo distonica rispetto a quella patrocinata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con l'intervento della Parte_1 Controparte_1 terza chiamata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande attoree per le ragioni esposte in motivazione;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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