Versione
16 dicembre 1971
16 dicembre 1971
Art. 1.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1) , 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei casi preveduti dall' articolo 252 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.
Nei casi preveduti dal n. 2) dell' articolo 269 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternita'.
Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1) , 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei casi preveduti dall' articolo 252 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.
Nei casi preveduti dal n. 2) dell' articolo 269 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternita'.
Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1986, n. 1031Provvedimento: In virtù dell'art. 232 della legge 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia (che, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, ha abrogato l'art. 1 della legge 23 novembre 1971 n. 1047, a sua volta abrogativo della norma transitoria di cui all'art. 123 delle Disposizioni di attuazione del cod. civ.), la nuova disciplina dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale - che nel nuovo testo dell'art. 270 cod. civ. risulta svincolata da qualsiasi termine di prescrizione o di decadenza - si applica anche ai figli nati e concepiti prima della entrata in vigore della stessa legge n. 151, pur se nella vigenza del codice del 1865, […]Leggi di più...
- filiazione naturale·
- famiglia·
- dichiarazione giudiziale di paternità o maternità·
- filiazione·
- dichiarazione della madre ed esistenza di rapporti tra costei ed il preteso padre·
- prova·
- nuova disciplina prevista dalla legge n. 151 del 1973·
- azione relativa·
- rilevanza·
- condizioni·
- ammissibilità