Versione
25 agosto 1981
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Versione
18 aprile 1991
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Art. 5.
Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trecentomila a lire unmilione)) .
Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' duplicata.
Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.
Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.
Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706 , deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trecentomila a lire unmilione)) .
Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' duplicata.
Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.
Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.
Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706 , deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/04/1988, n. 472Provvedimento: […] In particolare, a giudizio della ricorrente, l'art. 5 della legge n. 441 del 1981 appare del tutto contrastante con le predette norme costituzionali, laddove stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dettate per la vendita a peso netto delle merci e la devoluzione all'Erario dei relativi proventi, nonché laddove prevede che il rapporto sulle avvenute infrazioni sia presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. […]Leggi di più...
- merci·
- disciplina statale·
- misurazione del peso netto·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 472/88. industria e commercio·
- competenze in materia di commercio della regione a statuto speciale