Articolo 5 della Legge 5 agosto 1981, n. 441
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 agosto 1981
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Versione
18 aprile 1991
Art. 5.
Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire trecentomila a lire unmilione)) .
Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e' duplicata.
Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.
Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.
Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706 , deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 18 aprile 1991
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