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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 24607/2024, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
Avv. DOMENICO VALTER RA (C.F. ), del Foro di Monza, con C.F._1
studio in Seregno (MB), Via S. G. Bosco n. 7, in proprio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 136 c.p.c. all'indirizzo pec
- Email_1
ricorrente-
CONTRO
(P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, amministratore unico, (C.F. Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, 8 – C.F._2
Resistente contumace,
CONCLUSIONI per parte ricorrente DOMENICO VALTER RA (come da RICORSO EX ART. 281
DECIES C.P.C. E ART. 14 D.LGS. 150/2011 depositato per via telematica in data 28 giugno 2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare ex art. 14 co. 2 della L. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 15 co. 3 del D.lgs. n.
149/2022, la competenza per materia del presente Tribunale di Milano, essendo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'Avv. Grasso ha prestato la propria opera professionale, in favore di
[...]
; Controparte_1
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che in data 29.12.2023 in persona del Controparte_1 suo amministratore unico, signor , conferiva mandato all'Avv. Domenico Valter Controparte_2
Grasso per ammetterlo nel giudizio di liquidazione giudiziale (Tribunale di Milano, Sezione II Civile,
N.R.G. 1233/2023) della stessa società e della medesima attività di definizione stragiudiziale della vertenza;
- accertare e dichiarare che si rendeva inadempiente rispetto Controparte_1 le obbligazioni sorte a suo carico, per i motivi di cui in narrativa, per un totale di € 3.982,15 e per
l'effetto;
- condannare a corrispondere in favore dell'Avv. Grasso, la Controparte_1 somma di € 3.982,15 (già comprensiva degli oneri di legge) o quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di anticipazioni, compensi, IVA e CPA. IN VIA
ISTRUTTORIA: Nel caso il processo dovesse proseguire nelle forme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 281 duodeces c.p.c.:
- si chiede sin d'ora di essere eventualmente ammessi a prove per interrogatorio formale della controparte e per testi, sui capitoli di cui alla premessa in fatto preceduti dalla formula di rito “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i nomi dei testi in corso di giudizio;
- con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 281 duodeces c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
SI INDICA A TESTE:
1) presso Studio Legal Legis, Via S.G. Bosco, 7, Seregno (MB).” Testimone_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla società convenuta si è compiuta con ricevuta di avvenuta consegna della PEC in data 9 ottobre 2024, nel rispetto del termine di cui al decreto in pari data con il quale il Tribunale in composizione monocratica disponeva “che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato, eventualmente anche via PEC all'indirizzo estratto da al convenuto a cura dell'attore in modo che tra il giorno della CP_3
notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia …”.
La società convenuta non si costituiva nel termine assegnato di dieci giorni anteriori all'udienza fissata in data 14 gennaio 2025 e pertanto, vista la regolarità della notifica, va dichiarata contumace.
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SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
All'udienza in data 14 gennaio 2025 veniva verbalizzato quanto segue: “L'avv. RA si riporta alla nota di deposito telematico in data 9.10.2024 con prova di consegna della PEC in pari data contenente ricorso e decreto di fissazione dell'odierna udienza;
esibisce con riserva di deposito telematico entro due giorni una PEC della società debitrice in data 23.12.2024 con una generica disponibilità conciliativa che comprova la ricezione della notifica del ricorso. Chiede dichiararsi la contumacia della società debitrice convenuta, non insiste nelle istanze istruttorie data la natura documentale della causa e chiede fissarsi udienza. Il giudice invita a discutere la causa e a precisare le conclusioni definitive e l'avv. RA si riporta integralmente al ricorso discutendo la causa oralmente con rinvio allo stesso e ai documenti depositati ed insiste per l'accoglimento integrale, con ogni conseguente condanna di spese legali sul valore di causa. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, udita la discussione orale, autorizza il deposito telematico di cui sopra entro due giorni e riserva il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni a norma dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.”
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali e provvedimenti del giudice, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
Occorre premettere che la Riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-281-terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha -per l'effetto- modificato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. stabilendo: al comma
1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplificato”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281- terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
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Infatti, a norma del citato art. 14, “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.”
Risulta pacifica la competenza per materia e territorio del Tribunale di Milano, avendo l'avv.
RA prestato il proprio patrocinio di difensore nell'ambito di un procedimento unitario, ai sensi degli artt. 40 e seguenti codice della crisi di impresa e di insolvenza, prodromico all'apertura della liquidazione giudiziale a carico della sua assistita , innanzi alla Sezione II Civile del Tribunale CP_1
di Milano (RG N. 1233/2023 PU).
I fatti e i documenti risultano pacifici tra le parti in causa e per la ricostruzione dei fatti è sufficiente richiamare integralmente le pagine da 1 a 4 del ricorso introduttivo.
Infatti, proprio grazie allo svolgimento eziologicamente rilevante dell'attività professionale in via giudiziale e stragiudiziale (trattative), dopo la memoria di costituzione in giudizio depositata dal difensore avv. RA nell'interesse della resistente (Docc. 6-7), nonché a seguito del verbale di prima comparizione in data 17.1.2024 (Doc. 8) all'esito del quale il giudice relatore si riservava di riferire al collegio dopo il 5 marzo 2024, all'evidente scopo di consentire le trattative, alla luce dello scambio tra le parti delle rispettive scritture, nonché con la consegna delle cambiali, la società
Kontract per il tramite del proprio procuratore costituito, depositava nel giudizio di liquidazione giudiziale atto di desistenza, a seguito del quale veniva emesso dal Tribunale di Milano, in data
14.03.2024, decreto collegiale di estinzione del relativo giudizio (doc. n. 11 e 12), in ragione della rinuncia ex art. 43 CCII.
Pertanto, la prestazione del difensore ricorrente nell'ambito del giudizio rubricato al N.RG procedimento unitario 1233/2023 è da intendersi conclusa e totalmente adempiuta, in adempimento del mandato alle liti (Doc. 3) conferito all'avv. RA in data 29.12.2023.
Alla luce della definizione della controversia e dell'adempimento della prestazione professionale, il procuratore ricorrente chiedeva ad il saldo dei propri onorari per l'attività professionale CP_1
svolta e ritenutasi ormai conclusa in ragione anche del buon esito delle trattative (doc. n. 13, 15, 16,
17).
per il tramite del proprio amministratore unico, contestava (del tutto infondatamente e CP_1 genericamente), l'attività svolta ritenuta non conclusa in ragione di un'asserita assenza di verifica da
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parte dello stesso procuratore del buon esito dei pagamenti degli effetti cambiari (doc. n. 18), con e mail in data 27.3.2024 e con PEC in data 8.5.2024 (Doc. 21), sostenendo senza alcun appiglio giuridico che il mandato non sarebbe stato concluso, in ragione di una generica ed indimostrata mancata assistenza in ordine alla cambiale del 29.3.2024 non arrivata in banca.
Il tema riguarderebbe semmai che avrebbe potuto avvalersi del mancato CP_4
adempimento della transazione nei rapporti con , ma non appare un inadempimento al CP_1
mandato alle liti già concluso e completamente adempiuto dal difensore, sicchè del tutto priva di effetto giuridico si palesa la revoca “postuma” con la predetta PEC di (vedi sempre doc. 21). CP_1
Infatti, ad essa il difensore ricorrente rispondeva con propria e mail dell'08.04.2024, chiarendo che il contenuto delle dichiarazioni era infondato, alla luce non solo del risultato raggiunto ma, altresì, dell'intervenuto esaurimento del proprio incarico (doc. n. 19).
Nel frattempo, ogni richiesta di pagamento veniva totalmente disattesa dalla resistente contumace, nonostante i solleciti via PEO e PEC in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'avv. RA in data 17.5.2024 inviava alla società invito alla CP_1
negoziazione assistita (doc. n. 24); la società debitrice in data 10.06.2024 inviava, personalmente, a mezzo pec adesione alla predetta procedura, prodromica all'instaurazione del presente giudizio, riservandosi di indicare il nominativo dell'avvocato che l'avrebbe nel contempo assistita (doc. n. 25), mai in realtà designato effettivamente.
In considerazione del fatto che la procedura di negoziazione assistita si sarebbe dovuta svolgere con la presenza necessaria da parte degli avvocati di entrambe le parti, tale tentativo deve ritenersi concluso con esito negativo, stante la comunicazione mai pervenuta da parte del procuratore della
. CP_1
Il diritto al compenso per l'attività svolta dall'avvocato deriva innanzitutto dal mandato professionale allo stesso conferito e dall'effettivo, completo e diligente, oltre che esatto svolgimento della relativa prestazione, che ha condotto a un certo risultato utile per , ovvero l'estinzione del CP_1
procedimento che avrebbe potuto, su istanza di un creditore - ove non fosse stata CP_1 debitamente assistita anche in via conciliativa e stragiudiziale da parte dell'avv. RA, - all'ineluttabile risultato dell'apertura del concorso dei creditori e quindi della liquidazione giudiziale a suo carico, anche in ragione della presenza di debiti erariali di € 41.000 (doc. 9), risultando superata la condizione di procedibilità ex art. 49 ultimo comma CCII.
Nessun dubbio sussiste quindi circa l'espletamento dell'attività svolta dal procuratore ricorrente, così come nessun dubbio può essere sollevato circa il risultato utile processuale raggiunto nel solo ed esclusivo interesse della società , finalizzato quindi ad evitare l'apertura della liquidazione CP_1
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giudiziale; pertanto l' obbligazione di mezzi del difensore risulta diligentemente adempiuta, vieppiù con il raggiungimento del risultato utile sperato.
Infatti , in qualità di amministratore unico e l.r.p.t. della Controparte_2 Controparte_5
aveva contattata il procuratore odierno ricorrente al fine di essere assistito nel giudizio di
[...]
liquidazione giudiziale;
in particolare in data 29.12.2023, come da documentazione in atti, la , CP_1
dopo un colloquio con il difensore, che si presume abbia, in modo conforme a deontologia professionale, evidenziato la strategia processuale più consona rispetto alla posizione debitoria, aveva firmato la procura alle liti e il relativo preventivo di spesa, quali atti necessari ai fini del conferimento di incarico.
La procura alle liti, infatti, già di per sé risulta un atto necessario e sufficiente a dimostrare la volontà del cliente di avvalersi della professionalità dell'avvocato incaricato, trattandosi di un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio.
Il diritto al compenso e, quindi alla sua corresponsione, deriva dall'espletamento compiuto del mandato professionale, circostanza di cui già si è detto.
Appare del tutto chiara e dimostrata dall'attività giudiziale prima, e stragiudiziale poi, svolta nel solo ed esclusivo interesse della , la ragione su cui si fonda la pretesa creditoria avanzata dal CP_1
procuratore avv. RA.
Il mandato alle liti conferito infatti viene confermato dalla stessa , nonché dalla sua successiva CP_1
pretestuosa revoca.
Nel caso di specie, il compenso è stato esattamente convenuto nel quantum dalle parti e non necessita di parere di congruità dell'Ordine Forense di riferimento, a norma dell'art. 2233 c.c. , in base a un preventivo espressamente accettato e sottoscritto da di € 6.080,00 oltre Controparte_5
IVA e CPA, in data 29.12.2023, al momento del conferimento della procura alle liti;
da tale importo va decurtato l'acconto netto ricevuto di € 1.900,00 (Doc. 5, fattura emessa dal difensore ricorrente).
Va poi ribadito, come da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6135 del 01/03/2023 (Rv. 667156 - 01) che
L'art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012, stabilisce che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, è operante in tutti i casi in cui la transazione sia conclusa, anche stragiudizialmente e senza assistenza legale, in pendenza del giudizio per il quale i professionisti erano tenuti a prestare assistenza, non risultando nella scrittura privata di transazione alcuna espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
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La sua determinazione viene disciplinata dall'art. 9 della Legge 27/2012, il quale indica non solo la necessità della forma scritta, ma altresì la misura del costo della prestazione e che la stessa venga distinta in oneri, spese e compensi professionali.
L'accordo di determinazione del compenso professionale in deroga ai minimi di tariffa, tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, e tale forma appare rispettata nel rapporto tra le parti dell'odierno giudizio, stante la specifica sottoscrizione da parte del legale rappresentante di , come richiesto da Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 717 del 12/01/2023. CP_1
Inoltre, con PEC in data 23.12.2024, come da nota difensiva di deposito telematico del ricorrente a valle dell'udienza in data 14.1.2025, la convenuta contumace ha chiesto la concessione di un piano rateizzato dell'importo richiesto dal difensore, così compiendo un ulteriore riconoscimento di debito e/o promessa di pagamento sul quantum con gli effetti giuridici di cui all'art. 1988 c.c.
Pertanto, va condannata al pagamento della somma residua dovuta pari ad € 3.982,15, in CP_1
favore del procuratore ricorrente.
Deve infine rilevarsi quanto alla posizione della società resistente rimasta contumace che CP_1
“poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale” (v. da ultimo Cass. Civ. n. n. 13498 del 29/05/2018; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6722 del 10/12/1988).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo valori minimi stante la semplicità della lite e la contumacia che non ha richiesto il dispiegarsi di ulteriori difese, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice inquadrabile nello scaglione da € 1.101 ad € 5.200, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione non tenutasi - nella misura di complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n.
55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
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- Dichiara la contumacia di parte resistente Controparte_1
(P. IVA ),
[...] P.IVA_1
- accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente condanna la resistente contumace a corrispondere in favore dell'avv. Controparte_1
Domenico Valter Grasso, la somma capitale di € 3.982,15 (già comprensiva di rimborso forfettario spese generali e degli oneri di legge, IVA e CPA) oltre interessi legali dalla data della domanda (28 giugno 2024) al soddisfo effettivo;
- condanna la parte resistente contumace alla rifusione Controparte_1
delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente avv. DOMENICO VALTER RA delle spese di lite, che liquida in € 852,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
Così deciso in Milano, in data 19 gennaio 2025.
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 24607/2024, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
Avv. DOMENICO VALTER RA (C.F. ), del Foro di Monza, con C.F._1
studio in Seregno (MB), Via S. G. Bosco n. 7, in proprio, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 136 c.p.c. all'indirizzo pec
- Email_1
ricorrente-
CONTRO
(P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, amministratore unico, (C.F. Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Vincenzo Monti, 8 – C.F._2
Resistente contumace,
CONCLUSIONI per parte ricorrente DOMENICO VALTER RA (come da RICORSO EX ART. 281
DECIES C.P.C. E ART. 14 D.LGS. 150/2011 depositato per via telematica in data 28 giugno 2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare ex art. 14 co. 2 della L. n. 150/2011, così come modificato dall'art. 15 co. 3 del D.lgs. n.
149/2022, la competenza per materia del presente Tribunale di Milano, essendo l'ufficio giudiziario davanti al quale l'Avv. Grasso ha prestato la propria opera professionale, in favore di
[...]
; Controparte_1
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SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che in data 29.12.2023 in persona del Controparte_1 suo amministratore unico, signor , conferiva mandato all'Avv. Domenico Valter Controparte_2
Grasso per ammetterlo nel giudizio di liquidazione giudiziale (Tribunale di Milano, Sezione II Civile,
N.R.G. 1233/2023) della stessa società e della medesima attività di definizione stragiudiziale della vertenza;
- accertare e dichiarare che si rendeva inadempiente rispetto Controparte_1 le obbligazioni sorte a suo carico, per i motivi di cui in narrativa, per un totale di € 3.982,15 e per
l'effetto;
- condannare a corrispondere in favore dell'Avv. Grasso, la Controparte_1 somma di € 3.982,15 (già comprensiva degli oneri di legge) o quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
In ogni caso con vittoria di anticipazioni, compensi, IVA e CPA. IN VIA
ISTRUTTORIA: Nel caso il processo dovesse proseguire nelle forme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 281 duodeces c.p.c.:
- si chiede sin d'ora di essere eventualmente ammessi a prove per interrogatorio formale della controparte e per testi, sui capitoli di cui alla premessa in fatto preceduti dalla formula di rito “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare i nomi dei testi in corso di giudizio;
- con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie nei termini previsti dall'art. 281 duodeces c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione.
SI INDICA A TESTE:
1) presso Studio Legal Legis, Via S.G. Bosco, 7, Seregno (MB).” Testimone_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla società convenuta si è compiuta con ricevuta di avvenuta consegna della PEC in data 9 ottobre 2024, nel rispetto del termine di cui al decreto in pari data con il quale il Tribunale in composizione monocratica disponeva “che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato, eventualmente anche via PEC all'indirizzo estratto da al convenuto a cura dell'attore in modo che tra il giorno della CP_3
notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione intercorrano termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia …”.
La società convenuta non si costituiva nel termine assegnato di dieci giorni anteriori all'udienza fissata in data 14 gennaio 2025 e pertanto, vista la regolarità della notifica, va dichiarata contumace.
2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
All'udienza in data 14 gennaio 2025 veniva verbalizzato quanto segue: “L'avv. RA si riporta alla nota di deposito telematico in data 9.10.2024 con prova di consegna della PEC in pari data contenente ricorso e decreto di fissazione dell'odierna udienza;
esibisce con riserva di deposito telematico entro due giorni una PEC della società debitrice in data 23.12.2024 con una generica disponibilità conciliativa che comprova la ricezione della notifica del ricorso. Chiede dichiararsi la contumacia della società debitrice convenuta, non insiste nelle istanze istruttorie data la natura documentale della causa e chiede fissarsi udienza. Il giudice invita a discutere la causa e a precisare le conclusioni definitive e l'avv. RA si riporta integralmente al ricorso discutendo la causa oralmente con rinvio allo stesso e ai documenti depositati ed insiste per l'accoglimento integrale, con ogni conseguente condanna di spese legali sul valore di causa. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, udita la discussione orale, autorizza il deposito telematico di cui sopra entro due giorni e riserva il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni a norma dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.”
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali e provvedimenti del giudice, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite.
Occorre premettere che la Riforma Cartabia, nell'introdurre il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies-281-terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, ha -per l'effetto- modificato anche l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i. stabilendo: al comma
1, la rettifica del termine “sommario” con l'espressione “semplificato”; al comma 2, il mutamento della competenza del tribunale da collegiale a monocratica;
al comma 4, in linea con l'art. 281- terdecies, co. 2, c.p.c., la sentenza quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento.
3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 24607/2024
Infatti, a norma del citato art. 14, “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno
1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.”
Risulta pacifica la competenza per materia e territorio del Tribunale di Milano, avendo l'avv.
RA prestato il proprio patrocinio di difensore nell'ambito di un procedimento unitario, ai sensi degli artt. 40 e seguenti codice della crisi di impresa e di insolvenza, prodromico all'apertura della liquidazione giudiziale a carico della sua assistita , innanzi alla Sezione II Civile del Tribunale CP_1
di Milano (RG N. 1233/2023 PU).
I fatti e i documenti risultano pacifici tra le parti in causa e per la ricostruzione dei fatti è sufficiente richiamare integralmente le pagine da 1 a 4 del ricorso introduttivo.
Infatti, proprio grazie allo svolgimento eziologicamente rilevante dell'attività professionale in via giudiziale e stragiudiziale (trattative), dopo la memoria di costituzione in giudizio depositata dal difensore avv. RA nell'interesse della resistente (Docc. 6-7), nonché a seguito del verbale di prima comparizione in data 17.1.2024 (Doc. 8) all'esito del quale il giudice relatore si riservava di riferire al collegio dopo il 5 marzo 2024, all'evidente scopo di consentire le trattative, alla luce dello scambio tra le parti delle rispettive scritture, nonché con la consegna delle cambiali, la società
Kontract per il tramite del proprio procuratore costituito, depositava nel giudizio di liquidazione giudiziale atto di desistenza, a seguito del quale veniva emesso dal Tribunale di Milano, in data
14.03.2024, decreto collegiale di estinzione del relativo giudizio (doc. n. 11 e 12), in ragione della rinuncia ex art. 43 CCII.
Pertanto, la prestazione del difensore ricorrente nell'ambito del giudizio rubricato al N.RG procedimento unitario 1233/2023 è da intendersi conclusa e totalmente adempiuta, in adempimento del mandato alle liti (Doc. 3) conferito all'avv. RA in data 29.12.2023.
Alla luce della definizione della controversia e dell'adempimento della prestazione professionale, il procuratore ricorrente chiedeva ad il saldo dei propri onorari per l'attività professionale CP_1
svolta e ritenutasi ormai conclusa in ragione anche del buon esito delle trattative (doc. n. 13, 15, 16,
17).
per il tramite del proprio amministratore unico, contestava (del tutto infondatamente e CP_1 genericamente), l'attività svolta ritenuta non conclusa in ragione di un'asserita assenza di verifica da
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parte dello stesso procuratore del buon esito dei pagamenti degli effetti cambiari (doc. n. 18), con e mail in data 27.3.2024 e con PEC in data 8.5.2024 (Doc. 21), sostenendo senza alcun appiglio giuridico che il mandato non sarebbe stato concluso, in ragione di una generica ed indimostrata mancata assistenza in ordine alla cambiale del 29.3.2024 non arrivata in banca.
Il tema riguarderebbe semmai che avrebbe potuto avvalersi del mancato CP_4
adempimento della transazione nei rapporti con , ma non appare un inadempimento al CP_1
mandato alle liti già concluso e completamente adempiuto dal difensore, sicchè del tutto priva di effetto giuridico si palesa la revoca “postuma” con la predetta PEC di (vedi sempre doc. 21). CP_1
Infatti, ad essa il difensore ricorrente rispondeva con propria e mail dell'08.04.2024, chiarendo che il contenuto delle dichiarazioni era infondato, alla luce non solo del risultato raggiunto ma, altresì, dell'intervenuto esaurimento del proprio incarico (doc. n. 19).
Nel frattempo, ogni richiesta di pagamento veniva totalmente disattesa dalla resistente contumace, nonostante i solleciti via PEO e PEC in atti.
Alla luce di quanto sopra, l'avv. RA in data 17.5.2024 inviava alla società invito alla CP_1
negoziazione assistita (doc. n. 24); la società debitrice in data 10.06.2024 inviava, personalmente, a mezzo pec adesione alla predetta procedura, prodromica all'instaurazione del presente giudizio, riservandosi di indicare il nominativo dell'avvocato che l'avrebbe nel contempo assistita (doc. n. 25), mai in realtà designato effettivamente.
In considerazione del fatto che la procedura di negoziazione assistita si sarebbe dovuta svolgere con la presenza necessaria da parte degli avvocati di entrambe le parti, tale tentativo deve ritenersi concluso con esito negativo, stante la comunicazione mai pervenuta da parte del procuratore della
. CP_1
Il diritto al compenso per l'attività svolta dall'avvocato deriva innanzitutto dal mandato professionale allo stesso conferito e dall'effettivo, completo e diligente, oltre che esatto svolgimento della relativa prestazione, che ha condotto a un certo risultato utile per , ovvero l'estinzione del CP_1
procedimento che avrebbe potuto, su istanza di un creditore - ove non fosse stata CP_1 debitamente assistita anche in via conciliativa e stragiudiziale da parte dell'avv. RA, - all'ineluttabile risultato dell'apertura del concorso dei creditori e quindi della liquidazione giudiziale a suo carico, anche in ragione della presenza di debiti erariali di € 41.000 (doc. 9), risultando superata la condizione di procedibilità ex art. 49 ultimo comma CCII.
Nessun dubbio sussiste quindi circa l'espletamento dell'attività svolta dal procuratore ricorrente, così come nessun dubbio può essere sollevato circa il risultato utile processuale raggiunto nel solo ed esclusivo interesse della società , finalizzato quindi ad evitare l'apertura della liquidazione CP_1
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giudiziale; pertanto l' obbligazione di mezzi del difensore risulta diligentemente adempiuta, vieppiù con il raggiungimento del risultato utile sperato.
Infatti , in qualità di amministratore unico e l.r.p.t. della Controparte_2 Controparte_5
aveva contattata il procuratore odierno ricorrente al fine di essere assistito nel giudizio di
[...]
liquidazione giudiziale;
in particolare in data 29.12.2023, come da documentazione in atti, la , CP_1
dopo un colloquio con il difensore, che si presume abbia, in modo conforme a deontologia professionale, evidenziato la strategia processuale più consona rispetto alla posizione debitoria, aveva firmato la procura alle liti e il relativo preventivo di spesa, quali atti necessari ai fini del conferimento di incarico.
La procura alle liti, infatti, già di per sé risulta un atto necessario e sufficiente a dimostrare la volontà del cliente di avvalersi della professionalità dell'avvocato incaricato, trattandosi di un negozio unilaterale con il quale il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio.
Il diritto al compenso e, quindi alla sua corresponsione, deriva dall'espletamento compiuto del mandato professionale, circostanza di cui già si è detto.
Appare del tutto chiara e dimostrata dall'attività giudiziale prima, e stragiudiziale poi, svolta nel solo ed esclusivo interesse della , la ragione su cui si fonda la pretesa creditoria avanzata dal CP_1
procuratore avv. RA.
Il mandato alle liti conferito infatti viene confermato dalla stessa , nonché dalla sua successiva CP_1
pretestuosa revoca.
Nel caso di specie, il compenso è stato esattamente convenuto nel quantum dalle parti e non necessita di parere di congruità dell'Ordine Forense di riferimento, a norma dell'art. 2233 c.c. , in base a un preventivo espressamente accettato e sottoscritto da di € 6.080,00 oltre Controparte_5
IVA e CPA, in data 29.12.2023, al momento del conferimento della procura alle liti;
da tale importo va decurtato l'acconto netto ricevuto di € 1.900,00 (Doc. 5, fattura emessa dal difensore ricorrente).
Va poi ribadito, come da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6135 del 01/03/2023 (Rv. 667156 - 01) che
L'art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012, stabilisce che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, è operante in tutti i casi in cui la transazione sia conclusa, anche stragiudizialmente e senza assistenza legale, in pendenza del giudizio per il quale i professionisti erano tenuti a prestare assistenza, non risultando nella scrittura privata di transazione alcuna espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
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La sua determinazione viene disciplinata dall'art. 9 della Legge 27/2012, il quale indica non solo la necessità della forma scritta, ma altresì la misura del costo della prestazione e che la stessa venga distinta in oneri, spese e compensi professionali.
L'accordo di determinazione del compenso professionale in deroga ai minimi di tariffa, tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, e tale forma appare rispettata nel rapporto tra le parti dell'odierno giudizio, stante la specifica sottoscrizione da parte del legale rappresentante di , come richiesto da Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 717 del 12/01/2023. CP_1
Inoltre, con PEC in data 23.12.2024, come da nota difensiva di deposito telematico del ricorrente a valle dell'udienza in data 14.1.2025, la convenuta contumace ha chiesto la concessione di un piano rateizzato dell'importo richiesto dal difensore, così compiendo un ulteriore riconoscimento di debito e/o promessa di pagamento sul quantum con gli effetti giuridici di cui all'art. 1988 c.c.
Pertanto, va condannata al pagamento della somma residua dovuta pari ad € 3.982,15, in CP_1
favore del procuratore ricorrente.
Deve infine rilevarsi quanto alla posizione della società resistente rimasta contumace che CP_1
“poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario
l'accertamento giudiziale” (v. da ultimo Cass. Civ. n. n. 13498 del 29/05/2018; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6722 del 10/12/1988).
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate secondo i parametri del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo valori minimi stante la semplicità della lite e la contumacia che non ha richiesto il dispiegarsi di ulteriori difese, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice inquadrabile nello scaglione da € 1.101 ad € 5.200, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione non tenutasi - nella misura di complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM n.
55/2014, CPA ed IVA, che risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode, sugli importi imponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
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- Dichiara la contumacia di parte resistente Controparte_1
(P. IVA ),
[...] P.IVA_1
- accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e conseguentemente condanna la resistente contumace a corrispondere in favore dell'avv. Controparte_1
Domenico Valter Grasso, la somma capitale di € 3.982,15 (già comprensiva di rimborso forfettario spese generali e degli oneri di legge, IVA e CPA) oltre interessi legali dalla data della domanda (28 giugno 2024) al soddisfo effettivo;
- condanna la parte resistente contumace alla rifusione Controparte_1
delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente avv. DOMENICO VALTER RA delle spese di lite, che liquida in € 852,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
Così deciso in Milano, in data 19 gennaio 2025.
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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