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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5740/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il NA, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5740/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Bertoli Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Augusta Ravagnan Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Dato atto della ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 24.9.2024, che ha accolto il reclamo avverso i provvedimenti provvisori del G.D. del NA del 10.6.2024:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
e disporre:
[...]
Per_ 1) l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della abitazione familiare alla madre;
3) il diritto di visita paterno lasciato alla libera iniziativa di padre e figlia;
4) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 2.300 al mese per ciascuno da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 100% delle spese scolastiche;
5) la ripartizione delle ulteriori spese straordinarie per i figli secondo la disciplina adottata dal
NA di Padova in misura dell'80% a carico di ciascun genitore;
6) nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere la copia autentica della sentenza anche per estratto all'ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e incombenti di legge.
In via istruttoria: ove ritenuto, ammettersi le prove orali dedotte dall'attrice sulle circostanze di fatto esposte in ricorso esclusi i giudizi con i testi ivi indicati.
Ove ritenuto, disporsi le indagini di Polizia Tributaria richieste in memoria 473 bis 17, 1° comma cpc.
Spese rifuse”.
Per parte convenuta:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
[...]
e il 09/07/2005 a Padova - Atto N. 246 parte 2 serie A - anno 2005 - CP_1 Parte_1
Comune di Padova, ordinandosi le annotazioni di rito.
2) Respingere la richiesta della resistente di riconoscimento di assegno divorzile in favore di Pt_1
per mancanza dei presupposti ex art. 5 legge 898/70.
[...]
Per_ 3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento prevalente presso
l'abitazione della madre, stabilendo che la visita del padre sia lasciato alla libera iniziativa della figlia.
4) Disporre a carico di l'obbligo di versare , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 a figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
5) Porre le spese straordinarie nell'interesse dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, spese da concordarsi preventivamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche
e scolastiche presso strutture pubbliche, come regolamentate dal Protocollo del NA di Padova.
Spese di lite refuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
27.10.1967, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 9.7.2005 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 246, parte 2, serie
A, anno 2005. Dalla loro unione nascevano due figli: il 16.11.2001, e , il 21.2.2007. Per_2 Per_1
Con sentenza non definitiva n. 1922/2020, pubblicata in data 23.12.2020, il NA di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti e, il successivo 6.9.2022, pronunciava sentenza definitiva n. 1517/2022 con cui veniva deciso: l'addebito della separazione a carico di
; l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Controparte_1 Per_1
presso la madre e liberi rapporti di frequentazione padre-figlia; l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un assegno di mantenimento a favore di di € 6.000,00 mensili ed in favore Parte_1
dei figli di complessivi € 5.000 mensili, oltre al 100% delle spese scolastiche e all'80% delle ulteriori spese straordinarie;
veniva inoltre confermato il sequestro sui beni immobili e mobili di proprietà del fino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000 e l'ordine alla s.r.l. CL Tech, in persona CP_1 del suo legale rappresentante, di corrispondere direttamente a l'importo mensile di € Parte_1
11.000,00.
A seguito di impugnazione di detta sentenza da parte del sig , la Corte d'Appello Controparte_1
di Venezia, con sentenza n. 943/2023, in accoglimento parziale dell'appello, riformava la sentenza del NA di primo grado riducendo il quantum dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dall'appellante in favore di (ad € 5.000,00) ed in favore dei ai figli (ad € 4.600,00). Parte_1
Definito in tal modo il giudizio di separazione, in data 12.10.2023 depositava ricorso Parte_1
per la pronuncia dei sentenza di divorzio tra le parti, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
si costituiva in data 22.1.2024, associandosi alla domanda sullo status,ma Controparte_1
contestando le richieste economiche di controparte a titolo di assegno divorzile e di assegno per il mantenimento dei figli.
All'udienza davanti al giudice delegato del 21.2.2024 comparivano entrambe le parti e il giudice proponeva accordo transattivo;
quindi, le parti chiedevano termine per valutare la proposta e il giudice delegato rinviava all'udienza dell'11.4.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, parte convenuta aderiva alla proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre parte attrice insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e chiedeva, altresì, pronuncia di sentenza sullo status di divorzio;
quindi, il giudice, con ordinanza del 10.6.2024, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti
Per_ ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.: “1) l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre 2) l'assegnazione dell'abitazione familiare alla madre, 3) il diritto di visita paterno lasciato alla libera iniziativa padre-figlia; 4) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1200 mensili (euro 600 a figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
5) ripartizione delle spese straordinarie per i figli, secondo la disciplina adottatati da TO NA , in misura del
50% a carico di ciascun genitore;
6) revoca del contributo di mantenimento della moglie a decorrente dal presente mese”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, non reputava opportuno rimettere la causa al collegio per la sola pronuncia sullo status, rinviava all'udienza del 18.12.2024 ex art. 473bis.28 c.p.c.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 cpc al Parte_1
fine di ottenere la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti chiedendo l'aumento del contributo mensile dovuto dal per il mantenimento dei figli da € 600,00 ad € 2.300,00 per CP_1 ciascun figlio. Con ordinanza n. 1658/2024 del 19.9.2024 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il reclamo ed, a parziale modifica del provvedimento reclamato, disponeva che Controparte_1
– a decorrere dalla domanda - versasse a la maggiore somma di € 2.300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, condannando il alla rifusione delle CP_1
spese di lite alla controparte.
All'udienza del 18.12.24, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del NA.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento della figlia , rileva il Collegio che, nelle more Per_1
del giudizio, sono venuti meno i presupposti per una pronuncia in tal senso, attesa la raggiunta maggiore età della ragazza. Stante la pacifica non autosufficienza di questa, la sua collocazione - come, peraltro, concordemente richiesto dalle parti -, va confermata presso l'abitazione della madre, cui conseguentemente va assegnata la casa familiare.
3.
Per quanto concerne i provvedimenti economici per i figli si osserva quanto segue. Con le precisate conclusioni, chiede che venga confermato in capo al l'obbligo Parte_1 CP_1
di mantenimento dei figli così come stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza di appello di separazione n. 943/2023, nonché in sede di accoglimento del reclamo (ordinanza Corte
d'Appello di Venezia n. 1658/2024) avverso l'ordinanza resa nel presente giudizio di divorzio dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
chiede che il quantum dell'assegno di mantenimento a proprio carico sia limitato Controparte_1
ad € 600,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.6.2024.
A fondamento della propria richiesta, sin dalla memoria di costituzione, il predetto allegava un drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche e patrimoniali rispetto all'epoca della separazione, affermando di versare in una condizione di dissesto economico dovuto principalmente, da un lato, alle plurime iniziative giudiziarie assunte dalla che ne avevano danneggiato in Pt_1
modo irreparabile le attività imprenditoriali, dall'altro, al fallimento di gran parte di esse (di CP_2
nel 2019 e della società CL s.r.l. nel 2022), ed al pesante indebitamento vero istituti bancari
[...]
e verso l'agenzia delle entrate.
Il ricostruiva ampiamente le proprie passività ed allegava di vivere unicamente con il reddito CP_1 da pensione di circa € 1.800,00 al mese, oltretutto decurtato per effetto di procedura esecutiva conclusasi con l'assegnazione in favore di del quinto della pensione dal 22.6.2023; Parte_1
allegava, inoltre di dover contribuire anche al mantenimento del figlio di 8 anni, nato da Per_3
altra relazione, anch'essa conclusa, a favore del quale versava inizialmente € 500 mensili, poi ridotti ad € 200 mensili, oltre al pagamento integrale della retta della scuola privata che frequenta.
Sulla scorta di tali elementi il giudice delegato riteneva, da un lato, provata la minore capacità economica del rispetto all'epoca della separazione, ma dall'altro, non provata la cessazione CP_1
di ogni attività imprenditoriale. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ponendo in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli e nella misura di € 1.200,00 complessivamente, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie.
Tale statuizione, tuttavia, veniva riformata con l'ordinanza della Corte d'Appello n. 1658/2024 del
19.9.2024 di accoglimento del reclamo proposto da . Parte_1
In particolare, la Corte censurava il provvedimento impugnato, ritenendo carente la prova che il reddito attuale del sig fosse solo quello da pensione, come da lui dichiarato (con la CP_1
decurtazione di 1/5 per il pignoramento azionato dalla ricorrente), atteso che non era stata dallo stesso dimostrata la cessazione di ogni attività imprenditoriale, risultando tutt'ora attiva la società CL
TE srl, nonché risultando egli tuttora socio accomandatario della società Il TT SA (proprietaria di un garage in centro e di un capannone in zona industriale di Padova) e amministratore unico di TE Srl, entrambe realtà di cui- a parete della Corte lagunare – il non aveva dato CP_1
esatta contezza nel presente giudizio, sebbene, da una lettura degli estratti conto dallo stesso prodotti, risultassero operazioni ricorrenti di bonifici in entrata ed in uscita con tali società, nonché operazioni di versamento di denaro in contanti o in assegni circolari..
La Corte, inoltre, riteneva che il percepisse anche dei proventi dall'operatività del Trust CP_1
DA (istituito dal nel 2010 a beneficio dei figli, ove confluiva il prestigioso complesso CP_1
immobiliare a destinazione turistico-alberghiera di Arabba) i cui ricavi andavano a beneficio della facente capo a , uomo di fiducia del in quanto questi nel 2019 gli CP_3 Persona_4 CP_1
aveva ceduto la quota quasi totalitaria del capitale sociale della società Il TT SA per un prezzo irrisorio di € 20.000,00 a fronte dell'ingente valore degli immobili di tale società (osservava la Corte, infatti, come il non avesse mai fornito alcuna convincente giustificazione di tale CP_1
significativa dismissione patrimoniale).
Peraltro, con riferimento al Trust DA, anche il giudice delegato di questo procedimento evidenziava la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che facevano ritenere che il suddetto complesso immobiliare fosse, in realtà, nella disponibilità del e che da esso ne CP_1
traesse dei redditi;
inoltre rilevava “[…]l'assoluta mancanza di chiarezza in ordine all'attività riferibile al trust DA, né è dato comprendere con quali risorse il possa fornire al trust CP_1 la liquidità necessaria per far fronte ai mutui contratti”;
Attesa l'assenza di attività istruttoria nell'ambito del presente procedimento e dell'intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Venezia in sede di reclamo, fondatasi sui medesimi elementi di fatto a disposizione di questo NA, ritiene il Collegio di condividerne le argomentazioni e le conclusioni. Peraltro, si osserva che il sig , nella comparsa costitutiva, chiedeva Controparte_1
di essere obbligato a corrispondere per il mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di €
600, salvo poi rassegnare conclusioni conformi all'ordinanza ex art. 473 bis.22 che, per quanto detto, ha stabilito l'importo complessivo mensile di € 1.200, quindi doppio rispetto a quanto da lui inizialmente richiesto;
anche tale elemento, unitamente a quanto detto sopra, può essere posto a fondamento di quegli indici presuntivi che inducono a ritenere che la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del sia nettamente più favorevole rispetto alle risultanze CP_1
documentali ed alle dichiarazioni rese dello stesso.
A ciò si aggiunga il fatto che i figli e hanno rispettivamente 23 anni e 18 anni e Per_2 Per_1
frequentano rispettivamente, il primo, l'università di Medicina a Praga e, la seconda, il liceo a
Padova e che secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza consolidata, delle statuizioni della Corte d'Appello di
Venezia, nonché dell'impossibilità di ricostruire l'esatta situazione reddituale del convenuto e ritenuta presuntivamente la maggiore capacità economica del medesimo per le ragioni anzidette, questo Collegio ritiene congruo determinare – a decorrere dalla domanda - l'importo dell'assegno di mantenimento in € 2.300,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, si ritiene di confermare la ripartizione al 50% tra i genitori come da provvedimenti temporanei in essere e non riformati dalla Corte lagunare.
4.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio si ravvisa una parziale soccombenza del convenuto che giustifica la condanna dello stesso alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, liquidate, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile (comprese nello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000), compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in € 1936 (1/3 di euro 5.810), oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 Pt_1
contratto in data 9.7.2005 in Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 246, parte 2, serie A, anno 2005;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1
e l'obbligo di versare a , con decorrenza dalla data della Per_1 Per_2 Parte_1 domanda, la somma di € 2.300,00 per ciascun figlio (totali € 4.600) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo di questo NA, sottoscritto in data 17.1.2017;
5) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.936 per compenso professionale, oltre a I.V.A:, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il NA, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5740/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Bertoli Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Augusta Ravagnan Controparte_1
Parte convenuta
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Dato atto della ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 24.9.2024, che ha accolto il reclamo avverso i provvedimenti provvisori del G.D. del NA del 10.6.2024:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
e disporre:
[...]
Per_ 1) l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione della abitazione familiare alla madre;
3) il diritto di visita paterno lasciato alla libera iniziativa di padre e figlia;
4) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 2.300 al mese per ciascuno da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 100% delle spese scolastiche;
5) la ripartizione delle ulteriori spese straordinarie per i figli secondo la disciplina adottata dal
NA di Padova in misura dell'80% a carico di ciascun genitore;
6) nulla a titolo di assegno di mantenimento per la moglie.
Ordinare alla cancelleria di trasmettere la copia autentica della sentenza anche per estratto all'ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e incombenti di legge.
In via istruttoria: ove ritenuto, ammettersi le prove orali dedotte dall'attrice sulle circostanze di fatto esposte in ricorso esclusi i giudizi con i testi ivi indicati.
Ove ritenuto, disporsi le indagini di Polizia Tributaria richieste in memoria 473 bis 17, 1° comma cpc.
Spese rifuse”.
Per parte convenuta:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori
[...]
e il 09/07/2005 a Padova - Atto N. 246 parte 2 serie A - anno 2005 - CP_1 Parte_1
Comune di Padova, ordinandosi le annotazioni di rito.
2) Respingere la richiesta della resistente di riconoscimento di assegno divorzile in favore di Pt_1
per mancanza dei presupposti ex art. 5 legge 898/70.
[...]
Per_ 3) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento prevalente presso
l'abitazione della madre, stabilendo che la visita del padre sia lasciato alla libera iniziativa della figlia.
4) Disporre a carico di l'obbligo di versare , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 a figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
5) Porre le spese straordinarie nell'interesse dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, spese da concordarsi preventivamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche
e scolastiche presso strutture pubbliche, come regolamentate dal Protocollo del NA di Padova.
Spese di lite refuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Controparte_1 Parte_1
27.10.1967, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 9.7.2005 in Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 246, parte 2, serie
A, anno 2005. Dalla loro unione nascevano due figli: il 16.11.2001, e , il 21.2.2007. Per_2 Per_1
Con sentenza non definitiva n. 1922/2020, pubblicata in data 23.12.2020, il NA di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra le parti e, il successivo 6.9.2022, pronunciava sentenza definitiva n. 1517/2022 con cui veniva deciso: l'addebito della separazione a carico di
; l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Controparte_1 Per_1
presso la madre e liberi rapporti di frequentazione padre-figlia; l'assegnazione della casa familiare alla madre;
un assegno di mantenimento a favore di di € 6.000,00 mensili ed in favore Parte_1
dei figli di complessivi € 5.000 mensili, oltre al 100% delle spese scolastiche e all'80% delle ulteriori spese straordinarie;
veniva inoltre confermato il sequestro sui beni immobili e mobili di proprietà del fino alla concorrenza dell'importo di € 1.000.000 e l'ordine alla s.r.l. CL Tech, in persona CP_1 del suo legale rappresentante, di corrispondere direttamente a l'importo mensile di € Parte_1
11.000,00.
A seguito di impugnazione di detta sentenza da parte del sig , la Corte d'Appello Controparte_1
di Venezia, con sentenza n. 943/2023, in accoglimento parziale dell'appello, riformava la sentenza del NA di primo grado riducendo il quantum dell'assegno mensile di mantenimento dovuto dall'appellante in favore di (ad € 5.000,00) ed in favore dei ai figli (ad € 4.600,00). Parte_1
Definito in tal modo il giudizio di separazione, in data 12.10.2023 depositava ricorso Parte_1
per la pronuncia dei sentenza di divorzio tra le parti, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici.
si costituiva in data 22.1.2024, associandosi alla domanda sullo status,ma Controparte_1
contestando le richieste economiche di controparte a titolo di assegno divorzile e di assegno per il mantenimento dei figli.
All'udienza davanti al giudice delegato del 21.2.2024 comparivano entrambe le parti e il giudice proponeva accordo transattivo;
quindi, le parti chiedevano termine per valutare la proposta e il giudice delegato rinviava all'udienza dell'11.4.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, parte convenuta aderiva alla proposta conciliativa formulata dal giudice, mentre parte attrice insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e chiedeva, altresì, pronuncia di sentenza sullo status di divorzio;
quindi, il giudice, con ordinanza del 10.6.2024, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti
Per_ ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.: “1) l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre 2) l'assegnazione dell'abitazione familiare alla madre, 3) il diritto di visita paterno lasciato alla libera iniziativa padre-figlia; 4) il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 1200 mensili (euro 600 a figlio), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
5) ripartizione delle spese straordinarie per i figli, secondo la disciplina adottatati da TO NA , in misura del
50% a carico di ciascun genitore;
6) revoca del contributo di mantenimento della moglie a decorrente dal presente mese”; inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, non reputava opportuno rimettere la causa al collegio per la sola pronuncia sullo status, rinviava all'udienza del 18.12.2024 ex art. 473bis.28 c.p.c.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 cpc al Parte_1
fine di ottenere la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti chiedendo l'aumento del contributo mensile dovuto dal per il mantenimento dei figli da € 600,00 ad € 2.300,00 per CP_1 ciascun figlio. Con ordinanza n. 1658/2024 del 19.9.2024 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva il reclamo ed, a parziale modifica del provvedimento reclamato, disponeva che Controparte_1
– a decorrere dalla domanda - versasse a la maggiore somma di € 2.300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio, condannando il alla rifusione delle CP_1
spese di lite alla controparte.
All'udienza del 18.12.24, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
1.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970
n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del NA.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Quanto ai provvedimenti relativi all'affidamento della figlia , rileva il Collegio che, nelle more Per_1
del giudizio, sono venuti meno i presupposti per una pronuncia in tal senso, attesa la raggiunta maggiore età della ragazza. Stante la pacifica non autosufficienza di questa, la sua collocazione - come, peraltro, concordemente richiesto dalle parti -, va confermata presso l'abitazione della madre, cui conseguentemente va assegnata la casa familiare.
3.
Per quanto concerne i provvedimenti economici per i figli si osserva quanto segue. Con le precisate conclusioni, chiede che venga confermato in capo al l'obbligo Parte_1 CP_1
di mantenimento dei figli così come stabilito dalla Corte di Appello di Venezia nella sentenza di appello di separazione n. 943/2023, nonché in sede di accoglimento del reclamo (ordinanza Corte
d'Appello di Venezia n. 1658/2024) avverso l'ordinanza resa nel presente giudizio di divorzio dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
chiede che il quantum dell'assegno di mantenimento a proprio carico sia limitato Controparte_1
ad € 600,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti del 10.6.2024.
A fondamento della propria richiesta, sin dalla memoria di costituzione, il predetto allegava un drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche e patrimoniali rispetto all'epoca della separazione, affermando di versare in una condizione di dissesto economico dovuto principalmente, da un lato, alle plurime iniziative giudiziarie assunte dalla che ne avevano danneggiato in Pt_1
modo irreparabile le attività imprenditoriali, dall'altro, al fallimento di gran parte di esse (di CP_2
nel 2019 e della società CL s.r.l. nel 2022), ed al pesante indebitamento vero istituti bancari
[...]
e verso l'agenzia delle entrate.
Il ricostruiva ampiamente le proprie passività ed allegava di vivere unicamente con il reddito CP_1 da pensione di circa € 1.800,00 al mese, oltretutto decurtato per effetto di procedura esecutiva conclusasi con l'assegnazione in favore di del quinto della pensione dal 22.6.2023; Parte_1
allegava, inoltre di dover contribuire anche al mantenimento del figlio di 8 anni, nato da Per_3
altra relazione, anch'essa conclusa, a favore del quale versava inizialmente € 500 mensili, poi ridotti ad € 200 mensili, oltre al pagamento integrale della retta della scuola privata che frequenta.
Sulla scorta di tali elementi il giudice delegato riteneva, da un lato, provata la minore capacità economica del rispetto all'epoca della separazione, ma dall'altro, non provata la cessazione CP_1
di ogni attività imprenditoriale. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ponendo in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei due figli e nella misura di € 1.200,00 complessivamente, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie.
Tale statuizione, tuttavia, veniva riformata con l'ordinanza della Corte d'Appello n. 1658/2024 del
19.9.2024 di accoglimento del reclamo proposto da . Parte_1
In particolare, la Corte censurava il provvedimento impugnato, ritenendo carente la prova che il reddito attuale del sig fosse solo quello da pensione, come da lui dichiarato (con la CP_1
decurtazione di 1/5 per il pignoramento azionato dalla ricorrente), atteso che non era stata dallo stesso dimostrata la cessazione di ogni attività imprenditoriale, risultando tutt'ora attiva la società CL
TE srl, nonché risultando egli tuttora socio accomandatario della società Il TT SA (proprietaria di un garage in centro e di un capannone in zona industriale di Padova) e amministratore unico di TE Srl, entrambe realtà di cui- a parete della Corte lagunare – il non aveva dato CP_1
esatta contezza nel presente giudizio, sebbene, da una lettura degli estratti conto dallo stesso prodotti, risultassero operazioni ricorrenti di bonifici in entrata ed in uscita con tali società, nonché operazioni di versamento di denaro in contanti o in assegni circolari..
La Corte, inoltre, riteneva che il percepisse anche dei proventi dall'operatività del Trust CP_1
DA (istituito dal nel 2010 a beneficio dei figli, ove confluiva il prestigioso complesso CP_1
immobiliare a destinazione turistico-alberghiera di Arabba) i cui ricavi andavano a beneficio della facente capo a , uomo di fiducia del in quanto questi nel 2019 gli CP_3 Persona_4 CP_1
aveva ceduto la quota quasi totalitaria del capitale sociale della società Il TT SA per un prezzo irrisorio di € 20.000,00 a fronte dell'ingente valore degli immobili di tale società (osservava la Corte, infatti, come il non avesse mai fornito alcuna convincente giustificazione di tale CP_1
significativa dismissione patrimoniale).
Peraltro, con riferimento al Trust DA, anche il giudice delegato di questo procedimento evidenziava la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che facevano ritenere che il suddetto complesso immobiliare fosse, in realtà, nella disponibilità del e che da esso ne CP_1
traesse dei redditi;
inoltre rilevava “[…]l'assoluta mancanza di chiarezza in ordine all'attività riferibile al trust DA, né è dato comprendere con quali risorse il possa fornire al trust CP_1 la liquidità necessaria per far fronte ai mutui contratti”;
Attesa l'assenza di attività istruttoria nell'ambito del presente procedimento e dell'intervenuta pronuncia della Corte di Appello di Venezia in sede di reclamo, fondatasi sui medesimi elementi di fatto a disposizione di questo NA, ritiene il Collegio di condividerne le argomentazioni e le conclusioni. Peraltro, si osserva che il sig , nella comparsa costitutiva, chiedeva Controparte_1
di essere obbligato a corrispondere per il mantenimento dei figli la somma complessiva mensile di €
600, salvo poi rassegnare conclusioni conformi all'ordinanza ex art. 473 bis.22 che, per quanto detto, ha stabilito l'importo complessivo mensile di € 1.200, quindi doppio rispetto a quanto da lui inizialmente richiesto;
anche tale elemento, unitamente a quanto detto sopra, può essere posto a fondamento di quegli indici presuntivi che inducono a ritenere che la complessiva situazione reddituale e patrimoniale del sia nettamente più favorevole rispetto alle risultanze CP_1
documentali ed alle dichiarazioni rese dello stesso.
A ciò si aggiunga il fatto che i figli e hanno rispettivamente 23 anni e 18 anni e Per_2 Per_1
frequentano rispettivamente, il primo, l'università di Medicina a Praga e, la seconda, il liceo a
Padova e che secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01)).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza consolidata, delle statuizioni della Corte d'Appello di
Venezia, nonché dell'impossibilità di ricostruire l'esatta situazione reddituale del convenuto e ritenuta presuntivamente la maggiore capacità economica del medesimo per le ragioni anzidette, questo Collegio ritiene congruo determinare – a decorrere dalla domanda - l'importo dell'assegno di mantenimento in € 2.300,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, si ritiene di confermare la ripartizione al 50% tra i genitori come da provvedimenti temporanei in essere e non riformati dalla Corte lagunare.
4.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio si ravvisa una parziale soccombenza del convenuto che giustifica la condanna dello stesso alla rifusione di 1/3 delle spese di lite, liquidate, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile (comprese nello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000), compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in € 1936 (1/3 di euro 5.810), oltre accessori di legge
P.Q.M.
Il NA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Controparte_1 Pt_1
contratto in data 9.7.2005 in Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti
[...]
di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 246, parte 2, serie A, anno 2005;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) assegna la casa coniugale a;
Parte_1
4) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Controparte_1
e l'obbligo di versare a , con decorrenza dalla data della Per_1 Per_2 Parte_1 domanda, la somma di € 2.300,00 per ciascun figlio (totali € 4.600) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo di questo NA, sottoscritto in data 17.1.2017;
5) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.936 per compenso professionale, oltre a I.V.A:, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi