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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1003/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 1003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA vv. (C.F. del Foro di Milano, rappresentata e difesa ex art.86 c.p.c. Pt_1 Parte_2 C.F._1 in proprio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno in Via Montello 271 (Fax n. 0362.1631218,
Pec . Email_1
-ricorrente-
E
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(CO) Via Frazione Croda n.36;
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ed il cui verbale veniva comunicato il 5.11.2024, ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare che il Sig. deve corrispondere all'Avv. a somma di €. 2.522,00 CP_1 Pt_1
+ 299,00 (invito alla negoziazione assistita) per un totale di € 2821,00 comprensiva del rimborso forfettario e della c.p.a.,
1
2. per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di €.2.821,00 comprensiva del rimborso forfettario e della c.p.a.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 21.3.2024 l'avv. Mari Mariolina, in proprio in forza del disposto di cui all'art. 86 cpc, evocava in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del debito Controparte_1 di questi nei confronti della ricorrente, pari a 2.522,00 (oneri inclusi), per l'attività da questa svoltan a sua difesa (nel processo penale a seguito di decreto penale di condanna avanti al Tribunale di Como e avanti al
Prefetto di Como per la sospensione della patente di guida), e pertanto chiedeva la condanna al pagamento d complessivi € 2821,00 in suo favore, comprensivi di € 299,00 spesi per la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
Deduceva di essere creditrice di in ragione della difesa svolta nel procedimento avanti al Tribunale CP_1 ordinario penale di Como n.6159/20 R.G.N, R, N.5066/20 REG. GIP, originato a seguito di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 186 co.2 lett.c) bis e 2 sexies D.Lgs. 30.04.1992 n.285 per guida in stato di ebbrezza, e conclusosi con decreto penale di condanna n. 685/2021, rispetto al quale veniva dal legale formulata opposizione con richiesta (doc.5) di sospensione per la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.
Rappresentava che rispetto all'importo richiedibile utilizzando i parametri medi tenuto conto delle tariffe applicabili ex D.M.147/2022 (doc3 bis), e computando anche la pratica davanti al Prefetto, aveva richiesto nell'anno 2021 l'importo di € 3.022,00 omnia –comprensivo di un corposo sconto-, rispetto cui era stato corrisposto, nell'aprile 2022, unicamente l'importo di € 500,00, oggetto di parcella n. 22008 del 13.4.2022, fermo il riconoscimento del debito aliunde generato da . CP_1
Con decreto del 29.03.2024 il (precedente) Giudice fissava udienza per il giorno 29 maggio 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi in vista dell'udienza del 11 settembre 2024 né comparire alla stessa (fissata dal G.I. dopo aver concesso termine per la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto, essendosi tardivamente perfezionato il primo tentativo –come acclarato all'udienza del 29.5.24); pertanto ne veniva dichiarata la contumacia e fissata udienza ex art. 281 sexies per il trattenimento in decisione al successivo 28 ottobre 2024.
Con provvedimento del 5.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 17.10.24.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
2 Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio con perfezionamento, per compiuta giacenza, il 24.6.2024 (in rinnovazione, come detto, a seguito di precedente notifica rispetto cui non erano stati superati i termini liberi ex art. 281 undecies cpc e art. 163 bis cpc).
Risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Il ricorso è fondato, quantomeno nell'an, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha adeguatamente provato l'insorgenza del rapporto professionale con il proprio assistito
(vds doc.3 nomina), nonché l'avvenuta esecuzione della prestazione: il suo nominativo compare CP_1 infatti nel decreto penale di condanna del 30.3.2021 (doc.6), già nella richiesta del PM di emissione decreto penale di condanna (doc.6 pag.3) e successivamente nella richiesta del legale di ammissione al lavoro di pubblica utilità ex art. 168-BIS codice penale del 3.11.2021 e nel decreto di fissazione udienza del 18.11.2021 da parte del GIP (doc.5). Anche in relazione all'attività svolta davanti al Prefetto, essendo la documentazione nella disponibilità del legale (e negli atti presente il suo indirizzo mail, vds doc.1) sussistono presunzioni precise e concordanti che sia stata compiuta dal legale oggi ricorrente.
Sempre a livello presuntivo –ma la mancata costituzione del resistente, pur non assurgendo a valore di mancata contestazione, non consente nemmeno di ipotizzare una diversa ricostruzione fattuale- risulta di rilievo la redazione della succitata parcella (doc. 8) in relazione all'acconto versato di € 500,00, nonché il precedente riconoscimento del debito tramite messaggio di messaggistica istantanea (doc.7), seppur non vi sia piena certezza, a quest'ultimo riguardo, in ordine alla riconducibilità del numero telefonico al resistente né al quantum della prestazione, non essendo indicato. Nondimeno, l'importo richiesto si ritiene congruo per le ragioni che seguono.
IV. Provato, infatti, nell'an, il compimento dell'attività professionale, deve valutarsi, in ordine al quantum, la congruità dell'importo richiesto in ricorso.
L'attività difensiva svolta dall'avvocato ricorrente, risulta provata per come dedotta in ricorso: dall'atto di opposizione al decreto penale di condanna e dalla richiesta di programma di trattamento ex art. 464 comma 4
c.p.p. risulta che il legale ha provveduto a redigere atti processuali ed extraprocessuali, individuare l'Ente dove svolgere la messa alla prova, avere interlocuzioni con esso, chiedere all'UEPE la predisposizione di un programma ai sensi dell'art. 168 bis c.p.
Tali attività, tenuto conto anche di quelle rivolte al Prefetto (vds istanza di permesso orario di guida ex art. 218 co.II Codice della Strada), vanno rapportate a quelle tabellarmente previste ex D.M. 55/2014 vigente ratione temporis –e non ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, come invece richiesto sub doc.3 bis, applicandosi alle prestazioni svoltesi successivamente a tale data-, avuto riguardo alla competenza “tribunale monocratico”.
Rispetto alla richiesta attorea va esclusa la somma richiesta per la fase decisionale, tenuto conto che il 22.4.22 il legale ricorrente ha rinunciato al mandato difensivo (con perfezionamento della notifica per parte resistente al 3.5.2022) e non avendo ella fornito evidenze in relazione all'effettivo stadio della vertenza, rispetto cui si
3 desume tuttavia –dalla lettera di rinuncia all'incarico- che nel mese di maggio 2022 era prevista un'ulteriore udienza, ciò stridendo con l'ipotesi di giudizio già in fase decisionale in difetto di ulteriori elementi di prova: deve pertanto concludersi che l'attività sia stata certamente compiuta fino a novembre 2021 (richiesta di messa alla prova). Con riferimento all'attività compiuta per le tre fasi, ai medi essa si determina in €2.070 fino alla fase istruttoria/dibattimentale.
Un ulteriore compenso può riconoscersi, forfettariamente, in relazione all'attività, marginale, svolta innanzi al prefetto, congrua nella misura di € 350,00.
Vanno pertanto riconosciuti complessivi € 2.420,00, anziché i 3.022 richiesti in domanda, rispetto cui peraltro parte ricorrente deduce, ma non allega, l'esistenza di un accordo, in quanto non vi è evidenza di un preventivo sottoscritto né del documento –“ doc. 1 allegato alla nomina”- cui in ricorso (vds pag.2) l'avvocato riconduce l'esistenza del dedotto accordo.
Tali importi devono pertanto trovare riconoscimento, dedotto l'acconto di € 500 già corrisposto, per come rappresentato dalla stessa ricorrente.
Alla voce così individuata (€ 1.920) deve essere aggiunta la richiesta per la negoziazione assistita, per la sola fase relativa all'attivazione, non essendo l'invito stato riscontrato (vds doc.10-11), rispetto cui risulta congruo
(tenuto conto del valore della domanda) l'importo richiesto pari a € 299,00 (250,00 +37,5 rimb forf 15% +11,5 cpa).
Complessivamente pertanto deve condannarsi parte resistente a versare in favore dell'Avv. Mariolina Mari
l'importo di € 2.219,00, già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta).
V. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 1.101 a € 5.200), tra i minimi e i medi per le quattro fasi, ai minimi per quella di trattazione in difetto di attività istruttoria), utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022, essendo l'attività relativa al presente giudizio stata svolta successivamente al 23.10.22, e con riduzione del 25% in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta (tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione a due udienze, di cui una necessitata dalla rinnovazione della notifica del ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. in data 21.3.2024 nei confronti di Pt_1 Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di non costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente Controparte_1 evocato;
in accoglimento, parziale, della domanda di parte ricorrente:
4 Accerta il credito di parte ricorrente Avv. Mariolina Mari, per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente, in precedenza suo assistito, nella misura di € 1.920,00, somma già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta); e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. Mariolina Mari l'importo complessivo di € 2.219,00 Controparte_1
(duemiladuecentodiciannove/00), già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta), importo comprensivo anche delle spese per la procedura di negoziazione assistita.
Condanna parte resistente, pur contumace, alla rifusione in favore dell'Avv. Mariolina Mari, in proprio, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.065,00 (millesessantacinque/00) oltre rimb. Forf.
15% oltre C.P.A. (I.V.A. non dovuta) come per legge -oltre € 98,00 per C.U.-.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 23 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 1003 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA vv. (C.F. del Foro di Milano, rappresentata e difesa ex art.86 c.p.c. Pt_1 Parte_2 C.F._1 in proprio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno in Via Montello 271 (Fax n. 0362.1631218,
Pec . Email_1
-ricorrente-
E
(c.f. ) nato a [...] in data [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(CO) Via Frazione Croda n.36;
-resistente contumace-
oggetto: inadempimento contrattuale (mancato pagamento prestazione professionale: avvocato).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, all'udienza cartolare del 28 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ed il cui verbale veniva comunicato il 5.11.2024, ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. accertare e dichiarare che il Sig. deve corrispondere all'Avv. a somma di €. 2.522,00 CP_1 Pt_1
+ 299,00 (invito alla negoziazione assistita) per un totale di € 2821,00 comprensiva del rimborso forfettario e della c.p.a.,
1
2. per l'effetto, condannare il resistente al pagamento della somma di €.2.821,00 comprensiva del rimborso forfettario e della c.p.a.
3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
conclusioni per parte convenuta: nulla, essendo rimasta contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 21.3.2024 l'avv. Mari Mariolina, in proprio in forza del disposto di cui all'art. 86 cpc, evocava in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del debito Controparte_1 di questi nei confronti della ricorrente, pari a 2.522,00 (oneri inclusi), per l'attività da questa svoltan a sua difesa (nel processo penale a seguito di decreto penale di condanna avanti al Tribunale di Como e avanti al
Prefetto di Como per la sospensione della patente di guida), e pertanto chiedeva la condanna al pagamento d complessivi € 2821,00 in suo favore, comprensivi di € 299,00 spesi per la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
Deduceva di essere creditrice di in ragione della difesa svolta nel procedimento avanti al Tribunale CP_1 ordinario penale di Como n.6159/20 R.G.N, R, N.5066/20 REG. GIP, originato a seguito di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 186 co.2 lett.c) bis e 2 sexies D.Lgs. 30.04.1992 n.285 per guida in stato di ebbrezza, e conclusosi con decreto penale di condanna n. 685/2021, rispetto al quale veniva dal legale formulata opposizione con richiesta (doc.5) di sospensione per la messa alla prova ex art. 168 bis c.p. – 464 bis c.p.p.
Rappresentava che rispetto all'importo richiedibile utilizzando i parametri medi tenuto conto delle tariffe applicabili ex D.M.147/2022 (doc3 bis), e computando anche la pratica davanti al Prefetto, aveva richiesto nell'anno 2021 l'importo di € 3.022,00 omnia –comprensivo di un corposo sconto-, rispetto cui era stato corrisposto, nell'aprile 2022, unicamente l'importo di € 500,00, oggetto di parcella n. 22008 del 13.4.2022, fermo il riconoscimento del debito aliunde generato da . CP_1
Con decreto del 29.03.2024 il (precedente) Giudice fissava udienza per il giorno 29 maggio 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi in vista dell'udienza del 11 settembre 2024 né comparire alla stessa (fissata dal G.I. dopo aver concesso termine per la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto, essendosi tardivamente perfezionato il primo tentativo –come acclarato all'udienza del 29.5.24); pertanto ne veniva dichiarata la contumacia e fissata udienza ex art. 281 sexies per il trattenimento in decisione al successivo 28 ottobre 2024.
Con provvedimento del 5.11.24 la causa veniva trattenuta in decisione, con le note conclusive dell'unica parte costituita del 17.10.24.
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva della ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
2 Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti del soggetto evocato in giudizio con perfezionamento, per compiuta giacenza, il 24.6.2024 (in rinnovazione, come detto, a seguito di precedente notifica rispetto cui non erano stati superati i termini liberi ex art. 281 undecies cpc e art. 163 bis cpc).
Risulta esperito il procedimento di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Il ricorso è fondato, quantomeno nell'an, e a tale delibazione può giungersi senza il compimento di istruttoria, ma alla luce unicamente della documentazione in atti. Per tali motivi non si è ravvisata la necessità di trasformazione del rito in ordinario ex art. 281 duodecies co.I cpc (tantomeno vi sono state richieste istruttorie).
Parte ricorrente ha adeguatamente provato l'insorgenza del rapporto professionale con il proprio assistito
(vds doc.3 nomina), nonché l'avvenuta esecuzione della prestazione: il suo nominativo compare CP_1 infatti nel decreto penale di condanna del 30.3.2021 (doc.6), già nella richiesta del PM di emissione decreto penale di condanna (doc.6 pag.3) e successivamente nella richiesta del legale di ammissione al lavoro di pubblica utilità ex art. 168-BIS codice penale del 3.11.2021 e nel decreto di fissazione udienza del 18.11.2021 da parte del GIP (doc.5). Anche in relazione all'attività svolta davanti al Prefetto, essendo la documentazione nella disponibilità del legale (e negli atti presente il suo indirizzo mail, vds doc.1) sussistono presunzioni precise e concordanti che sia stata compiuta dal legale oggi ricorrente.
Sempre a livello presuntivo –ma la mancata costituzione del resistente, pur non assurgendo a valore di mancata contestazione, non consente nemmeno di ipotizzare una diversa ricostruzione fattuale- risulta di rilievo la redazione della succitata parcella (doc. 8) in relazione all'acconto versato di € 500,00, nonché il precedente riconoscimento del debito tramite messaggio di messaggistica istantanea (doc.7), seppur non vi sia piena certezza, a quest'ultimo riguardo, in ordine alla riconducibilità del numero telefonico al resistente né al quantum della prestazione, non essendo indicato. Nondimeno, l'importo richiesto si ritiene congruo per le ragioni che seguono.
IV. Provato, infatti, nell'an, il compimento dell'attività professionale, deve valutarsi, in ordine al quantum, la congruità dell'importo richiesto in ricorso.
L'attività difensiva svolta dall'avvocato ricorrente, risulta provata per come dedotta in ricorso: dall'atto di opposizione al decreto penale di condanna e dalla richiesta di programma di trattamento ex art. 464 comma 4
c.p.p. risulta che il legale ha provveduto a redigere atti processuali ed extraprocessuali, individuare l'Ente dove svolgere la messa alla prova, avere interlocuzioni con esso, chiedere all'UEPE la predisposizione di un programma ai sensi dell'art. 168 bis c.p.
Tali attività, tenuto conto anche di quelle rivolte al Prefetto (vds istanza di permesso orario di guida ex art. 218 co.II Codice della Strada), vanno rapportate a quelle tabellarmente previste ex D.M. 55/2014 vigente ratione temporis –e non ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, come invece richiesto sub doc.3 bis, applicandosi alle prestazioni svoltesi successivamente a tale data-, avuto riguardo alla competenza “tribunale monocratico”.
Rispetto alla richiesta attorea va esclusa la somma richiesta per la fase decisionale, tenuto conto che il 22.4.22 il legale ricorrente ha rinunciato al mandato difensivo (con perfezionamento della notifica per parte resistente al 3.5.2022) e non avendo ella fornito evidenze in relazione all'effettivo stadio della vertenza, rispetto cui si
3 desume tuttavia –dalla lettera di rinuncia all'incarico- che nel mese di maggio 2022 era prevista un'ulteriore udienza, ciò stridendo con l'ipotesi di giudizio già in fase decisionale in difetto di ulteriori elementi di prova: deve pertanto concludersi che l'attività sia stata certamente compiuta fino a novembre 2021 (richiesta di messa alla prova). Con riferimento all'attività compiuta per le tre fasi, ai medi essa si determina in €2.070 fino alla fase istruttoria/dibattimentale.
Un ulteriore compenso può riconoscersi, forfettariamente, in relazione all'attività, marginale, svolta innanzi al prefetto, congrua nella misura di € 350,00.
Vanno pertanto riconosciuti complessivi € 2.420,00, anziché i 3.022 richiesti in domanda, rispetto cui peraltro parte ricorrente deduce, ma non allega, l'esistenza di un accordo, in quanto non vi è evidenza di un preventivo sottoscritto né del documento –“ doc. 1 allegato alla nomina”- cui in ricorso (vds pag.2) l'avvocato riconduce l'esistenza del dedotto accordo.
Tali importi devono pertanto trovare riconoscimento, dedotto l'acconto di € 500 già corrisposto, per come rappresentato dalla stessa ricorrente.
Alla voce così individuata (€ 1.920) deve essere aggiunta la richiesta per la negoziazione assistita, per la sola fase relativa all'attivazione, non essendo l'invito stato riscontrato (vds doc.10-11), rispetto cui risulta congruo
(tenuto conto del valore della domanda) l'importo richiesto pari a € 299,00 (250,00 +37,5 rimb forf 15% +11,5 cpa).
Complessivamente pertanto deve condannarsi parte resistente a versare in favore dell'Avv. Mariolina Mari
l'importo di € 2.219,00, già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta).
V. Le spese di lite vengono seguono la soccombenza, pur in difetto di costituzione di controparte, dichiarata contumace (ma nell'alveo di orientamento granitico della Suprema Corte, vds Cass. sez. VI, 29/05/2018, n.
13498, e recente Sez. 3 n. 5813 del 27/02/2023), in ragione del principio di causalità, avendo il comportamento di parte resistente determinato controparte ad attivare il giudizio.
Stante l'attività difensiva effettivamente svolta, si ritiene congruo liquidarle avuto riguardo allo scaglione secondo il valore (dunque da € 1.101 a € 5.200), tra i minimi e i medi per le quattro fasi, ai minimi per quella di trattazione in difetto di attività istruttoria), utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022, essendo l'attività relativa al presente giudizio stata svolta successivamente al 23.10.22, e con riduzione del 25% in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta (tenuto conto che l'attività difesa si è sostanziata unicamente nel ricorso, e nella partecipazione a due udienze, di cui una necessitata dalla rinnovazione della notifica del ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Avv. in data 21.3.2024 nei confronti di Pt_1 Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Dichiara la contumacia di non costituitosi nel presente giudizio benché ritualmente Controparte_1 evocato;
in accoglimento, parziale, della domanda di parte ricorrente:
4 Accerta il credito di parte ricorrente Avv. Mariolina Mari, per l'attività professionale svolta in favore di parte resistente, in precedenza suo assistito, nella misura di € 1.920,00, somma già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta); e per l'effetto:
Condanna a corrispondere ad Avv. Mariolina Mari l'importo complessivo di € 2.219,00 Controparte_1
(duemiladuecentodiciannove/00), già comprensivo di oneri (IVA esclusa, non dovuta), importo comprensivo anche delle spese per la procedura di negoziazione assistita.
Condanna parte resistente, pur contumace, alla rifusione in favore dell'Avv. Mariolina Mari, in proprio, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.065,00 (millesessantacinque/00) oltre rimb. Forf.
15% oltre C.P.A. (I.V.A. non dovuta) come per legge -oltre € 98,00 per C.U.-.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 23 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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