Articolo 7 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1208
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 dicembre 1951
Art. 7.
Le somme che affluiranno al fondo di rotazione di cui al precedente art. 1, per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli Istituti, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale verranno introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse saranno devolute con le modalita' stabilite con il precedente art. 4, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al primo comma del precedente art. 2.
Detta, quota percentuale potra', con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attivita' svolta dagli Istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione della presente legge, od anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nelle regioni e nei territori indicati nel primo comma del precedente art. 1.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1951