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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott. Maria Cristina Rizzi Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2841/2023 del R.G., Affari Contenziosi, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Amelia Gallo ed elettivamente domiciliata in NA (Av) alla via Curielli e nato a [...] Controparte_1
il 12.08.1985, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._2
dall'avv. Adriana Marro ed elettivamente domiciliato in NA (Av) alla via Macello, I traversa n. 10;
RICORRENTI
Con il parere favorevole del PM reso in data 19.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.09.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 3.08.2016 in RO
(Av) confermando gli accordi intervenuti in sede di separazione. In punto di fatto le parti hanno rappresentato di essere autonomi ed indipendenti economicamente e di non aver ricostituito una comunione materiale e spirituale né ripreso una convivenza in seguito al
1/3 decreto di omologazione di separazione n. 3258/2022 reso dal Tribunale di Avellino in data
28.11.2022 all'esito del procedimento recante R.G. n. 3586/2022. Le parti hanno, infine, precisato di non avere figli.
Con note scritte depositate per l'udienza del 5.02.2024 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n. 3258/2022 del
28.11.2022. In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti in sede di separazione e richiamati in ricorso non risultano contrari a norme imperative.
Sulle esposte considerazione il Collegio prende atto degli accordi intervenuti disponendo le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e il 3.08.2016 nel Comune di RO (Av) (anno 2016 numero 6 Parte II Controparte_1
serie A) alle condizioni di cui ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
2/3 - dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.02.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3