Articolo 14 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 13Articolo 15
Versione
21 aprile 1942
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Versione
15 gennaio 1950
Art. 14. Trasferte. ((All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennita' per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennita' e' ridotta di un terzo))

Se per il viaggio puo' farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi e' dovuto l'importo del biglietto di prima classe.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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