TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7057/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
GIORGI TONY LUIGI
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
La IG.ra , odierna ricorrente, a seguito di domanda amministrativa del 22.09.2017 Parte_1 ha visto riconosciuto il suo diritto all'APE Social ex art. 1, co. 179, L. 232/2016 a decorrere dal
01.07.2017, liquidatole con provvedimento del 9.11.2018 (allegato 1).
L' sede di Lecce, con il TE08 citato, ha comunicato la liquidazione della prestazione CP_1
n. 014130784/APE determinando somme a credito, relativamente al periodo 07/2017-12/2018, per complessivi € 12.991,02 al netto delle trattenute sindacali e del contributo ex ONPI ed al lordo di quelle erariali.
Con ricorso al Comitato Prov.le del 3.8.2020, l'odierna ricorrente, verificata l'applicazione della tassazione separata sulle somme arretrate e la mancata determinazione ed applicazione delle detrazioni ex
1 art. 13 TUIR, richiamati gli artt. 17, co. 1, lett. b), 21, co. 4 e 49, co. 2 TUIR, ha chiesto senza esito, l'applicazione delle detrazioni previste nell'art. 13 secondo le modalità di cui al successivo art. 21, co. 4 per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono (allegato 2).
Alla luce di quanto sopra ha eccepito “violazione ed errata applicazione delle norme in materia di detrazioni d'imposta (art. 13, comma 3, tuir) su somme arretrate da pensione
(art. 21, co. 4, tuir)”, formulando in ricorso le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare dovute le detrazioni ex art. 13, co. 3 per gli anni 2017 e 2018 da applicarsi, secondo le modalità di cui all'art. 21, co. 4 , sulle somme arretrate percepite;
e per l'effetto CP_2
2) Condannare l' convenuto al pagamento dell'importo di € 2.483,40 pari all'importo CP_1 delle detrazioni spettanti rapportato al periodo di afferenza e, quindi, ai ratei di pensione conseguentemente decurtati, oltre accessori di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
[…]
– nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del GO in CP_1 favore della giustizia tributaria e – nel merito - ha fatto presente che:
Come riportato in ricorso la sigra a seguito di domanda amministrativa ha ottenuto il Pt_1
CP_ riconoscimento del diritto all'APE sociale e l' le ha comunicato la liquidazione della prestazione al netto delle trattenute sindacali e del contributo ONPI oltre che al lordo delle trattenute erariali!
E' noto che in merito agli obblighi del sostituto d'imposta, l' (proprio quale sostituto d'imposta) CP_1 aveva ed ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere, ai sensi dell'articolo 17, comma1, lettera b), del TUIR.
A tal proposito, l'Agenzia in risposta ad un interpello ha precisato: l'IRPEF non dovuta CP_3
è rimborsata dalla successivamente in fase di verifica dell'imposta dovuta, Controparte_4 come prescritto dallo stesso e/o può essere oggetto di specifica istanza di rimborso. L'applicazione CP_2 delle detrazioni da lavoro dipendente da riconoscere sui redditi erogati a tassazione separata dal sostituto di imposta, per le verifiche di merito per ciascun anno interessato è, quindi, per competenza, in capo all' e non all' che (quale sostituto d'imposta) conguaglia solo Controparte_4 CP_1 la tassazione corrente, applicando le detrazioni da lavoro dipendente ed altre eventuali detrazioni richieste dal pensionato.
Per i motivi di cui sopra, l'Istanza di rimborso dell'IRPEF applicata sugli arretrati di pensione, va inoltrata all' l'AGE detiene gli archivi fiscali e può correttamente calcolare, per ciascun Controparte_4
2 anno, la capienza delle detrazioni da lavoro dipendente da riconoscere al pensionato ed effettuarne il rimborso.
***
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, SU 16833/2017: In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario.
2. Nel merito, appare certo che vi sia un diffuso contezioso di merito – con soluzioni difformi – sulla questione oggetto di causa. Nondimeno, questo giudice ritiene di dover confermare il proprio orientamento negativo.
3. Rafforza questa soluzione la recente giurisprudenza di Cassazione. In tal senso, Cass.
8648/2024 ha affermato: …sul punto occorre una dichiarazione del contribuente. È quest'ultimo, dunque, a dover fornire la prova del diritto alla detrazione. Il meccanismo viene mantenuto dall'art.23, co.2, lett. c) d.P.R. n.600/73, che infatti richiama i criteri dell'art.21.
4. Nel caso di specie, leggendo il ricorso, appare come la ricorrente abbia formulato la propria richiesta successivamente ovverosia con il ricorso amministrativo (all. 2). Di contro, la stessa dichiarazione appare necessario sia preventiva. Inoltre, valore certamente neutro ha la dicitura del TE08 relativa all'applicazione delle detrazioni in quanto, oltre ad essere una dicitura a stampone, la stessa non indica per quali sono state applicate tali detrazioni e va intesa come applicazione delle detrazioni per l'anno in corso. Infatti, in assenza di dichiarazione del contribuente, l'azione d'ufficio dell'ente può intendersi quale facoltativa e non vincolata.
5. Alla luce di quanto sopra non può quindi trovare ingresso l'argomentare di parte ricorrente.
6. Il ricorso va quindi rigettato mentre le spese si compensano per la novità della materia e la presenza di contrasti giurisprudenziali soprattutto a livello di merito.
3
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7057/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
4