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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 433/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 838 del 20.6.2024, notificata il 21.6.2024; avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
promossa da:
rappresentato e difeso dalle avv. Mirca Magnoni, Parte_1
Giulia Balugani e Silvia Genedani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena – appellante nei confronti di:
in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Barbieri CP_1
Mara, contumace – appellata
e nei confronti di:
contumace – appellata Controparte_2 posta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. All'udienza del 20.2.2025 nessuno è comparso, come è anche a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione l'appellante è stato reso edotto ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello deve essere dichiarata con sentenza dal
Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 433/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 838 del 20.6.2024, notificata il 21.6.2024; avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
promossa da:
rappresentato e difeso dalle avv. Mirca Magnoni, Parte_1
Giulia Balugani e Silvia Genedani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena – appellante nei confronti di:
in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola Barbieri CP_1
Mara, contumace – appellata
e nei confronti di:
contumace – appellata Controparte_2 posta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. All'udienza del 20.2.2025 nessuno è comparso, come è anche a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione l'appellante è stato reso edotto ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello deve essere dichiarata con sentenza dal
Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5, c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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