Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5420 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI NAPOLI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento di cui all’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, conv. in L. 15.10.2013 n. 119 emesso dal Questore di AP in data 26 agosto 2022 e notificato il successivo 31 agosto 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NZ PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento di cui all’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, conv. in L. 15.10.2013 n. 119 emesso dal Questore di AP in data 26 agosto 2022 e notificato il successivo 31 agosto 2022.
2. Il provvedimento è supportato dalla istruttoria compiuta dal Commissariato di P.S di -OMISSIS- originata da un intervento diretto del personale avvenuto in data 10 agosto 2022 in seguito ad una violenta lita avvenuta tra il ricorrente e l’ ex convivente -OMISSIS-, occasione nella quale quest’ultima aveva riportato e lesioni refertate presso il P.S. di -OMISSIS- e in cui si era altresì rilevato che la stessa fosse stata già vittima di comportamenti persecutori da parte del ricorrente, episodi che avevano già portato all'iscrizione di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di AP n. -OMISSIS- per il delitto di cui agli artt. 61 n. 11 quinques e 572 c.p..
3. Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento chiedendone l’annullamento sulla base di tre ordini di censure:
i) violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 in ragione della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, stante l’insussistenza delle ragioni di urgenza per essere il provvedimento stato emesso solo in data 26 agosto 2022, pur a fronte dell’episodio litigioso avvenuto in data 10 agosto;
ii) violazione dell’art. 3 del d.l. 93/2013 per la mancata partecipazione dell’ammonito al processo decisionale, per la mancata audizione del ricorrente, da cui ne deriva un difetto di motivazione del provvedimento;
iii) nonché per “ irrilevanza del provvedimento ” nel senso della sua non necessarietà, in ragione dell’istaurazione di un precedente procedimento penale nell’ambito del quale non sono state adottate misure cautelari.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di AP chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis , c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.
Preliminarmente, richiamate le funzioni di prevenzione e di dissuasione proprie dell'ammonimento, occorre precisare che il provvedimento in esame è un atto tipicamente discrezionale (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241), che deve tuttavia essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/1990.
Ed invero, la natura ampiamente discrezionale del provvedimento, che riserva all'Autorità di pubblica sicurezza la valutazione di fatti e circostanze idonei a giustificare l'adozione del provvedimento questorile, limita il sindacato di questo Tribunale ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione dell'ammonimento, ovvero di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (cfr. T.A.R. Campania, AP, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1137, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 02 agosto 2021, n. 720, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 884).
Il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, sicché potrebbe essere omessa la comunicazione dell'avvio del procedimento nella ricorrenza di particolari esigenze di celerità (cfr. Cons. St., Sez. III, 23 febbraio 2012 n. 1069); è stato peraltro precisato che la norma prescrive l'audizione delle persone informate dei fatti, tra le quali rientra l'ammonendo, il quale deve essere posto in grado di replicare alle contestazioni (cfr. Cons. St., Sez. III, 21 ottobre 2011 n. 5676).
Ciò premesso, e passando all’esame del caso che ci occupa, il Collegio è dell’avviso che non sono meritevoli di condivisione le censure articolate nel ricorso.
6.1. Con riferimento alla dedotta violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento ed omessa audizione dell’istante, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’indirizzo pretorio, secondo cui il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall' art. 7 della L. n. 241/1990; ciò posto, l’amministrazione ha motivato in ordine alla pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell’urgenza di provvedere al fine di impedire che le condotte poste in essere possano reiterarsi ovvero degenerare e preludere a ben più gravi atti di violenza in danno della persona offesa.
Venendo al merito delle contestazioni, ritiene il Collegio che le condotte e le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato rendono non irragionevoli le conclusioni rassegnate dal Questore circa l'opportunità di emettere tale atto per ragioni di tutela dell'incolumità personale (C.d.S., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2620; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 10 giugno 2025, n. 11275).
Nel caso che occupa, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento trova pertanto giustificazione nelle ragioni di urgenza concretamente individuate dal Questore nel provvedimento e collegate alla natura dei fatti denunciati e al rischio di reiterazione delle condotte aggressive.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che l'omessa audizione personale abbia viziato il procedimento, in violazione del principio del giusto procedimento.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Occorre ribadire la natura peculiare del provvedimento di ammonimento, costituendo una misura di prevenzione amministrativa, caratterizzata da esigenze di celerità e finalizzata a interrompere con immediatezza una condotta persecutoria potenzialmente in grado di degenerare in reati più gravi.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, in ragione di tale funzione cautelare e dell'urgenza in re ipsa che connota i procedimenti come quello in esame, le garanzie partecipative possono essere modulate, non essendo sempre necessaria né la comunicazione di avvio del procedimento, né, a maggior ragione, la previa audizione personale dell'autore delle condotte essendo preminente l’esigenza di interrompere immediatamente l’azione persecutoria (Consiglio di Stato, sez. III, n. 10211/2022 e n. 2419/2016).
Di conseguenza la mancata audizione personale del destinatario del provvedimento, anche se eventualmente richiesta in sede procedimentale, non determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo e, di per sé, non configura una lesione del diritto di difesa tale da inficiarne la legittimità.
6.3. Priva di pregio appare infine la censura articolata con il terzo motivo di ricorso e tendente a valorizzare l’inconsistenza degli elementi indiziari addotti dal Questore in relazione alla circostanza della mancata adozione di misure cautelari di tipo personale da parte dell’Autorità giudiziaria.
Al riguardo basti rammentare l’autonomia ontologica tra le due misure che hanno genesi, presupposti e finalità differenti.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso si palesa infondato e va, perciò, respinto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni resistenti che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate in sentenza.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG PA Di AP, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
NZ PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ PP | UG PA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.