TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1672
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Irrilevanza del provvedimento per mancata adozione di misure cautelari nel procedimento penale

    Il Collegio rileva l'autonomia ontologica tra la misura di ammonimento e le misure cautelari penali, avendo queste ultime genesi, presupposti e finalità differenti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia motivato in ordine alla pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione dell'urgenza di provvedere al fine di impedire la reiterazione o degenerazione delle condotte aggressive, giustificando l'omissione con le ragioni di urgenza concretamente individuate dal Questore.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del d.l. 93/2013 per mancata partecipazione al processo decisionale e omessa audizione

    La giurisprudenza amministrativa afferma che, in ragione della funzione cautelare e dell'urgenza, le garanzie partecipative possono essere modulate, non essendo sempre necessaria la previa audizione personale dell'autore delle condotte, essendo preminente l'esigenza di interrompere immediatamente l'azione persecutoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/03/2026, n. 1672
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1672
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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