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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da: ( P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
RIA lettivamente domiciliata presso il suo studio ATTORE INTIMANTE contro ( P. I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
ARINI nte domiciliata presso il suo studio CONVENUTA INTIMATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte inserite in pct ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio assegnato al 17.02.2025 riportandosi ai propri atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La parte attrice intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità con riguardo all'immobile posto a Prato in via Marzabotto n. 40 di mq. 145 circa meglio indicato in atti e chiamava in giudizio la parte convernuta con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la convenuta e si opponeva alla convalida dello sfratto con vittoria di spese;
con ordinanza riservata del 23.04.2024 si era ordinato il rialscio dell'immobile e fissato per l'avvio della esceuzione forzata la data del 30.06.2024 e si era disposto il mutamento del rito previa presentazione della domanda di mediazione con fissazione della udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. con termine per memorie integrative;
era altresì disposta l'esiubizione in udienza di un documento da parte della convenuta intimata. pagina 1 di 3 All'udienza del 02.12.2024 la parte intimata esibiva il documento e chiedeva la improcedibilità della domanda dato che non era stato dato corso alla procedura di mediazione obbligatoria per legge;
con vittoria di spese. La parte attrice intimante contestava la eccezione che riteneva tardiva come la esibizione della documentazione e insisteva nelle prorpie richieste, con vittoria di spese di lite. A sciolgimento della riserva ivi assunta era fissata udienza ex art. 429 c.p.c. sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte;
all'esito del deposito delle stesse note era emessa la presente sentenza. Dagli atti emerge che il rilascio dell'immobile è avvenuto ad agosto 2024 come ammesso dalla parte intimante. Dalla ettura delle note di trattazione scritta e degli atti di causa non appare fondata la deduzione attorea con riferimento alla tardività della eccezione di improcedibilità delle domande per mancata introduzione della mediazione e della esibizione del documento svolta dalla parte convebnut intimata. La documentazione era stata esibita in udienza come disposto dal giudicante nella ordinanza del 23.04.2024 e altresì la eccezione di improcedibilità per omessa mediazione era stata effettuata alla prima udienza come richiesto dalla giurisprudenza più avvedita aull'argomento. Nel caso di specie la mediazione è obbligatoria per legge e spetta al creditore introdurla e, quindi, in questo caso spettava al locatore qui attore intimante ( cfr. Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19596/2020). La conseguenza dell'omissione della introduzione della procedura di mediazione è quella di dovere dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate dalla parte attrice intimante soprattuto nel caso che ci occupa dove la mediazione è obbligatoria per legge. Tuttavia la declaratoria di improcedibilità è una sentenza che opera in rito e quindi viene preservata l'efficacia della ordinanza di rilascio che non è in alcun modo travolta dalla predetta pronuncia essendo sottoposta alla condizione risolutiva consistente nella prununcia di successiva sentenza di merito negativa che, nel caso di specie, non è presente. In tale senso sono descritte le consgueneza della improcedibilità da parte della copiosa giurisprudenza di merito sul punto ( una per tutte: Trib Bari n. 5914/2024).
Peraltro sempre la giurisprudenza di merito valorizza il dato per cui la stessa condotta della parte attrice intimante che non ha introdotto la procedura di mediazione è motivo sufficiente per non disporre la compensazione delle spese e porre a carico della pagina 2 di 3 parte attrice intimante le spese spostenute nel giudizio dal convenuto intimato ex art. 91 c.p.c. Tale decisione si assume in base al dato per cui la parte attrice ha intrapreso un'azione giudiziaria incompleta a causa della mancata ottemperanza della procedura di mediazione costringendo parte convenuta a sostenere le spese legali collegate al giudizio ( cfr. Tribunale di Arezzo n. 746/2024). Quindi si deve dichiarare la improcedibilità delle domande attoree e condannaare la parte attrice intimante al rimborso delle spese sostenute dal convenuto intimato che si liquida, ex d.m. 147/22 visto il valore della causa ( scaglione fino a €. 5.200,00) in €. 672,00 per compensi della fase sommaria ( fase di studio e fase di trattazione) ed €. 2.552,00 per compensi per tutte le fasi previste dal predetto scaglione di valore per la fase di cognizione piena per una compklessiva somma di €. 3.224,00 a titolo di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara, in rito, l'improcedibilità delle domande attoree per mancata introduzione della procedura di mediazione;
conferma, per quanto occorrer possa, la propria ordinanza di rilascio del 23.04.2024; condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte attrice intimaante a rimborsare alla parte convenuta intimata le spese di lite, che si liquidano in €. 3.224,00 a titolo di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 20 March 2025 ( = 20.03.2025) Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 840/2024 promossa da: ( P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
RIA lettivamente domiciliata presso il suo studio ATTORE INTIMANTE contro ( P. I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
ARINI nte domiciliata presso il suo studio CONVENUTA INTIMATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte inserite in pct ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio assegnato al 17.02.2025 riportandosi ai propri atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La parte attrice intimante chiedeva la convalida dello sfratto per morosità con riguardo all'immobile posto a Prato in via Marzabotto n. 40 di mq. 145 circa meglio indicato in atti e chiamava in giudizio la parte convernuta con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la convenuta e si opponeva alla convalida dello sfratto con vittoria di spese;
con ordinanza riservata del 23.04.2024 si era ordinato il rialscio dell'immobile e fissato per l'avvio della esceuzione forzata la data del 30.06.2024 e si era disposto il mutamento del rito previa presentazione della domanda di mediazione con fissazione della udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. con termine per memorie integrative;
era altresì disposta l'esiubizione in udienza di un documento da parte della convenuta intimata. pagina 1 di 3 All'udienza del 02.12.2024 la parte intimata esibiva il documento e chiedeva la improcedibilità della domanda dato che non era stato dato corso alla procedura di mediazione obbligatoria per legge;
con vittoria di spese. La parte attrice intimante contestava la eccezione che riteneva tardiva come la esibizione della documentazione e insisteva nelle prorpie richieste, con vittoria di spese di lite. A sciolgimento della riserva ivi assunta era fissata udienza ex art. 429 c.p.c. sostituita ex art. 127 ter con il deposito di note scritte;
all'esito del deposito delle stesse note era emessa la presente sentenza. Dagli atti emerge che il rilascio dell'immobile è avvenuto ad agosto 2024 come ammesso dalla parte intimante. Dalla ettura delle note di trattazione scritta e degli atti di causa non appare fondata la deduzione attorea con riferimento alla tardività della eccezione di improcedibilità delle domande per mancata introduzione della mediazione e della esibizione del documento svolta dalla parte convebnut intimata. La documentazione era stata esibita in udienza come disposto dal giudicante nella ordinanza del 23.04.2024 e altresì la eccezione di improcedibilità per omessa mediazione era stata effettuata alla prima udienza come richiesto dalla giurisprudenza più avvedita aull'argomento. Nel caso di specie la mediazione è obbligatoria per legge e spetta al creditore introdurla e, quindi, in questo caso spettava al locatore qui attore intimante ( cfr. Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 19596/2020). La conseguenza dell'omissione della introduzione della procedura di mediazione è quella di dovere dichiarare la improcedibilità delle domande avanzate dalla parte attrice intimante soprattuto nel caso che ci occupa dove la mediazione è obbligatoria per legge. Tuttavia la declaratoria di improcedibilità è una sentenza che opera in rito e quindi viene preservata l'efficacia della ordinanza di rilascio che non è in alcun modo travolta dalla predetta pronuncia essendo sottoposta alla condizione risolutiva consistente nella prununcia di successiva sentenza di merito negativa che, nel caso di specie, non è presente. In tale senso sono descritte le consgueneza della improcedibilità da parte della copiosa giurisprudenza di merito sul punto ( una per tutte: Trib Bari n. 5914/2024).
Peraltro sempre la giurisprudenza di merito valorizza il dato per cui la stessa condotta della parte attrice intimante che non ha introdotto la procedura di mediazione è motivo sufficiente per non disporre la compensazione delle spese e porre a carico della pagina 2 di 3 parte attrice intimante le spese spostenute nel giudizio dal convenuto intimato ex art. 91 c.p.c. Tale decisione si assume in base al dato per cui la parte attrice ha intrapreso un'azione giudiziaria incompleta a causa della mancata ottemperanza della procedura di mediazione costringendo parte convenuta a sostenere le spese legali collegate al giudizio ( cfr. Tribunale di Arezzo n. 746/2024). Quindi si deve dichiarare la improcedibilità delle domande attoree e condannaare la parte attrice intimante al rimborso delle spese sostenute dal convenuto intimato che si liquida, ex d.m. 147/22 visto il valore della causa ( scaglione fino a €. 5.200,00) in €. 672,00 per compensi della fase sommaria ( fase di studio e fase di trattazione) ed €. 2.552,00 per compensi per tutte le fasi previste dal predetto scaglione di valore per la fase di cognizione piena per una compklessiva somma di €. 3.224,00 a titolo di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara, in rito, l'improcedibilità delle domande attoree per mancata introduzione della procedura di mediazione;
conferma, per quanto occorrer possa, la propria ordinanza di rilascio del 23.04.2024; condanna altresì, ex art. 91 c.p.c., la parte attrice intimaante a rimborsare alla parte convenuta intimata le spese di lite, che si liquidano in €. 3.224,00 a titolo di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 20 March 2025 ( = 20.03.2025) Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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