Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1967, n. 1490
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Sentenza 22 giugno 1967

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Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche continua, nella sua interezza, ad essere regolato dalle norme contenute nel codice di rito del 1865, le quali devono considerarsi come recepite nel T.U. Del 1933. ( Conf. 1029-65, 3619-58).*

La Competenza territoriale dei tribunali regionali delle acque pubbliche, determinata dal luogo ove sono le opere e i beni oggetto delle controversie elencate nell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933, n.1775, ha carattere funzionale e, pertanto, e inderogabile, anche se trattasi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di sovracanoni. ( Conf. 26-59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1967, n. 1490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1490
    Data del deposito : 22 giugno 1967

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