Sentenza 22 giugno 1967
Massime • 2
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche continua, nella sua interezza, ad essere regolato dalle norme contenute nel codice di rito del 1865, le quali devono considerarsi come recepite nel T.U. Del 1933. ( Conf. 1029-65, 3619-58).*
La Competenza territoriale dei tribunali regionali delle acque pubbliche, determinata dal luogo ove sono le opere e i beni oggetto delle controversie elencate nell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933, n.1775, ha carattere funzionale e, pertanto, e inderogabile, anche se trattasi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di sovracanoni. ( Conf. 26-59).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1967, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1967 |
Testo completo
La Competenza territoriale dei tribunali regionali delle acque pubbliche, determinata dal luogo ove sono le opere e i beni oggetto delle controversie elencate nell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933, n.1775, ha carattere funzionale e, pertanto, e inderogabile, anche se trattasi di opposizione ad ingiunzione per il pagamento di sovracanoni. ( Conf. 26-59).*