Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2639/23 r. g. sez. lav., vertente tra in persona del Procuratore Parte_1
, quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , Persona_1 Pt_2
per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio Persona_2
n. 180008 raccolta n. 12317 del 25.05.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo
Birio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Arturo Rocco;
appellante e
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 23.01.2023 (rep. 37590), dall'avv. Alessandra Per_3
Maria Ingala, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Sede
); CP_1
appellato e
; CP_2
appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.10.2023, l'appellante impugnava la sentenza del
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1846 del 2023, che aveva
01.11.2021) per i motivi indicati in ricorso;
b) dichiara, conseguentemente,
l'estinzione del diritto di credito azionato dagli opposti;
c) compensa integralmente le spese tra le parti”.
In particolare, sosteneva:
-un omesso esame della documentazione prodotta in giudizio e, in particolare, richiamava: l'istanza di adesione alla definizione agevolata sottoscritta dalla CP_2 in data 28.03.2017, con la quale aveva chiesto di rateizzare l'importo di tutte le cartelle, notificate e non notificate, allorquando la prescrizione delle cartelle
07120110111664435000 e 07120120031111377000 si era già realizzata;
la pec del
16.06.2017, inviata all'indirizzo indicato dalla predetta per le successive comunicazioni, a mezzo della quale aveva notiziato dell'accoglimento della CP_3
richiesta e aveva precisato gli importi dovuti in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito risultanti a suo nome, fra i quali erano ricompresi tutti quelli oggetto della successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120191460000445004.
Aggiungeva che la debitrice, almeno inizialmente, aveva ottemperato al rateizzo, versando, relativamente alla cartella 07120110111664435000, la somma di euro
327,91 e, relativamente alla cartella 07120120031113777000, la somma di euro
1240,94 e che l'istanza datata 28.03.2017 configurava un atto ricognitivo di debito e di rinuncia ad avvalersi della prescrizione;
-una erronea valutazione della ritualità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900001118000, effettuata presso il domicilio dell'appellata, a mezzo del servizio postale, il 3.05.2019.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva l'accoglimento del gravame mentre non CP_1
si costituiva la CP_2
All'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Con il ricorso di primo grado la sosteneva di aver ricevuto, in data 1.11.2021, CP_2 dall' una comunicazione di iscrizione ipotecaria, Parte_1
n. 07120191460000445004, sull'immobile di proprietà sito nel Comune di Napoli, foglio 13 particella 509 sub 16, classe: abitazione di tipo popolare, indirizzo: via San
Nicola Dei Caserti n. 304, relativo a “una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito elencate qui di seguito: 1) cartella di pagamento n.
07120110111664435000, presunta notifica il 07/11/2011, contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 606,59; 2) cartella di pagamento n.
0712012003111377000, presunta notifica il 07/03/2012, contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 4103,52; 3) avviso di addebito n.
37120120008573303000 presunta notifica 08/11/2012, contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 983,58 4) avviso di addebito n.
37120120009859632000, presunta notifica il 26/11/2012, contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 491,55; 5) avviso di addebito n.
37120130009647432000 presunta notifica il 13/01/2014, contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 2036,02; 6) avviso di addebito n.
37120140000406346000 presunta notifica il 23/04/2014, somme aggiuntive omesso versamento, importo € 6426,91; 7) avviso di addebito n. 37120140008569019000 presunta notifica 06/10/2014 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, importo € 1018,49; 8) avviso di addebito n. 37120140012405265000 presunta notifica 04/11/2014 somme aggiuntive omesso versamento importo € 2060,61; 9) avviso di addebito n. 37120140018646979000 presunta notifica 19/02/2015 somme aggiuntive omesso versamento importo € 1028,22; 10) avviso di addebito n.
3712015000124863000 presunta notifica 01/11/2015 contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale importo € 1008,30; 11) avviso di addebito n.
37120150013398631000 presunta notifica 18/12/2015 somme aggiuntive omesso versamento, importo € 1421,95 per un totale di € 21.185,74”.
Il primo giudice dichiarava prescritta la pretesa e annullava l'iscrizione ipotecaria ma la Corte non condivide l'assunto.
È in atti una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sottoscritta dalla datata 28.03.2017, in cui delegava alla consegna dell'atto CP_2 Parte_3 all' e in cui dichiarava di volersi avvalere della procedura “per Parte_1
i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e affidati agli Agenti ella riscossione del dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 Controparte_4
contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi: TUTTE LE CARTELLE NOTIFICATE E
NON NOTIFICATE”.
A tale atto seguiva comunicazione dell'ente al domiciliatario, in data 16.06.2017, con indicazione delle somme dovute e prospetto di sintesi di tutte le cartelle e avvisi collegati, tra cui quelli impugnati in questa sede. L'appellante, sul punto, evidenziava anche che, almeno inizialmente, la CP_2
aveva versato, relativamente alla cartella 07120110111664435000 la somma di euro
327,91 e relativamente alla cartella 07120120031113777000 la somma di euro
1240,94.
È, inoltre, in atti, istanza di rateizzo in data 30.05.2019, relativa, fra gli altri, agli avvisi di addebito contrassegnati nel ricorso introduttivo sub. 6,7,8,9,10,11.
Tutto ciò premesso, "il riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto;
esso non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. Cass. n. 18904 del 2007; è conforme Cass. n.
24555 del 2010, ove si specifica che il riconoscimento del diritto può essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore)” (Cfr. Corte di Appello di Bari n. 1838 del
2022).
Inoltre, è stato precisato, con identità di ratio, che “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno
2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio
2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.” (Cfr. Cass. n. 27504 del 2024).
E ancora è stato rimarcato che “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale
l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cfr. Cass. n. 9221 del 2024). Tutto ciò premesso, se è vero che l'istanza della del 28.03.2017 non recava CP_2
la specifica indicazione dei debiti oggetto della stessa, è anche vero che era successiva a tutte le pretese impugnate (in questo senso, Corte di Appello di Bari n,
1838 del 2022, cit.).
In altri termini, la parte, chiedendo di aderire alla definizione agevolata per tutte le pendenze a quella data, non poteva non avere avuto contezza della sua esposizione debitoria, così manifestando in modo implicito ma inequivocabile una posizione del tutto incompatibile con l'intento di disconoscere l'altrui credito.
Peraltro, nella nota di risposta, l'ente unitamente al conteggio allegava anche il dettaglio di tutte le pendenze economiche e del titolo di riferimento.
Dunque, tenuto conto della data della dichiarazione (28.03.2017), all'epoca della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (1.11.2021), non era maturata alcuna prescrizione.
L'appello, dunque, va accolto e resta assorbita la doglianza sulla ritualità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900001118000 il
3.05.2019, quale ulteriore atto interruttivo.
Il richiamo a giurisprudenza successiva al deposito del ricorso di primo grado consente la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e rigetta la domanda formulata con il ricorso di prime cure;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 21.03.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente