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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2024, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
N.R.G. 240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice on. Dott. Antonino Casdia, in funzione di giudice unico, all'esito dell'udienza del
20/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile promossa da:
,nato a [...] il [...], cod. fisc. [...] Parte 1
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Torrenova, via Mazzini 33, presso lo studio dell'Avv. '
Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
-opponente-
contro
Controparte_2 P.IVA 1 C.f. P.IVA 2 in persona del Controparte 1 P. Iva '
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo, ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in
Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP).
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione. Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte 1 conveniva in giudizio
Controparte 1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 376/2021 del 25/09/2021,
iscritto al n. 1219/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Patti, con il quale è stato ingiunto al Sig.
, il pagamento di € 14.470,53, oltre interessi come da domanda, le spese Parte 1
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre il
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. per legge.
Si costituiva, Controparte_1 la quale contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti con note depositate in atti, evidenziavano che l'odierno opponente,
ha depositato nel fascicolo telematico atto di rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.,
accettata e sottoscritta anche dalla parte opposta.
Chiedevano, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa, all'esito dell'udienza del 20/12/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel corso del giudizio, con le note del 13/09/2024, la parte opponente dichiarava, ex art. 306 c.p.c.
di rinunziare gli atti del presente giudizio, (n. 240/2022 R.G.), e l'opposta/convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con la sottoscrizione della presente, dichiarava formalmente di accettare la predetta rinuncia.
Le parti congiuntamente precisavano che la rinuncia/accettazione in oggetto non contiene alcuna riserva o condizione.
Chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
Pertanto, rilevato quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e cessata la materia del contendere, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Si deve aggiungere che l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza sulla base delle seguenti considerazioni.
Infatti, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente,
per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
L'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza,
ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023, Cass. civile sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041, Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092, Cass. civile, sez. I, 25
febbraio 2004, n. 3733;).
Merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti,
quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308,
comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost.". (Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Per quanto riguarda, invece, la statuizione sulle spese di lite, le parti hanno congiuntamente concordato per la compensazione.
Pertanto, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e cessata la materia del contendere, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
2)Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 20/12/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad
N.R.G. 240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice on. Dott. Antonino Casdia, in funzione di giudice unico, all'esito dell'udienza del
20/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile promossa da:
,nato a [...] il [...], cod. fisc. [...] Parte 1
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Torrenova, via Mazzini 33, presso lo studio dell'Avv. '
Basilio Ferrante che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
-opponente-
contro
Controparte_2 P.IVA 1 C.f. P.IVA 2 in persona del Controparte 1 P. Iva '
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo, ed Andrea Ornati, con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N
giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in
Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP).
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione. Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte 1 conveniva in giudizio
Controparte 1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 376/2021 del 25/09/2021,
iscritto al n. 1219/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Patti, con il quale è stato ingiunto al Sig.
, il pagamento di € 14.470,53, oltre interessi come da domanda, le spese Parte 1
della procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre il
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. per legge.
Si costituiva, Controparte_1 la quale contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti con note depositate in atti, evidenziavano che l'odierno opponente,
ha depositato nel fascicolo telematico atto di rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.,
accettata e sottoscritta anche dalla parte opposta.
Chiedevano, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa, all'esito dell'udienza del 20/12/2024, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel corso del giudizio, con le note del 13/09/2024, la parte opponente dichiarava, ex art. 306 c.p.c.
di rinunziare gli atti del presente giudizio, (n. 240/2022 R.G.), e l'opposta/convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., con la sottoscrizione della presente, dichiarava formalmente di accettare la predetta rinuncia.
Le parti congiuntamente precisavano che la rinuncia/accettazione in oggetto non contiene alcuna riserva o condizione.
Chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite.
Pertanto, rilevato quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e cessata la materia del contendere, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
Si deve aggiungere che l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza sulla base delle seguenti considerazioni.
Infatti, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente,
per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
L'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola "ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico";
Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza,
ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023, Cass. civile sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041, Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092, Cass. civile, sez. I, 25
febbraio 2004, n. 3733;).
Merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti,
quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308,
comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost.". (Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Per quanto riguarda, invece, la statuizione sulle spese di lite, le parti hanno congiuntamente concordato per la compensazione.
Pertanto, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., e cessata la materia del contendere, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
2)Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Patti 20/12/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad