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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4589/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4589/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, è comparsa sino alle ore 09.35 l'Avv. Dal Bosco in sostituzione Avv. la quale preci- Pt_1 sa come in atti e insiste per l'accoglimento della domanda.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Attilio Burti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4589/2024 promossa da:
AVV. (p. iva ), che sta in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.
- Attrice - contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- L'attrice ha tempestivamente opposto, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 84 e 170 t.u.s.g. nonché dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, il decreto con cui questo ufficio giudiziario ha liquidato all'avvocato della parte ammessa al pa- trocinio a spese dello Stato (imputata del delitto di cui all'art. 609-bis comma 1, nn. 1)-5 c.p. e successivamente condannata per il fatto ascrittole) la somma di euro 1.058,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge, a titolo di compenso.
2.- L'attrice ha censurato il provvedimento impugnato in quanto, a suo dire, il Tribunale avrebbe liquidato meno di quanto spettante perché: -) sono stati applicati i valori minimi in luogo dei valori medi;
-) è stato applicato il d.m. 55/2014 in luogo del d.m. 147/2022 vigente all'epoca della liquidazione;
-) non sono state liquidate le attività svolte dal difensore nella fase che ha prece- duto lo svolgimento dell'udienza preliminare;
-) nel provvedimento di liquida- zione il giudice fa riferimento all'applicazione di un protocollo cui l'odierna ri- corrente non ha aderito.
3.- Prima di entrare nel merito della quantificazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, occorre, tuttavia,
2 premettere come: -) in base all'art. 82 t.u.s.g. non vi sia alcun obbligo per il magistrato che liquidi il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di seguire i valori medi, atteso che la disposi- zione citata indica i valori medi quale tetto massimo della liquidazione del compenso: è, quindi, sufficiente ai fini della legittimità della liquidazione che non si sia discesi al di sotto dei minimi;
-) in base all'art. 106-bis del t.u.s.g. il compenso spettante al difensore quale risultante dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 e sue successive modifiche deve obbligatoriamente essere ridotto di un terzo.
4.- Fatta questa premessa, occorre anche considerare come il protocollo del giugno del 2024 sottoscritto dal Presidente di questo ufficio giudiziario, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del foro Scaligero e dal Presidente delle Camere Penali – che come indicato nella premessa del protocollo tie- Pt_2 ne conto delle modifiche apportata al d.m. 55/2014 dal d.m. 147/2022 – pre- vede dei valori fissi, a seconda del tipo di attività difensiva svolta specificata- mente enunciata nel documento, che oscillano tra i minimi e i medi delle tabel- le ministeriali.
5.- Orbene, è evidente che le indicazioni contenute nel protocollo abbiano me- ra funzione orientativa della discrezionalità giudiziale, ma è altrettanto eviden- te come, al fine di evitare trattamenti differenziati di situazioni omogenee (art. 3 Cost.), sia prudente e ragionevole seguire le indicazioni del protocollo a me- no che le parti non indichino al giudice specifiche ragioni che inducano a rite- nere, nel caso concreto, quella valutazione non appropriata, tanto di dover orientare diversamente, rispetto ai criteri indicati nel protocollo, la discreziona- lità giudiziale nell'adeguare i parametri ministeriali generali al caso concreto.
6.- Quindi, è del tutto inconsistente la critica che la ricorrente muove al prov- vedimento impugnato nella misura in cui il decreto di liquidazione si conforma al citato protocollo1, liquidando per l'attività difensiva svolta dal difensore nel corso del processo abbreviato l'importo di 1.058,00 euro oltre accessori: si tratta del compenso previsto proprio dal punto 11) della sezione “fase indagini preliminari GIP-GUP” del Protocollo, che è relativo al giudizio abbreviato puro (non condizionato cioè dalla richiesta di assunzione di prove ulteriori), ossia una somma compresa tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e s.m.i. decurta- ta di 1/3, come previsto dall'art. 106-bis t.u.s.g.
7.- La voce 11) del protocollo si attaglia, infatti, perfettamente al caso di spe- cie nella misura in cui il processo si è svolto nelle forme del rito abbreviato non condizionato all'assunzione di alcuna prova e, inoltre, esso non ha presentato complessità particolari: la sola fattispecie di reato ascritta all'imputato (l'unico soggetto rinviato a giudizio per il delitto de quo) era assai semplice nella sua materialità e le prove acquisite nella fase delle indagini preliminari sono risulta- te pienamente convergenti nell'affermazione della responsabilità del reo;
inol- tre, era prima facie scarsamente attendibile la deposizione resa in sede di in- dagini difensiva dall'informatore sentito dal difensore della persona sottoposta alle indagini preliminari. La trattazione del processo, quindi, non ha implicato lo sviluppo di questioni di fatto e di diritto significative o complesse, come, del resto, testimonia anche il testo della sentenza di condanna depositata. Il pro- cesso si è svolto in appena due udienze, in cui innanzi al giudice dell'udienza preliminare, le parti hanno discusso le risultanze probatorie acquisite al fasci- colo dibattimentale per effetto della scelta del rito abbreviato.
8.- L'importo liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato, quindi, in parte qua, rispettoso del combinato disposto de- gli artt. 84 e 106-bis t.u.s.g., nonché conforme alle indicazioni contenute nel protocollo seguito dagli operatori del diritto (magistrati e avvocati) nel foro ve- ronese. In concreto, inoltre, la somma liquidata è risultata essere pari ad un valore compreso tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022: quest'ultimo non risulta essere modesto perché, ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i valori medi del regolamento ministeriale rappresentano un tetto invalicabile e, quindi, ad essi il giudice deve ricorrere in casi peculiari, senza che essi possano costituire un minimo garantito.
9.- Ciò posto, invero, il ricorso risulta, però, parzialmente fondato perché ef- fettivamente non emerge ex actis che sia stata liquidata a favore del difensore l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari e, in particolare, l'attività:
-) relativa allo svolgimento delle indagini difensive (compenso pari ad euro 1133,30 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, come da punto 17) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dal verbale di assunzione di informazioni rese al difensore ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. in data 19.6.23;
-) relativa alla richiesta dell'interrogatorio della persona sottoposta alle inda- gini dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. ed all'assistenza, in data 16.09.22, all'interrogatorio reso dalla persona sottoposta alle indagini da parte della polizia giudiziaria su delega del P.M. (compenso pari ad euro 631,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, come da punto 2) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dal
4 verbale dell'interrogatorio delegato del 12.12.22;
-) attinente all'attività di assistenza prestata a favore dell'imputato nella fase di incidente probatorio (compenso pari ad euro 1.600,00 oltre rimborso forfet- tario al 15% ed accessori, come da punto 2bis) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dai verbali prodotti in atti dell'incidente probatorio svolto durante le indagini preliminari (trattasi dell'audizione in sede protetta della fanciulla, persona offesa del reato).
10.- Il decreto di liquidazione impugnato è, quindi, per tale ragione erroneo, in quanto ha riconosciuto, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il solo compenso per l'attività svolta durante l'udienza preliminare e dopo l'ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato, ma non anche l'attività difensiva svolta durante le indagini preliminari (interrogatorio della persona sottoposta alle indagini dopo l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., incidente probato- rio, investigazioni difensive), che pure risulta essere stata puntualmente svol- ta.
11.- Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, in parte riformato nei limiti monetari sopra indicati.
12.- La soccombenza parziale del giustifica la com- Controparte_1 pensazione delle spese di lite nei limiti di 1/3 (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.2239), avendo l'attore chiesto la condanna del al pa- CP_1 gamento di somme maggiori (euro 5.294,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori) di quelle risultanti dall'applicazione del d.m. 55/2014 sulla base dei parametri orientativi della discrezionalità giudiziale definiti dal protocollo concertato nel foro scaligero tra gli operatori del servizio giustizia coinvolti nel- la vicenda de qua. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 in considerazione dell'estrema semplicità in punto di fatto della presente vertenza e dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo da trattare. Il valore di riferimento è il credito oggetto della domanda giudiziale. Viene esclusa la liquidazione delle spese di lite per la fase di tratta- zione e di istruzione in quanto: -) non è stata svolta attività istruttoria;
-) non sono state scambiate le memorie ex art. 281-duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.; -) all'udienza del 29.12.24 il ricorrente si è limitato a domandare che la causa venisse trattenuta per la decisione senza svolgere alcun supple- mento di attività assertiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica il provvedimento impugnato liquidando a favore dell'Avv. l'ulteriore som- Parte_1 ma di 3.364,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
5 b) compensa per 1/3 le spese legali e condanna il a Controparte_1 rifondere alla ricorrente la somma di euro 1133,00 oltre rimborso forfet- tario al 15% ed accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 20.2.25
Il Giudice dott. Attilio Burti
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale censura di per sé, infatti, dimostra la mancata comprensione del fenomeno giudiziario di creare prassi condivise tra gli operatori del diritto nell'applicazione di norme generali e astratte suscettibili di reiterata applicazione: queste prassi intendono soltanto orientare la discrezionalità giudiziale per favorire, nei limiti del possibile, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie ed evitare disomogeneità applicative che si verificherebbero allorché ogni singolo giudice applicasse i pa- rametri astratti prescindendo da criteri intermedi condivisi nell'adeguamento della regola astrat- to al caso concreto cui deve attagliarsi. La critica del ricorrente – che evoca la sua mancata ade- sione al protocollo – si pone fuori gioco da sé: nemmeno i singoli magistrati di un ufficio hanno aderito ai protocolli o sono vincolati da decisioni assunte dal Presidente del Tribunale che certa- mente ha poteri organizzativi, ma non può sottrarre l'autonomia del singolo giudice nella sogge- zione alle fonti del diritto allorché quest'ultimo eserciti funzioni giurisdizionali. Nondimeno il pro- tocollo rappresenta un utile strumento di sostegno degli operatori del diritto ai fini dell'uniforme applicazione dei parametri normativi che non può essere sic et simpliciter disatteso o derubricato da poco accorte censure.
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Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4589/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
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Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, è comparsa sino alle ore 09.35 l'Avv. Dal Bosco in sostituzione Avv. la quale preci- Pt_1 sa come in atti e insiste per l'accoglimento della domanda.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Attilio Burti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4589/2024 promossa da:
AVV. (p. iva ), che sta in giudizio Parte_1 C.F._1 personalmente ex art. 86 cod. proc. civ.
- Attrice - contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- L'attrice ha tempestivamente opposto, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 84 e 170 t.u.s.g. nonché dell'art. 15 d.lgs. 150/2011, il decreto con cui questo ufficio giudiziario ha liquidato all'avvocato della parte ammessa al pa- trocinio a spese dello Stato (imputata del delitto di cui all'art. 609-bis comma 1, nn. 1)-5 c.p. e successivamente condannata per il fatto ascrittole) la somma di euro 1.058,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge, a titolo di compenso.
2.- L'attrice ha censurato il provvedimento impugnato in quanto, a suo dire, il Tribunale avrebbe liquidato meno di quanto spettante perché: -) sono stati applicati i valori minimi in luogo dei valori medi;
-) è stato applicato il d.m. 55/2014 in luogo del d.m. 147/2022 vigente all'epoca della liquidazione;
-) non sono state liquidate le attività svolte dal difensore nella fase che ha prece- duto lo svolgimento dell'udienza preliminare;
-) nel provvedimento di liquida- zione il giudice fa riferimento all'applicazione di un protocollo cui l'odierna ri- corrente non ha aderito.
3.- Prima di entrare nel merito della quantificazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, occorre, tuttavia,
2 premettere come: -) in base all'art. 82 t.u.s.g. non vi sia alcun obbligo per il magistrato che liquidi il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato di seguire i valori medi, atteso che la disposi- zione citata indica i valori medi quale tetto massimo della liquidazione del compenso: è, quindi, sufficiente ai fini della legittimità della liquidazione che non si sia discesi al di sotto dei minimi;
-) in base all'art. 106-bis del t.u.s.g. il compenso spettante al difensore quale risultante dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 e sue successive modifiche deve obbligatoriamente essere ridotto di un terzo.
4.- Fatta questa premessa, occorre anche considerare come il protocollo del giugno del 2024 sottoscritto dal Presidente di questo ufficio giudiziario, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del foro Scaligero e dal Presidente delle Camere Penali – che come indicato nella premessa del protocollo tie- Pt_2 ne conto delle modifiche apportata al d.m. 55/2014 dal d.m. 147/2022 – pre- vede dei valori fissi, a seconda del tipo di attività difensiva svolta specificata- mente enunciata nel documento, che oscillano tra i minimi e i medi delle tabel- le ministeriali.
5.- Orbene, è evidente che le indicazioni contenute nel protocollo abbiano me- ra funzione orientativa della discrezionalità giudiziale, ma è altrettanto eviden- te come, al fine di evitare trattamenti differenziati di situazioni omogenee (art. 3 Cost.), sia prudente e ragionevole seguire le indicazioni del protocollo a me- no che le parti non indichino al giudice specifiche ragioni che inducano a rite- nere, nel caso concreto, quella valutazione non appropriata, tanto di dover orientare diversamente, rispetto ai criteri indicati nel protocollo, la discreziona- lità giudiziale nell'adeguare i parametri ministeriali generali al caso concreto.
6.- Quindi, è del tutto inconsistente la critica che la ricorrente muove al prov- vedimento impugnato nella misura in cui il decreto di liquidazione si conforma al citato protocollo1, liquidando per l'attività difensiva svolta dal difensore nel corso del processo abbreviato l'importo di 1.058,00 euro oltre accessori: si tratta del compenso previsto proprio dal punto 11) della sezione “fase indagini preliminari GIP-GUP” del Protocollo, che è relativo al giudizio abbreviato puro (non condizionato cioè dalla richiesta di assunzione di prove ulteriori), ossia una somma compresa tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e s.m.i. decurta- ta di 1/3, come previsto dall'art. 106-bis t.u.s.g.
7.- La voce 11) del protocollo si attaglia, infatti, perfettamente al caso di spe- cie nella misura in cui il processo si è svolto nelle forme del rito abbreviato non condizionato all'assunzione di alcuna prova e, inoltre, esso non ha presentato complessità particolari: la sola fattispecie di reato ascritta all'imputato (l'unico soggetto rinviato a giudizio per il delitto de quo) era assai semplice nella sua materialità e le prove acquisite nella fase delle indagini preliminari sono risulta- te pienamente convergenti nell'affermazione della responsabilità del reo;
inol- tre, era prima facie scarsamente attendibile la deposizione resa in sede di in- dagini difensiva dall'informatore sentito dal difensore della persona sottoposta alle indagini preliminari. La trattazione del processo, quindi, non ha implicato lo sviluppo di questioni di fatto e di diritto significative o complesse, come, del resto, testimonia anche il testo della sentenza di condanna depositata. Il pro- cesso si è svolto in appena due udienze, in cui innanzi al giudice dell'udienza preliminare, le parti hanno discusso le risultanze probatorie acquisite al fasci- colo dibattimentale per effetto della scelta del rito abbreviato.
8.- L'importo liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato, quindi, in parte qua, rispettoso del combinato disposto de- gli artt. 84 e 106-bis t.u.s.g., nonché conforme alle indicazioni contenute nel protocollo seguito dagli operatori del diritto (magistrati e avvocati) nel foro ve- ronese. In concreto, inoltre, la somma liquidata è risultata essere pari ad un valore compreso tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022: quest'ultimo non risulta essere modesto perché, ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i valori medi del regolamento ministeriale rappresentano un tetto invalicabile e, quindi, ad essi il giudice deve ricorrere in casi peculiari, senza che essi possano costituire un minimo garantito.
9.- Ciò posto, invero, il ricorso risulta, però, parzialmente fondato perché ef- fettivamente non emerge ex actis che sia stata liquidata a favore del difensore l'attività svolta nella fase delle indagini preliminari e, in particolare, l'attività:
-) relativa allo svolgimento delle indagini difensive (compenso pari ad euro 1133,30 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, come da punto 17) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dal verbale di assunzione di informazioni rese al difensore ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p. in data 19.6.23;
-) relativa alla richiesta dell'interrogatorio della persona sottoposta alle inda- gini dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. ed all'assistenza, in data 16.09.22, all'interrogatorio reso dalla persona sottoposta alle indagini da parte della polizia giudiziaria su delega del P.M. (compenso pari ad euro 631,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori, come da punto 2) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dal
4 verbale dell'interrogatorio delegato del 12.12.22;
-) attinente all'attività di assistenza prestata a favore dell'imputato nella fase di incidente probatorio (compenso pari ad euro 1.600,00 oltre rimborso forfet- tario al 15% ed accessori, come da punto 2bis) del Protocollo sezione “Fase indagini preliminari – GIP/GUP”), come risulta dai verbali prodotti in atti dell'incidente probatorio svolto durante le indagini preliminari (trattasi dell'audizione in sede protetta della fanciulla, persona offesa del reato).
10.- Il decreto di liquidazione impugnato è, quindi, per tale ragione erroneo, in quanto ha riconosciuto, al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il solo compenso per l'attività svolta durante l'udienza preliminare e dopo l'ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato, ma non anche l'attività difensiva svolta durante le indagini preliminari (interrogatorio della persona sottoposta alle indagini dopo l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., incidente probato- rio, investigazioni difensive), che pure risulta essere stata puntualmente svol- ta.
11.- Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, in parte riformato nei limiti monetari sopra indicati.
12.- La soccombenza parziale del giustifica la com- Controparte_1 pensazione delle spese di lite nei limiti di 1/3 (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/07/2023, n.2239), avendo l'attore chiesto la condanna del al pa- CP_1 gamento di somme maggiori (euro 5.294,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori) di quelle risultanti dall'applicazione del d.m. 55/2014 sulla base dei parametri orientativi della discrezionalità giudiziale definiti dal protocollo concertato nel foro scaligero tra gli operatori del servizio giustizia coinvolti nel- la vicenda de qua. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei minimi del d.m. 55/2014 in considerazione dell'estrema semplicità in punto di fatto della presente vertenza e dell'assenza di questioni giuridiche di rilievo da trattare. Il valore di riferimento è il credito oggetto della domanda giudiziale. Viene esclusa la liquidazione delle spese di lite per la fase di tratta- zione e di istruzione in quanto: -) non è stata svolta attività istruttoria;
-) non sono state scambiate le memorie ex art. 281-duodecies, comma quarto, cod. proc. civ.; -) all'udienza del 29.12.24 il ricorrente si è limitato a domandare che la causa venisse trattenuta per la decisione senza svolgere alcun supple- mento di attività assertiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, modifica il provvedimento impugnato liquidando a favore dell'Avv. l'ulteriore som- Parte_1 ma di 3.364,00 euro oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge;
5 b) compensa per 1/3 le spese legali e condanna il a Controparte_1 rifondere alla ricorrente la somma di euro 1133,00 oltre rimborso forfet- tario al 15% ed accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 20.2.25
Il Giudice dott. Attilio Burti
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale censura di per sé, infatti, dimostra la mancata comprensione del fenomeno giudiziario di creare prassi condivise tra gli operatori del diritto nell'applicazione di norme generali e astratte suscettibili di reiterata applicazione: queste prassi intendono soltanto orientare la discrezionalità giudiziale per favorire, nei limiti del possibile, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie ed evitare disomogeneità applicative che si verificherebbero allorché ogni singolo giudice applicasse i pa- rametri astratti prescindendo da criteri intermedi condivisi nell'adeguamento della regola astrat- to al caso concreto cui deve attagliarsi. La critica del ricorrente – che evoca la sua mancata ade- sione al protocollo – si pone fuori gioco da sé: nemmeno i singoli magistrati di un ufficio hanno aderito ai protocolli o sono vincolati da decisioni assunte dal Presidente del Tribunale che certa- mente ha poteri organizzativi, ma non può sottrarre l'autonomia del singolo giudice nella sogge- zione alle fonti del diritto allorché quest'ultimo eserciti funzioni giurisdizionali. Nondimeno il pro- tocollo rappresenta un utile strumento di sostegno degli operatori del diritto ai fini dell'uniforme applicazione dei parametri normativi che non può essere sic et simpliciter disatteso o derubricato da poco accorte censure.
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