Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 921/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 921/2024 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio.
promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Murettino del Foro di Asti ed elettivamente Parte_1 domiciliato ai fini del presente ricorso presso lo studio di quest'ultimo in 12042 - Bra (CN), Via
Vittorio Emanuele n.146,
Parte ricorrente contro nata a [...] il [...], Controparte_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig.re in data Parte_1
28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) con la sig.ra ordinando Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montaldo Roero (CN) a mezzo rituale comunicazione da parte della Cancelleria ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/11 sui pubblici registri anagrafici;
pagina 1 di 6
- in ambedue i casi
(a) prevedere modalità di visita della madre alla figlia tali da ridurre il più possibile le possibilità di contrasto e di attrito tra marito e moglie e soprattutto tra madre e Figlia, (b) assegnare la casa familiare (di proprietà del ricorrente) al ricorrente unitamente a tutti gli arredi che la compongono quale genitore collocatario esclusivo ovvero (in subordine) principale della figlia minore che Per_1 ivi manterrà altresì la residenza anagrafica e
(c) condannare la convenuta a corrispondere mensilmente al marito a titolo di assegno perequativo nel mantenimento della Figlia minore la somma mensile di € 300,00= (Euro trecento/00) Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e successivamente documentate come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti.
Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.”
***
I signori e contraevano matrimonio civile in data Parte_1 Controparte_1
28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) optando per il regime della separazione dei beni.
Dal matrimonio è nata un'unica figlia, (nata a [...] il [...]) oggi sedicenne. Persona_2
Con decreto di omologa in data 21.10.2020, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 28.4.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile celebrato, disporsi l'affidamento super esclusivo a sé della figlia disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico della madre di € 300 mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie. Allegava, a supporto della richiesta di affido super esclusivo a sé della figlia minore, che la madre a maggio 2021, subito dopo la separazione, si era trasferita a vivere stabilmente in Germania insieme ad un'amica disinteressandosi del tutto della figlia e delegando totalmente al padre la cura e l'educazione della minore e il mantenimento di al Per_1 quale ha partecipato solo in minima parte e in modo saltuario e sporadico. Dopo il rientro in Italia della a gennaio 2022, i rapporti tra la madre e la figlia (pur ripresi su invito e dietro CP_1 insistenza del padre) sono rimasti frammentari, sporadici e conflittuali tanto che incontra Per_1 grosse difficoltà a rapportarsi normalmente con la madre e gli incontri madre-figlia finiscono spesse volte in litigi e urla.
Nonostante la ritualità della notifica, ometteva di costituirsi e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 6 All'udienza del 3.2.2024 il ricorrente confermava le sue difese e chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia in punto status.
Con sentenza n. 81/2025 questo Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 28.10.2006 in Comune di Montaldo Roero (CN) tra e Parte_1 [...]
e rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sull'affidamento e il CP_1 mantenimento della figlia minore.
All'udienza del 31.3.2025 il GD provvedeva all'ascolto della minore la quale illustrava le sofferenze che, fin da piccola, le aveva procurato il rapporto con la madre definita come assente, negligente e non accudente. Rappresentava che nel 2018 la madre la aveva sottratta al padre portandola in
Romania con il compagno e impedendole di avere contatti con il padre al quale era stata sempre legatissima, che a seguito del rientro in Italia la madre era scomparsa trasferendosi in Germania e non facendosi più sentire;
che i conseguenza delle condotte della madre aveva avuto gravi problemi psicologici per i quali era stata in cura dal 2021 a fine 2024 e che ogni qualvolta sentiva o vedeva la madre i problemi si ripresentavano sotto forma di attacchi di ansia. Esponeva la ferma volontà di continuare a non vedere né sentire più la madre verso la quale dichiarava di provare sentimenti di odio. Informava che la madre pochi giorni prima si era nuovamente allontanata per trasferirsi definitivamente in Romania, in luogo imprecisato.
Il sig. , ancora oggi in sporadico contatto telefonico con , confermava Pt_1 Controparte_1 il recente ritorno della resistente in Romania.
Il legale del ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso e discuteva oralmente la causa che, all'esito, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affidamento della figlia minore Per_1
La parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo in via rafforzata a sé, motivando tale richiesta in considerazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre nei confronti della figlia nel corso degli anni.
Rileva il Collegio a tale riguardo che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della
Suprema Corte, a cui aderisce anche questo Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ.
pagina 3 di 6 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593). Il c.d. affidamento “super esclusivo” o “rafforzato”, modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova la propria fonte nell'art. 337-quater comma III c.c. nella parte in cui ammette deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”) alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori, presuppone quindi un completo e grave disinteresse del genitore non affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione del minore.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, la richiesta di affidamento super esclusivo formulata dal ricorrente può trovare accoglimento alla luce delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere da ai danni della figlia dal 2018 ad oggi, culminati nella sottrazione Controparte_1 della figlia al padre mediante suo trasferimento in Romania e, una volta fatto ritorno in Italia, continuati con improvvisi e repentini allontanamenti della madre verso stati esteri con conseguente interruzione dei rapporti con la minore, seguiti da ritorni in Italia con la pretesa di riallacciare i contatti con la figlia. A cagione delle condotte materne, è derivato a grave pregiudizio alla sua Per_1 equilibrata crescita psico fisica che ha richiesto di essere trattato da professionisti.
Alla luce di quanto sopra, sussistono quindi gli estremi per disporre l'affido esclusivo rafforzato di al padre, trattandosi della modalità più idonea a tutelare gli interessi della minore, già Per_1 gravemente lesi dalle condotte pregiudizievoli della madre. La tendenza della madre a improvvisi trasferimenti in luoghi sconosciuti è tale da lasciare, comunque, ipotizzare un concreto ostacolo all'assunzione delle decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione della minore.
Essendo l'abitazione familiare di proprietà esclusiva del sig. che vi vive unitamente alla Pt_1 figlia, non sorge la necessità di prevedere in suo favore l'assegnazione della casa familiare sita in
Montaldo Roero (CN), Fraz. San Giacomo n.114.
Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, dalle dichiarazioni rese da (ormai Per_1 sedicenne), emerge la capacità di discernimento della minore, la sua sofferenza per le condotte materne, oggi parzialmente elaborata, e la sua chiara e precisa volontà di non frequentare la madre onde preservare la serenità faticosamente conquistata.
Ebbene, ritiene il Tribunale che non ci si possa discostare da tale volontà posto che, come ha chiarito la Suprema Corte con sentenza 18846/2016, non vi è dubbio che, acquisita la volontà del minore, da considerare come portatore di un interesse diretto e rilevante nel processo, anche senza che egli rivesta la qualità di parte, il Giudice potrebbe contrapporvi una differente decisione soltanto ove questa fosse il frutto di una ricostruzione alternativa dell'interesse del minore, fondata su basi istruttorie e motivazionali solide, la stessa volontà del minore risultando altrimenti sostanzialmente insuperabile.
pagina 4 di 6 Da quanto sopra, consegue l'opportunità di disporsi la sospensione attuale degli incontri tra minore e la madre e la rimessione alla volontà della minore, ormai sedicenne, della possibilità di scegliere se e quando vedere la madre, previo accordo con la stessa e il padre.
Il contributo al mantenimento della figlia.
In ordine al mantenimento di ila ricorrente ha domandato il versamento da parte della Per_1 resistente di un contributo mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate come da Protocollo di questo Tribunale.
Osserva il Tribunale che i minori hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle loro primarie esigenza di vita.
In considerazione del fatto che le esigenze economiche dei figli sono notoriamente legate alla crescita e non sono abbisognevoli di specifica dimostrazione, che ha sedici anni e che grava Per_1 esclusivamente sul padre l'onere del suo quotidiano mantenimento e che la madre appare essere in possesso di adeguate capacità lavorative (in funzione dell'ancora giovane età e della mancata allegazione di circostanze atte a dimostrare una diminuzione o compromissione di tale capacità), il
Tribunale ritiene che possa essere accolta, in quanto adeguata, la quantificazione in € 300 del contributo mensile da porre a carico della resistente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese al sig. , oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie così come determinate nell'apposito protocollo firmato il 7.7.2017 dal
Tribunale di Asti che qui integralmente si richiama.
Decorrenza ex lege dalla data della proposizione della domanda (28.4.2024).
Il padre, sul quale grave in via esclusiva il mantenimento della figlia, percepirà, il 100% dell'assegno unico.
Le spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (indeterminabile, complessità bassa), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
- affida in via esclusiva al padre, , con residenza e dimora abituale Persona_2 Parte_1 presso lo stesso, con facoltà del padre di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le pagina 5 di 6 decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- sospende gli incontri tra madre e la figlia;
- rimette alla volontà della minore, ormai sedicenne, la possibilità di scegliere se e quando vedere la madre, previo accordo con la stessa e il padre;
-dispone che versi a , entro il giorno 5 del mese di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a decorrere dalla data della proposizione della domanda (28.4.2024), un contributo al mantenimento di di Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_1 tutte le spese straordinarie, così come determinate nel Protocollo di questo Tribunale firmato in data
7.7.2017 che ivi si richiama, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- rigetta ogni diversa domanda;
- condanna a corrispondere in favore di le spese del Controparte_1 Parte_1 presente procedimento che liquida in complessivi € 3.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 2.4.2025
IL GIUDICE Est.
Dr.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dr. Gian Andrea Morbelli
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