Decreto presidenziale 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2022, proposto da
CC IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Filippo Zaffarana, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 137/2022 (prot. 26023/2022) del 15/09/2022 (notificata il 22.09.2022) con la quale il Comune di San Vincenzo, in persona del Responsabile U.O.A. Assetto del Territorio ordinava “al sig. IA CC, in qualità di proprietario dell’immobile in questione, il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione/ripristino, nei locali sottotetto, di: - arredi, impianto TV, condizionatore che consentono la permanenza ancorché saltuaria delle persone in quanto lo stesso pur non costituendo Su o Sa, è utilizzato come camera e studio e pertanto costituisce superficie edificabile ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera b.4) presentando i requisiti di locali agibili”;
- della comunicazione di avvio del procedimento art. 7 L. 241/90 s.m. e i. “Procedimento per l’adozione dei provvedimenti, presso il complesso denominato Girarrosto in San Vincenzo (LI), Via A. Volta n. 9” – Prot. n. 17007/2022;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. CC IA, premesso: 1) di essere proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso edilizio “Casteldelmare” sito in San Vincenzo; 2) che il predetto Comune dopo aver contestato la presenza nel locale sottotetto (collegato al sottostante appartamento mediante scala) di arredi, di un letto e di un impianto di condizionamento dell’aria, ha ritenuto che la superficie del locale pertinenziale sia stata trasformata in SUL mediante mutamento di destinazione d’uso con opere e ha ordinato il ripristino dello status quo ante. Tutto ciò premesso il Sig. IA impugna l’ordine di ripristino per i motivi di cui appresso.
Secondo il Sig. IA la presenza di un condizionatore nel locale sottotetto non assumerebbe alcuna rilevanza edilizia e, comunque, non risulterebbe idonea a determinarne la trasformazione della destinazione d’uso che dovrebbe desumersi da elementi di carattere oggettivo e non dalla semplice modalità di utilizzazione dello stesso.
La censura è senza fondamento.
A parte il fatto che anche un mutamento d’uso meramente funzionale può assumere rilevanza edilizia quando determini un utilizzo abitativo di superfici accessorie, nel caso di specie all’elemento funzionale desumibile dalla presenza di arredi si unisce un elemento strutturale dato dalla presenza dell’impianto di condizionamento che contribuisce a rendere oggettivamente idoneo il locale all’uso abitativo.
A ciò si aggiunga che gli elementi che determinano il mutamento della destinazione d’suo se considerati singolarmente possono essere anche irrilevanti sotto il profilo edilizio ma lo diventano se considerati nel loro complesso in relazione al risultato a cui danno luogo, risultato che, nel caso di specie, come emerge dalle fotografie prodotte in atti, è quello della trasformazione del sottotetto in un locale abitativo collegato con l’appartamento posto al piano sottostante mediante una scala.
Il precedente del giudice amministrativo di appello citato nel ricorso (Cons. Stato, IV, 6905/2018) non conforta le tesi sostenute dal Sig. IA atteso che si riferisce ad una fattispecie concreta completamente diversa da quella oggetto di causa nella quale il locale accessorio di cui era stata contestata la trasformazione era utilizzato come mero deposito di mobilio e non era collegato direttamente all'appartamento sottostante potendosi accedere ad esso solo dall’esterno.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO