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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
[/], [/] di proprietà esclusiva della dr.ssa [/], [/] di proprietà esclusiva della dr.ssa
N. 29155/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13.08.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 26.03.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti MOGLIA PAOLA e VIGNATI LUCIA, presso il cui studio, sito in Indirizzo
Telematico, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] allo [...] il Controparte_1 C.F._2
07.02.1973, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBANESE MICHAELA e PERINI LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 29, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
, nata il [...], in [...] curatore speciale, Avv. Controparte_2 [...]
, che la rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_3
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.09.2024.
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni
Per (rassegnate con foglio di PC depositato in data 26.03.2025): Parte_1
Voglia l'adito Tribunale pronunciare la separazione tra i sigg. e , Parte_1 Controparte_1 addebitandola al marito con condanna al risarcimento dei danni nella misura di €30.000,00 di cui €
14.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed €16.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
Pagina 1 di 16 disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione della stessa presso la madre, con il CP_2 diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di trasferimento a Cremona. Confermare l'alternanza prevista dai provvedimenti provvisori ed urgenti ossia : starà con il papà a fine settimana CP_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola al sabato alle ore 21,30 e dopo cena. Nelle settimane che terminano con l'week -end di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena.
In caso di trasferimento della minore a Cremona disporsi il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera starà con il padre a fine settimana CP_2 alternati oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana che termina con il week-end di competenza della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni della minore e del padre.
Ciascun genitore starà con il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni così CP_2 come per le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo alternandoli un anno ciascuno.
Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni anche non CP_2 consecutivi, salva comunque la possibilità di concordare tra i genitori periodi più lunghi.
Assegnare la casa coniugale sita in Milano [/], [/] di proprietà esclusiva della dr.ssa Pt_1
alla ricorrente che vi vivrà con la figlia.
[...]
Disporre a carico del dr. un assegno pari ad € 600,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento della figlia , assegno rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al CP_2
50 % delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Milano.
Disporre altresì che l'assegno unico previsto per i figli minori a carico sia interamente percepito dalla madre in quanto genitore collocatario della minore.
Autorizzare la ricorrente a trasferire la propria residenza e quella della figlia minore da Milano a
Cremona, nuova sede di lavoro della ricorrente nonché autorizzare altresì l'iscrizione per l'anno
2025/26 della minore presso l'istituto scolastico Antonio Campi o in alternativa presso la scuola
Virgilio, entrambi in Cremona.
In via istruttoria:
a)si chiede che il Giudice ordini al dr. l'esibizione dei movimenti degli ultimi tre Controparte_1 anni del conto corrente a lui esclusivamente intestato e acceso presso Webank.
b)disporsi indagini patrimoniali a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente, onde accertare lo stato patrimoniale del dr. (proprietà immobiliari, Controparte_1 titoli, azioni, conti correnti, linee di credito accese presso istituti bancari e/o finanziarie).
d)disporsi la prova per tesi sui seguenti capitoli:
1)''vero che il giorno 25 ottobre 2020 la dr.ssa riferiva che a seguito di un litigio il dr. Pt_1 [...]
aveva abbandonato l'abitazione facendo rientro dopo qualche ora'' CP_1
2)''vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede la ricorrente riferiva di aver ricevuto la visita di poliziotti i quali le avevano dato i loro contatti per chiamarli''
3)''vero che negli anni dal 2016 al 2023 il dr. ad ogni richiesta della moglie di confronto CP_1 era uso allontanarsi dall' abitazione coniugale per farvi rientro diverso tempo dopo''
4)''vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede chiedeva in lacrime più voltedove CP_2 fosse il padre e quando facesse rientro''
Pagina 2 di 16 5)''vero che durante le vacanze pasquali del 2024 il dr. a seguito di una discussione CP_1 lasciava l'albergo e rientrava dopo mezz'ora''
6)''vero che nel tardo pomeriggio del 20 gennaio 2024 mi recavo unitamente a mia figlia presso il comando dei Carabinieri della stazione di Milano Affori''
7)''vero che nell'occasione di cui sopra mia figlia riferiva al comandante in mia presenza che suo marito poche ore prima era corso sul balcone di casa e minacciava di buttarsi di sotto''
8)''vero che il comandante dei Carabinieri diceva di informare dell'accaduto sia il medico curante del dr. sia i servizi sociali'' CP_1
9)''vero che mia sorella in data 1 marzo 2024 riferiva a me e a nostra madre che la dr.ssa Pt_2 del Niguarda consigliava per una visita psichiatrica'' Controparte_1
10)''vero che durante le vacanze di Natale del 2023 la dr.ssa riferiva che il marito le aveva Pt_1 proposto di prendere in affido un minore e di partecipare al programma di affidi organizzato dal comune di Milano''
11)''vero che in quell'occasione il dr. specificava che il Comune di Milano elargiva un CP_1 contributo alle famiglie affidatarie''
12)''vero che dal 2014 al 2023 ha trascorso le vacanze scolastiche sia estive sia natalizie a CP_2
Cremona con i nonni''.
Si indicano su tutti i capitoli i sigg. residente in [...]e residente Tes_1 Tes_2 in Cremona.
Per (rassegnate con foglio di PC depositato in data 26.03.2025): Controparte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito
1. pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e e rigettare la Parte_1 Controparte_1 richiesta di addebito della GN nei confronti del IG;
Pt_1 CP_1
2. rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla GN;
Pt_1
3. disporre che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente CP_2 presso la mamma, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita a Milano, in via UL
[ quest'ultima;
4. disporre che il padre veda e tenga con sé la minore:
i) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola
ii) nelle settimane che si concludono con il week end paterno, prelevandola il martedì all'uscita di scuola e ivi riportandola il mercoledì mattina;
iii) nelle settimane che si concludono con il week end materno, prelevandola il martedì all'uscita di scuola ed ivi riportandola il giovedì mattina;
iv) nel periodo estivo, per quattro settimane, di cui almeno due consecutive e una nel mese di giugno, periodo che verrà definito entro la fine del mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo sui relativi periodi di vacanza, negli anni pari sarà la volontà materna a prevalere, mentre in quelli dispari quella paterna;
v) per metà del periodo di vacanze natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno nel periodo dal
23 al 30 dicembre e in quello dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Pagina 3 di 16 vi) per metà del periodo di vacanze pasquali. Il periodo ricomprendente il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore col genitore con cui non ha trascorso il Natale;
vii) per metà dei ponti festivi e delle altre festività nazionali o religiose, alternandosi i genitori nelle relative vacanze scolastiche secondo un calendario che sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico;
5. disporre che il IG provveda al mantenimento della figlia: Controparte_1
a) versando alla GN l'importo mensile di € 300,00, importo che sarà versato in via Pt_1 anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
6. rigettare la richiesta della ricorrente di trasferire la residenza della figlia minore da Milano a
Cremona e conseguentemente disporre per l'anno scolastico 2025/26 la cancellazione dell'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico Virgilio sito a Cremona;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente di trasferimento della minore a Cremona, disporre che il padre veda e tenga con sé la minore:
- ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola riportandola a casa alle ore 21:00 dopo l'orario di cena:
- i primi tre week end del mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 18:00 di domenica in cui la figlia verrà ritirata dalla madre presso la casa paterna;
- nel periodo estivo, per sei settimane di cui una nel mese di giugno, due consecutive nel mese di luglio e due consecutive nel mese di agosto e una nel mese di settembre periodo che verrà definito entro la fine del mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo sui relativi periodi di vacanza, negli anni pari sarà la volontà materna
a prevalere, mentre in quelli dispari quella paterna;
- per metà del periodo di vacanze natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno nel periodo dal
23 al 30 dicembre e in quello dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per metà del periodo di vacanze pasquali. Il periodo ricomprendente il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore col genitore con cui non ha trascorso il Natale;
- tutti i ponti festivi e delle altre festività nazionali o religiose secondo un calendario che sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico;
7. autorizzare l'iscrizione per l'anno scolastico 2025/2026 della minore presso l'istituto IMC Maria
Consolatrice sito a Milano, o, in alternativa, presso la scuola secondaria pubblica di bacino sita a
Milano.
In via istruttoria
8. ammettere prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dal n.1 al n.3 qui di seguito formulati con i testi ivi indicati:
1. vero che dal 2019 il IG e la GN avevano frequenti e accese discussioni;
CP_1 Pt_1
2. vero che dal mese di gennaio 2024 non risultano più dal conto corrente e dalla carta di credito intestati al IG prelievi o addebiti riconducibili a scommesse sportive o di altra Controparte_1 natura.
Si indica quale teste sui capitoli di prova n. 1 e 2 sopra formulati il IG , Testimone_3 residente a [...];
Pagina 4 di 16 3. vero che nel febbraio 2024 la GN si è rivolta a lei, in qualità di responsabile e Pt_1 coordinatore degli uffici territoriali della Regione Lombardia, chiedendole se ci fosse l'esigenza di acquisire personale con le proprie competenze presso la sede di Cremona.
Si indica quale teste sul capitolo di prova n.3 il dott. residente a [...]; Testimone_4
9. adottare tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della minore coinvolta, nei limiti della competenza del Tribunale adito, in considerazione delle circostanze esposte in narrativa;
10. disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica e psicodiagnostica sulla GN e, se Pt_1 ritenuto necessario, sull'intero nucleo familiare nell'esclusivo interesse della minore coinvolta;
11. si chiede che il Giudice ordini alla GN l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei Pt_1 movimenti del conto corrente a lei intestato e acceso presso FI Bank o diverso istituto di credito;
12. disporre indagini di Polizia Tributaria delegando il nucleo competente ad effettuare le opportune indagini (a) sull'effettiva situazione patrimoniale della GN;
(b) sull'identificazione delle Pt_1 risorse a disposizione e da cui attinge;
(c) su immobili, beni mobili registrati, conti correnti, depositi bancari, depositi titoli, cassette di sicurezza, titoli, azioni, alla stessa direttamente intestati o cointestati, ovvero di cui la stessa abbia la titolarità anche indiretta, attraverso fiduciari o trust, ovvero ancora la disponibilità; (d) sull'esistenza dei rapporti finanziari con banche, società di gestione del risparmio, Sim e fiduciarie (sia statiche che attive);
13. disporre CTU a carattere contabile / patrimoniale sulle disponibilità economiche e patrimoniali della GN utilizzando i criteri adottati dall'Amministrazione Finanziaria in sede di Pt_1 accertamento, prendendo come riferimento il meccanismo del cosiddetto “redditometro” e dell'accertamento “sintetico” di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”);
14. ordinare all'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., ex art.
155 quater e quinquies disp. att. c.p.c., tramite accesso alla Banche dati dell'Anagrafe Tributaria, dell'Anagrafe dei rapporti finanziari e dell'Agenzia delle Entrate di acquisire tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale della GN;
Pt_1
15. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per , in persona del curatore speciale, Avv. Controparte_2 Controparte_3
(come precisate all'udienza del 26.03.2025):
[...]
l'affido condiviso con collocamento a Milano presso e con la mamma e iscrizione della minore alla classe prima media dell'istituto scolastico già attualmente frequentato da;
incarico ai SS di CP_2 monitoraggio per almeno 24 mesi con ampia delega ad attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori, alla luce dell'evidente conflittualità e della mancata attivazione delle parti per dare avvio ad un percorso di supporto alla genitorialità, nonostante gli impegni assunti in giudizio;
quanto alle frequentazioni con il papà, fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con un giorno infra settimanale con pernotto se il fine settimana è di competenza del papà, due se è di competenza della mamma, sempre con pernotto. Quanto alle vacanze e alle festività infra annuali 50% del tempo con ciascun genitore;
quanto al contributo paterno al mantenimento € 400,00 oltre al 50% delle spese extra con l'assegno unico alla mamma in qualità di genitore collocatario prevalente
Pagina 5 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cremona il 29.06.2013 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Cremona al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013).
Dall'unione il 21.06.2014 a Milano è nata . CP_2
Con ricorso depositato in data 13.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito e condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni nella misura di € 30.000 (di cui € 14.000 a titolo di danno patrimoniale ed € 16.000 a titolo di danno non patrimoniale), disponendo altresì l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso la madre, la regolamentazione delle CP_2 frequentazioni padre-figlia (il venerdì a settimane alterne dall'uscita da scuola alle ore 19; il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 10 alle ore 20), l'assegnazione della casa familiare sita in
Milano, [/] alla madre, il contributo paterno nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie e AUU interamente a favore della madre. Ha chiesto, infine, di autorizzare il trasferimento della residenza della minore da Milano a
Cremona in caso di variazione della sede di lavoro della madre, con conseguente iscrizione di CP_2 presso un istituto scolastico sito in Cremona.
In data 10.10.2024 il Giudice delegato ha così provveduto: letta l'istanza depositata in data 9.10.2024 dal difensore di parte attrice;
osservato che il difensore ha chiesto l'emissione, ex art. 473 bis. 15 cpc, di provvedimenti indifferibili ed urgenti inaudita altera parte chiedendo in particolare l'autorizzazione al trasferimento della figlia minore nata in data [...] unitamente alla madre a Cremona con conseguente iscrizione CP_2
a scuola in un istituto sito nel territorio del medesimo comune osservato che nessun pregiudizio imminente e tantomeno irreparabile è stato allegato né tantomeno documentato dal difensore istante, tale non potendosi considerare l'esigenza del rispetto dei termini previsti per l'iscrizione a scuola, iscrizione che è subordinata alla valutazione nel merito e nel pieno contraddittorio delle parti della rispondenza all'interesse della minore del trasferimento considerato peraltro che l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc è fissata per il prossimo 12.02.2025
PQM
respinge l'istanza
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2024 si è Controparte_1 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di affido e collocamento della minore e opponendosi invece alla domanda di trasferimento, ha chiesto di disporre la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia a fine settimana alternati (venerdì-lunedì) oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane che si concludono con il weekend paterno e due giorni infrasettimanali sempre con pernottamento nelle settimane che si concludono con il weekend materno, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.02.2025 il Giudice delegato, a seguito di istanza depositata dalla difesa di CP_1 autorizzare inaudita altera parte l'iscrizione di alla scuola secondaria con sede in Milano (R.G. CP_2
n. 29155-1/2024), ha così provveduto: letta l'istanza ex art. 473 bis. 15 cpc depositata dal difensore di ed assegnata in Controparte_1 data odierna;
osservato che con decreto del 10 ottobre 2024 questo Giudice ha già rigettato istanza avente il medesimo tenore (sebbene proposta dalla controparte ) avendo ritenuto insussistenti i Parte_1
Pagina 6 di 16 presupposti di cui alla norma invocata, in specie del pregiudizio avente natura imminente ed irreparabile, considerato che – in difetto di diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero di accordo delle parti – la minore deve essere iscritta alla scuola pubblica di bacino senza pregiudizio alcuno per il fondamentale diritto della stessa all'istruzione obbligatoria;
rilevato peraltro che la questione dell'iscrizione scolastica è connessa alla più complessa questione della richiesta di trasferimento della minore a Cremona avanzata dalla madre e non può essere scissa dalla stessa;
rilevato altresì che l'udienza per la trattazione del merito della causa è fissata per il prossimo 12 febbraio 2025
PQM
Respinge l'istanza. All'udienza del 12.02.2025 il Giudice delegato, sentite le parti e verificata l'impossibilità di perfezionare un accordo, ha proposto alle stesse la seguente cornice giuridica ai meri fini dell'adozione di provvedimenti di natura temporanea e urgente:
1.affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, CP_2 presso e con la mamma nell'abitazione
2.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine setti8mana alternati dal CP_2 venerdì all'uscita da scuola al sabato ore 21.30 e dopo cena;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna , il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena
3.il padre contribuirà nel mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
4.l'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre Quindi il Giudice, preso atto dell'adesione di entrambe le parti alla suddetta proposta ai soli fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e della richiesta congiunta dei difensori delle stesse di differimento della discussione in ordine alle istanze istruttorie per verificare l'evoluzione della situazione, ha così provveduto: ritenuta la necessità di nominare in favore della minore nata a [...]_2
21/06/2014 un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi nel presente giudizio, alla luce del contrato esistente tra i genitori;
ritenuto di differire alla prossima udienza la decisone in all'opportunità di procedere all'ascolto della minore, tenuto conto dell'età della bambina (10 anni) e della volontà del Tribunale di verificare se e come le parti, che rivendicano con forza il proprio ruolo genitoriale, siano effettivamente e concretamente in grado di mettere al centro l'interesse di senza delegare a terzi (e tantomeno CP_2 alla minore) una decisone tanto importante quale quella oggetto del presente procedimento, anche alla luce delle indicazioni che fornirà il curatore speciale all'esito degli incarichi che gli verranno conferiti
PQM
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
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1.nomina in favore di nata a [...] [...] un curatore speciale Controparte_2 individuato nella persona dell'Avv. assegnando alla stessa termine fino al Controparte_3
10.03.2025 per costituirsi in giudizio nell'interesse della minore
2.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza CP_2 anagrafica, presso e con la mamma nell'abitazione di Milano
3.dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana CP_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola al sabato ore 21.30 e dopo cena;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna , il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena
4.pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, l'obbligo di Controparte_1 contribuire nel mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
5.dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre
6.incarica il curatore speciale Avv. di: CP_3
-acquisire informazioni dalle insegnanti (anche delle attività extra scolastiche: danza, catechismo) della minore al fine di verificare la qualità della relazione della bambina con i pari e con gli adulti
e il radicamento affettivo e sociale nel territorio milanese
-organizzare un colloquio conoscitivo con CP_2
7.invita i genitori ad intraprendere un serio percorso di supporto alla genitorialità con costi suddivisi in ragione del 50% nell'esclusivo interesse della figlia minore
Differisce alla prossima udienza la discussione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti nonché all'opportunità di procedere all'ascolto ella minore Rinvia la causa all'udienza del 12.03.2025 ore 15 In data 13.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2025, il Giudice delegato ha provveduto come segue:
Il Giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
13.03.2025 nell'ambito della quale le parti, presenti personalmente unitamente ai propri difensori, e il curatore speciale della minore hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte;
viste le istanze istruttorie formulate dalle parti;
ritenuto che
le suddette istanze debbano essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione del presente procedimento;
ritenuto quanto all'ascolto di che, tenuto conto dell'età della bambina (10 anni) e dell'assenza CP_2 di elementi in atti – in specie alla luce delle informazioni riferite dal curatore speciale a seguito dell'incontro con la piccola – di elementi che impongano di verificare la genuinità dei suoi riferiti, peraltro incontestati tra i genitori che l'ascolto sia non solo superfluo ma potenzialmente pregiudizievole per la piccola, già triangolata nel conflitto genitoriale
PQM
Respinge le istanze istruttorie formulate dalle parti
Fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 26.03.2025 ore 10.10 All'udienza del 26.03.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
Sulle istanze istruttorie.
Ritiene il Collegio che debba essere richiamata e confermata l'ordinanza del 13.03.2025, come sopra integralmente trascritta.
Il materiale probatorio agli atti è infatti idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
L'ascolto di , di anni 10, deve ritenersi potenzialmente pregiudizievole per la stessa, già CP_2 triangolata nel conflitto genitoriale, oltre che del tutto superfluo.
Sulla pronuncia di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale allo stato è venuta meno.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito al marito della responsabilità della separazione formulata da parte attrice debba essere respinta, in quanto infondata.
L'attrice, a fondamento di tale richiesta, ha rappresentato che la crisi matrimoniale è stata inevitabile conseguenza della ludopatia del marito nonché della decisione dello stesso di escluderla dal percorso di riabilitazione. In particolare, secondo la versione fornita da parte attrice, il marito oltre ad aver distratto una rilevante entità del patrimonio liquido familiare avrebbe per diverso tempo condotto “di fatto una vita a sé stante”, dimostrando di non essere in grado di realizzare quella comunione spirituale che individua nel rapporto di coniugio, tra l'altro, un fondamentale e reciproco sostegno morale e materiale (cfr. pag. 7 del ricorso).
Premesso che tali allegazioni sono state tutte integralmente contestate dal convenuto, osserva il
Collegio che sono rimaste sfornite di prova sia le circostanze poste a fondamento dell'asserita inadempienza del marito ai sensi dell'art. 143 c.c., sia – a maggior ragione – il nesso causale tra tali circostanze e la rottura dell'affectio coniugalis.
Con riferimento alle condotte contrarie agli obblighi coniugali, stante la confessata ludopatia del marito, non può prescindersi dal fatto che lo stesso abbia preso coscienza della sua condizione e, pur all'esito di accesi confronti con la moglie, si sia attivato per prendersene cura. È pacifico, infatti, che il sig. si sia rivolto, con il supporto della moglie, al C.A.D. dell'Ospedale Niguarda al fine CP_1 di intraprendere un percorso di cura della propria dipendenza;
che lo stesso abbia coinvolto la moglie in un primo incontro (tenutosi in data 28.02.2024) e che successivamente abbia inteso proseguire senza la sua fattiva partecipazione (peraltro su indicazione dello stesso terapista) rivolgendosi invece al fratello, che tuttora esercita su di lui il necessario controllo economico.
In ogni caso, anche a voler ammettere che la dipendenza del marito si sia posta in contrasto con i doveri coniugali, minando la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non è provato che il venir meno dell'unione coniugale sia stata diretta conseguenza di tale condotta.
Sul punto, risulta agli atti che, ben prima della scoperta e presa di coscienza della dipendenza del marito, il rapporto coniugale avesse già incontrato forti tensioni, come provato dal fatto – non
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contestato dall'attrice – che nell'ottobre 2020 è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine presso la casa coniugale a seguito di una lite tra i coniugi (cfr. pec inviata in data 12.12.2024 dalla
Polizia di Stato di cui al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto).
Inoltre, è la stessa attrice a confermare che la relazione tra le parti fosse già da tempo compromessa e che le liti tra i coniugi fossero spesso caratterizzate da scatti d'ira del marito, oltre che da isolamento, sottrazione al confronto e allontanamento posti in essere dallo stesso.
Infine, non può non rilevarsi come le somme distratte dal patrimonio familiare siano state in parte restituite (come affermato dalla stessa sig.ra cfr. pag. 3 del ricorso) e in parte offerte in Pt_1 restituzione (cfr. mail di cui al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), senza mai tradursi in ammanchi pregiudizievoli per il sostentamento del nucleo familiare o in gravi inadempienze dell'obbligo di assistenza materiale.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di addebito deve essere respinta.
Infondata risulta, di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da parte attrice, non avendo la stessa provato gli elementi costitutivi necessari al riconoscimento di una tutela in tal senso. In particolare, gli scritti difensivi dell'attrice sono privi di qualsivoglia specifica allegazione e correlata prova dei presupposti sulla base dei quali l'attrice ha fondato la relativa domanda.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che la richiesta di restituzione della somma distratta – tutelabile in altra sede e, peraltro, accompagnata dall'espressa disponibilità del convenuto a provvedervi – si fonda su presupposti differenti da quelli la cui soddisfazione è necessaria a integrare una tutela risarcitoria, rimasta quest'ultima del tutto priva di sostegno probatorio.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Attesa la convergente richiesta delle parti e del curatore, non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per la minore, deve essere confermato l'affidamento di in via condivisa ad entrambi CP_2
i genitori e il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Fermo il collocamento della minore presso l'abitazione materna, quanto alla residenza anagrafica di
, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi unitamente alla figlia nel territorio di CP_2
Cremona, allegando di poter ivi offrire alla prole un contesto di vita più stabile e sereno grazie sia alla crescita professionale che la partecipazione a un progetto lavorativo destinato alla sede cremonese dell'Ufficio territoriale regionale Val Padana le riconoscerebbe (cfr. doc. 13) sia alla maggior vicinanza con la propria famiglia d'origine (nonni e zio della minore), oltre ai ridotti oneri abitativi di un immobile situato nel territorio di Cremona rispetto a quelli attualmente sostenuti per l'abitazione milanese (circa 5.000 euro annui).
Di contro, il convenuto si è opposto a tale richiesta, lamentando la possibilità che la madre possa, in conseguenza del trasferimento, estromettere la figura genitoriale paterna dalla vita della minore e rappresentando che l'occasione lavorativa sia stata ricercata dalla madre per una sua esigenza personale di ricongiungersi alla propria famiglia di origine, alla quale demandare compiti e incombenze propri della figura genitoriale.
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Ciò posto, osserva il Collegio che parte attrice ha prodotto la richiesta di trasferimento personale del
06.08.2024 e il relativo riscontro del 20.08.2024 (cfr. doc. 13), dai quali tuttavia non emerge né
l'effettivo miglioramento della propria condizione lavorativa rispetto a quella attualmente ricoperta né l'eventuale incremento della propria retribuzione. In assenza di dati dai quali desumere l'opportunità di locare/acquistare un immobile a condizioni più agevoli rispetto a quelle offerte sul territorio milanese, priva di supporto probatorio è rimasta anche l'allegata circostanza di poter giovare di una riduzione dei costi attualmente sostenuti.
In ogni caso, anche a voler ammettere la possibilità che dal richiesto trasferimento la sig.ra Pt_1 tragga giovamento sia in termini di professionalità sia in termini di riduzione delle spese ordinarie, non può prescindersi dal fatto che dalla valutazione della condizione personale della minore è emerso che è ben radicata sul territorio milanese (ove frequenta scuola, catechismo e corso di danza) CP_2 ed è sostenuta, nella gestione della quotidianità, dalla presenza collaborativa e interessata di entrambi i genitori.
Certamente nulla vieta alla madre di investire sulla propria capacità lavorativa e di seguire quindi le proprie legittime ambizioni professionali (a tal proposito, all'udienza del 12.03.2025 il difensore di parte attrice ha dichiarato che la madre ha già cominciato a lavorare saltuariamente a Cremona, con la prospettiva di ivi stabilizzarsi a partire da giugno 2025), ma tale scelta personale della madre non può fondare l'accoglimento di una richiesta di trasferimento laddove, come nel caso di specie, a causa della dinamica relazionale assai conflittuale si tradurrebbe- di fatto -nella compromissione del diritto di alla bigenitorialità. CP_2
Sul punto deve infatti evidenziarsi non solo che il padre ha potuto incrementare i tempi di permanenza con solo grazie all'intervento del Tribunale ma anche che, come osservato dal curatore speciale CP_2 della minore, i genitori si sono mostrati poco collaborativi rispetto alla ricostruzione di un dialogo sano e costruttivo all'interno della coppia, alimentando invece una reciproca sfiducia e ostilità, senza mai dare attuazione all'invito, formulato dal Giudice delegato all'udienza del 12.02.2025, di avviare un serio percorso di supporto alla genitorialità, dimostrando di essere entrambi poco propensi a riconoscere l'importanza che entrambe le figure genitoriali hanno nella vita della minore.
Alla luce delle suddette considerazioni, la richiesta di trasferimento della minore deve essere rigettata.
La minore quindi dovrà rimanere collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna sita in Milano, [/], e potrà proseguire gli studi, salvo diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori, presso l'Istituto scolastico dalla stessa attualmente frequentato.
Ritiene altresì il Collegio di condividere le conclusioni del curatore speciale in ordine alla necessità che i genitori vengano accompagnati e sostenuti nella gestione condivisa della genitorialità, risultando necessario a tal fine incaricare i Servizi sociali del Comune di Milano della presa incarico del nucleo familiare, avviando un monitoraggio sullo stesso per un periodo di 24 mesi dall'emanazione della presente pronuncia, al fine di verificare che i genitori non realizzino condotte volte ad ostacolare la relazione di con l'altra figura genitoriale e che gli stessi si attivino fattivamente nella CP_2 ricostruzione di un dialogo sano ed efficiente che favorisca l'assunzione di decisioni celeri e rispondenti all'interesse e alle esigenze personali di , con ampia delega ai SS medesimi ad CP_2 attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario in via prevalente, il Collegio ritiene opportuno accogliere le istanze condivise del convenuto e del curatore speciale e quindi ampliare tempi e modalità di frequentazione attualmente in essere, in assenza di pregiudizio per la minore e in considerazione dell'interesse della stessa a coltivare una relazione profonda ed effettiva con entrambi
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i genitori, tenuto in ogni caso conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché di CP_2 quelli lavorativi dei genitori.
Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé secondo il seguente calendario, salvi diversi e migliori CP_2 accordi raggiunti dai genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, se il fine settimana è di competenza paterna;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento se il fine settimana è di competenza materna.
Quanto alle vacanze e alle festività infra-annuali, i genitori staranno con la minore secondo il criterio dell'alternanza, come meglio dettagliato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare. Stante il collocamento prevalente della minore presso la madre, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, [/] , alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole.
Sul contributo nel mantenimento della figlia minore.
In riferimento alla previsione e determinazione del contributo paterno nel mantenimento della minore, ritiene il Collegio che debba essere confermato quanto già disposto dal Giudice delegato con provvedimenti temporanei adottati all'esito dell'udienza del 12.02.2025.
Infatti, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori, entrambi assunti con contratto a tempo indeterminato presso l'ente Regione Lombardia:
- la madre percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.500/1.600 oltre a un premio annuo netto di circa € 2.500 (cfr. 730/2021 con reddito imponibile pari ad € 33.362; 730/2022 con reddito imponibile pari ad € 25.675; 730/2023 con reddito imponibile pari ad € 27.137;
730/2024 con reddito imponibile pari ad € 32.042); è proprietaria della casa familiare;
è
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intestataria di un conto corrente acceso presso Credit Agricole, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 100.000, e di un conto corrente acceso presso FI e cointestato col marito, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 120.000, oltre a un conto FI acceso a fine gennaio 2024 (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 473-bis.17 comma 3 c.p.c., non menzionato nella disclosure né altrimenti prodotto); è intestataria altresì di due dossier titoli
(di cui uno cointestato con il marito), aventi un controvalore pari a circa € 30.000 ciascuno;
- il padre percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.200 oltre a un'indennità produttiva annua di circa € 3.000 (730/2022 con reddito imponibile pari ad € 39.909; 730/2023 con reddito imponibile pari ad € 40.138; 730/2024 con reddito imponibile pari ad € 42.968);
è proprietario dell'immobile sito in Milano, via Fabriano n. 7/8, concesso in locazione fino a giugno 2024 e successivamente destinato a sua abitazione principale;
è titolare, oltre che del conto corrente e del dossier titoli cointestati con la moglie, di un conto corrente acceso presso
Webank con saldo prossimo allo zero (del quale non è stato depositato l'estratto conto completo delle relative movimentazioni, bensì soltanto il saldo iniziale e finale).
2. al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, la minore è collocata in via prevalente presso la madre e frequenta il padre secondo un'ampia regolamentazione di modalità e tempistiche di visita);
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di quasi 11 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti (non potendo al riguardo prescindersi dalla commistione del loro patrimonio mobiliare e della conseguente impossibilità di definire con esattezza gli esiti della, ancora non totalmente definita, ripartizione dei risparmi accumulati), dell'età di , nonché dei tempi di CP_2 permanenza della stessa presso e con il papà, appare equo e congruo determinare il contributo paterno per il mantenimento della minore nella somma mensile di € 400.
I genitori dovranno contribuire in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie relative alla minore, come meglio riportate in dispositivo.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Vista la soccombenza di parte attrice in ordine alle domande formulate, le spese di lite devono essere poste interamente a carico della sig.ra e liquidate nell'importo complessivo di € 6.000 per Pt_1 compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 29155/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cremona il 29.06.2013 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Cremona al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013);
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da parte attrice;
Pagina 13 di 16 3) Dispone l'affido di , nata il [...], ad [...] i genitori, che continueranno ad CP_2 esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore in via condivisa;
4) Dispone il collocamento prevalente della minore, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, sita in Milano, [/] , e per l'effetto non autorizza il trasferimento richiesto dall'attrice;
5) Autorizza l'iscrizione di per l'anno scolastico 2025/2026 alla scuola media dell'istituto CP_2 attualmente frequentato dalla minore (IMC Maria Consolatrice di Milano) ovvero presso altra scuola secondaria pubblica di Milano individuata di concerto tra i genitori;
6) Assegna la casa familiare, sita in Milano, [/] , alla madre, proprietaria dell'immobile e collocataria prevalente della prole;
7) Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con le competenti ASST, di avviare, per un periodo di 24 mesi dall'emanazione della presente pronuncia, un monitoraggio sull'intero nucleo familiare, che – alla luce dell'evidente conflittualità interna alla coppia genitoriale e della mancata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei genitori – consenta di verificare che i genitori non realizzino condotte volte ad ostacolare la relazione di con l'altra figura genitoriale e che gli stessi si attivino CP_2 fattivamente nella ricostruzione di un dialogo sano ed efficiente al fine di favorire l'assunzione di decisioni celeri e rispondenti all'interesse e alle esigenze personali di , con ampia CP_2 delega ai SS medesimi ad attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori;
8) Dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori, secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, se il fine settimana è di competenza paterna;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento se il fine settimana è di competenza materna;
9) Dispone che le vacanze e le festività infra-annuali seguano il criterio dell'alternanza e nello specifico:
- durante le vacanze natalizie, la minore starà con ciascun genitore ad anni alterni (dal primo giorno di vacanza al 30.12 e dal 30.12 sino al 6.01);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze di Pasqua e alle vacanze di Carnevale, starà ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine delle CP_2 lezioni scolastiche alla ripresa della frequenza scolastica;
- nei ponti festivi, starà con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo, dalla CP_2 fine delle lezioni scolastiche alla ripresa della frequenza scolastica;
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze estive, la minore starà con ciascun genitore per complessive tre settimane (di cui non più di due consecutive), da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, sempre tenuto prioritariamente conto delle esigenze e dei bisogni di;
CP_2
Pagina 14 di 16 10) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 400, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026);
11) Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Pagina 15 di 16 Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
12) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
13) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 6.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremona, affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13.08.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 26.03.2025 e discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti MOGLIA PAOLA e VIGNATI LUCIA, presso il cui studio, sito in Indirizzo
Telematico, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-parte attrice-
nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] allo [...] il Controparte_1 C.F._2
07.02.1973, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBANESE MICHAELA e PERINI LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 29, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
, nata il [...], in [...] curatore speciale, Avv. Controparte_2 [...]
, che la rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_3
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 12.09.2024.
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni
Per (rassegnate con foglio di PC depositato in data 26.03.2025): Parte_1
Voglia l'adito Tribunale pronunciare la separazione tra i sigg. e , Parte_1 Controparte_1 addebitandola al marito con condanna al risarcimento dei danni nella misura di €30.000,00 di cui €
14.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed €16.000,00 a titolo di danno non patrimoniale o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
Pagina 1 di 16 disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione della stessa presso la madre, con il CP_2 diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di trasferimento a Cremona. Confermare l'alternanza prevista dai provvedimenti provvisori ed urgenti ossia : starà con il papà a fine settimana CP_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola al sabato alle ore 21,30 e dopo cena. Nelle settimane che terminano con l'week -end di competenza paterna il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena.
In caso di trasferimento della minore a Cremona disporsi il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: dal venerdì pomeriggio alla domenica sera starà con il padre a fine settimana CP_2 alternati oltre ad un giorno infrasettimanale durante la settimana che termina con il week-end di competenza della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni della minore e del padre.
Ciascun genitore starà con il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni così CP_2 come per le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo alternandoli un anno ciascuno.
Per quanto riguarda le vacanze estive trascorrerà con il padre quindici giorni anche non CP_2 consecutivi, salva comunque la possibilità di concordare tra i genitori periodi più lunghi.
Assegnare la casa coniugale sita in Milano [/], [/] di proprietà esclusiva della dr.ssa Pt_1
alla ricorrente che vi vivrà con la figlia.
[...]
Disporre a carico del dr. un assegno pari ad € 600,00 a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento della figlia , assegno rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, oltre al CP_2
50 % delle spese straordinarie secondo quanto stabilito nel protocollo del Tribunale di Milano.
Disporre altresì che l'assegno unico previsto per i figli minori a carico sia interamente percepito dalla madre in quanto genitore collocatario della minore.
Autorizzare la ricorrente a trasferire la propria residenza e quella della figlia minore da Milano a
Cremona, nuova sede di lavoro della ricorrente nonché autorizzare altresì l'iscrizione per l'anno
2025/26 della minore presso l'istituto scolastico Antonio Campi o in alternativa presso la scuola
Virgilio, entrambi in Cremona.
In via istruttoria:
a)si chiede che il Giudice ordini al dr. l'esibizione dei movimenti degli ultimi tre Controparte_1 anni del conto corrente a lui esclusivamente intestato e acceso presso Webank.
b)disporsi indagini patrimoniali a mezzo del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente, onde accertare lo stato patrimoniale del dr. (proprietà immobiliari, Controparte_1 titoli, azioni, conti correnti, linee di credito accese presso istituti bancari e/o finanziarie).
d)disporsi la prova per tesi sui seguenti capitoli:
1)''vero che il giorno 25 ottobre 2020 la dr.ssa riferiva che a seguito di un litigio il dr. Pt_1 [...]
aveva abbandonato l'abitazione facendo rientro dopo qualche ora'' CP_1
2)''vero che nell'occasione di cui al capitolo che precede la ricorrente riferiva di aver ricevuto la visita di poliziotti i quali le avevano dato i loro contatti per chiamarli''
3)''vero che negli anni dal 2016 al 2023 il dr. ad ogni richiesta della moglie di confronto CP_1 era uso allontanarsi dall' abitazione coniugale per farvi rientro diverso tempo dopo''
4)''vero che nelle occasioni di cui al capitolo che precede chiedeva in lacrime più voltedove CP_2 fosse il padre e quando facesse rientro''
Pagina 2 di 16 5)''vero che durante le vacanze pasquali del 2024 il dr. a seguito di una discussione CP_1 lasciava l'albergo e rientrava dopo mezz'ora''
6)''vero che nel tardo pomeriggio del 20 gennaio 2024 mi recavo unitamente a mia figlia presso il comando dei Carabinieri della stazione di Milano Affori''
7)''vero che nell'occasione di cui sopra mia figlia riferiva al comandante in mia presenza che suo marito poche ore prima era corso sul balcone di casa e minacciava di buttarsi di sotto''
8)''vero che il comandante dei Carabinieri diceva di informare dell'accaduto sia il medico curante del dr. sia i servizi sociali'' CP_1
9)''vero che mia sorella in data 1 marzo 2024 riferiva a me e a nostra madre che la dr.ssa Pt_2 del Niguarda consigliava per una visita psichiatrica'' Controparte_1
10)''vero che durante le vacanze di Natale del 2023 la dr.ssa riferiva che il marito le aveva Pt_1 proposto di prendere in affido un minore e di partecipare al programma di affidi organizzato dal comune di Milano''
11)''vero che in quell'occasione il dr. specificava che il Comune di Milano elargiva un CP_1 contributo alle famiglie affidatarie''
12)''vero che dal 2014 al 2023 ha trascorso le vacanze scolastiche sia estive sia natalizie a CP_2
Cremona con i nonni''.
Si indicano su tutti i capitoli i sigg. residente in [...]e residente Tes_1 Tes_2 in Cremona.
Per (rassegnate con foglio di PC depositato in data 26.03.2025): Controparte_1
VOGLIA IL TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, anche probatoria, eccezione e deduzione avversaria, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito
1. pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi e e rigettare la Parte_1 Controparte_1 richiesta di addebito della GN nei confronti del IG;
Pt_1 CP_1
2. rigettare la domanda di risarcimento del danno formulata dalla GN;
Pt_1
3. disporre che sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente CP_2 presso la mamma, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita a Milano, in via UL
[ quest'ultima;
4. disporre che il padre veda e tenga con sé la minore:
i) a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola
ii) nelle settimane che si concludono con il week end paterno, prelevandola il martedì all'uscita di scuola e ivi riportandola il mercoledì mattina;
iii) nelle settimane che si concludono con il week end materno, prelevandola il martedì all'uscita di scuola ed ivi riportandola il giovedì mattina;
iv) nel periodo estivo, per quattro settimane, di cui almeno due consecutive e una nel mese di giugno, periodo che verrà definito entro la fine del mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo sui relativi periodi di vacanza, negli anni pari sarà la volontà materna a prevalere, mentre in quelli dispari quella paterna;
v) per metà del periodo di vacanze natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno nel periodo dal
23 al 30 dicembre e in quello dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Pagina 3 di 16 vi) per metà del periodo di vacanze pasquali. Il periodo ricomprendente il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore col genitore con cui non ha trascorso il Natale;
vii) per metà dei ponti festivi e delle altre festività nazionali o religiose, alternandosi i genitori nelle relative vacanze scolastiche secondo un calendario che sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico;
5. disporre che il IG provveda al mantenimento della figlia: Controparte_1
a) versando alla GN l'importo mensile di € 300,00, importo che sarà versato in via Pt_1 anticipata il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b) sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia, identificate e regolate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
6. rigettare la richiesta della ricorrente di trasferire la residenza della figlia minore da Milano a
Cremona e conseguentemente disporre per l'anno scolastico 2025/26 la cancellazione dell'iscrizione della minore presso l'istituto scolastico Virgilio sito a Cremona;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente di trasferimento della minore a Cremona, disporre che il padre veda e tenga con sé la minore:
- ogni mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola riportandola a casa alle ore 21:00 dopo l'orario di cena:
- i primi tre week end del mese dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 18:00 di domenica in cui la figlia verrà ritirata dalla madre presso la casa paterna;
- nel periodo estivo, per sei settimane di cui una nel mese di giugno, due consecutive nel mese di luglio e due consecutive nel mese di agosto e una nel mese di settembre periodo che verrà definito entro la fine del mese di marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
in caso di disaccordo sui relativi periodi di vacanza, negli anni pari sarà la volontà materna
a prevalere, mentre in quelli dispari quella paterna;
- per metà del periodo di vacanze natalizie, alternandosi i genitori di anno in anno nel periodo dal
23 al 30 dicembre e in quello dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- per metà del periodo di vacanze pasquali. Il periodo ricomprendente il giorno di Pasqua verrà trascorso dalla minore col genitore con cui non ha trascorso il Natale;
- tutti i ponti festivi e delle altre festività nazionali o religiose secondo un calendario che sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico;
7. autorizzare l'iscrizione per l'anno scolastico 2025/2026 della minore presso l'istituto IMC Maria
Consolatrice sito a Milano, o, in alternativa, presso la scuola secondaria pubblica di bacino sita a
Milano.
In via istruttoria
8. ammettere prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dal n.1 al n.3 qui di seguito formulati con i testi ivi indicati:
1. vero che dal 2019 il IG e la GN avevano frequenti e accese discussioni;
CP_1 Pt_1
2. vero che dal mese di gennaio 2024 non risultano più dal conto corrente e dalla carta di credito intestati al IG prelievi o addebiti riconducibili a scommesse sportive o di altra Controparte_1 natura.
Si indica quale teste sui capitoli di prova n. 1 e 2 sopra formulati il IG , Testimone_3 residente a [...];
Pagina 4 di 16 3. vero che nel febbraio 2024 la GN si è rivolta a lei, in qualità di responsabile e Pt_1 coordinatore degli uffici territoriali della Regione Lombardia, chiedendole se ci fosse l'esigenza di acquisire personale con le proprie competenze presso la sede di Cremona.
Si indica quale teste sul capitolo di prova n.3 il dott. residente a [...]; Testimone_4
9. adottare tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della minore coinvolta, nei limiti della competenza del Tribunale adito, in considerazione delle circostanze esposte in narrativa;
10. disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica e psicodiagnostica sulla GN e, se Pt_1 ritenuto necessario, sull'intero nucleo familiare nell'esclusivo interesse della minore coinvolta;
11. si chiede che il Giudice ordini alla GN l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei Pt_1 movimenti del conto corrente a lei intestato e acceso presso FI Bank o diverso istituto di credito;
12. disporre indagini di Polizia Tributaria delegando il nucleo competente ad effettuare le opportune indagini (a) sull'effettiva situazione patrimoniale della GN;
(b) sull'identificazione delle Pt_1 risorse a disposizione e da cui attinge;
(c) su immobili, beni mobili registrati, conti correnti, depositi bancari, depositi titoli, cassette di sicurezza, titoli, azioni, alla stessa direttamente intestati o cointestati, ovvero di cui la stessa abbia la titolarità anche indiretta, attraverso fiduciari o trust, ovvero ancora la disponibilità; (d) sull'esistenza dei rapporti finanziari con banche, società di gestione del risparmio, Sim e fiduciarie (sia statiche che attive);
13. disporre CTU a carattere contabile / patrimoniale sulle disponibilità economiche e patrimoniali della GN utilizzando i criteri adottati dall'Amministrazione Finanziaria in sede di Pt_1 accertamento, prendendo come riferimento il meccanismo del cosiddetto “redditometro” e dell'accertamento “sintetico” di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. 600/1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”);
14. ordinare all'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., ex art.
155 quater e quinquies disp. att. c.p.c., tramite accesso alla Banche dati dell'Anagrafe Tributaria, dell'Anagrafe dei rapporti finanziari e dell'Agenzia delle Entrate di acquisire tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale della GN;
Pt_1
15. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per , in persona del curatore speciale, Avv. Controparte_2 Controparte_3
(come precisate all'udienza del 26.03.2025):
[...]
l'affido condiviso con collocamento a Milano presso e con la mamma e iscrizione della minore alla classe prima media dell'istituto scolastico già attualmente frequentato da;
incarico ai SS di CP_2 monitoraggio per almeno 24 mesi con ampia delega ad attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori, alla luce dell'evidente conflittualità e della mancata attivazione delle parti per dare avvio ad un percorso di supporto alla genitorialità, nonostante gli impegni assunti in giudizio;
quanto alle frequentazioni con il papà, fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con un giorno infra settimanale con pernotto se il fine settimana è di competenza del papà, due se è di competenza della mamma, sempre con pernotto. Quanto alle vacanze e alle festività infra annuali 50% del tempo con ciascun genitore;
quanto al contributo paterno al mantenimento € 400,00 oltre al 50% delle spese extra con l'assegno unico alla mamma in qualità di genitore collocatario prevalente
Pagina 5 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Cremona il 29.06.2013 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Cremona al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013).
Dall'unione il 21.06.2014 a Milano è nata . CP_2
Con ricorso depositato in data 13.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito e condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni nella misura di € 30.000 (di cui € 14.000 a titolo di danno patrimoniale ed € 16.000 a titolo di danno non patrimoniale), disponendo altresì l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso la madre, la regolamentazione delle CP_2 frequentazioni padre-figlia (il venerdì a settimane alterne dall'uscita da scuola alle ore 19; il sabato o la domenica a settimane alterne dalle ore 10 alle ore 20), l'assegnazione della casa familiare sita in
Milano, [/] alla madre, il contributo paterno nel mantenimento della figlia mediante la somma mensile di € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie e AUU interamente a favore della madre. Ha chiesto, infine, di autorizzare il trasferimento della residenza della minore da Milano a
Cremona in caso di variazione della sede di lavoro della madre, con conseguente iscrizione di CP_2 presso un istituto scolastico sito in Cremona.
In data 10.10.2024 il Giudice delegato ha così provveduto: letta l'istanza depositata in data 9.10.2024 dal difensore di parte attrice;
osservato che il difensore ha chiesto l'emissione, ex art. 473 bis. 15 cpc, di provvedimenti indifferibili ed urgenti inaudita altera parte chiedendo in particolare l'autorizzazione al trasferimento della figlia minore nata in data [...] unitamente alla madre a Cremona con conseguente iscrizione CP_2
a scuola in un istituto sito nel territorio del medesimo comune osservato che nessun pregiudizio imminente e tantomeno irreparabile è stato allegato né tantomeno documentato dal difensore istante, tale non potendosi considerare l'esigenza del rispetto dei termini previsti per l'iscrizione a scuola, iscrizione che è subordinata alla valutazione nel merito e nel pieno contraddittorio delle parti della rispondenza all'interesse della minore del trasferimento considerato peraltro che l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc è fissata per il prossimo 12.02.2025
PQM
respinge l'istanza
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2024 si è Controparte_1 costituito in giudizio e, aderendo alla domanda di affido e collocamento della minore e opponendosi invece alla domanda di trasferimento, ha chiesto di disporre la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia a fine settimana alternati (venerdì-lunedì) oltre a un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane che si concludono con il weekend paterno e due giorni infrasettimanali sempre con pernottamento nelle settimane che si concludono con il weekend materno, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 06.02.2025 il Giudice delegato, a seguito di istanza depositata dalla difesa di CP_1 autorizzare inaudita altera parte l'iscrizione di alla scuola secondaria con sede in Milano (R.G. CP_2
n. 29155-1/2024), ha così provveduto: letta l'istanza ex art. 473 bis. 15 cpc depositata dal difensore di ed assegnata in Controparte_1 data odierna;
osservato che con decreto del 10 ottobre 2024 questo Giudice ha già rigettato istanza avente il medesimo tenore (sebbene proposta dalla controparte ) avendo ritenuto insussistenti i Parte_1
Pagina 6 di 16 presupposti di cui alla norma invocata, in specie del pregiudizio avente natura imminente ed irreparabile, considerato che – in difetto di diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero di accordo delle parti – la minore deve essere iscritta alla scuola pubblica di bacino senza pregiudizio alcuno per il fondamentale diritto della stessa all'istruzione obbligatoria;
rilevato peraltro che la questione dell'iscrizione scolastica è connessa alla più complessa questione della richiesta di trasferimento della minore a Cremona avanzata dalla madre e non può essere scissa dalla stessa;
rilevato altresì che l'udienza per la trattazione del merito della causa è fissata per il prossimo 12 febbraio 2025
PQM
Respinge l'istanza. All'udienza del 12.02.2025 il Giudice delegato, sentite le parti e verificata l'impossibilità di perfezionare un accordo, ha proposto alle stesse la seguente cornice giuridica ai meri fini dell'adozione di provvedimenti di natura temporanea e urgente:
1.affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, CP_2 presso e con la mamma nell'abitazione
2.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine setti8mana alternati dal CP_2 venerdì all'uscita da scuola al sabato ore 21.30 e dopo cena;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna , il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena
3.il padre contribuirà nel mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
4.l'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre Quindi il Giudice, preso atto dell'adesione di entrambe le parti alla suddetta proposta ai soli fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei e della richiesta congiunta dei difensori delle stesse di differimento della discussione in ordine alle istanze istruttorie per verificare l'evoluzione della situazione, ha così provveduto: ritenuta la necessità di nominare in favore della minore nata a [...]_2
21/06/2014 un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi nel presente giudizio, alla luce del contrato esistente tra i genitori;
ritenuto di differire alla prossima udienza la decisone in all'opportunità di procedere all'ascolto della minore, tenuto conto dell'età della bambina (10 anni) e della volontà del Tribunale di verificare se e come le parti, che rivendicano con forza il proprio ruolo genitoriale, siano effettivamente e concretamente in grado di mettere al centro l'interesse di senza delegare a terzi (e tantomeno CP_2 alla minore) una decisone tanto importante quale quella oggetto del presente procedimento, anche alla luce delle indicazioni che fornirà il curatore speciale all'esito degli incarichi che gli verranno conferiti
PQM
Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
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1.nomina in favore di nata a [...] [...] un curatore speciale Controparte_2 individuato nella persona dell'Avv. assegnando alla stessa termine fino al Controparte_3
10.03.2025 per costituirsi in giudizio nell'interesse della minore
2.dispone l'affido condiviso di con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza CP_2 anagrafica, presso e con la mamma nell'abitazione di Milano
3.dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, starà con il papà a fine settimana CP_2 alternati dal venerdì all'uscita da scuola al sabato ore 21.30 e dopo cena;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza paterna, il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena;
nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna , il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola alle ore 21 dopo cena
4.pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, l'obbligo di Controparte_1 contribuire nel mantenimento della figlia minore mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno
5.dispone che l'assegno unico universale venga integralmente percepito dalla madre
6.incarica il curatore speciale Avv. di: CP_3
-acquisire informazioni dalle insegnanti (anche delle attività extra scolastiche: danza, catechismo) della minore al fine di verificare la qualità della relazione della bambina con i pari e con gli adulti
e il radicamento affettivo e sociale nel territorio milanese
-organizzare un colloquio conoscitivo con CP_2
7.invita i genitori ad intraprendere un serio percorso di supporto alla genitorialità con costi suddivisi in ragione del 50% nell'esclusivo interesse della figlia minore
Differisce alla prossima udienza la discussione in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti nonché all'opportunità di procedere all'ascolto ella minore Rinvia la causa all'udienza del 12.03.2025 ore 15 In data 13.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2025, il Giudice delegato ha provveduto come segue:
Il Giudice delegato Dott.ssa Valentina Maderna, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
13.03.2025 nell'ambito della quale le parti, presenti personalmente unitamente ai propri difensori, e il curatore speciale della minore hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte;
viste le istanze istruttorie formulate dalle parti;
ritenuto che
le suddette istanze debbano essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione del presente procedimento;
ritenuto quanto all'ascolto di che, tenuto conto dell'età della bambina (10 anni) e dell'assenza CP_2 di elementi in atti – in specie alla luce delle informazioni riferite dal curatore speciale a seguito dell'incontro con la piccola – di elementi che impongano di verificare la genuinità dei suoi riferiti, peraltro incontestati tra i genitori che l'ascolto sia non solo superfluo ma potenzialmente pregiudizievole per la piccola, già triangolata nel conflitto genitoriale
PQM
Respinge le istanze istruttorie formulate dalle parti
Fissa per la discussione orale della causa l'udienza del 26.03.2025 ore 10.10 All'udienza del 26.03.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
Sulle istanze istruttorie.
Ritiene il Collegio che debba essere richiamata e confermata l'ordinanza del 13.03.2025, come sopra integralmente trascritta.
Il materiale probatorio agli atti è infatti idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti.
L'ascolto di , di anni 10, deve ritenersi potenzialmente pregiudizievole per la stessa, già CP_2 triangolata nel conflitto genitoriale, oltre che del tutto superfluo.
Sulla pronuncia di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale allo stato è venuta meno.
Sulla domanda di addebito della separazione.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito al marito della responsabilità della separazione formulata da parte attrice debba essere respinta, in quanto infondata.
L'attrice, a fondamento di tale richiesta, ha rappresentato che la crisi matrimoniale è stata inevitabile conseguenza della ludopatia del marito nonché della decisione dello stesso di escluderla dal percorso di riabilitazione. In particolare, secondo la versione fornita da parte attrice, il marito oltre ad aver distratto una rilevante entità del patrimonio liquido familiare avrebbe per diverso tempo condotto “di fatto una vita a sé stante”, dimostrando di non essere in grado di realizzare quella comunione spirituale che individua nel rapporto di coniugio, tra l'altro, un fondamentale e reciproco sostegno morale e materiale (cfr. pag. 7 del ricorso).
Premesso che tali allegazioni sono state tutte integralmente contestate dal convenuto, osserva il
Collegio che sono rimaste sfornite di prova sia le circostanze poste a fondamento dell'asserita inadempienza del marito ai sensi dell'art. 143 c.c., sia – a maggior ragione – il nesso causale tra tali circostanze e la rottura dell'affectio coniugalis.
Con riferimento alle condotte contrarie agli obblighi coniugali, stante la confessata ludopatia del marito, non può prescindersi dal fatto che lo stesso abbia preso coscienza della sua condizione e, pur all'esito di accesi confronti con la moglie, si sia attivato per prendersene cura. È pacifico, infatti, che il sig. si sia rivolto, con il supporto della moglie, al C.A.D. dell'Ospedale Niguarda al fine CP_1 di intraprendere un percorso di cura della propria dipendenza;
che lo stesso abbia coinvolto la moglie in un primo incontro (tenutosi in data 28.02.2024) e che successivamente abbia inteso proseguire senza la sua fattiva partecipazione (peraltro su indicazione dello stesso terapista) rivolgendosi invece al fratello, che tuttora esercita su di lui il necessario controllo economico.
In ogni caso, anche a voler ammettere che la dipendenza del marito si sia posta in contrasto con i doveri coniugali, minando la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, non è provato che il venir meno dell'unione coniugale sia stata diretta conseguenza di tale condotta.
Sul punto, risulta agli atti che, ben prima della scoperta e presa di coscienza della dipendenza del marito, il rapporto coniugale avesse già incontrato forti tensioni, come provato dal fatto – non
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contestato dall'attrice – che nell'ottobre 2020 è stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine presso la casa coniugale a seguito di una lite tra i coniugi (cfr. pec inviata in data 12.12.2024 dalla
Polizia di Stato di cui al doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto).
Inoltre, è la stessa attrice a confermare che la relazione tra le parti fosse già da tempo compromessa e che le liti tra i coniugi fossero spesso caratterizzate da scatti d'ira del marito, oltre che da isolamento, sottrazione al confronto e allontanamento posti in essere dallo stesso.
Infine, non può non rilevarsi come le somme distratte dal patrimonio familiare siano state in parte restituite (come affermato dalla stessa sig.ra cfr. pag. 3 del ricorso) e in parte offerte in Pt_1 restituzione (cfr. mail di cui al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), senza mai tradursi in ammanchi pregiudizievoli per il sostentamento del nucleo familiare o in gravi inadempienze dell'obbligo di assistenza materiale.
Alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di addebito deve essere respinta.
Infondata risulta, di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da parte attrice, non avendo la stessa provato gli elementi costitutivi necessari al riconoscimento di una tutela in tal senso. In particolare, gli scritti difensivi dell'attrice sono privi di qualsivoglia specifica allegazione e correlata prova dei presupposti sulla base dei quali l'attrice ha fondato la relativa domanda.
In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che la richiesta di restituzione della somma distratta – tutelabile in altra sede e, peraltro, accompagnata dall'espressa disponibilità del convenuto a provvedervi – si fonda su presupposti differenti da quelli la cui soddisfazione è necessaria a integrare una tutela risarcitoria, rimasta quest'ultima del tutto priva di sostegno probatorio.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Attesa la convergente richiesta delle parti e del curatore, non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per la minore, deve essere confermato l'affidamento di in via condivisa ad entrambi CP_2
i genitori e il collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione materna.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Fermo il collocamento della minore presso l'abitazione materna, quanto alla residenza anagrafica di
, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a trasferirsi unitamente alla figlia nel territorio di CP_2
Cremona, allegando di poter ivi offrire alla prole un contesto di vita più stabile e sereno grazie sia alla crescita professionale che la partecipazione a un progetto lavorativo destinato alla sede cremonese dell'Ufficio territoriale regionale Val Padana le riconoscerebbe (cfr. doc. 13) sia alla maggior vicinanza con la propria famiglia d'origine (nonni e zio della minore), oltre ai ridotti oneri abitativi di un immobile situato nel territorio di Cremona rispetto a quelli attualmente sostenuti per l'abitazione milanese (circa 5.000 euro annui).
Di contro, il convenuto si è opposto a tale richiesta, lamentando la possibilità che la madre possa, in conseguenza del trasferimento, estromettere la figura genitoriale paterna dalla vita della minore e rappresentando che l'occasione lavorativa sia stata ricercata dalla madre per una sua esigenza personale di ricongiungersi alla propria famiglia di origine, alla quale demandare compiti e incombenze propri della figura genitoriale.
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Ciò posto, osserva il Collegio che parte attrice ha prodotto la richiesta di trasferimento personale del
06.08.2024 e il relativo riscontro del 20.08.2024 (cfr. doc. 13), dai quali tuttavia non emerge né
l'effettivo miglioramento della propria condizione lavorativa rispetto a quella attualmente ricoperta né l'eventuale incremento della propria retribuzione. In assenza di dati dai quali desumere l'opportunità di locare/acquistare un immobile a condizioni più agevoli rispetto a quelle offerte sul territorio milanese, priva di supporto probatorio è rimasta anche l'allegata circostanza di poter giovare di una riduzione dei costi attualmente sostenuti.
In ogni caso, anche a voler ammettere la possibilità che dal richiesto trasferimento la sig.ra Pt_1 tragga giovamento sia in termini di professionalità sia in termini di riduzione delle spese ordinarie, non può prescindersi dal fatto che dalla valutazione della condizione personale della minore è emerso che è ben radicata sul territorio milanese (ove frequenta scuola, catechismo e corso di danza) CP_2 ed è sostenuta, nella gestione della quotidianità, dalla presenza collaborativa e interessata di entrambi i genitori.
Certamente nulla vieta alla madre di investire sulla propria capacità lavorativa e di seguire quindi le proprie legittime ambizioni professionali (a tal proposito, all'udienza del 12.03.2025 il difensore di parte attrice ha dichiarato che la madre ha già cominciato a lavorare saltuariamente a Cremona, con la prospettiva di ivi stabilizzarsi a partire da giugno 2025), ma tale scelta personale della madre non può fondare l'accoglimento di una richiesta di trasferimento laddove, come nel caso di specie, a causa della dinamica relazionale assai conflittuale si tradurrebbe- di fatto -nella compromissione del diritto di alla bigenitorialità. CP_2
Sul punto deve infatti evidenziarsi non solo che il padre ha potuto incrementare i tempi di permanenza con solo grazie all'intervento del Tribunale ma anche che, come osservato dal curatore speciale CP_2 della minore, i genitori si sono mostrati poco collaborativi rispetto alla ricostruzione di un dialogo sano e costruttivo all'interno della coppia, alimentando invece una reciproca sfiducia e ostilità, senza mai dare attuazione all'invito, formulato dal Giudice delegato all'udienza del 12.02.2025, di avviare un serio percorso di supporto alla genitorialità, dimostrando di essere entrambi poco propensi a riconoscere l'importanza che entrambe le figure genitoriali hanno nella vita della minore.
Alla luce delle suddette considerazioni, la richiesta di trasferimento della minore deve essere rigettata.
La minore quindi dovrà rimanere collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna sita in Milano, [/], e potrà proseguire gli studi, salvo diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori, presso l'Istituto scolastico dalla stessa attualmente frequentato.
Ritiene altresì il Collegio di condividere le conclusioni del curatore speciale in ordine alla necessità che i genitori vengano accompagnati e sostenuti nella gestione condivisa della genitorialità, risultando necessario a tal fine incaricare i Servizi sociali del Comune di Milano della presa incarico del nucleo familiare, avviando un monitoraggio sullo stesso per un periodo di 24 mesi dall'emanazione della presente pronuncia, al fine di verificare che i genitori non realizzino condotte volte ad ostacolare la relazione di con l'altra figura genitoriale e che gli stessi si attivino fattivamente nella CP_2 ricostruzione di un dialogo sano ed efficiente che favorisca l'assunzione di decisioni celeri e rispondenti all'interesse e alle esigenze personali di , con ampia delega ai SS medesimi ad CP_2 attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori.
Quanto alla frequentazione con il genitore non collocatario in via prevalente, il Collegio ritiene opportuno accogliere le istanze condivise del convenuto e del curatore speciale e quindi ampliare tempi e modalità di frequentazione attualmente in essere, in assenza di pregiudizio per la minore e in considerazione dell'interesse della stessa a coltivare una relazione profonda ed effettiva con entrambi
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i genitori, tenuto in ogni caso conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché di CP_2 quelli lavorativi dei genitori.
Pertanto, il padre vedrà e terrà con sé secondo il seguente calendario, salvi diversi e migliori CP_2 accordi raggiunti dai genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, se il fine settimana è di competenza paterna;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento se il fine settimana è di competenza materna.
Quanto alle vacanze e alle festività infra-annuali, i genitori staranno con la minore secondo il criterio dell'alternanza, come meglio dettagliato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare. Stante il collocamento prevalente della minore presso la madre, deve essere disposta l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, [/] , alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole.
Sul contributo nel mantenimento della figlia minore.
In riferimento alla previsione e determinazione del contributo paterno nel mantenimento della minore, ritiene il Collegio che debba essere confermato quanto già disposto dal Giudice delegato con provvedimenti temporanei adottati all'esito dell'udienza del 12.02.2025.
Infatti, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori, entrambi assunti con contratto a tempo indeterminato presso l'ente Regione Lombardia:
- la madre percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.500/1.600 oltre a un premio annuo netto di circa € 2.500 (cfr. 730/2021 con reddito imponibile pari ad € 33.362; 730/2022 con reddito imponibile pari ad € 25.675; 730/2023 con reddito imponibile pari ad € 27.137;
730/2024 con reddito imponibile pari ad € 32.042); è proprietaria della casa familiare;
è
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intestataria di un conto corrente acceso presso Credit Agricole, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 100.000, e di un conto corrente acceso presso FI e cointestato col marito, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 120.000, oltre a un conto FI acceso a fine gennaio 2024 (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 473-bis.17 comma 3 c.p.c., non menzionato nella disclosure né altrimenti prodotto); è intestataria altresì di due dossier titoli
(di cui uno cointestato con il marito), aventi un controvalore pari a circa € 30.000 ciascuno;
- il padre percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 2.200 oltre a un'indennità produttiva annua di circa € 3.000 (730/2022 con reddito imponibile pari ad € 39.909; 730/2023 con reddito imponibile pari ad € 40.138; 730/2024 con reddito imponibile pari ad € 42.968);
è proprietario dell'immobile sito in Milano, via Fabriano n. 7/8, concesso in locazione fino a giugno 2024 e successivamente destinato a sua abitazione principale;
è titolare, oltre che del conto corrente e del dossier titoli cointestati con la moglie, di un conto corrente acceso presso
Webank con saldo prossimo allo zero (del quale non è stato depositato l'estratto conto completo delle relative movimentazioni, bensì soltanto il saldo iniziale e finale).
2. al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, la minore è collocata in via prevalente presso la madre e frequenta il padre secondo un'ampia regolamentazione di modalità e tempistiche di visita);
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di quasi 11 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali delle parti (non potendo al riguardo prescindersi dalla commistione del loro patrimonio mobiliare e della conseguente impossibilità di definire con esattezza gli esiti della, ancora non totalmente definita, ripartizione dei risparmi accumulati), dell'età di , nonché dei tempi di CP_2 permanenza della stessa presso e con il papà, appare equo e congruo determinare il contributo paterno per il mantenimento della minore nella somma mensile di € 400.
I genitori dovranno contribuire in ragione del 50% ciascuno nelle spese straordinarie relative alla minore, come meglio riportate in dispositivo.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Vista la soccombenza di parte attrice in ordine alle domande formulate, le spese di lite devono essere poste interamente a carico della sig.ra e liquidate nell'importo complessivo di € 6.000 per Pt_1 compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. R.G. 29155/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cremona il 29.06.2013 (atto trascritto nei Pubblici Registri del Comune di Cremona al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2013);
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da parte attrice;
Pagina 13 di 16 3) Dispone l'affido di , nata il [...], ad [...] i genitori, che continueranno ad CP_2 esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore in via condivisa;
4) Dispone il collocamento prevalente della minore, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, sita in Milano, [/] , e per l'effetto non autorizza il trasferimento richiesto dall'attrice;
5) Autorizza l'iscrizione di per l'anno scolastico 2025/2026 alla scuola media dell'istituto CP_2 attualmente frequentato dalla minore (IMC Maria Consolatrice di Milano) ovvero presso altra scuola secondaria pubblica di Milano individuata di concerto tra i genitori;
6) Assegna la casa familiare, sita in Milano, [/] , alla madre, proprietaria dell'immobile e collocataria prevalente della prole;
7) Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con le competenti ASST, di avviare, per un periodo di 24 mesi dall'emanazione della presente pronuncia, un monitoraggio sull'intero nucleo familiare, che – alla luce dell'evidente conflittualità interna alla coppia genitoriale e della mancata attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte dei genitori – consenta di verificare che i genitori non realizzino condotte volte ad ostacolare la relazione di con l'altra figura genitoriale e che gli stessi si attivino CP_2 fattivamente nella ricostruzione di un dialogo sano ed efficiente al fine di favorire l'assunzione di decisioni celeri e rispondenti all'interesse e alle esigenze personali di , con ampia CP_2 delega ai SS medesimi ad attivare ogni supporto ritenuto necessario sia in favore della minore che dei genitori;
8) Dispone che il padre veda e tenga con sé la minore, salvi diversi e migliori accordi raggiunti dai genitori, secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale con pernottamento, se il fine settimana è di competenza paterna;
- due giorni infrasettimanali con pernottamento se il fine settimana è di competenza materna;
9) Dispone che le vacanze e le festività infra-annuali seguano il criterio dell'alternanza e nello specifico:
- durante le vacanze natalizie, la minore starà con ciascun genitore ad anni alterni (dal primo giorno di vacanza al 30.12 e dal 30.12 sino al 6.01);
- durante il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze di Pasqua e alle vacanze di Carnevale, starà ad anni alterni con ciascun genitore dalla fine delle CP_2 lezioni scolastiche alla ripresa della frequenza scolastica;
- nei ponti festivi, starà con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo, dalla CP_2 fine delle lezioni scolastiche alla ripresa della frequenza scolastica;
- durante il periodo di sospensione scolastica per le vacanze estive, la minore starà con ciascun genitore per complessive tre settimane (di cui non più di due consecutive), da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori, sempre tenuto prioritariamente conto delle esigenze e dei bisogni di;
CP_2
Pagina 14 di 16 10) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 400, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026);
11) Dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie relative alla minore, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Pagina 15 di 16 Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
12) Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
13) Condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_1
€ 6.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremona, affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai
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