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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
21/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 21/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Tarani CP_1
Roberta, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tarani Roberta, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30/08/1997 in ET (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli, in Persona_1
Narni (TR) il 09/10/2001 e in Narni (TR) il 26/08/2005 e che a far data dalla Persona_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
30/08/1997 ad ET (TR), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ET dell'anno 1997, Atto n.72, parte II, serie A;
- Ordinare al Comune di ET di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le seguenti condizioni:
1) nella casa coniugale sita in Terni - Via F. Turati 47/a di proprietà della Sig.
[...]
madre della Sig. continuerà a vivere la Sig.ra Parte_1 Controparte_2 CP_2 con i figli e , quando presenti poiché studenti fuori
[...] Persona_1 Persona_2
Regione, fermo restando le diverse pattuizioni in ordine al collocamento che i figli concorderanno con i propri genitori;
2) il Sig. provvederà a versare direttamente alla figlia per il suo CP_1 Persona_2 mantenimento, entro la prima decade del mese, la somma mensile di € 500,00, sulla carta di credito hype alla stessa intestata, somma che automaticamente verrà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi provvederanno a sostenere nell'interesse della figlia le spese straordinarie, preventivamente concordate e meglio descritte nel protocollo di intesa sottoscritto tra Avvocati e Magistrati sulle spese per i figli nella crisi familiare, in data 27/06/2018 - Tribunale di Terni, nella misura del 70% quanto al Sig.
e del 30% quanto alla sig. ; CP_1 Controparte_2
3) il Sig. , inoltre, provvederà a versare alla Sig. l'importo CP_1 Controparte_2 di € 200,00 per ogni figlio nei periodi in cui gli stessi saranno presenti nella abitazione familiare e proporzionalmente al tempo in cui gli stessi effettivamente saranno ivi presenti;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo autonomi economicamente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/08/1997 tra e in ET (TR), alle condizioni indicate nel CP_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
IE (TR) (atto n. 72, parte II, serie A, anno 1997);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 21/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Tarani CP_1
Roberta, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Tarani Roberta, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30/08/1997 in ET (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli, in Persona_1
Narni (TR) il 09/10/2001 e in Narni (TR) il 26/08/2005 e che a far data dalla Persona_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
30/08/1997 ad ET (TR), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ET dell'anno 1997, Atto n.72, parte II, serie A;
- Ordinare al Comune di ET di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le seguenti condizioni:
1) nella casa coniugale sita in Terni - Via F. Turati 47/a di proprietà della Sig.
[...]
madre della Sig. continuerà a vivere la Sig.ra Parte_1 Controparte_2 CP_2 con i figli e , quando presenti poiché studenti fuori
[...] Persona_1 Persona_2
Regione, fermo restando le diverse pattuizioni in ordine al collocamento che i figli concorderanno con i propri genitori;
2) il Sig. provvederà a versare direttamente alla figlia per il suo CP_1 Persona_2 mantenimento, entro la prima decade del mese, la somma mensile di € 500,00, sulla carta di credito hype alla stessa intestata, somma che automaticamente verrà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT. I coniugi provvederanno a sostenere nell'interesse della figlia le spese straordinarie, preventivamente concordate e meglio descritte nel protocollo di intesa sottoscritto tra Avvocati e Magistrati sulle spese per i figli nella crisi familiare, in data 27/06/2018 - Tribunale di Terni, nella misura del 70% quanto al Sig.
e del 30% quanto alla sig. ; CP_1 Controparte_2
3) il Sig. , inoltre, provvederà a versare alla Sig. l'importo CP_1 Controparte_2 di € 200,00 per ogni figlio nei periodi in cui gli stessi saranno presenti nella abitazione familiare e proporzionalmente al tempo in cui gli stessi effettivamente saranno ivi presenti;
4) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo autonomi economicamente.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30/08/1997 tra e in ET (TR), alle condizioni indicate nel CP_1 Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
IE (TR) (atto n. 72, parte II, serie A, anno 1997);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti